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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2015
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 310/2015 promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Erika Poccia e Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Formia alla Via Giuseppe Paone n. 42, giusta autorizzazione -
all'esercizio dell'odierna azione - del Tribunale di Cassino dell'11.7.2024……………..………..Attrice
contro c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentatati e difesi dall'avv. Gaetano Mastronardi e presso il suo studio in C.F._3
Cassino Via E. De Nicola 162 elettivamente domiciliati…………………...…………..……...Convenuti
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Mario Pianese, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Cassino alla Piazza G. Marconi n. 19………………….…….. Interveniente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 maggio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha esposto che con atto per Notar del 2 Per_1
febbraio 2010 i suoi nonni, il fu e stipularono con il figlio Controparte_4 CP_2
, convenuto in giudizio, un contratto misto di vendita e assistenza Controparte_1
vitalizia, con il quale si spogliarono della nuda proprietà di tutti i loro beni, verso un corrispettivo in danaro e l'obbligo di assistenza “vita natural durante”. Nell'esporre di essere erede per rappresentazione del padre , fratello di e figlio Persona_2 Controparte_1
dei cedenti, quindi erede necessario del fu , l'attrice ha impugnato l'atto stipulato Controparte_4
fra i nonni e lo zio, sostenendone la nullità, “in primis” per incapacità di intendere e volere del nonno al momento della stipula (in quanto reduce da due ictus e palesemente impedito dagli esiti) e poi per simulazione, argomentando che l'atto dissimulasse una donazione sia per la sproporzione fra valore dei beni ceduti e corrispettivo sia per assenza di alea. Indicò, infatti, un valore dei beni ceduti di circa
€.400.000 contro un corrispettivo in danaro di €.89.450 e l'obbligo di assistenza, ritenuto privo di alea,
perché il nonno versava già in condizioni precarie di salute, tant'è che morì nove mesi dopo la stipulazione, e la nonna aveva già ottantacinque anni e, quindi, un'aspettativa di vita del tutto limitata.
Pertanto, ritenendo lesi i propri diritti alla quota legittima, ha avanzato anche istanza di riduzione. Si
sono costituiti i convenuti, opponendo la piena capacità mentale del proprio padre al momento della stipulazione e l'assenza di sproporzione, stanti la cessione della sola nuda proprietà, i numerosi obblighi assistenziali specificati nell'atto notarile, la buona salute del padre, però costretto su una sedia a rotelle e pertanto bisognoso di un'opera assistenziale complessa.
Con sentenza parziale n. 704/2022, il Tribunale, anche sulla scorta degli esiti della CTU, ha rigettato la domanda di nullità dell'atto per Notar del 2/2/2010 Rep.14495-racc.8417 per incapacità di Per_1
intendere e volere del fu . Controparte_4
Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Il Giudice ha disposto CTU, nominando l'ing. Persona_3
pagina 2 di 7 Nelle more si è costituita l'interveniente e ha esposto di essere la moglie dell'ing. CP_3
e, insieme con la figlia attrice nell'odierno giudizio, erede Persona_2 Parte_1
del defunto e ha espressamente dichiarato che è suo interesse far valere il diritto all'eredità. Il giudizio
è stato poi interrotto per la perdita della capacità processuale dell'attrice poiché la Parte_1
medesima è stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Con atto di riassunzione, l'attrice, per mezzo del suo amministratore di sostegno, ha riassunto il giudizio riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Si sono costituiti i convenuti reiterando le stesse difese introdotte nella prima memoria di costituzione.
Con ordinanza del 28 aprile 2025 il Giudice ha ammesso i mezzi istruttori e dopo l'audizione dei testimoni ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 26 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice e dell'interveniente meritano il rigetto.
Circa l'eccepita nullità del contratto per Notar Rep. 14.995/4817, l'argomento è stato Per_1
affrontato dalla sentenza parziale alla quale integralmente ci si riporta, per quanto concerne l'incapacità
di intendere e di volere.
Circa la mancanza di causa e la simulazione con la conseguente riduzione, parte attrice fonda le sue pretese su elementi presuntivi, che non sono idonei a dimostrare l'accordo simulatorio: per l'attrice il disegno simulatorio si desume dalla sproporzione tra il prezzo dichiarato e l'effettivo valore di mercato dei beni al momento della stipula e dal solo apparente versamento del prezzo. Nella fattispecie, però,
gli elementi o gli indizi per cui si dovrebbe pervenire alla presunzione di esistenza di una vendita simulata non sono gravi, precisi e concordanti, perché confliggono con elementi di valutazione di segno contrario sottolineati dai convenuti, che lasciano invece presumere la sussistenza di una effettiva operazione economica. Dalla lettura dell'atto impugnato si desume che il prezzo della vendita è stato stabilito in € 89.470,00 e il CTU, rifacendosi alle valutazioni OMI, ha stimato il valore di mercato della nuda proprietà' alla data del 2febbraio 2010 degli immobili oggetto dell'atto per Notar in pari Per_1
pagina 3 di 7 data in € 161.445,74: tuttavia, si deve tener conto, ai fini della valutazione della asserita sproporzione,
lamentata da parte attrice, che la vendita prevedeva come ulteriore corrispettivo l'obbligo dell'acquirente di prestare ai venditori assistenza morale e materiale. Nella fattispecie il convenuto ha prestato per oltre dieci anni assistenza alla madre, anche lei parte Controparte_1
venditrice dell'impugnato contratto. Il legame di sangue tra acquirente e venditore non può, nel caso di specie, assumere un significato rilevante: i venditori con la previsione dell'assistenza intesero affidare la cura della loro vecchiaia a un figlio piuttosto che ad un estraneo. Inoltre, la differente somma di circa € 70.000 rispetto al valore del bene come quantificato dal CTU è ampiamente compensata dalle attività svolte da in favore dei genitori: infatti, dall'esame Controparte_1
dell'istruttoria svolta emerge chiaramente che egli non solo ha provveduto a versare la somma indicata ma anche ha effettivamente prestato l'assistenza richiesta.
Il teste cugino sia del convenuto sia del padre dell'attrice, ha riferito di essere a Testimone_1
conoscenza della situazione familiare, poiché si reca settimanalmente a Cassino per motivi di lavoro
(risiedendo a Roma). Egli ha esposto che, durante queste trasferte, è solito far visita al cugino e continua tuttora a farla e ha spiegato di lavorare come ingegnere verificatore di ascensori, professione che lo porta spesso nella zona. Il teste ha anche narrato che il esercita la professione di CP_1
commercialista presso il suo domicilio e, non avendo vincoli di orario, si è sempre occupato personalmente dell'assistenza ai genitori, provvedendo sia alla preparazione dei pasti sia all'igiene personale. Il ha pure dichiarato di averlo visto più volte fare la spesa — in alcune occasioni Tes_1
anche accompagnandolo — e di averlo osservato mentre aiutava la madre, ormai centenaria, ad alzarsi dal letto, a muoversi e a sedersi. Il teste ha inoltre esposto che, intorno al 2011, si ruppe CP_2
il femore e che, da allora, il cugino prestò costante assistenza alla madre per ogni sua necessità. Il teste ha dichiarato poi di non poter indicare con precisione se il contributo economico del cugino alla cura dei genitori è diretto o esclusivo ma ha affermato con certezza che quest'ultimo sostiene personalmente le spese alimentari e quelle relative alle pulizie domestiche, avendo egli stesso assistito pagina 4 di 7 a tali pagamenti. Il teste ha, infine, riferito che l'osservazione delle vicende descritte sono avvenute da parte sua nel tempo, senza soluzione di continuità, almeno dal 2010 e anche prima.
Diversamente, la parte attrice non ha fornito alcun elemento a sostegno dei suoi argomenti.
La teste da essa indicata, si è rivelata completamente inattendibile: innanzi tutto, ella è CP_3
madre dell'attrice e parte interveniente in questo procedimento. Inoltre, e nel merito, durante l'audizione la ha dichiarato testualmente “posso dire che se mia figlia dovesse vincere la CP_3
causa io sarei sollevata delle spese che sto sostenendo per lei”: tale dichiarazione denota un interesse manifesto. Ad ogni buon conto, come riferito dalla stessa teste, la sua osservazione diretta delle vicende del giudizio si ferma agli anni 2010-2011, quando si è trasferita dall'abitazione contigua a quella della in Cassino in un'altra abitazione a Piedimonte Sangermano e in questo lasso di CP_2
tempo ha dichiarato di aver visto la suocera solo due volte (nel 2012 e nel 2024); pertanto, alcun valore può essere attribuito alle sue dichiarazioni, sotto ogni profilo.
La lamentata sproporzione da parte attorea tra il prezzo di mercato e quello di vendita resta una censura generica perché l'attrice omette di considerare, ai fini della valutazione dell'immobile, non solo l'assistenza che l'acquirente ha dimostrato di aver prestato ma anche che la vendita ha avuto ad oggetto solo la nuda proprietà del bene. Inoltre, quanto al pagamento del corrispettivo della vendita, l'attrice non ha fornito la prova che il prezzo sia stato direttamente o indirettamente restituito all'acquirente,
come sarebbe avvenuto in caso di simulazione della compravendita. Sussiste, invece, prova che la somma di € 89.470,00 indicato nel contratto pagamento del prezzo, è stato versato sul libretto postale del de cuius , allegato dai convenuti: la domanda di accertamento della Controparte_4
simulazione, pertanto, non può essere accolta.
A fronte di tali esiti alcuna rilevanza assumono le lamentele di parte attrice circa l'immissione nel possesso dell'immobile di egli è tuttora celibe e vive nella casa familiare Controparte_1
unitamente alla madre anche per prestarle assistenza ed è verosimile che la presenza dello studio pagina 5 di 7 all'interno dell'abitazione materna è stato approntato per meglio offrire cure e attenzioni alla genitrice e far conciliare l'attività lavorativa con l'incombenza dell'assistenza.
Il rigetto della simulazione assorbe tutte le altre domande formulate da parte attrice: per il resto, ci si riporta a quanto esposto nell'ordinanza del 14 gennaio 2022, che qui si richiama per le parti che possono interessare e rispetto alla quale non sono intervenuti elementi che consiglino una rivalutazione.
L'alea ricorre nella specie: non è stato dimostrato che il fu fosse in condizioni tali da far CP_1
presumere una sua vita breve. Egli era di tre anni più giovane della moglie coobbligata (ancora vivente) e all'atto della sottoscrizione del contratto viveva da oltre venti anni nelle medesime condizioni di salute: anche se il quadro clinico era considerato “severo”, in quel frangente non era scontato il suo trapasso a breve, tanto che è defunto dopo quasi un anno e, pur avendo subito un grave ictus nel 2001, è comunque sopravvissuto per quasi dieci anni;
le condizioni di salute del fu
[...]
nonostante avesse subito ictus con conseguenti difficoltà motorie, erano rimaste le CP_4
medesime per oltre venti anni, cronicizzandosi. Per quanto riguarda ella risulta ancora CP_2
viva e quasi centenaria, a conferma anche della buona assistenza fornita dal figlio: la morte di dopo diversi mesi dal contratto di vendita non assume, pertanto, alcuna Controparte_4
importanza anche perché l'assistenza è stata fornita all'altra venditrice.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55/2014 con riferimento al valore dichiarato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da e Parte_1 CP_3
pagina 6 di 7 Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo Parte_1 CP_3
giudizio che si quantificano in € 5077,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore di e Controparte_1 CP_2
Cassino, 28 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 310/2015 promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Erika Poccia e Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Formia alla Via Giuseppe Paone n. 42, giusta autorizzazione -
all'esercizio dell'odierna azione - del Tribunale di Cassino dell'11.7.2024……………..………..Attrice
contro c.f. e c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentatati e difesi dall'avv. Gaetano Mastronardi e presso il suo studio in C.F._3
Cassino Via E. De Nicola 162 elettivamente domiciliati…………………...…………..……...Convenuti
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Mario Pianese, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Cassino alla Piazza G. Marconi n. 19………………….…….. Interveniente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 maggio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha esposto che con atto per Notar del 2 Per_1
febbraio 2010 i suoi nonni, il fu e stipularono con il figlio Controparte_4 CP_2
, convenuto in giudizio, un contratto misto di vendita e assistenza Controparte_1
vitalizia, con il quale si spogliarono della nuda proprietà di tutti i loro beni, verso un corrispettivo in danaro e l'obbligo di assistenza “vita natural durante”. Nell'esporre di essere erede per rappresentazione del padre , fratello di e figlio Persona_2 Controparte_1
dei cedenti, quindi erede necessario del fu , l'attrice ha impugnato l'atto stipulato Controparte_4
fra i nonni e lo zio, sostenendone la nullità, “in primis” per incapacità di intendere e volere del nonno al momento della stipula (in quanto reduce da due ictus e palesemente impedito dagli esiti) e poi per simulazione, argomentando che l'atto dissimulasse una donazione sia per la sproporzione fra valore dei beni ceduti e corrispettivo sia per assenza di alea. Indicò, infatti, un valore dei beni ceduti di circa
€.400.000 contro un corrispettivo in danaro di €.89.450 e l'obbligo di assistenza, ritenuto privo di alea,
perché il nonno versava già in condizioni precarie di salute, tant'è che morì nove mesi dopo la stipulazione, e la nonna aveva già ottantacinque anni e, quindi, un'aspettativa di vita del tutto limitata.
Pertanto, ritenendo lesi i propri diritti alla quota legittima, ha avanzato anche istanza di riduzione. Si
sono costituiti i convenuti, opponendo la piena capacità mentale del proprio padre al momento della stipulazione e l'assenza di sproporzione, stanti la cessione della sola nuda proprietà, i numerosi obblighi assistenziali specificati nell'atto notarile, la buona salute del padre, però costretto su una sedia a rotelle e pertanto bisognoso di un'opera assistenziale complessa.
Con sentenza parziale n. 704/2022, il Tribunale, anche sulla scorta degli esiti della CTU, ha rigettato la domanda di nullità dell'atto per Notar del 2/2/2010 Rep.14495-racc.8417 per incapacità di Per_1
intendere e volere del fu . Controparte_4
Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Il Giudice ha disposto CTU, nominando l'ing. Persona_3
pagina 2 di 7 Nelle more si è costituita l'interveniente e ha esposto di essere la moglie dell'ing. CP_3
e, insieme con la figlia attrice nell'odierno giudizio, erede Persona_2 Parte_1
del defunto e ha espressamente dichiarato che è suo interesse far valere il diritto all'eredità. Il giudizio
è stato poi interrotto per la perdita della capacità processuale dell'attrice poiché la Parte_1
medesima è stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Con atto di riassunzione, l'attrice, per mezzo del suo amministratore di sostegno, ha riassunto il giudizio riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Si sono costituiti i convenuti reiterando le stesse difese introdotte nella prima memoria di costituzione.
Con ordinanza del 28 aprile 2025 il Giudice ha ammesso i mezzi istruttori e dopo l'audizione dei testimoni ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 26 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice e dell'interveniente meritano il rigetto.
Circa l'eccepita nullità del contratto per Notar Rep. 14.995/4817, l'argomento è stato Per_1
affrontato dalla sentenza parziale alla quale integralmente ci si riporta, per quanto concerne l'incapacità
di intendere e di volere.
Circa la mancanza di causa e la simulazione con la conseguente riduzione, parte attrice fonda le sue pretese su elementi presuntivi, che non sono idonei a dimostrare l'accordo simulatorio: per l'attrice il disegno simulatorio si desume dalla sproporzione tra il prezzo dichiarato e l'effettivo valore di mercato dei beni al momento della stipula e dal solo apparente versamento del prezzo. Nella fattispecie, però,
gli elementi o gli indizi per cui si dovrebbe pervenire alla presunzione di esistenza di una vendita simulata non sono gravi, precisi e concordanti, perché confliggono con elementi di valutazione di segno contrario sottolineati dai convenuti, che lasciano invece presumere la sussistenza di una effettiva operazione economica. Dalla lettura dell'atto impugnato si desume che il prezzo della vendita è stato stabilito in € 89.470,00 e il CTU, rifacendosi alle valutazioni OMI, ha stimato il valore di mercato della nuda proprietà' alla data del 2febbraio 2010 degli immobili oggetto dell'atto per Notar in pari Per_1
pagina 3 di 7 data in € 161.445,74: tuttavia, si deve tener conto, ai fini della valutazione della asserita sproporzione,
lamentata da parte attrice, che la vendita prevedeva come ulteriore corrispettivo l'obbligo dell'acquirente di prestare ai venditori assistenza morale e materiale. Nella fattispecie il convenuto ha prestato per oltre dieci anni assistenza alla madre, anche lei parte Controparte_1
venditrice dell'impugnato contratto. Il legame di sangue tra acquirente e venditore non può, nel caso di specie, assumere un significato rilevante: i venditori con la previsione dell'assistenza intesero affidare la cura della loro vecchiaia a un figlio piuttosto che ad un estraneo. Inoltre, la differente somma di circa € 70.000 rispetto al valore del bene come quantificato dal CTU è ampiamente compensata dalle attività svolte da in favore dei genitori: infatti, dall'esame Controparte_1
dell'istruttoria svolta emerge chiaramente che egli non solo ha provveduto a versare la somma indicata ma anche ha effettivamente prestato l'assistenza richiesta.
Il teste cugino sia del convenuto sia del padre dell'attrice, ha riferito di essere a Testimone_1
conoscenza della situazione familiare, poiché si reca settimanalmente a Cassino per motivi di lavoro
(risiedendo a Roma). Egli ha esposto che, durante queste trasferte, è solito far visita al cugino e continua tuttora a farla e ha spiegato di lavorare come ingegnere verificatore di ascensori, professione che lo porta spesso nella zona. Il teste ha anche narrato che il esercita la professione di CP_1
commercialista presso il suo domicilio e, non avendo vincoli di orario, si è sempre occupato personalmente dell'assistenza ai genitori, provvedendo sia alla preparazione dei pasti sia all'igiene personale. Il ha pure dichiarato di averlo visto più volte fare la spesa — in alcune occasioni Tes_1
anche accompagnandolo — e di averlo osservato mentre aiutava la madre, ormai centenaria, ad alzarsi dal letto, a muoversi e a sedersi. Il teste ha inoltre esposto che, intorno al 2011, si ruppe CP_2
il femore e che, da allora, il cugino prestò costante assistenza alla madre per ogni sua necessità. Il teste ha dichiarato poi di non poter indicare con precisione se il contributo economico del cugino alla cura dei genitori è diretto o esclusivo ma ha affermato con certezza che quest'ultimo sostiene personalmente le spese alimentari e quelle relative alle pulizie domestiche, avendo egli stesso assistito pagina 4 di 7 a tali pagamenti. Il teste ha, infine, riferito che l'osservazione delle vicende descritte sono avvenute da parte sua nel tempo, senza soluzione di continuità, almeno dal 2010 e anche prima.
Diversamente, la parte attrice non ha fornito alcun elemento a sostegno dei suoi argomenti.
La teste da essa indicata, si è rivelata completamente inattendibile: innanzi tutto, ella è CP_3
madre dell'attrice e parte interveniente in questo procedimento. Inoltre, e nel merito, durante l'audizione la ha dichiarato testualmente “posso dire che se mia figlia dovesse vincere la CP_3
causa io sarei sollevata delle spese che sto sostenendo per lei”: tale dichiarazione denota un interesse manifesto. Ad ogni buon conto, come riferito dalla stessa teste, la sua osservazione diretta delle vicende del giudizio si ferma agli anni 2010-2011, quando si è trasferita dall'abitazione contigua a quella della in Cassino in un'altra abitazione a Piedimonte Sangermano e in questo lasso di CP_2
tempo ha dichiarato di aver visto la suocera solo due volte (nel 2012 e nel 2024); pertanto, alcun valore può essere attribuito alle sue dichiarazioni, sotto ogni profilo.
La lamentata sproporzione da parte attorea tra il prezzo di mercato e quello di vendita resta una censura generica perché l'attrice omette di considerare, ai fini della valutazione dell'immobile, non solo l'assistenza che l'acquirente ha dimostrato di aver prestato ma anche che la vendita ha avuto ad oggetto solo la nuda proprietà del bene. Inoltre, quanto al pagamento del corrispettivo della vendita, l'attrice non ha fornito la prova che il prezzo sia stato direttamente o indirettamente restituito all'acquirente,
come sarebbe avvenuto in caso di simulazione della compravendita. Sussiste, invece, prova che la somma di € 89.470,00 indicato nel contratto pagamento del prezzo, è stato versato sul libretto postale del de cuius , allegato dai convenuti: la domanda di accertamento della Controparte_4
simulazione, pertanto, non può essere accolta.
A fronte di tali esiti alcuna rilevanza assumono le lamentele di parte attrice circa l'immissione nel possesso dell'immobile di egli è tuttora celibe e vive nella casa familiare Controparte_1
unitamente alla madre anche per prestarle assistenza ed è verosimile che la presenza dello studio pagina 5 di 7 all'interno dell'abitazione materna è stato approntato per meglio offrire cure e attenzioni alla genitrice e far conciliare l'attività lavorativa con l'incombenza dell'assistenza.
Il rigetto della simulazione assorbe tutte le altre domande formulate da parte attrice: per il resto, ci si riporta a quanto esposto nell'ordinanza del 14 gennaio 2022, che qui si richiama per le parti che possono interessare e rispetto alla quale non sono intervenuti elementi che consiglino una rivalutazione.
L'alea ricorre nella specie: non è stato dimostrato che il fu fosse in condizioni tali da far CP_1
presumere una sua vita breve. Egli era di tre anni più giovane della moglie coobbligata (ancora vivente) e all'atto della sottoscrizione del contratto viveva da oltre venti anni nelle medesime condizioni di salute: anche se il quadro clinico era considerato “severo”, in quel frangente non era scontato il suo trapasso a breve, tanto che è defunto dopo quasi un anno e, pur avendo subito un grave ictus nel 2001, è comunque sopravvissuto per quasi dieci anni;
le condizioni di salute del fu
[...]
nonostante avesse subito ictus con conseguenti difficoltà motorie, erano rimaste le CP_4
medesime per oltre venti anni, cronicizzandosi. Per quanto riguarda ella risulta ancora CP_2
viva e quasi centenaria, a conferma anche della buona assistenza fornita dal figlio: la morte di dopo diversi mesi dal contratto di vendita non assume, pertanto, alcuna Controparte_4
importanza anche perché l'assistenza è stata fornita all'altra venditrice.
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55/2014 con riferimento al valore dichiarato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da e Parte_1 CP_3
pagina 6 di 7 Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo Parte_1 CP_3
giudizio che si quantificano in € 5077,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore di e Controparte_1 CP_2
Cassino, 28 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7