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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3499/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
PIAZZA SANTA FRANCESCA ROMANA 3 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. VILLASCHI GIANLUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DAPELO DIEGO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA CARLO GOLDONI 1 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 10 PALTRINIERI VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PALTRINIERI LUCA
APPELLATA avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
[...]
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, in totale riforma della sentenza 8534/2024 del Tribunale di Milano:
-accertata e dichiarata la contestuale operatività, in relazione ai danni oc-corsi a seguito dell'incendio dell'11 gennaio 2018 alla porzione di fabbri-cato, facente parte del sito in Controparte_2 Lumezzane, via Ruca 108, di proprietà della condotta in locazione fi- Controparte_3 nanziaria da e da quest'ultima sublocato alla nonché delle Parte_2 Controparte_4 relative quote di comproprietà sui beni condo-miniali, della polizza “PMI” n. 0A/M11501601 emessa dalla , del Contratto Assicurativo Multirischi All Risks n. 880-01589606-14010 emessa Parte_1 dalla e della polizza n. 146.5028181.44 emessa dalla (oggi CP_5 Controparte_6 ; Controparte_1
-dato atto dell'avvenuta corresponsione da parte della in re-lazione a tali danni, del Parte_1 complessivo indennizzo di euro 3.840.155,40; dichiarare tenuta, ai sensi del comma 4 dell'art. 1910 c.c., e conseguentemente condannare la a corrispondere alla il complessivo importo di euro Controparte_1 Parte_1 1.280.054,00 (o quello maggiore o mi-nore che risulterà dovuto all'esito dell'espletata istruttoria), maggiorato di rivalutazione monetaria dal 4 novembre 2021 e di interessi dal 15 settembre 2022 al dì del soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre agli accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio nonché di quelle relative all'obbligatoria fase di mediazione, con conseguente condanna della a restituire alla l'importo di euro 27.689,72 da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima cor-rispostole a seguito della condanna alle spese di lite contenuta nell'impugnata sentenza, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione. Nell'eventualità che la Corte non dovesse ritenere assolto documentalmente l'onere probatorio gravante sull'odierna appellante in ordine alla congruità degli indennizzi dalla stessa corrisposti al e, tramite quest'ultimo, ai vari Condomini le cui unità immobiliari sono state Controparte_2 danneggiate dall'incendio dell'11 gennaio 2018, in via istruttoria si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova già dedotti in primo grado:
“vero che, a seguito dell'incendio che in data 11 gennaio 2018 ha interessato il complesso industriale
“ in Lumezzane, i periti nominati dai soggetti danneggiati, tra i quali vi era il Controparte_2 suddetto Condominio, e dalle Compagnie Assicuratrici a vario titolo coinvolte hanno deciso di procedere ad un accertamento congiunto dei danni provocati dal sud-detto incendio al complesso pagina 2 di 10 industriale?” (si indicano a testi l'ing. domiciliato in Villanova di Castenaso c/o Tes_1 DE & Associati S.r.l., e l'ing. domiciliato in Genova c/o Gruppo Ler-cari Testimone_2 S.r.l.);
2. “vero che, a tal fine, i periti hanno concordemente deciso di affidare alla Controparte_7 l'esecuzione di prove tecniche volte a determinare l'entità dei danni strutturali subiti dall'edificio condominiale in conseguenza del suddetto incendio?” (si indicano a testi l'ing. Tes_1 domiciliato in Villanova di Castenaso c/o DE & Associati S.r.l., e l'ing. Testimone_2 domiciliato in Genova c/o Gruppo Lercari S.r.l.);
3. “vero che, ricevuta la relazione della la ha Controparte_7 Controparte_8 redatto la perizia che le si rammostra, prodotta da parte attrice sub n. 39?” (si indicano a testi l'ing.
domiciliato in Villanova di Castenaso c/o & Associati S.r.l., l'ing. Tes_1 Tes_1 Tes_2
domiciliato in Genova c/o Gruppo Lercari S.r.l., e l'ing. domiciliato in
[...] Testimone_3 RE c/o ; Controparte_8 4. “vero che la ha consegnato copia della perizia prodotta da parte Controparte_8 attrice sub n. 39 a tutti i periti delle parti interessate, ivi incluso l'ing. perito Testimone_2 nominato dalla ” (si indicano a testi l'ing. domiciliato in Villanova di CP_1 Tes_1 Castenaso c/o & Associati S.r.l., l'ing. domiciliato in Genova c/o Gruppo Tes_1 Testimone_2 Lercari S.r.l., e l'ing. domiciliato in RE c/o Testimone_3 Controparte_8 ;
[...] 5. “vero che le schede di ripartizione costi che le si rammostrano, prodotte da parte attrice sub nn. da 40 a 43, sono state da lei predisposte e si riferiscono all'imputazione alle singole unità immobiliari dei costi sostenuti per la ricostruzione delle porzioni di fabbricato danneggiate dall'incendio dell'11 gennaio 2018?” (si indica a teste il geom. , Am-ministratore del Testimone_4 Controparte_2 domiciliato in Sarezzo); 6. “vero che le foto che le si rammostrano, prodotte da parte attrice sub nn. da 44 a 47, rappresentano il fabbricato del dopo i lavori di ripristino eseguiti per porre rimedio ai danni Controparte_2 provocati dall'incendio dell'11 gennaio 2018?” (si indicano a testi l'ing. domiciliato Tes_1 in Villanova di Castenaso c/o DE & Associati S.r.l., ed il geom. , Amministratore Testimone_4 del domiciliato in Sarezzo). Controparte_2 In via subordinata, ove ancora la Corte non dovesse ritenere provata la congruità della quantificazione dell'indennizzo dovuto operata dall'ing. e dall'ing. nel “Processo Tes_1 Parte_3 Verbale di Perizia” 27 febbraio 2020 prodotto sub n. 7 in primo grado, si insta affinché venga disposta CTU volta a determinare l'ammontare dei danni subiti dal sito in Lu-mezzane in Controparte_2 conseguenza dell'incendio dell'11 gennaio 2018, previa acquisizione della documentazione relativa ai pagamenti effettuati dal citata nelle “schede” prodotte sub nn. da 40 a 43”. Controparte_2
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In principalità Respingere l'appello avversario siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte illustrate in atti. Spese rifuse. In via subordinata, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si reiterano le conclusioni rassegnate in primo grado ed in particolare: In via preliminare pagina 3 di 10 Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2952 c.c., dei diritti, delle domande e delle azioni esercitati da nei confronti di Controparte_9 [...]
per le ragioni dedotte in atti, e conseguentemente rigettare la domanda Controparte_10 avversaria. Spese rifuse. Nel merito In via principale Respingere la domanda di per inoperatività della polizza OL (già azionata, Pt_1 Parte_4 trattandosi di polizza a secondo rischio, e/o per infondatezza della stessa per le ragioni illustrate in atti. Spese rifuse. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, contenere l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di nei limiti del giusto e del provato, previo riparto proporzionale della CP_1 quota a suo carico ex art. 1910 c. 4° c.c., nonché del massimale e dei sottomassimali previsti nelle singole garanzie di polizza, applicato lo scoperto e dedotta la franchigia, come indicati nelle condizioni di assicurazione, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha Parte_5
chiamato in giudizio se e se sostenendo CP_1 Controparte_11 CP_5
di essere creditrice dell'importo di euro 1.280.054,00 ai sensi dell'art. 1910, quarto comma, c.c.
L'attrice ha esposto che, a seguito di un incendio, verificatosi in data 11/1/12018 in un fabbricato industriale sito in Lumezzane, in forza della polizza PMI n. 0A/M11501601, ha corrisposto complessivamente al un indennizzo pari ad euro Controparte_2
3.840.155,40 per i danni subiti dalla porzione di fabbricato affittata alla CP_4 CP_12
e di proprietà di
[...] Controparte_13
Durante le operazioni di perizia, è emerso che lo stesso fabbricato è assicurato per il rischio incendio anche con una polizza HDI-CHUBB, stipulata dall'affittuaria
[...]
e da una polizza oggi stipulata dalla CP_14 Parte_4 CP_1
proprietaria Controparte_13
pagina 4 di 10 Ai sensi dell'art. 1910, quarto comma, c.c. parte attrice ha quindi chiesto alle altre compagnie il rimborso di 1/3 del predetto indennizzo.
Alla prima udienza ha rinunciato agli atti nei confronti delle convenute Pt_1 [...]
e non costituite, con conseguente Controparte_15 CP_5
estinzione dei relativi giudizi essendo stata definita la controversia in via stragiudiziale.
Si è costituita la quale ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del CP_1
diritto azionato ed ha rilevato l'inoperatività della polizza essendo la stessa operante solo a secondo rischio, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1910 c.c.; comunque, ha contestato il quantum della domanda e l'assenza di prova dell'incendio.
Parte attrice ha censurato la clausola di secondo rischio perché viziata da “assoluta genericità” ed ha richiamato i principi affermati da Cass. n. 11819/2016, in base ai quali
“la clausola di secondo rischio, per essere operativa, deve essere adeguatamente formulata”.
Il Tribunale di Milano ha respinto le richieste istruttorie, ha ritenuto che la clausola non era generica, ha rigettato la domanda di e l'ha condannata al pagamento delle spese Pt_1
di lite nei confronti di CP_1
ha impugnato, con un unico motivo di appello, la sentenza che ha ritenuto valida e Pt_1
Part operante la clausola di copertura a secondo rischio prevista dalla polizza Fondiaria ora CP_1
Si è costituta per eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
artt. 342 e 348 bis cpc e per chiederne, in via principale, il rigetto;
in via subordinata, ha chiesto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2952
c.c., dei diritti, delle domande e delle azioni esercitati da . Nel merito, in via Pt_1
principale, ha chiesto di respingere la domanda di per inoperatività della polizza Pt_1
OL trattandosi di polizza a secondo rischio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, contenere l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di nei limiti del giusto e del provato. CP_1
pagina 5 di 10 In ogni caso, con vittoria di spese.
Precisate le conclusioni, depositate, comparse conclusionali, repliche e note scritte, la causa, all'udienza del 11.09.2025 è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato in relazione alla previsione di cui all'art.342 cpc.
L'indicazione dei motivi richiesta dall'art.342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art.54, L.n.134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza : l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
La Cassazione ha ribadito che l'art.342 cpc non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass.civ.sez.III del 5.5.17 n.10916).
-Con riferimento alla richiesta di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, in via preliminare, si osserva come sia, allo stato, superata la richiesta, formulata dall'appellato, di applicazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c., in quanto già assorbita dalla stessa preferenza assegnata alla pronuncia di sentenza ordinaria a cognizione piena, non limitata ad un giudizio di tipo probabilistico, avendo la Corte ritenuto di non avvalersi della sua discrezionale facoltà di decidere a norma della pagina 6 di 10 disposizione citata: invero, l'articolazione della materia controversa mal si conciliava con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c., rendendo perciò opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria.
L'unico motivo di appello di : Pt_1
Violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme sull'interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., errata valutazione ed interpretazione dei contratti e dei documenti prodotti, nonché dell'art. 1910 c.c
Con un unico motivo di appello, lamenta che, erroneamente, il Giudice di primo Pt_1
grado ha ritenuto valida ed operante la clausola di copertura a secondo rischio prevista dalla polizza (ora con conseguente infondatezza della domanda Parte_4 CP_1
avanzata, in via di regresso ex art. 1910 cod. civ., da volta ad ottenere il rimborso Pt_1
pro quota di quanto versato all'assicurato in conseguenza Controparte_2
dell'incendio verificatosi in data 11.1.2018.
L'appellante afferma che la clausola a “secondo rischio” inserita all'art. 31 della polizza
è connotata da una “assoluta genericità”, mancando l'indicazione, nel testo CP_6
del contratto assicurativo, di una specifica polizza destinata ad operare a primo rischio e ne invoca la nullità.
La Corte, in merito alla genericità, osserva che la clausola in esame è scritta in modo chiaro e preciso ed è stata formulata in modo adeguato alla fattispecie regolando l'ipotesi di operatività a secondo rischio.
Con riferimento alla eccepita nullità dell'intera polizza per assenza del rischio in quanto la polizza sottoscritta dal con assicura il Controparte_2 Parte_1
fabbricato del quale è parte l'unità immobiliare assicurata dalla per l'intero CP_1
valore di ricostruzione, cosicché nessun ulteriore danno da indennizzare a “secondo rischio” sarebbe mai ipotizzabile, la Corte rileva che se si dovesse ritenere nulla la pagina 7 di 10 polizza stipulata da nessuna azione di regresso potrebbe essere svolta da Parte_4
. Pt_1
In merito alla carenza di causa la polizza prevede per i danni da incendio al Pt_1
fabbricato un massimale di euro 7.000.000 (v. doc. 1 att., pag. 2), per cui la polizza opera per i danni eccedenti tale massimale e non è carente di causa in Parte_4
concreto.
Pertanto, la polizza non è operativa, perché essa è a secondo rischio e i Parte_4
danni causati dall'incendio dell'11/1/2018 sono stati interamente indennizzati da Pt_1
entro il massimale di polizza.
[...]
Infatti, la domanda di regresso svolta da ai sensi dell'art. 1910, quarto Parte_1
comma c.c. non è operante in quanto il danno è stato interamente indennizzato mentre la polizza (ora opera solo a secondo rischio per la parte di danno Parte_4 CP_1
eccedente l'ammontare pagato da altre assicurazioni.
La copertura a “secondo rischio”, infatti, comporta una limitazione della copertura che opera solo per somme eccedenti il massimale di altra polizza stipulata per il medesimo rischio.
Pertanto, la copertura inizia quando cessa l'operatività di altra copertura (poiché esaurito il massimale) per cui, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1910 c.c.
La sentenza della Cass. Civ. 11819/2016, a cui l'appellante si riporta, ha ad oggetto una fattispecie totalmente diversa, come ritenuto anche dal giudice di primo grado, poiché la
Suprema Corte ha ritenuto di tenore non univoco una polizza di un medico che prevedeva l'operatività a secondo rischio in correlazione a un'espressa dichiarazione, resa su distinto modulo (scheda di adesione) da parte dell'assicurato, in ordine all'esistenza di una polizza assicurativa ospedaliera per il medesimo rischio, laddove dagli atti era emerso che tale dichiarazione non era stata resa dall'assicurato e che pagina 8 di 10 nessuna polizza ospedaliera risultava operativa al momento della stipula del contratto di assicurazione individuale del medico.
Nel caso di specie, non si rileva alcuna incertezza nella formulazione della clausola nè tale clausola poteva essere diversamente formulata, trattandosi di polizza in convenzione stipulata da società di leasing, prestata a secondo rischio quale copertura
“complementare” o “sussidiaria”, riguardante un numero indeterminato di fabbricati che di volta in volta vengono inseriti nella convenzione.
Infine, non può procedersi ad un confronto tra i tassi applicati da diverse compagnie assicurative, come invece dedotto da che sostiene che il proprio “tasso” a primo Pt_1
rischio sarebbe inferiore al “tasso” a secondo rischio della polizza non CP_1
potendo procedersi ad un confronto tra polizze non omogenee, in particolare tra una polizza “condominiale”, come quella di , e una polizza stipulata da una società di Pt_1
leasing nella forma della “convenzione”.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M.147 del 13.08.22, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_5
contro avverso la sentenza n. 8534/2024 emessa dal Controparte_1
tribunale di Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 - condanna Parte_5
al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore di
[...]
che liquida nella somma di €18.511,00 oltre al rimborso Controparte_1
forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012
n.228.
Così deciso in Milano il 16.09.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Alba Maria Giuranno Francesco Di stefano pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3499/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
PIAZZA SANTA FRANCESCA ROMANA 3 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. VILLASCHI GIANLUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DAPELO DIEGO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA CARLO GOLDONI 1 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 10 PALTRINIERI VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PALTRINIERI LUCA
APPELLATA avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
[...]
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, in totale riforma della sentenza 8534/2024 del Tribunale di Milano:
-accertata e dichiarata la contestuale operatività, in relazione ai danni oc-corsi a seguito dell'incendio dell'11 gennaio 2018 alla porzione di fabbri-cato, facente parte del sito in Controparte_2 Lumezzane, via Ruca 108, di proprietà della condotta in locazione fi- Controparte_3 nanziaria da e da quest'ultima sublocato alla nonché delle Parte_2 Controparte_4 relative quote di comproprietà sui beni condo-miniali, della polizza “PMI” n. 0A/M11501601 emessa dalla , del Contratto Assicurativo Multirischi All Risks n. 880-01589606-14010 emessa Parte_1 dalla e della polizza n. 146.5028181.44 emessa dalla (oggi CP_5 Controparte_6 ; Controparte_1
-dato atto dell'avvenuta corresponsione da parte della in re-lazione a tali danni, del Parte_1 complessivo indennizzo di euro 3.840.155,40; dichiarare tenuta, ai sensi del comma 4 dell'art. 1910 c.c., e conseguentemente condannare la a corrispondere alla il complessivo importo di euro Controparte_1 Parte_1 1.280.054,00 (o quello maggiore o mi-nore che risulterà dovuto all'esito dell'espletata istruttoria), maggiorato di rivalutazione monetaria dal 4 novembre 2021 e di interessi dal 15 settembre 2022 al dì del soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre agli accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio nonché di quelle relative all'obbligatoria fase di mediazione, con conseguente condanna della a restituire alla l'importo di euro 27.689,72 da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima cor-rispostole a seguito della condanna alle spese di lite contenuta nell'impugnata sentenza, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione. Nell'eventualità che la Corte non dovesse ritenere assolto documentalmente l'onere probatorio gravante sull'odierna appellante in ordine alla congruità degli indennizzi dalla stessa corrisposti al e, tramite quest'ultimo, ai vari Condomini le cui unità immobiliari sono state Controparte_2 danneggiate dall'incendio dell'11 gennaio 2018, in via istruttoria si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova già dedotti in primo grado:
“vero che, a seguito dell'incendio che in data 11 gennaio 2018 ha interessato il complesso industriale
“ in Lumezzane, i periti nominati dai soggetti danneggiati, tra i quali vi era il Controparte_2 suddetto Condominio, e dalle Compagnie Assicuratrici a vario titolo coinvolte hanno deciso di procedere ad un accertamento congiunto dei danni provocati dal sud-detto incendio al complesso pagina 2 di 10 industriale?” (si indicano a testi l'ing. domiciliato in Villanova di Castenaso c/o Tes_1 DE & Associati S.r.l., e l'ing. domiciliato in Genova c/o Gruppo Ler-cari Testimone_2 S.r.l.);
2. “vero che, a tal fine, i periti hanno concordemente deciso di affidare alla Controparte_7 l'esecuzione di prove tecniche volte a determinare l'entità dei danni strutturali subiti dall'edificio condominiale in conseguenza del suddetto incendio?” (si indicano a testi l'ing. Tes_1 domiciliato in Villanova di Castenaso c/o DE & Associati S.r.l., e l'ing. Testimone_2 domiciliato in Genova c/o Gruppo Lercari S.r.l.);
3. “vero che, ricevuta la relazione della la ha Controparte_7 Controparte_8 redatto la perizia che le si rammostra, prodotta da parte attrice sub n. 39?” (si indicano a testi l'ing.
domiciliato in Villanova di Castenaso c/o & Associati S.r.l., l'ing. Tes_1 Tes_1 Tes_2
domiciliato in Genova c/o Gruppo Lercari S.r.l., e l'ing. domiciliato in
[...] Testimone_3 RE c/o ; Controparte_8 4. “vero che la ha consegnato copia della perizia prodotta da parte Controparte_8 attrice sub n. 39 a tutti i periti delle parti interessate, ivi incluso l'ing. perito Testimone_2 nominato dalla ” (si indicano a testi l'ing. domiciliato in Villanova di CP_1 Tes_1 Castenaso c/o & Associati S.r.l., l'ing. domiciliato in Genova c/o Gruppo Tes_1 Testimone_2 Lercari S.r.l., e l'ing. domiciliato in RE c/o Testimone_3 Controparte_8 ;
[...] 5. “vero che le schede di ripartizione costi che le si rammostrano, prodotte da parte attrice sub nn. da 40 a 43, sono state da lei predisposte e si riferiscono all'imputazione alle singole unità immobiliari dei costi sostenuti per la ricostruzione delle porzioni di fabbricato danneggiate dall'incendio dell'11 gennaio 2018?” (si indica a teste il geom. , Am-ministratore del Testimone_4 Controparte_2 domiciliato in Sarezzo); 6. “vero che le foto che le si rammostrano, prodotte da parte attrice sub nn. da 44 a 47, rappresentano il fabbricato del dopo i lavori di ripristino eseguiti per porre rimedio ai danni Controparte_2 provocati dall'incendio dell'11 gennaio 2018?” (si indicano a testi l'ing. domiciliato Tes_1 in Villanova di Castenaso c/o DE & Associati S.r.l., ed il geom. , Amministratore Testimone_4 del domiciliato in Sarezzo). Controparte_2 In via subordinata, ove ancora la Corte non dovesse ritenere provata la congruità della quantificazione dell'indennizzo dovuto operata dall'ing. e dall'ing. nel “Processo Tes_1 Parte_3 Verbale di Perizia” 27 febbraio 2020 prodotto sub n. 7 in primo grado, si insta affinché venga disposta CTU volta a determinare l'ammontare dei danni subiti dal sito in Lu-mezzane in Controparte_2 conseguenza dell'incendio dell'11 gennaio 2018, previa acquisizione della documentazione relativa ai pagamenti effettuati dal citata nelle “schede” prodotte sub nn. da 40 a 43”. Controparte_2
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In principalità Respingere l'appello avversario siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte illustrate in atti. Spese rifuse. In via subordinata, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si reiterano le conclusioni rassegnate in primo grado ed in particolare: In via preliminare pagina 3 di 10 Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2952 c.c., dei diritti, delle domande e delle azioni esercitati da nei confronti di Controparte_9 [...]
per le ragioni dedotte in atti, e conseguentemente rigettare la domanda Controparte_10 avversaria. Spese rifuse. Nel merito In via principale Respingere la domanda di per inoperatività della polizza OL (già azionata, Pt_1 Parte_4 trattandosi di polizza a secondo rischio, e/o per infondatezza della stessa per le ragioni illustrate in atti. Spese rifuse. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, contenere l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di nei limiti del giusto e del provato, previo riparto proporzionale della CP_1 quota a suo carico ex art. 1910 c. 4° c.c., nonché del massimale e dei sottomassimali previsti nelle singole garanzie di polizza, applicato lo scoperto e dedotta la franchigia, come indicati nelle condizioni di assicurazione, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha Parte_5
chiamato in giudizio se e se sostenendo CP_1 Controparte_11 CP_5
di essere creditrice dell'importo di euro 1.280.054,00 ai sensi dell'art. 1910, quarto comma, c.c.
L'attrice ha esposto che, a seguito di un incendio, verificatosi in data 11/1/12018 in un fabbricato industriale sito in Lumezzane, in forza della polizza PMI n. 0A/M11501601, ha corrisposto complessivamente al un indennizzo pari ad euro Controparte_2
3.840.155,40 per i danni subiti dalla porzione di fabbricato affittata alla CP_4 CP_12
e di proprietà di
[...] Controparte_13
Durante le operazioni di perizia, è emerso che lo stesso fabbricato è assicurato per il rischio incendio anche con una polizza HDI-CHUBB, stipulata dall'affittuaria
[...]
e da una polizza oggi stipulata dalla CP_14 Parte_4 CP_1
proprietaria Controparte_13
pagina 4 di 10 Ai sensi dell'art. 1910, quarto comma, c.c. parte attrice ha quindi chiesto alle altre compagnie il rimborso di 1/3 del predetto indennizzo.
Alla prima udienza ha rinunciato agli atti nei confronti delle convenute Pt_1 [...]
e non costituite, con conseguente Controparte_15 CP_5
estinzione dei relativi giudizi essendo stata definita la controversia in via stragiudiziale.
Si è costituita la quale ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del CP_1
diritto azionato ed ha rilevato l'inoperatività della polizza essendo la stessa operante solo a secondo rischio, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1910 c.c.; comunque, ha contestato il quantum della domanda e l'assenza di prova dell'incendio.
Parte attrice ha censurato la clausola di secondo rischio perché viziata da “assoluta genericità” ed ha richiamato i principi affermati da Cass. n. 11819/2016, in base ai quali
“la clausola di secondo rischio, per essere operativa, deve essere adeguatamente formulata”.
Il Tribunale di Milano ha respinto le richieste istruttorie, ha ritenuto che la clausola non era generica, ha rigettato la domanda di e l'ha condannata al pagamento delle spese Pt_1
di lite nei confronti di CP_1
ha impugnato, con un unico motivo di appello, la sentenza che ha ritenuto valida e Pt_1
Part operante la clausola di copertura a secondo rischio prevista dalla polizza Fondiaria ora CP_1
Si è costituta per eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex CP_1
artt. 342 e 348 bis cpc e per chiederne, in via principale, il rigetto;
in via subordinata, ha chiesto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2952
c.c., dei diritti, delle domande e delle azioni esercitati da . Nel merito, in via Pt_1
principale, ha chiesto di respingere la domanda di per inoperatività della polizza Pt_1
OL trattandosi di polizza a secondo rischio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, contenere l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di nei limiti del giusto e del provato. CP_1
pagina 5 di 10 In ogni caso, con vittoria di spese.
Precisate le conclusioni, depositate, comparse conclusionali, repliche e note scritte, la causa, all'udienza del 11.09.2025 è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato in relazione alla previsione di cui all'art.342 cpc.
L'indicazione dei motivi richiesta dall'art.342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art.54, L.n.134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza : l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
La Cassazione ha ribadito che l'art.342 cpc non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass.civ.sez.III del 5.5.17 n.10916).
-Con riferimento alla richiesta di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, in via preliminare, si osserva come sia, allo stato, superata la richiesta, formulata dall'appellato, di applicazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c., in quanto già assorbita dalla stessa preferenza assegnata alla pronuncia di sentenza ordinaria a cognizione piena, non limitata ad un giudizio di tipo probabilistico, avendo la Corte ritenuto di non avvalersi della sua discrezionale facoltà di decidere a norma della pagina 6 di 10 disposizione citata: invero, l'articolazione della materia controversa mal si conciliava con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c., rendendo perciò opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria.
L'unico motivo di appello di : Pt_1
Violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme sull'interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., errata valutazione ed interpretazione dei contratti e dei documenti prodotti, nonché dell'art. 1910 c.c
Con un unico motivo di appello, lamenta che, erroneamente, il Giudice di primo Pt_1
grado ha ritenuto valida ed operante la clausola di copertura a secondo rischio prevista dalla polizza (ora con conseguente infondatezza della domanda Parte_4 CP_1
avanzata, in via di regresso ex art. 1910 cod. civ., da volta ad ottenere il rimborso Pt_1
pro quota di quanto versato all'assicurato in conseguenza Controparte_2
dell'incendio verificatosi in data 11.1.2018.
L'appellante afferma che la clausola a “secondo rischio” inserita all'art. 31 della polizza
è connotata da una “assoluta genericità”, mancando l'indicazione, nel testo CP_6
del contratto assicurativo, di una specifica polizza destinata ad operare a primo rischio e ne invoca la nullità.
La Corte, in merito alla genericità, osserva che la clausola in esame è scritta in modo chiaro e preciso ed è stata formulata in modo adeguato alla fattispecie regolando l'ipotesi di operatività a secondo rischio.
Con riferimento alla eccepita nullità dell'intera polizza per assenza del rischio in quanto la polizza sottoscritta dal con assicura il Controparte_2 Parte_1
fabbricato del quale è parte l'unità immobiliare assicurata dalla per l'intero CP_1
valore di ricostruzione, cosicché nessun ulteriore danno da indennizzare a “secondo rischio” sarebbe mai ipotizzabile, la Corte rileva che se si dovesse ritenere nulla la pagina 7 di 10 polizza stipulata da nessuna azione di regresso potrebbe essere svolta da Parte_4
. Pt_1
In merito alla carenza di causa la polizza prevede per i danni da incendio al Pt_1
fabbricato un massimale di euro 7.000.000 (v. doc. 1 att., pag. 2), per cui la polizza opera per i danni eccedenti tale massimale e non è carente di causa in Parte_4
concreto.
Pertanto, la polizza non è operativa, perché essa è a secondo rischio e i Parte_4
danni causati dall'incendio dell'11/1/2018 sono stati interamente indennizzati da Pt_1
entro il massimale di polizza.
[...]
Infatti, la domanda di regresso svolta da ai sensi dell'art. 1910, quarto Parte_1
comma c.c. non è operante in quanto il danno è stato interamente indennizzato mentre la polizza (ora opera solo a secondo rischio per la parte di danno Parte_4 CP_1
eccedente l'ammontare pagato da altre assicurazioni.
La copertura a “secondo rischio”, infatti, comporta una limitazione della copertura che opera solo per somme eccedenti il massimale di altra polizza stipulata per il medesimo rischio.
Pertanto, la copertura inizia quando cessa l'operatività di altra copertura (poiché esaurito il massimale) per cui, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1910 c.c.
La sentenza della Cass. Civ. 11819/2016, a cui l'appellante si riporta, ha ad oggetto una fattispecie totalmente diversa, come ritenuto anche dal giudice di primo grado, poiché la
Suprema Corte ha ritenuto di tenore non univoco una polizza di un medico che prevedeva l'operatività a secondo rischio in correlazione a un'espressa dichiarazione, resa su distinto modulo (scheda di adesione) da parte dell'assicurato, in ordine all'esistenza di una polizza assicurativa ospedaliera per il medesimo rischio, laddove dagli atti era emerso che tale dichiarazione non era stata resa dall'assicurato e che pagina 8 di 10 nessuna polizza ospedaliera risultava operativa al momento della stipula del contratto di assicurazione individuale del medico.
Nel caso di specie, non si rileva alcuna incertezza nella formulazione della clausola nè tale clausola poteva essere diversamente formulata, trattandosi di polizza in convenzione stipulata da società di leasing, prestata a secondo rischio quale copertura
“complementare” o “sussidiaria”, riguardante un numero indeterminato di fabbricati che di volta in volta vengono inseriti nella convenzione.
Infine, non può procedersi ad un confronto tra i tassi applicati da diverse compagnie assicurative, come invece dedotto da che sostiene che il proprio “tasso” a primo Pt_1
rischio sarebbe inferiore al “tasso” a secondo rischio della polizza non CP_1
potendo procedersi ad un confronto tra polizze non omogenee, in particolare tra una polizza “condominiale”, come quella di , e una polizza stipulata da una società di Pt_1
leasing nella forma della “convenzione”.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M.147 del 13.08.22, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_5
contro avverso la sentenza n. 8534/2024 emessa dal Controparte_1
tribunale di Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 - condanna Parte_5
al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore di
[...]
che liquida nella somma di €18.511,00 oltre al rimborso Controparte_1
forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012
n.228.
Così deciso in Milano il 16.09.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Alba Maria Giuranno Francesco Di stefano pagina 10 di 10