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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6722/2023 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._1 MICH iciliatoa in VICOLO EDILIZIA n. 13 a PIACENZA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - (C.F. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
); resistenti contumaci P.IVA_2 CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 7.5.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 12 maggio 2023, la ricorrente, nata in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso 15.02.2023 dal Questore della Provincia di Piacenza, notificatole il 12.04.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna secondo la quale: “…. non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante. La richiedente si trova in Italia solo dal 2021, e, nonostante abbia precedentemente trascorso molti anni sul territorio nazionale, durante i quali avrebbe anche contratto matrimonio, non ha interrotto il predetto soggiorno per 10 anni, facendo rientro in Ecuador. Las richiedente, inoltre, non ha fornito elementi a sostegno del raggiungimento di stabilità economica o lavorativa, non avendo presentato alcun contratto di lavoro, o abitativa, avendo presentato unicamente una dichiarazione di ospitalità. La richiedente, inoltre, non sembra avere sul territorio italiano alcun significativo legame familiare, essendo il marito residente in [...]. Pertanto, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D. lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedete in violazione dell'art. 8 CEDU...”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa;
ha inoltre sottolineato le difficili condizioni generali del proprio paese d'origine – Ecuador- in cui viveva in condizioni di estrema povertà e insicurezza.
In data 15 maggio 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. pagina 1 di 6 Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Il Giudice designato ha ascoltato all'udienza del 21.9.2023 la ricorrente, la quale ha dichiarato in lingua italiana: “ D. Quando è arrivata in Italia? R. La prima volta nel 2002. D. E' arrivata da sola? R. Sì. D. Ha parenti nel suo Paese? R. Sì, ci sono i miei figli e i miei genitori. Ho anche fratelli e sorelle. D. E' in contatto con loro? R. Si sempre. D. Dal 2002 è sempre rimasta qui in Italia? R. Sono rimasta fino al 2012, poi sono tornata nel mio Paese. D. Quando è ritornata qui? R. Nel 2021. D. Che titoli di soggiorno ha avuto? R. Nei primi anni non ho avuto il titolo di soggiorno, poi con il decreto flussi ho potuto regolarizzare la mia posizione nel 2007. D. Come mai è tornata in Ecuador? R. Dovevo accudire i miei tre figli perché mia mamma si è ammalata e non poteva prendersene cura. D. Quando ha presentato domanda di protezione speciale? R. Nel 2022. D. Da quando ha iniziato a lavorare? R. Sempre, fin dal 2002 però inizialmente non potevo essere assunta poiché non avevo un permesso di soggiorno. D. Da quando è tornata in Italia ha lavorato in modo regolare? R. Con la ricevuta della domanda del permesso di soggiorno che mi è stata restituita dopo il provvedimento di sospensione sono riuscita solo recentemente a regolarizzare la mia posizione lavorativa. In realtà lavoro già per questa signora da due anni. D. Da quando è tornata in Italia, nel 2021, con chi ha vissuto? R. Sempre con la signora da cui lavoro. D. Qui in Italia ha delle relazioni affettive importanti? R. No, no. A parte la signora dove lavoro e le amiche. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. D. Quanto guadagna mensilmente? R. Con gli straordinari arrivo a 1200 mensili circa ....”.
Con provvedimento del 25.9.2023 è stato confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte;
in seguito ad alcuni rinvii per acquisizione documentale, la causa è stata delegata al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'attività istruttoria.
All'udienza del 12.3.2025 la ricorrente, sentita nuovamente dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: rispetto alla recedente audizione posso dire che sto continuando a lavorare come collaboratrice familiare presso la stessa signora
per la quale ho sempre lavorato. Ho sempre la stessa tipologia di contratto e la stessa CP_4 retribuzione che ho già indicato nel precedente verbale. ADR: il 12 aprile mi raggiungerà qui in Italia mia figlia;
la situazione nel mio paese e nella mia città d'origine, Porto Bolivar, non è tranquilla, non è stabile, un vicino di casa è stato ucciso e mia figlia è terrorizzata. Lei ha 33 anni, lavorava come estetista ma la delinquenza è dilagante e non è più uscita di casa per questo motivo. Ha molta paura. Ho anche altri due figli di 28 e 24 anni, loro non lavorano, sono io che devo inviare loro denaro. I miei genitori sono molto anziani, sono malati e invio denaro anche a loro. ADR: io abito anche a casa della signora per la quale lavoro. ADR: mio marito è dal 2012 in America, non ho più alcun contatto con lui e quindi penso che provvederò a separarmi legalmente da lui. Provvedo e ho sempre provveduto io al mantenimento dei nostri figli. ADR: qui in Italia non ho altri familiari ma ci sono i parenti di mio marito, in particolare, sua sorella e i suoi nipoti con i quali ogni tanto mi sento telefonicamente e mi incontro. ADR: quando ho la giornata della domenica libera dal lavoro esco con alcune amiche, vado anche trovare la sorella di mio marito, cioè, mia OG...”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante all'udienza del 12.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al Collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dalla ricorrente in data 2.8.2022.
pagina 2 di 6 La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Ebbene, quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti e dal “Modello di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale”, la domanda amministrativa è stata presentata, come detto, in data 2/8/2022; v. docc.
1-2 allegati ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
pagina 3 di 6 Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_1 della vita lavorativa che la te delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che ella, immune da pregiudizi penali (sul punto, pur rimanendo, giova ribadire, contumace, parte resistente non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo), è giunta la prima volta in Italia nel 2002; ha ottenuto, grazie al c.d. decreto-flussi, il primo permesso di soggiorno nel 2007 ed è stata regolare sul territorio fino al 2011 circa, potendo così svolgere regolare attività lavorativa come collaboratrice familiare (v. doc. 4 allegato ricorso: estratto conto previdenziale del 14.04.2023) fino al 2012, e, cioè, verosimilmente sino alla scadenza del suo permesso di soggiorno. Ha poi fatto rientro in Ecuador, in assenza di nuova occupazione lavorativa, per accudire la madre anziana e gravemente malata insieme al marito suo connazionale con il quale aveva contratto matrimonio in Italia nel 2007 (come indicato sia nel provvedimento questorile impugnato sia nel citato modello integrativo all'istanza di protezione speciale, doc. 2 allegato ricorso) ed è poi rientrata definitivamente in Italia nel 2021.
Come detto, ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2007 ed ha continuato fino al 2012; ha poi ripreso nel 2023 e ha proseguito in modo continuativo nel corso degli anni, fino all'attualità. La ricorrente è infatti assunta come collaboratrice domestica con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 15.9.2023 (v. doc. 6 nota di deposito difensiva del 18.9.23, doc. 7 nota di deposito difensiva del 20.9.23) alle dipendenze della sig.ra presso la cui abitazione Controparte_5 anche risulta risiedere (cfr. comunicazione di ospitalità re figlia della datrice di Testimone_1 lavoro). Dall'estratto contributivo in atti risulta che ha guadagni (nell'anno CP_6 2023 pari a € 2.5oo circa;
nell'anno 2024 pari a € 9.5oo circa;
nell'anno 2025, fino al 31.03.2025, pari a € 2.3oo circa), tenuto anche conto del fatto che ella convive presso la famiglia per la quale presta servizio.
pagina 4 di 6 Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (da ultimo 4 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari (marito, figli, fratelli e sorelle) ivi rimasti.
L'inserimento della ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, dalla conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonee attestazioni, ha dimostrato di possedere alla luce dello svolgimento delle sue due audizioni in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dai relativi verbali delle udienze in Tribunale.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate attesa la contumacia di parte resistente e considerato che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 16.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6722/2023 promossa da:
(C.F. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._1 MICH iciliatoa in VICOLO EDILIZIA n. 13 a PIACENZA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - (C.F. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
); resistenti contumaci P.IVA_2 CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 7.5.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 12 maggio 2023, la ricorrente, nata in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso 15.02.2023 dal Questore della Provincia di Piacenza, notificatole il 12.04.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna secondo la quale: “…. non risultano allegati elementi e prove sufficienti a supportare un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante. La richiedente si trova in Italia solo dal 2021, e, nonostante abbia precedentemente trascorso molti anni sul territorio nazionale, durante i quali avrebbe anche contratto matrimonio, non ha interrotto il predetto soggiorno per 10 anni, facendo rientro in Ecuador. Las richiedente, inoltre, non ha fornito elementi a sostegno del raggiungimento di stabilità economica o lavorativa, non avendo presentato alcun contratto di lavoro, o abitativa, avendo presentato unicamente una dichiarazione di ospitalità. La richiedente, inoltre, non sembra avere sul territorio italiano alcun significativo legame familiare, essendo il marito residente in [...]. Pertanto, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D. lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedete in violazione dell'art. 8 CEDU...”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa;
ha inoltre sottolineato le difficili condizioni generali del proprio paese d'origine – Ecuador- in cui viveva in condizioni di estrema povertà e insicurezza.
In data 15 maggio 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. pagina 1 di 6 Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Il Giudice designato ha ascoltato all'udienza del 21.9.2023 la ricorrente, la quale ha dichiarato in lingua italiana: “ D. Quando è arrivata in Italia? R. La prima volta nel 2002. D. E' arrivata da sola? R. Sì. D. Ha parenti nel suo Paese? R. Sì, ci sono i miei figli e i miei genitori. Ho anche fratelli e sorelle. D. E' in contatto con loro? R. Si sempre. D. Dal 2002 è sempre rimasta qui in Italia? R. Sono rimasta fino al 2012, poi sono tornata nel mio Paese. D. Quando è ritornata qui? R. Nel 2021. D. Che titoli di soggiorno ha avuto? R. Nei primi anni non ho avuto il titolo di soggiorno, poi con il decreto flussi ho potuto regolarizzare la mia posizione nel 2007. D. Come mai è tornata in Ecuador? R. Dovevo accudire i miei tre figli perché mia mamma si è ammalata e non poteva prendersene cura. D. Quando ha presentato domanda di protezione speciale? R. Nel 2022. D. Da quando ha iniziato a lavorare? R. Sempre, fin dal 2002 però inizialmente non potevo essere assunta poiché non avevo un permesso di soggiorno. D. Da quando è tornata in Italia ha lavorato in modo regolare? R. Con la ricevuta della domanda del permesso di soggiorno che mi è stata restituita dopo il provvedimento di sospensione sono riuscita solo recentemente a regolarizzare la mia posizione lavorativa. In realtà lavoro già per questa signora da due anni. D. Da quando è tornata in Italia, nel 2021, con chi ha vissuto? R. Sempre con la signora da cui lavoro. D. Qui in Italia ha delle relazioni affettive importanti? R. No, no. A parte la signora dove lavoro e le amiche. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. D. Quanto guadagna mensilmente? R. Con gli straordinari arrivo a 1200 mensili circa ....”.
Con provvedimento del 25.9.2023 è stato confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte;
in seguito ad alcuni rinvii per acquisizione documentale, la causa è stata delegata al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'attività istruttoria.
All'udienza del 12.3.2025 la ricorrente, sentita nuovamente dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: rispetto alla recedente audizione posso dire che sto continuando a lavorare come collaboratrice familiare presso la stessa signora
per la quale ho sempre lavorato. Ho sempre la stessa tipologia di contratto e la stessa CP_4 retribuzione che ho già indicato nel precedente verbale. ADR: il 12 aprile mi raggiungerà qui in Italia mia figlia;
la situazione nel mio paese e nella mia città d'origine, Porto Bolivar, non è tranquilla, non è stabile, un vicino di casa è stato ucciso e mia figlia è terrorizzata. Lei ha 33 anni, lavorava come estetista ma la delinquenza è dilagante e non è più uscita di casa per questo motivo. Ha molta paura. Ho anche altri due figli di 28 e 24 anni, loro non lavorano, sono io che devo inviare loro denaro. I miei genitori sono molto anziani, sono malati e invio denaro anche a loro. ADR: io abito anche a casa della signora per la quale lavoro. ADR: mio marito è dal 2012 in America, non ho più alcun contatto con lui e quindi penso che provvederò a separarmi legalmente da lui. Provvedo e ho sempre provveduto io al mantenimento dei nostri figli. ADR: qui in Italia non ho altri familiari ma ci sono i parenti di mio marito, in particolare, sua sorella e i suoi nipoti con i quali ogni tanto mi sento telefonicamente e mi incontro. ADR: quando ho la giornata della domenica libera dal lavoro esco con alcune amiche, vado anche trovare la sorella di mio marito, cioè, mia OG...”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante all'udienza del 12.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al Collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dalla ricorrente in data 2.8.2022.
pagina 2 di 6 La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Ebbene, quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti e dal “Modello di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale”, la domanda amministrativa è stata presentata, come detto, in data 2/8/2022; v. docc.
1-2 allegati ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
pagina 3 di 6 Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_1 della vita lavorativa che la te delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che ella, immune da pregiudizi penali (sul punto, pur rimanendo, giova ribadire, contumace, parte resistente non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo), è giunta la prima volta in Italia nel 2002; ha ottenuto, grazie al c.d. decreto-flussi, il primo permesso di soggiorno nel 2007 ed è stata regolare sul territorio fino al 2011 circa, potendo così svolgere regolare attività lavorativa come collaboratrice familiare (v. doc. 4 allegato ricorso: estratto conto previdenziale del 14.04.2023) fino al 2012, e, cioè, verosimilmente sino alla scadenza del suo permesso di soggiorno. Ha poi fatto rientro in Ecuador, in assenza di nuova occupazione lavorativa, per accudire la madre anziana e gravemente malata insieme al marito suo connazionale con il quale aveva contratto matrimonio in Italia nel 2007 (come indicato sia nel provvedimento questorile impugnato sia nel citato modello integrativo all'istanza di protezione speciale, doc. 2 allegato ricorso) ed è poi rientrata definitivamente in Italia nel 2021.
Come detto, ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2007 ed ha continuato fino al 2012; ha poi ripreso nel 2023 e ha proseguito in modo continuativo nel corso degli anni, fino all'attualità. La ricorrente è infatti assunta come collaboratrice domestica con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 15.9.2023 (v. doc. 6 nota di deposito difensiva del 18.9.23, doc. 7 nota di deposito difensiva del 20.9.23) alle dipendenze della sig.ra presso la cui abitazione Controparte_5 anche risulta risiedere (cfr. comunicazione di ospitalità re figlia della datrice di Testimone_1 lavoro). Dall'estratto contributivo in atti risulta che ha guadagni (nell'anno CP_6 2023 pari a € 2.5oo circa;
nell'anno 2024 pari a € 9.5oo circa;
nell'anno 2025, fino al 31.03.2025, pari a € 2.3oo circa), tenuto anche conto del fatto che ella convive presso la famiglia per la quale presta servizio.
pagina 4 di 6 Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (da ultimo 4 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari (marito, figli, fratelli e sorelle) ivi rimasti.
L'inserimento della ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, dalla conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonee attestazioni, ha dimostrato di possedere alla luce dello svolgimento delle sue due audizioni in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dai relativi verbali delle udienze in Tribunale.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate attesa la contumacia di parte resistente e considerato che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 16.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
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