Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.1506 /2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t. Direttore Generale Dott. , elett.te dom.to presso la sede Controparte_1 legale dell'Ente in Caserta (CE) alla Via F. Palasciano, snc, rapp.ta e dif.sa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Sorrentino (C.F.
) e dall'Avv. Antimo D'Alessandro (C.F. C.F._1
) che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti. C.F._2
Comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 0823/234554 ovvero all'indirizzo pec – Email_1 [...]
Email_2
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_2 C.F._3
e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Maietta (C.F. , in virtù di procura in atti, con lo stesso C.F._4 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Caserta, alla Via Ferrarecce n° 55/A, dichiarandosi, ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero di fax 0823/1873817 e/o all'indirizzo di posta elettronica
[...]
Email_3
Nonché
con sede in Milano, via Rossini n. 6/8, C.F./P.I. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata CP_4
e difesa dall'avv. Francesco Giammaria (C.F. – CodiceFiscale_5
– n. fax. ), in virtù di Email_4 P.IVA_3
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.06.2024, l' in epigrafe Pt_1 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. n. 1089/2024 pubbl. il 02/05/2024 con la quale era stata accolta per quanto di ragione la domanda del ricorrente e, previa declaratoria di illegittimità del contratto di somministrazione per le causali di cui in motivazione, era stata condannata l' ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 81/2015, Pt_1 al pagamento di una somma a titolo risarcitorio pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al pagamento della somma pari ad euro 3.334,76 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le accertate lesioni micropermanenti di eziologia professionale ex art. 2087 c.c., oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo e oltre agli interessi legali sulle somme devalutate alla data del 01.02.2017 secondo gli indici ISTAT del cd. costo della vita e annualmente rivalutata dalla data del 01.02.2017 fino all'attualità; era stata rigettata ogni altra domanda. Spese di lite compensate nei confronti della e regolate secondo soccombenza a carico CP_3 dell' in favore del;
spese di CTU a carico delle parti in solido. Pt_1 CP_2
L'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, denunciando l'illegittima integrazione ex officio della domanda così come formulata dal ricorrente. Ha lamentato infatti che il Giudice aveva ritenuto che “L'illegittimità e l'abusività involge non il singolo contratto ma la condotta tenuta dall' ospedaliera che Pt_2 per ben 9 anni ha fruito, sia pure con operazioni negoziali diverse, della medesima prestazione del medesimo lavoratore” . Ha eccepito l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado, anziché limitare l'accertamento al solo rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e la società in data 01.02.2017 e Controparte_3 cessato in data 31.10.2017, aveva “promosso” in via officiosa un'azione di accertamento sulla natura e sui presupposti fondanti l'instaurazione di pregressi contratti sottoscritti dall'istante con le precedenti società, delle quali era parimenti dipendente, titolari del servizio esterno di trasporto barelle e infermi presso il nosocomio casertano. Ha concluso come in atti chiedendo di riformare la sentenza impugnata e di rigettare la domanda proposta dal lavoratore, con vittoria di spese. L'appellato , costituitosi, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
La società ha concluso chiedendo rigettarsi le domanda del . CP_3 CP_2
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. Le parte costituite hanno depositato le note scritte. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato. Per quanto di interesse, in relazione al motivo di appello, deve rilevarsi che il già dipendente della nei servizi di “Supporto ai Processi CP_2 CP_5
2 Operativi Interni” dell' - aveva dedotto in ricorso di essere stato assunto Pt_1 con contratto di somministrazione a termine (6 mesi) full-time (36 ore settimanali) dalla in data 01/02/2017, così come era avvenuto per gli altri Controparte_3 lavoratori ex già impegnati servizi di “Supporto ai Processi Operativi CP_5
Interni”. Avev to a svolgere l'attività di trasporto dei pazienti in barella, carrozzina o letto e di sistemazione degli stessi sui lettini per la radiologia, oltre alla movimentazione ed alla predisposizione delle paratie antiradiazione (paratie su rotelle del peso di circa 200kg), al trasporto dei macchinari mobili diagnostici e di radiologia presso i vari reparti dell'ospedale di Caserta nel caso di pazienti non trasportabili o quando era comunque previsto l'intervento in reparto, al trasporto dei materiali strumentali (rotoli di carta per lettini, pacchi di cd/dvd per diagnostica, ecc.)”.
Il contratto di lavoro del ricorrente, stipulato in data 01/02/2017 e con scadenza naturale al 31/07/2017, era stato prorogato fino al 31/10/2017 e poi non più rinnovato o prorogato.
Il aveva eccepito che il contratto di lavoro era stato sottoscritto “per far CP_2 fronte ad esigenze stabili e non meramente temporanee dell'azienda ospedaliera casertana, in assenza delle ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo e/o organizzativo richieste dallo stesso capitolato di appalto, in violazione dei vincoli normativi e di bilancio imposti all'amministrazione”.
Sotto questo profilo, per quanto di interesse nel presente grado, il ricorrente, per l'ipotesi in cui si fosse ritenuta non applicabile la disposizione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2015 o comunque non operabile la costituzione o il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all'azienda ospedaliera utilizzatrice, aveva affermato il proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5 del D.L. 165/2001 nella misura massima prevista dall'art. 32 della legge 183/2010 o nella misura massima prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 81/2015 e comunque nella misura da determinarsi ex art. 8 della legge 604/1966.
Il TRIBUNALE, esclusa la possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha accolto la pretesa risarcitoria.
Il rilievo formulato dall' – che si fonda sull'asserita violazione dell'art. Pt_1
112 c.p.c. , per l'illegittima integrazione ex officio della domanda formulata dal ricorrente - non può essere condiviso.
A fronte della denunciata illegittimità del contratto con riguardo alla causale, il Giudice di primo grado aveva innanzitutto così valutato la fattispecie: “E' evidente che in assenza di deduzioni specifiche in ordine al profilo delle “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” e in presenza, al contrario, di deduzioni puntuali in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro sin dal maggio 2008 presso la resistente , fruitrice della prestazione lavorativa Pt_1 del , che ha espletato sempre l esime mansioni (cfr. all. 3,4,19 prod. CP_2 ric.) uò che ritenersi illegittima la condotta dell'azienda ospedaliera che ha fatto ricorso a forme contrattuali flessibili giammai per soddisfare esigenze lavorative di carattere temporaneo o eccezionale ma per far fronte a un servizio
“stabile” ”.
Il contestato riferimento, in motivazione, alla “condotta tenuta dall'Azienda ospedaliera che per ben 9 anni ha fruito, sia pure con operazioni negoziali diverse,
3 della medesima prestazione del medesimo lavoratore, per cui il tempo lungo dell'attività prestata mortifica il carattere temporaneo o comunque eccezionale del ricorso al lavoro flessibile”, non viola il disposto dell'art. 112 c.p.c.. Il Giudice ha valutato le circostanze di fatto, in particolare la situazione pregressa dell'organizzazione dei servizi di “Supporto ai Processi Operativi Interni”, per dedurre che la stessa rendeva la somministrazione un modulo ordinario per avvantaggiare l'Amministrazione, pregiudicando il prestatore. Da ciò ha tratto la conclusione che
“la stessa scelta di stipulare il primo contratto di somministrazione è illegittima stante il carattere fittizio della causale sottesa all'operazione che inficia, quindi, la legittimità del negozio giuridico”. Pertanto la statuizione finale attinge direttamente ed esclusivamente la causale del contratto in contestazione- ritenuta illegittima - e, in tali termini, non è oggetto di specifico motivo di censura. Il dispositivo, coerente con il petitum e con la motivazione, contiene la “declaratoria di illegittimità del contratto di somministrazione” e non l'accertamento dell'abusiva reiterazione. Resta ferma quindi la statuizione risarcitoria, non attinta da critica dell'appellante. Tutte le altre questioni, oggetto di disamina in primo grado, in quanto non riproposte in appello principale ovvero dalla controparte in via incidentale, sono ormai coperte da giudicato e quindi irretrattabili.
L'appello va dunque rigettato Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a carico dell' in favore del , secondo i Pt_1 CP_2 parametri del DM 147/2022; sono invece compensate – per la posizione processuale con la soc. CP_3
Nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento – in favore del - delle spese del CP_2 presente grado di giudizio che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Angelo Maietta;
compensa le spese nei confronti della Controparte_3
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di
4 contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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