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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2024
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2024 promossa da:
Avv. ALESSANDRO SORANA ( ) CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio.
CONCLUSIONI
Alla udienza del 27.1.25, il ricorrente ha concluso come da verbale. Nessuno è comparso per il resistente contumace.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
1. L'Avv. ALESSANDRO SORANA ha difeso, in un procedimento penale svoltosi innanzi al
Tribunale penale di Chieti, in composizione collegiale (276/2020 R.G.) e conclusosi con sentenza del
17.10.23, , ammesso al gratuito patrocinio con decreto del 17.4.19 ed ivi Parte_1 imputato in relazione ad alcuni reati fine, asseritamente commessi, in concorso con altri, nell'ambito di una associazione a delinquere (non contestatagli) costituita da altri per compiere truffe ai danni di alcuni istituti di credito.
2. Con decreto del 10.10.24, il Tribunale penale collegiale ha liquidato all'Avv. SORANA, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, la somma di €. 1095,33 (oltre accessori di legge), di cui €.
225,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase istruttoria, €. 709,00 per la fase decisoria, con successiva riduzione di 1/3, ex art. 106 bis DPR n. 115/02. Nel decreto, una tale quantificazione è stata motivata con l'assunto che, nella specie, “non si apprezzano elementi che consentano di discostarsi dia valori ricompresi tra il minimo ed il medio delle tabelle vigenti”.
3. L'Avv. SORANA – il quale aveva presentato una richiesta di liquidazione dei compensi (al netto della riduzione di legge) di €. 3.309,00 (così quantificata sulla base dei compensi medi della tariffa professionale, aumentati del 50% per la particolare complessità del procedimento penale) - ha proposto opposizione al summenzionato decreto, insistendo per la liquidazione dei compensi richiesti.
4. A sostegno della impugnazione, l'Avv. SORANA ha lamentato: a) la liquidazione della fase di studio al di sotto dei limiti tabellari, in violazione di legge;
b) l'omesso riconoscimento tanto dei compensi nella misura media, quanto dell'aumento del 50% dei compensi medesimi (ex art. 12, I comma, DM n. 55/14), riconoscimento – a dire dell'opponente – dovutogli in ragione della complessità del processo penale nel quale ha prestato il patrocinio.
5. Il giudizio, articolatosi – con la contumacia del nella udienza del Controparte_2
27.1.25, giunge a decisione.
6. Il ricorrente – nel chiedere i compensi tabellari medi - invoca la liquidazione dei compensi massimi liquidabili ex lege in tema di gratuito patrocinio.
pagina 2 di 5 E' infatti noto che, ai sensi dell'art. 82 (Onorario e spese del difensore), I comma, del DPR n. 115/02,
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Tale disposizione, pertanto, “va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 31404 del 02/12/2019).
7. E' inoltre noto che, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha
l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, […] e ciò sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perchè la norma già contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21461 del 21/10/2015: in applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale il ricorrente, difensore di un imputato, ammesso al gratuito patrocinio, lamentava la illegittimità della decisione con cui il Giudice di merito aveva affermato la inapplicabilità dell'aumento stabilito dalla tariffa per per l'impegno richiesto dalla complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R.
n. 115 del 2002, gli onorari dovuti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti;
in motivazione la Cassazione ha osservato che “la previsione di cui all' art. 82 cit. appare legittima e certamente non è in contrasto con le norme costituzionali, di cui è stata denunciata la violazione, posto che la fissazione di limiti nella determinazione degli onorari sono il frutto della ragionevole scelta del legislatore di contemperare gli opposti interessi in gioco : la necessità di assicurare all'imputato non abbiente la difesa tecnica - garantita per l'appunto con la nomina dell'avvocato - e di retribuire l'attività del legale sulla base
pagina 3 di 5 delle tariffe professionali - che tengono comunque conto del lavoro svolto - sono state considerati meritevoli di tutela nel rispetto di alcuni parametri che tenessero conto della incidenza del relativo costo sulla intera collettività”, cfr. in senso conforme ex multis Cass. n. 2445/2011).
8. Alla luce di tali doverose premesse in diritto (dalle quali discende la infondatezza della pretesa dell'Avv. SORANA di riconoscimento dell'aumento del 50% dei compensi, per la complessità in fatto ed in diritto del procedimento penale prima richiamato, in quanto riconoscimento non applicabile nel caso di gratuito patrocinio), si deve verificare la congruità della liquidazione dei compensi operata dal
Tribunale, al lordo della riduzione di 1/3 (€. 1.643,00).
9. Innanzitutto, come rilevato dall'opponente, quella liquidazione è al di sotto dei minimi tabellari
(pari, nella specie, ad €. 1655,00: €. 237,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase istruttoria, €.
709,00 per la fase decisoria), per cui la opposizione è, sul punto, fondata, posto che, in tema di gratuito patrocinio, “il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15006 del
28/05/2021).
10. Per quel che riguarda la considerazione “della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” - considerazione alla cui stregua deve essere compiuta, come visto, la determinazione della misura dei compensi liquidabili – nella specie deve ritenersi congrua una liquidazione (al lordo della riduzione di
1/3) pari alla media tra i minimi (€. 1655,00) ed i massimi liquidabili (€. 3309,00), così per un totale di
€. 2482,00.
10.1 Infatti, milita in favore di una liquidazione superiori ai minimi la considerazione delle seguenti circostanze: a) l'aver prestato l'opera di patrocinio in un processo penale connotato sia da una pluralità di imputati di reati gravi (tra cui il reato di associazione a delinquere e di molteplici reati fine), sia da una molteplicità di imputazioni (in totale, 26) e di parti civili;
b) l'esistenza di una pluralità di imputazioni delittuose ascritte all'assistito dell'Avv. SORANA, in concorso con altri (art. 110/640
c.p.; artt. 110/494 c.p.); c) la pluralità delle udienze svoltesi, rispettivamente, per le richieste istruttorie, per l'istruttoria dibattimentale e per la fase decisoria.
Si tratta, infatti, di elementi significativi di un impegno professionale di una certa consistenza prestato dal difensore, impegno professionale rispetto a cui il riconoscimento dei compensi minimi risulta incongruo per difetto.
pagina 4 di 5 10.2 Per contro, milita in favore di una liquidazione inferiore ai massimi di legge liquidabili la valutazione delle seguenti circostanze: aa) la non liquidabilità (diversamente da quanto ritenuto dall'opponente) delle plurime udienze di mero rinvio tenutesi durante il processo (ex art.12 del DM n.
55/14: Parametri generali per la determinazione dei compensi); bb) il fatto che l'assistito dell'Avv.
SORANA fosse imputato soltanto di due reati satelliti;
cc) la intervenuta condanna di tale imputato per i predetti delitti, oltre che al ristoro – in solido con gli altri condannati - dei danni subiti dalle parti civili
(cfr. l'art. 12 da ultimo citato: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto […] dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. […] Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”).
10.3 Orbene, la valutazione congiunta delle superiori risultanze fa ritenere congrua una liquidazione di
€. 2482,00, pari alla media tra i minimi (€. 1655,00) ed i massimi liquidabili (€. 3309,00), con successiva riduzione ex lege di 1/3, così per un totale di €. 1654,6, oltre accessori di legge.
11. Per l'effetto, il decreto del 10.10.24 va parzialmente riformato.
12. Le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, in ragione della rilevante parziale soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
In parziale riforma del decreto del 10.10.24 del Tribunale penale, in composizione collegiale, liquida in favore dell'Avv. ALESSANDRO SORANA, in luogo della somma di €. 1095,33 oltre accessori di legge, la somma di €. 1654,6, oltre accessori di legge;
Dispone che le spese di lite del presente giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 22.2.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2024 promossa da:
Avv. ALESSANDRO SORANA ( ) CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio.
CONCLUSIONI
Alla udienza del 27.1.25, il ricorrente ha concluso come da verbale. Nessuno è comparso per il resistente contumace.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
1. L'Avv. ALESSANDRO SORANA ha difeso, in un procedimento penale svoltosi innanzi al
Tribunale penale di Chieti, in composizione collegiale (276/2020 R.G.) e conclusosi con sentenza del
17.10.23, , ammesso al gratuito patrocinio con decreto del 17.4.19 ed ivi Parte_1 imputato in relazione ad alcuni reati fine, asseritamente commessi, in concorso con altri, nell'ambito di una associazione a delinquere (non contestatagli) costituita da altri per compiere truffe ai danni di alcuni istituti di credito.
2. Con decreto del 10.10.24, il Tribunale penale collegiale ha liquidato all'Avv. SORANA, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, la somma di €. 1095,33 (oltre accessori di legge), di cui €.
225,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase istruttoria, €. 709,00 per la fase decisoria, con successiva riduzione di 1/3, ex art. 106 bis DPR n. 115/02. Nel decreto, una tale quantificazione è stata motivata con l'assunto che, nella specie, “non si apprezzano elementi che consentano di discostarsi dia valori ricompresi tra il minimo ed il medio delle tabelle vigenti”.
3. L'Avv. SORANA – il quale aveva presentato una richiesta di liquidazione dei compensi (al netto della riduzione di legge) di €. 3.309,00 (così quantificata sulla base dei compensi medi della tariffa professionale, aumentati del 50% per la particolare complessità del procedimento penale) - ha proposto opposizione al summenzionato decreto, insistendo per la liquidazione dei compensi richiesti.
4. A sostegno della impugnazione, l'Avv. SORANA ha lamentato: a) la liquidazione della fase di studio al di sotto dei limiti tabellari, in violazione di legge;
b) l'omesso riconoscimento tanto dei compensi nella misura media, quanto dell'aumento del 50% dei compensi medesimi (ex art. 12, I comma, DM n. 55/14), riconoscimento – a dire dell'opponente – dovutogli in ragione della complessità del processo penale nel quale ha prestato il patrocinio.
5. Il giudizio, articolatosi – con la contumacia del nella udienza del Controparte_2
27.1.25, giunge a decisione.
6. Il ricorrente – nel chiedere i compensi tabellari medi - invoca la liquidazione dei compensi massimi liquidabili ex lege in tema di gratuito patrocinio.
pagina 2 di 5 E' infatti noto che, ai sensi dell'art. 82 (Onorario e spese del difensore), I comma, del DPR n. 115/02,
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Tale disposizione, pertanto, “va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 31404 del 02/12/2019).
7. E' inoltre noto che, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha
l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, […] e ciò sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perchè la norma già contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21461 del 21/10/2015: in applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale il ricorrente, difensore di un imputato, ammesso al gratuito patrocinio, lamentava la illegittimità della decisione con cui il Giudice di merito aveva affermato la inapplicabilità dell'aumento stabilito dalla tariffa per per l'impegno richiesto dalla complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R.
n. 115 del 2002, gli onorari dovuti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti;
in motivazione la Cassazione ha osservato che “la previsione di cui all' art. 82 cit. appare legittima e certamente non è in contrasto con le norme costituzionali, di cui è stata denunciata la violazione, posto che la fissazione di limiti nella determinazione degli onorari sono il frutto della ragionevole scelta del legislatore di contemperare gli opposti interessi in gioco : la necessità di assicurare all'imputato non abbiente la difesa tecnica - garantita per l'appunto con la nomina dell'avvocato - e di retribuire l'attività del legale sulla base
pagina 3 di 5 delle tariffe professionali - che tengono comunque conto del lavoro svolto - sono state considerati meritevoli di tutela nel rispetto di alcuni parametri che tenessero conto della incidenza del relativo costo sulla intera collettività”, cfr. in senso conforme ex multis Cass. n. 2445/2011).
8. Alla luce di tali doverose premesse in diritto (dalle quali discende la infondatezza della pretesa dell'Avv. SORANA di riconoscimento dell'aumento del 50% dei compensi, per la complessità in fatto ed in diritto del procedimento penale prima richiamato, in quanto riconoscimento non applicabile nel caso di gratuito patrocinio), si deve verificare la congruità della liquidazione dei compensi operata dal
Tribunale, al lordo della riduzione di 1/3 (€. 1.643,00).
9. Innanzitutto, come rilevato dall'opponente, quella liquidazione è al di sotto dei minimi tabellari
(pari, nella specie, ad €. 1655,00: €. 237,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase istruttoria, €.
709,00 per la fase decisoria), per cui la opposizione è, sul punto, fondata, posto che, in tema di gratuito patrocinio, “il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15006 del
28/05/2021).
10. Per quel che riguarda la considerazione “della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” - considerazione alla cui stregua deve essere compiuta, come visto, la determinazione della misura dei compensi liquidabili – nella specie deve ritenersi congrua una liquidazione (al lordo della riduzione di
1/3) pari alla media tra i minimi (€. 1655,00) ed i massimi liquidabili (€. 3309,00), così per un totale di
€. 2482,00.
10.1 Infatti, milita in favore di una liquidazione superiori ai minimi la considerazione delle seguenti circostanze: a) l'aver prestato l'opera di patrocinio in un processo penale connotato sia da una pluralità di imputati di reati gravi (tra cui il reato di associazione a delinquere e di molteplici reati fine), sia da una molteplicità di imputazioni (in totale, 26) e di parti civili;
b) l'esistenza di una pluralità di imputazioni delittuose ascritte all'assistito dell'Avv. SORANA, in concorso con altri (art. 110/640
c.p.; artt. 110/494 c.p.); c) la pluralità delle udienze svoltesi, rispettivamente, per le richieste istruttorie, per l'istruttoria dibattimentale e per la fase decisoria.
Si tratta, infatti, di elementi significativi di un impegno professionale di una certa consistenza prestato dal difensore, impegno professionale rispetto a cui il riconoscimento dei compensi minimi risulta incongruo per difetto.
pagina 4 di 5 10.2 Per contro, milita in favore di una liquidazione inferiore ai massimi di legge liquidabili la valutazione delle seguenti circostanze: aa) la non liquidabilità (diversamente da quanto ritenuto dall'opponente) delle plurime udienze di mero rinvio tenutesi durante il processo (ex art.12 del DM n.
55/14: Parametri generali per la determinazione dei compensi); bb) il fatto che l'assistito dell'Avv.
SORANA fosse imputato soltanto di due reati satelliti;
cc) la intervenuta condanna di tale imputato per i predetti delitti, oltre che al ristoro – in solido con gli altri condannati - dei danni subiti dalle parti civili
(cfr. l'art. 12 da ultimo citato: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto […] dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. […] Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”).
10.3 Orbene, la valutazione congiunta delle superiori risultanze fa ritenere congrua una liquidazione di
€. 2482,00, pari alla media tra i minimi (€. 1655,00) ed i massimi liquidabili (€. 3309,00), con successiva riduzione ex lege di 1/3, così per un totale di €. 1654,6, oltre accessori di legge.
11. Per l'effetto, il decreto del 10.10.24 va parzialmente riformato.
12. Le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, in ragione della rilevante parziale soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
In parziale riforma del decreto del 10.10.24 del Tribunale penale, in composizione collegiale, liquida in favore dell'Avv. ALESSANDRO SORANA, in luogo della somma di €. 1095,33 oltre accessori di legge, la somma di €. 1654,6, oltre accessori di legge;
Dispone che le spese di lite del presente giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 22.2.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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