Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1128
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle sottostanti all'intimazione fossero state notificate regolarmente nelle date indicate dall'agente della riscossione, escludendo vizi di notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata la prescrizione, dato che dalle accertate date di notifica delle cartelle non era decorso un termine superiore al quinquennio, anche considerando le proroghe dovute alla normativa emergenziale Covid.

  • Rigettato
    Mancata evocazione dell'ente impositore

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che la norma invocata (art. 14, co. 6 bis, D. Lgs. 546/92) non fosse applicabile ratione temporis al ricorso notificato prima della sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1128
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo