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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13616/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13616/2023 R.G. LAVORO
TRA
NZ TA, nata il [...] a [...], CF: [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento Tfr e ratei 13° mensilità Fondo Garanzia
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/11/2023, premesso di essere stata dipendente della WATTSUD
LAVORAZIONI ELETTROMECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A dal 15.03.1982 al 03.06.2017 in qualità di impiegata amministrativa (Op. V°S Liv. C.C.N.L. Metalmeccanica) e di non aver percepito le spettanze lavorative, tra cui il T.F.R, le quote TFR versate al Fondo Complementare, le ultime mensilità e rateo 13^, ha dedotto che la predetta società veniva prima ammessa al concordato preventivo (Conc.12/17) e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Fallimentare
– con sentenza N. 30 del 15.04.2021, con stato passivo dichiarato esecutivo il 03.05.2022; di essere stata ammessa al passivo fallimentare per la somma di €. 5.686,96 a titolo di T.F.R., €. 563,27 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Cometa, €.909,09 a titolo di ratei 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
di aver proposto domanda per la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR, di quote TFR non versate al Fondo Complementare, di ultime mensilità
e di rateo 13^, alla sede territorialmente competente dell'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297 il 06.07.2022 allegando stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, rifiuto curatore a sottoscrivere la modulistica Inps, modello SR 54 e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
di aver proposto in data 20.01.2023 ricorso al Comitato provinciale INPS allegando modello SR 97, rimasto privo di riscontro.
Tanto premesso ha chiesto condannare l'INPS al pagamento della somma di €. 7.159,32 di cui €.
5.686,96 a titolo di T.F.R., €. 563,27 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare
Cometa, € 909,09 a titolo di ratei di 13° mensilità, oltre interessi e rivalutazione come legge, vinte le spese di lite.
Il resistente INPS non si è costituito in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare il ricorso è proponibile, avendo il ricorrente presentato domanda amministrativa all'Inps per il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia in data 6.07.2022. Inoltre, il ricorso
è procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore. La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs. 80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare,
l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro). Nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato di essere stata ammessa al passivo - a seguito di provvedimento del G.D. del 3.05.2022, divenuto esecutivo per mancata opposizione per un credito a titolo di Tfr pari ad € 5.686,96 ed € 563,27 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare
Cometa e di € 909,09 a titolo di ratei di 13° mensilità (cfr. doc. 1 e 2 all. ric.).
Sulla base di tale documentazione l'Inps era tenuta ad effettuare il pagamento, nella misura ammessa al passivo (si vedano, da ultimo, Cass., 24730/2015 e Cass., 24231/2014).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti
e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all'INPS, in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l'INPS aveva rifiutato il pagamento del TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3-bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell'INPS "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)” (Cass., 9231/2010).
Ciò posto, la ricorrente è creditrice della somma pari a € 5.686,96 a titolo di Tfr, nonché € 563,27 a titolo di quote Tfr non versate al Fondo Complementare Cometa e di € 909,09 a titolo di ratei di 13° mensilità, così come riportato nello stato passivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate. Il Fondo, infatti, si sostituisce al datore di lavoro e non al fallimento, anche quando il primo sia sottoposto a procedura concorsuale, di guisa che è tenuto a corrispondere l'intero debito gravante sul datore di lavoro nell'ammontare comprendente la sorta capitale e gli accessori (cfr. sul punto tra le altre Cass., 16612/2004; Cass., 12173/2004; Cass., 7601/2003; Cass.,
14220/2002).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire dall'INPS Fondo di Garanzia la somma di € 5.686,96
a titolo di Tfr, nonché € 563,27 a titolo di quote Tfr non versate al Fondo Complementare Cometa e di € 909,09 a titolo di ratei di 13° mensilità e, per l'effetto, condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente le predette somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza al saldo;
2) condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa, 18.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13616/2023 R.G. LAVORO
TRA
NZ TA, nata il [...] a [...], CF: [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento Tfr e ratei 13° mensilità Fondo Garanzia
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/11/2023, premesso di essere stata dipendente della WATTSUD
LAVORAZIONI ELETTROMECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A dal 15.03.1982 al 03.06.2017 in qualità di impiegata amministrativa (Op. V°S Liv. C.C.N.L. Metalmeccanica) e di non aver percepito le spettanze lavorative, tra cui il T.F.R, le quote TFR versate al Fondo Complementare, le ultime mensilità e rateo 13^, ha dedotto che la predetta società veniva prima ammessa al concordato preventivo (Conc.12/17) e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Fallimentare
– con sentenza N. 30 del 15.04.2021, con stato passivo dichiarato esecutivo il 03.05.2022; di essere stata ammessa al passivo fallimentare per la somma di €. 5.686,96 a titolo di T.F.R., €. 563,27 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare Cometa, €.909,09 a titolo di ratei 13^ mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
di aver proposto domanda per la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR, di quote TFR non versate al Fondo Complementare, di ultime mensilità
e di rateo 13^, alla sede territorialmente competente dell'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 29 maggio 1982 n. 297 il 06.07.2022 allegando stato passivo esecutivo, autocertificazione di mancata opposizione allo stato passivo, rifiuto curatore a sottoscrivere la modulistica Inps, modello SR 54 e istanza di ammissione al passivo fallimentare;
di aver proposto in data 20.01.2023 ricorso al Comitato provinciale INPS allegando modello SR 97, rimasto privo di riscontro.
Tanto premesso ha chiesto condannare l'INPS al pagamento della somma di €. 7.159,32 di cui €.
5.686,96 a titolo di T.F.R., €. 563,27 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare
Cometa, € 909,09 a titolo di ratei di 13° mensilità, oltre interessi e rivalutazione come legge, vinte le spese di lite.
Il resistente INPS non si è costituito in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare il ricorso è proponibile, avendo il ricorrente presentato domanda amministrativa all'Inps per il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia in data 6.07.2022. Inoltre, il ricorso
è procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore. La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs. 80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare,
l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro). Nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato di essere stata ammessa al passivo - a seguito di provvedimento del G.D. del 3.05.2022, divenuto esecutivo per mancata opposizione per un credito a titolo di Tfr pari ad € 5.686,96 ed € 563,27 a titolo di quote TFR non versate al Fondo Complementare
Cometa e di € 909,09 a titolo di ratei di 13° mensilità (cfr. doc. 1 e 2 all. ric.).
Sulla base di tale documentazione l'Inps era tenuta ad effettuare il pagamento, nella misura ammessa al passivo (si vedano, da ultimo, Cass., 24730/2015 e Cass., 24231/2014).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti
e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all'INPS, in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l'INPS aveva rifiutato il pagamento del TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3-bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell'INPS "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)” (Cass., 9231/2010).
Ciò posto, la ricorrente è creditrice della somma pari a € 5.686,96 a titolo di Tfr, nonché € 563,27 a titolo di quote Tfr non versate al Fondo Complementare Cometa e di € 909,09 a titolo di ratei di 13° mensilità, così come riportato nello stato passivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate. Il Fondo, infatti, si sostituisce al datore di lavoro e non al fallimento, anche quando il primo sia sottoposto a procedura concorsuale, di guisa che è tenuto a corrispondere l'intero debito gravante sul datore di lavoro nell'ammontare comprendente la sorta capitale e gli accessori (cfr. sul punto tra le altre Cass., 16612/2004; Cass., 12173/2004; Cass., 7601/2003; Cass.,
14220/2002).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire dall'INPS Fondo di Garanzia la somma di € 5.686,96
a titolo di Tfr, nonché € 563,27 a titolo di quote Tfr non versate al Fondo Complementare Cometa e di € 909,09 a titolo di ratei di 13° mensilità e, per l'effetto, condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente le predette somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza al saldo;
2) condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa, 18.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano