CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1128/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN ES, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3297/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004573245000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 18.01.2024 dall'agente della riscossione, per un importo pari a complessivi euro 2.154,90.
La ricorrente, in particolare, precisa che l'intimazione ha alla base due precedenti cartelle relative a tributi vari, interessi e sanzioni, che non le sarebbero mai state notificate (o notificate in modo irregolare e/o giuridicamente inesistente); di conseguenza, deduce sia la violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 25, lett. c), del D. Lgs. 602/1973 per la notifica della cartella, sia l'intervenuta prescrizione di tributo, interessi e sanzioni. Aggiunge che la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni si sarebbe comunque verificata anche a voler dare rilievo alla asserita data di notifica della prima cartella (2.05.2017) indicata nella intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'ente impositore, come prescritto dall'art. 14, co. 6 bis, del D. Lgs. 546/92; nonché, per la mancata contestazione entro i termini di legge delle due cartelle sottostanti all'intimazione notificate nelle date del
2/5/2017 e 3/11/2021, come dimostrato in giudizio. Nel merito, ha escluso il verificarsi della prescrizione, anche per effetto dell'applicazione della normativa emergenziale dettata in tema di Covid.
All'udienza del 30 gennaio 2026 il difensore della parte ricorrente ha eccepito che la documentazione versata dall'Agenzia resistente, riguardante la precedente notifica delle cartelle, non potrebbe essere presa in considerazione ai fini della decisione poiché si tratta di notifiche eseguite da soggetto non abilitato e comunque non aventi valore probante.
Alla stessa data, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione sollevata dalla resistente A.d.E.R. – relativa alla omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore ed alla conseguente inammissibilità del ricorso discendente da tale omissione - non può essere accolta, atteso che il ricorso in esame è stato notificato in data 15 marzo 2024, ossia in un momento in cui l'invocato comma 6 bis dell'art. 14 non era ancora ratione temporis applicabile.
Sul punto va detto, da una parte, che il comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. 546/1992 prevede in effetti che
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Da ciò potrebbe trarsi la conseguenza della inammissibilità del ricorso che sia stato proposto – come nel caso in esame – solo nei confronti dell'agente della riscossione, allorquando viene postulata a monte l'inesistenza o la giuridica invalidità della notifica dell'atto presupposto. Dall'altra parte, tuttavia, tale epilogo non può essere predicato nel caso in esame. Infatti, il comma 6 bis è stato introdotto dall'articolo 1, comma
1, lettera d), del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n.220 e risulta applicabile – per espressa scelta del legislatore
(v. art. 4, co. 2, del medesimo D. Lgs. 220/202) – solo ai ricorsi notificati dopo l'1 settembre 2024; e dunque non nel caso in esame.
Passando al merito della vicenda, risulta comprovata attraverso la documentazione versata in giudizio, la tesi dell'A.d.E.R. secondo la quale le due cartelle sottostanti all'impugnata intimazione erano già state notificate alla ricorrente nell'anno 2017 e nell'anno 2021 senza che a ciò fosse seguita rituale impugnazione.
Pertanto, risulta infondata sia la tesi della omessa notifica delle cartelle, sia quella della estinzione per prescrizione delle pretese tributarie in essere riportate.
Infatti, dalle accertate date di notifica delle cartelle non è decorso un termine superiore al quinquennio. Ciò è vero, in primo luogo, con riguardo alla cartella notificata nel 2021; ma è vero anche con riferimento alla cartella notificata nel 2017, atteso che la scadenza naturale della prescrizione collocabile nell'anno 2022 è stata prorogata di 542 giorni dal combinato disposto degli artt. 68 del D.L. 18/2020 e 12 del D. Lgs. 159/2015
(sul punto, v. da ultimo, Cass. Trib. 34336/2025).
Prima di concludere per il rigetto del ricorso, deve darsi atto che il difensore della ricorrente ha, all'odierna udienza, sollevato contestazione sulla validità e sull'efficacia probante della documentazione prodotta in giudizio dall'A.d.E.R., sostenendo che le notifiche delle cartelle da questa comprovate sarebbero state eseguite da soggetto non abilitato e non avrebbero comunque valenza di prova.
Le illustrate contestazioni – che avrebbe più propriamente richiesto l'impiego dello strumento impugnatorio dei motivi aggiunti di cui all'art. 24 del D. Lgs. 546/1992 – sono comunque infondate nel merito, posto che le notifiche risultano ritualmente effettuate in quanto: eseguite presso l'accertato indirizzo di residenza della contribuente (corrispondente anche con quello indicato nel ricorso); in assenza del destinatario, gli avvisi sono stati affisi all'albo comunale e ne è stata data notizia tramite invio di apposita raccomandata informativa.
Quanto alla dedotta non abilitazione del Consorzio_1 - quale ente che ha curato le operazioni di notifica per conto dell'A.d.E.R. - deve evidenziarsi la inammissibilità dell'eccezione per mancanza di specificità e di precisione, non avendo parte ricorrente spiegato le ragioni su cui si fonderebbe tale labiale contestazione articolata solo in udienza.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN ES, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3297/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239004573245000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 18.01.2024 dall'agente della riscossione, per un importo pari a complessivi euro 2.154,90.
La ricorrente, in particolare, precisa che l'intimazione ha alla base due precedenti cartelle relative a tributi vari, interessi e sanzioni, che non le sarebbero mai state notificate (o notificate in modo irregolare e/o giuridicamente inesistente); di conseguenza, deduce sia la violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 25, lett. c), del D. Lgs. 602/1973 per la notifica della cartella, sia l'intervenuta prescrizione di tributo, interessi e sanzioni. Aggiunge che la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni si sarebbe comunque verificata anche a voler dare rilievo alla asserita data di notifica della prima cartella (2.05.2017) indicata nella intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'ente impositore, come prescritto dall'art. 14, co. 6 bis, del D. Lgs. 546/92; nonché, per la mancata contestazione entro i termini di legge delle due cartelle sottostanti all'intimazione notificate nelle date del
2/5/2017 e 3/11/2021, come dimostrato in giudizio. Nel merito, ha escluso il verificarsi della prescrizione, anche per effetto dell'applicazione della normativa emergenziale dettata in tema di Covid.
All'udienza del 30 gennaio 2026 il difensore della parte ricorrente ha eccepito che la documentazione versata dall'Agenzia resistente, riguardante la precedente notifica delle cartelle, non potrebbe essere presa in considerazione ai fini della decisione poiché si tratta di notifiche eseguite da soggetto non abilitato e comunque non aventi valore probante.
Alla stessa data, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione sollevata dalla resistente A.d.E.R. – relativa alla omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore ed alla conseguente inammissibilità del ricorso discendente da tale omissione - non può essere accolta, atteso che il ricorso in esame è stato notificato in data 15 marzo 2024, ossia in un momento in cui l'invocato comma 6 bis dell'art. 14 non era ancora ratione temporis applicabile.
Sul punto va detto, da una parte, che il comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. 546/1992 prevede in effetti che
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Da ciò potrebbe trarsi la conseguenza della inammissibilità del ricorso che sia stato proposto – come nel caso in esame – solo nei confronti dell'agente della riscossione, allorquando viene postulata a monte l'inesistenza o la giuridica invalidità della notifica dell'atto presupposto. Dall'altra parte, tuttavia, tale epilogo non può essere predicato nel caso in esame. Infatti, il comma 6 bis è stato introdotto dall'articolo 1, comma
1, lettera d), del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n.220 e risulta applicabile – per espressa scelta del legislatore
(v. art. 4, co. 2, del medesimo D. Lgs. 220/202) – solo ai ricorsi notificati dopo l'1 settembre 2024; e dunque non nel caso in esame.
Passando al merito della vicenda, risulta comprovata attraverso la documentazione versata in giudizio, la tesi dell'A.d.E.R. secondo la quale le due cartelle sottostanti all'impugnata intimazione erano già state notificate alla ricorrente nell'anno 2017 e nell'anno 2021 senza che a ciò fosse seguita rituale impugnazione.
Pertanto, risulta infondata sia la tesi della omessa notifica delle cartelle, sia quella della estinzione per prescrizione delle pretese tributarie in essere riportate.
Infatti, dalle accertate date di notifica delle cartelle non è decorso un termine superiore al quinquennio. Ciò è vero, in primo luogo, con riguardo alla cartella notificata nel 2021; ma è vero anche con riferimento alla cartella notificata nel 2017, atteso che la scadenza naturale della prescrizione collocabile nell'anno 2022 è stata prorogata di 542 giorni dal combinato disposto degli artt. 68 del D.L. 18/2020 e 12 del D. Lgs. 159/2015
(sul punto, v. da ultimo, Cass. Trib. 34336/2025).
Prima di concludere per il rigetto del ricorso, deve darsi atto che il difensore della ricorrente ha, all'odierna udienza, sollevato contestazione sulla validità e sull'efficacia probante della documentazione prodotta in giudizio dall'A.d.E.R., sostenendo che le notifiche delle cartelle da questa comprovate sarebbero state eseguite da soggetto non abilitato e non avrebbero comunque valenza di prova.
Le illustrate contestazioni – che avrebbe più propriamente richiesto l'impiego dello strumento impugnatorio dei motivi aggiunti di cui all'art. 24 del D. Lgs. 546/1992 – sono comunque infondate nel merito, posto che le notifiche risultano ritualmente effettuate in quanto: eseguite presso l'accertato indirizzo di residenza della contribuente (corrispondente anche con quello indicato nel ricorso); in assenza del destinatario, gli avvisi sono stati affisi all'albo comunale e ne è stata data notizia tramite invio di apposita raccomandata informativa.
Quanto alla dedotta non abilitazione del Consorzio_1 - quale ente che ha curato le operazioni di notifica per conto dell'A.d.E.R. - deve evidenziarsi la inammissibilità dell'eccezione per mancanza di specificità e di precisione, non avendo parte ricorrente spiegato le ragioni su cui si fonderebbe tale labiale contestazione articolata solo in udienza.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.