Articolo 6 della Legge 9 giugno 1964, n. 615
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 agosto 1964
Art. 6.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 15 agosto 1964