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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/11/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 441/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 441/2025, promossa con ricorso depositato il 29/01/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Cuggiono (MI), il 16 agosto 1961, cittadino: italiano, Cod. Fisc.
, residente in [...]
n. 23, con l'Avv. Micol Ferrario
e
2) Parte_2
Nata a Novara, il 14 luglio 1965, cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Micol Ferrario
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BI (MI), il 12 luglio 1986, (anno 1986, atto n. 13, parte II, serie A) separati consensualmente separati con sentenza n. 167/2025, del 25/02/2025 (passata in giudicato il
, v. documenti in atti). con un figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente: nato Persona_1 il 1.03.1990 a Cuggiono (MI)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29/01/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
12 luglio 1986, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
BI (atto di matrimonio n. 13, Parte II, Serie A, anno 1986), ordinando al Comune di BI l'annotazione dell'emananda Sentenza sull'atto di matrimonio;
2. dare atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altra e pertanto rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento;
3. Confermare che le parti hanno già regolato tutti i loro rapporti economici e patrimoniali, di non aver nulla più a che pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
12 luglio 1986 , in BI (MI), con rito concordatario trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BI (anno 1986, atto n. 13, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pag. 2 di 3 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____5.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 441/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 441/2025, promossa con ricorso depositato il 29/01/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Cuggiono (MI), il 16 agosto 1961, cittadino: italiano, Cod. Fisc.
, residente in [...]
n. 23, con l'Avv. Micol Ferrario
e
2) Parte_2
Nata a Novara, il 14 luglio 1965, cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Micol Ferrario
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BI (MI), il 12 luglio 1986, (anno 1986, atto n. 13, parte II, serie A) separati consensualmente separati con sentenza n. 167/2025, del 25/02/2025 (passata in giudicato il
, v. documenti in atti). con un figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente: nato Persona_1 il 1.03.1990 a Cuggiono (MI)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29/01/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
12 luglio 1986, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
BI (atto di matrimonio n. 13, Parte II, Serie A, anno 1986), ordinando al Comune di BI l'annotazione dell'emananda Sentenza sull'atto di matrimonio;
2. dare atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altra e pertanto rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento;
3. Confermare che le parti hanno già regolato tutti i loro rapporti economici e patrimoniali, di non aver nulla più a che pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo o ragione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
12 luglio 1986 , in BI (MI), con rito concordatario trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BI (anno 1986, atto n. 13, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pag. 2 di 3 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____5.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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