Versione
15 agosto 1964
15 agosto 1964
Art. 6.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.