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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/10/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa IA AT, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 1937/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gennaro Luca ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termini Imerese, Via
Vittorio AM n.72, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carla Maria Omodei Zorin e Delia
Cernigliaro, per procura generale del Notaio di Roma in atti;
Per_1
- convenuto - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 21.05.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in CP_1
proprio favore dei ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (assegno ordinario di invalidità), il cui requisito era stato riconosciuto con sentenza n. 771/2022 dell'08.11.2022 – R.G. N. 996/2021 di questo
Tribunale, ritualmente notificata all' , con la decorrenza ivi prevista, CP_2
oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso, atteso che, al momento della domanda amministrativa del 04/12/2017, la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito contributivo minimo di 156 settimane nell'ultimo quinquennio, richiesto dalla legge per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità, come comunicato alla stessa parte ricorrente con nota del 28.11.2022.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.09.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Con riferimento alla fattispecie in esame, deve rammentarsi che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L.
222/1984, oltre al requisito sanitario (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo), devono sussistere anche gli specifici requisiti amministrativi previsti dalla legge.
In particolare, il requisito amministrativo (contributivo) per ottenere l'assegno ordinario di invalidità per i lavoratori subordinati è costituito, in linea generale, dal possesso di almeno 260 settimane contributive (pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione), di cui 156 settimane contributive (pari a 3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa (art. 4 della Legge 222/1984).
Accertata la sussistenza del requisito sanitario, conformemente a quanto si evince dalla sentenza n. 771/2022 dell'08.11.2022 – R.G. N. 996/2021 di questo Tribunale, quanto al possesso del requisito contributivo ed assicurativo l'arco temporale di riferimento deve essere, pertanto, fissato con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ciò posto, nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata presentata dalla parte ricorrente in data 04/12/2017 e, dall'estratto contributivo in atti, risulta, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della predetta domanda amministrativa (cioè nel periodo dal 05/12/2012 al 04/12/2017), un totale di 120 settimane contributive utili.
Ne deriva che la parte ricorrente non è in possesso del requisito amministrativo contributivo per quanto riguarda il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa, avendo maturato, in tale periodo, soltanto 120 settimane contributive (anziché le 156 settimane contributive richieste dalla legge).
Non sussiste, pertanto, il diritto della parte ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite la ricorrente, avendo reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va esentata dal pagamento delle spese giudiziali avversarie.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, il 06.10.2025
IL GIUDICE
IA AT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa IA AT, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 1937/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gennaro Luca ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termini Imerese, Via
Vittorio AM n.72, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carla Maria Omodei Zorin e Delia
Cernigliaro, per procura generale del Notaio di Roma in atti;
Per_1
- convenuto - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 21.05.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al pagamento in CP_1
proprio favore dei ratei maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (assegno ordinario di invalidità), il cui requisito era stato riconosciuto con sentenza n. 771/2022 dell'08.11.2022 – R.G. N. 996/2021 di questo
Tribunale, ritualmente notificata all' , con la decorrenza ivi prevista, CP_2
oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso, atteso che, al momento della domanda amministrativa del 04/12/2017, la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito contributivo minimo di 156 settimane nell'ultimo quinquennio, richiesto dalla legge per poter usufruire dell'assegno ordinario di invalidità, come comunicato alla stessa parte ricorrente con nota del 28.11.2022.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.09.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Con riferimento alla fattispecie in esame, deve rammentarsi che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L.
222/1984, oltre al requisito sanitario (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo), devono sussistere anche gli specifici requisiti amministrativi previsti dalla legge.
In particolare, il requisito amministrativo (contributivo) per ottenere l'assegno ordinario di invalidità per i lavoratori subordinati è costituito, in linea generale, dal possesso di almeno 260 settimane contributive (pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione), di cui 156 settimane contributive (pari a 3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa (art. 4 della Legge 222/1984).
Accertata la sussistenza del requisito sanitario, conformemente a quanto si evince dalla sentenza n. 771/2022 dell'08.11.2022 – R.G. N. 996/2021 di questo Tribunale, quanto al possesso del requisito contributivo ed assicurativo l'arco temporale di riferimento deve essere, pertanto, fissato con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ciò posto, nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata presentata dalla parte ricorrente in data 04/12/2017 e, dall'estratto contributivo in atti, risulta, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della predetta domanda amministrativa (cioè nel periodo dal 05/12/2012 al 04/12/2017), un totale di 120 settimane contributive utili.
Ne deriva che la parte ricorrente non è in possesso del requisito amministrativo contributivo per quanto riguarda il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa, avendo maturato, in tale periodo, soltanto 120 settimane contributive (anziché le 156 settimane contributive richieste dalla legge).
Non sussiste, pertanto, il diritto della parte ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite la ricorrente, avendo reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va esentata dal pagamento delle spese giudiziali avversarie.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, il 06.10.2025
IL GIUDICE
IA AT