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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/09/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
N. 1193 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/09/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LEGGIO ANTONINO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste per l'accoglimento Parte_1
di tutte le domanda formulate nel ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa.
Chiede altresì la condanna del resistente Istituto al pagamento dei compensi spettanti al procuratore delle due fasi del giudizio,oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/09/2023 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
““IPERTENSIONE ARTERIOSA-DIABETE MELLITO TIPO 2 - ARTERIOPATIA OBLITERANTE
DEI TRONCHI EPIAORTICI- CARDIOPATIA ISCHEMICA IN CORONAROPATIA
SOTTOPOSTA A AORTOCORONARICO CON AMIS SU IVA E VS SU IVP Controparte_2
E RECENTE (11/22) ANGIOPLASTICA (POBA)- CATARATTA SENILE E PSEUDOFACHIA CON
SN. ESITI DI PREGRESSA COLECISTECTOMIA. GASTRITE COM MRGE Controparte_3
E REFLUSSO BILIARE. POLIMIALGIA REUMATICA. EMORROIDI. ESITI DI FRATTURA
COLLO FEMORE MEDIALE DX TRATTATA CON ENDOPROTESI ANCA DX.
La ricorrente risulta inoltre affetta da CEREBROPATIA VASCOLARE CRONICA CON TURBE
COMPORTAMENTALI,COMPROMISSIONE DELLE FUNZIONI COGNITIVE E PERDITA
DELL'AUTONOMIA, quest'ultima risulta evidente in esami strumentali eseguiti Tc capo del
05.09.2022:
“..sfumata area ipodensa in sede cortico – sottocorticale frontale destra che nel sospetto ischemie di recente insorgenza risulta meritevole di correlazione..Ampliamento in senso atrofico nel sistema ventricolare sovratentoriale e degli spazi liquorali periencefalici della base e della volta. Sfumata ipodensità della sostanza bianca periventricolare da deficit cronico di flusso. Minuti esiti lacunari in sede nucleo – capsulare bilaterale “ e alla visita neurologica del 05/09/2022 non risultano segni di demenza. In data 19/07/2023 a seguito di valutazione neuro funzionale e la somministrazione di test neurocognitivi per ADL e IADL la specialista neurologa attestanti inequivocabilmente la grave compromissione, concludendo per Declino cognitivo con turbe comportamentali . Depressione del tono dell'umore. Alla luce di quanto sopra e in base alla codifica delle patologie individuate secondo le tabelle del DM del 92, ed applicando la formula per le menomazioni plurime coesistenti si ottiene una percentuale di invalidità civile del 100%.
Accertato quindi che il quadro clinico di cui è affetta la SI.ra , si caratterizza Parte_1
quindi oltre che per le patologie già accertate dalla CM e dal CTU, per la presenza di una strumentalmente accertata vasculopatia cerebrale a carattere progressiva ed involutiva, che ha comportato la progressiva perdita della capacità cognitiva con associate turbe comportamentali di agitazione ed insonnia. La ricorrente per tale patologia risulta in trattamento farmacologico continuo. Le attestazioni specialistiche neurologiche, risultano espletate in data 19/07/2023 e di fatto rilevavano l'ulteriore quadro cognitivo e la maggiore compromissione globale dell'autonomia di quell'epoca della ricorrente. Dobbiamo a questo punto accertare se il quadro clinico globale della ricorrente, presente al momento della domanda, risultava tale da determinare una severa compromissione della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita e una deambulazione impossibile autonomamente. La legge 18/80 all'art.1 stabilisce che: ” ai mutilati e totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non essendo in grado di compiere glia atti quotidiani della vita, abbisognino di assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento.
Nel caso in esame, considerato che, per come si evince dall'esame obiettivo rilevato tanto dalla CM che dal CTU , la ricorrente presentava : " soggetto in apparenti buone condizioni generali, vigile, lucido, collaborante, orientato nel T/S, non presenti lacune mnesiche. Indossa presidi per l'incontinenza, normotonotrofismo agli arti, presenza di cicatrice faccia laterale femore dx e cicatrice sternotomica mediana. Passaggi posturali possibili in autonomia così come il mantenimento della stazione eretta e la deambulazione che avviene a piccoli passi.” – “In corso di visita riferisce di non essere in grado di deambulare se non con girello”, è chiaro che la condizione di deambulazione autonoma in cui è concedibile l'indennità di accompagnamento , non poteva essere soddisfatta. Secondo quanto afferma la circolare del Ministero del Tesoro n° 14 del
28/09/1992 gli atti quotidiani della vita sono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età per mantenere quel minimo di funzioni vegetative e autonomamente sufficienti per garantire gli atti quotidiani. Il giudizio medico legale quindi si deve fondare sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, relazioni di vita, la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, la conoscenza del denaro, l'orientamento temporo-spaziale, la possibilità di chiedere soccorso, la gestione farmacologica etc…Dalla visita peritale e dai documenti sanitari presenti agli atti si evince che la cerebropatia vascolare ischemica attestata con visita neurologica 19/07/2023 e con nuova RMN 02/08/2023 ha portato ad una non autonomia per compiere gli atti quotidiani della vita. Per quanto sopra esposto si ritiene che le condizioni cliniche patite dalla ricorrente , pur gravate da difficoltà, non risultavano tali da compromettere in maniera assoluta l'autonomia personale della ricorrente ai fini dello svolgimento degli atti comuni della vita quotidiana e , dunque, non si ritiene che sussistevano, i requisiti previsti di legge ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento alla data della domanda, ma debba far riferimento alla data di attestazione di della visita neurologica ovvero il 19/07/2023.. CONCLUSIONI
In definitiva, possiamo dire che le patologie di cui è affetta la ricorrente risultavano già ampiamente documentate e gravi con percentuale del 100% e tali da compromettere lo svolgimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, sin dalla data di presentazione della domanda 19/07/2023. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 19/07/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa
Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 19/07/2023.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 13/09/2024
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/09/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LEGGIO ANTONINO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste per l'accoglimento Parte_1
di tutte le domanda formulate nel ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa.
Chiede altresì la condanna del resistente Istituto al pagamento dei compensi spettanti al procuratore delle due fasi del giudizio,oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/09/2023 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
““IPERTENSIONE ARTERIOSA-DIABETE MELLITO TIPO 2 - ARTERIOPATIA OBLITERANTE
DEI TRONCHI EPIAORTICI- CARDIOPATIA ISCHEMICA IN CORONAROPATIA
SOTTOPOSTA A AORTOCORONARICO CON AMIS SU IVA E VS SU IVP Controparte_2
E RECENTE (11/22) ANGIOPLASTICA (POBA)- CATARATTA SENILE E PSEUDOFACHIA CON
SN. ESITI DI PREGRESSA COLECISTECTOMIA. GASTRITE COM MRGE Controparte_3
E REFLUSSO BILIARE. POLIMIALGIA REUMATICA. EMORROIDI. ESITI DI FRATTURA
COLLO FEMORE MEDIALE DX TRATTATA CON ENDOPROTESI ANCA DX.
La ricorrente risulta inoltre affetta da CEREBROPATIA VASCOLARE CRONICA CON TURBE
COMPORTAMENTALI,COMPROMISSIONE DELLE FUNZIONI COGNITIVE E PERDITA
DELL'AUTONOMIA, quest'ultima risulta evidente in esami strumentali eseguiti Tc capo del
05.09.2022:
“..sfumata area ipodensa in sede cortico – sottocorticale frontale destra che nel sospetto ischemie di recente insorgenza risulta meritevole di correlazione..Ampliamento in senso atrofico nel sistema ventricolare sovratentoriale e degli spazi liquorali periencefalici della base e della volta. Sfumata ipodensità della sostanza bianca periventricolare da deficit cronico di flusso. Minuti esiti lacunari in sede nucleo – capsulare bilaterale “ e alla visita neurologica del 05/09/2022 non risultano segni di demenza. In data 19/07/2023 a seguito di valutazione neuro funzionale e la somministrazione di test neurocognitivi per ADL e IADL la specialista neurologa attestanti inequivocabilmente la grave compromissione, concludendo per Declino cognitivo con turbe comportamentali . Depressione del tono dell'umore. Alla luce di quanto sopra e in base alla codifica delle patologie individuate secondo le tabelle del DM del 92, ed applicando la formula per le menomazioni plurime coesistenti si ottiene una percentuale di invalidità civile del 100%.
Accertato quindi che il quadro clinico di cui è affetta la SI.ra , si caratterizza Parte_1
quindi oltre che per le patologie già accertate dalla CM e dal CTU, per la presenza di una strumentalmente accertata vasculopatia cerebrale a carattere progressiva ed involutiva, che ha comportato la progressiva perdita della capacità cognitiva con associate turbe comportamentali di agitazione ed insonnia. La ricorrente per tale patologia risulta in trattamento farmacologico continuo. Le attestazioni specialistiche neurologiche, risultano espletate in data 19/07/2023 e di fatto rilevavano l'ulteriore quadro cognitivo e la maggiore compromissione globale dell'autonomia di quell'epoca della ricorrente. Dobbiamo a questo punto accertare se il quadro clinico globale della ricorrente, presente al momento della domanda, risultava tale da determinare una severa compromissione della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita e una deambulazione impossibile autonomamente. La legge 18/80 all'art.1 stabilisce che: ” ai mutilati e totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non essendo in grado di compiere glia atti quotidiani della vita, abbisognino di assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento.
Nel caso in esame, considerato che, per come si evince dall'esame obiettivo rilevato tanto dalla CM che dal CTU , la ricorrente presentava : " soggetto in apparenti buone condizioni generali, vigile, lucido, collaborante, orientato nel T/S, non presenti lacune mnesiche. Indossa presidi per l'incontinenza, normotonotrofismo agli arti, presenza di cicatrice faccia laterale femore dx e cicatrice sternotomica mediana. Passaggi posturali possibili in autonomia così come il mantenimento della stazione eretta e la deambulazione che avviene a piccoli passi.” – “In corso di visita riferisce di non essere in grado di deambulare se non con girello”, è chiaro che la condizione di deambulazione autonoma in cui è concedibile l'indennità di accompagnamento , non poteva essere soddisfatta. Secondo quanto afferma la circolare del Ministero del Tesoro n° 14 del
28/09/1992 gli atti quotidiani della vita sono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età per mantenere quel minimo di funzioni vegetative e autonomamente sufficienti per garantire gli atti quotidiani. Il giudizio medico legale quindi si deve fondare sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, relazioni di vita, la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, la conoscenza del denaro, l'orientamento temporo-spaziale, la possibilità di chiedere soccorso, la gestione farmacologica etc…Dalla visita peritale e dai documenti sanitari presenti agli atti si evince che la cerebropatia vascolare ischemica attestata con visita neurologica 19/07/2023 e con nuova RMN 02/08/2023 ha portato ad una non autonomia per compiere gli atti quotidiani della vita. Per quanto sopra esposto si ritiene che le condizioni cliniche patite dalla ricorrente , pur gravate da difficoltà, non risultavano tali da compromettere in maniera assoluta l'autonomia personale della ricorrente ai fini dello svolgimento degli atti comuni della vita quotidiana e , dunque, non si ritiene che sussistevano, i requisiti previsti di legge ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento alla data della domanda, ma debba far riferimento alla data di attestazione di della visita neurologica ovvero il 19/07/2023.. CONCLUSIONI
In definitiva, possiamo dire che le patologie di cui è affetta la ricorrente risultavano già ampiamente documentate e gravi con percentuale del 100% e tali da compromettere lo svolgimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, sin dalla data di presentazione della domanda 19/07/2023. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 19/07/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa
Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 19/07/2023.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 13/09/2024
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini