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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/08/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 524/2025 R.G. promossa da:
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino
A P P E L L A N T E
C O N T R O
, residente in Cavallermaggiore, ivi elettivamente domiciliato, presso lo stu- Parte_1 dio dell'avv. G. Gattino, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di ri- sposta
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'Avvocatura dello Stato per l'appellante così conclude:
“Nel merito: riformare l'impugnata sentenza, accogliere il presente appello per i motivi espo- sti e per l'effetto confermare il provvedimento amministrativo ivi impugnato;
Col favore delle spese processuali, compresa la rifusione del contributo unificato.”
L'avv. G. Gattino per l'appellato così conclude:
“Voglia il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed ecce- zione, in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di appello avversario per le ragioni di cui in narrativa;
in via principale respingere l'appello proposto dalla sig.ra poiché Parte_2 infondato in fatto e in diritto e pertanto confermarsi in toto la sentenza del Giudice di Pace di
Saluzzo n. 147/2024 (R.G. 801/2023), pubblicata in data 11/09/2024; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA relativamente ad entram- bi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di pace di Saluzzo, proponeva opposizione avverso il Parte_1
1 provvedimento prefettizio n. 1158ter/2019 – 20B Area III, emesso dal Prefetto di in CP_1 data 25.09.2023, notificato in data 05.10.2023, con il quale era stata disposta la revoca della patente di guida a seguito della sentenza penale n. 894/2022, passata in giudicato il
25.12.2022, con la quale il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato estinto il reato di cui all'art. 187, comma I e l bis, del C.d.S. per esito positivo della concessa messa alla prova.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva la tardività del provvedimento prefettizio, in quanto la sentenza del Tribunale Penale di Cuneo era stata emessa in data 13/10/2022, e di- venuta irrevocabile in data 25/12/2022, mentre l'ordinanza impugnata, datata 25.09.2023, era stata notificata solo in data 05.10.2023, circa 10 mesi dopo il passaggio in giudicato della sen- tenza penale.
Eccepiva anche la carenza di motivazione del provvedimento prefettizio, che operava un ge- nerico rinvio “per relationem” ad atti esterni al procedimento, che non risultavano né allegati né dettagliatamente indicati, in violazione dell'art. 3 legge 241/1990, infine, evidenziava che aveva già scontato circa 14 mesi di sospensione della patente di guida.
La si costituiva in giudizio, eccependo la legittimità dell'ordinanza, che disponeva CP_1 una sanzione accessoria conseguenza automatica della sentenza penale e che non era tardiva, considerato che era pervenuta dal Tribunale in data 14.09.2023 ed era stata emessa in data
25.09.2023, pertanto, chiedeva la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con sentenza emessa in data 11.09.2024, n. 147, il Giudice di pace di Saluzzo, in accoglimen- to dell'opposizione proposta, annullava il provvedimento di revoca della patente di guida n.
emesso dalla prefettura di in data 25.09.2023. NumeroDiPa_1 CP_1
Con ricorso in appello depositato in data 09.03.2025, la chiedeva al Tri- Controparte_1 bunale la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente conferma del provvedimen- to prefettizio impugnato.
Si costituiva nel giudizio d'appello , chiedendo la reiezione dell'appello e la con- Parte_1 ferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 25.06.2025, si svolgeva quindi la discussione, all'esito della quale il Giudice rinviava all'udienza del 03.07.2025 per la lettura del dispositivo.
A tale udienza, veniva emessa la presente sentenza, del cui dispositivo veniva data immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la ha eccepito la violazione e la mancata applica- CP_1 zione dell'art. 224 C.d.S. da parte del giudice di primo grado.
Quest'ultimo ha infatti affermato che il provvedimento prefettizio “appare adottato in viola- zione dell'art. 218 comma 2 cds, come sostenuto dal ricorrente. La prefettura, infatti, nell'applicare la sanzione accessoria quali la sospensione della patente, deve osservare termini procedurali scanditi puntualmente e estremamente brevi… L'art. 218 comma 2 cds prevede i termini di adozione della sospensione della patente e, ben può, in via analogica essere applica- to alla presente fattispecie, in assenza di specifica previsione”.
Tali affermazioni sono del tutto errate, poiché il Giudice di pace ha applicato la norma che ri-
2 guarda la sospensione della patente (art. 218 C.d.S.), mentre nel caso in esame si tratta di ap- plicazione della sanzione accessoria della revoca della patente conseguente al reato, fattispe- cie regolata dall'art. 224, 2° comma, C.d.S.
Tale norma stabilisce che il termine per l'adozione del provvedimento di revoca della patente in esecuzione di un giudicato penale, provvedimento di competenza prefettizia, è di 15 giorni, decorrenti “dalla comunicazione della sentenza”.
L'art. 224, 2° comma., C.d.S., prevede infatti che, “quando la sanzione amministrativa acces- soria è costituita dalla revoca della patente, il Prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato”.
Nel caso in esame, la ha ricevuto comunicazione del passaggio in giudicato della CP_1 sentenza di condanna in data 14.09.2023 (v. timbro di arrivo del doc. 1 prodotto dall'appellante), e solo pochi giorni dopo (in data 25.09.2023, v. doc. n. 7 dell'appellante) ha adottato il provvedimento di revoca della patente.
Dunque, vi è pieno rispetto dei tempi procedimentali previsti dall'art. 224 C.d.S. citato, per cui il provvedimento di revoca, emesso per dare esecuzione al giudicato penale, è del tutto conforme alla legge.
Con il secondo motivo di impugnazione, la ha eccepito la violazione e falsa appli- CP_1 cazione degli artt. 168 e 224 C.d.S., rilevando che la sentenza impugnata richiama l'Ordinanza della Suprema Corte in data 01.02.2019, n. 3019, in materia di confisca, appli- cando principi che nulla hanno a che vedere con la vicenda in esame.
La sentenza impugnata afferma infatti che “appare dirimente ai fini della legittimità del prov- vedimento emesso dal prefetto di cuneo che ha disposto la revoca della patente il recente orientamento giurisprudenziale che si condivide espresso dalla Corte di Cassazione sezione civile con ordinanza 1.2.2024 n 3019… Considerato, ancora, che la Corte di Cassazione con sentenza 33082/2021 aveva già applicato la pronuncia di incostituzionalità annullando la san- zione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova.
Pertanto, ben si può estendere il principio desumibile da Corte costituzionale 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente come nel presente caso di specie vista la sua indicata pronuncia (Cassazione civile 3019/2024).”
A parte il fatto che non è suscettibile di applicazione analogica un principio di carattere ecce- zionale quale quello enunciato dalla Corte di Cassazione riguardo alla confisca, occorre anzi- tutto rilevare che, al contrario di quanto erroneamente affermato dal Giudice di pace, il Giudi- ce penale che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione è di competenza del Prefetto (Cass. penale 07.05.2024, n. 19369).
Nel caso di specie, il Prefetto, a norma dell'art. 224, 3° comma, C.d.S., ha ritenuto la sussi- stenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente. Infatti, il verbale redatto dall'organo accertatore, ha accertato la vio- lazione dell'art. 187, commi 1 e 1 bis, del C.d.S., violazione che giustifica la sanzione acces- soria della revoca della patente di guida.
3 L'art. 187, comma 1 bis, del C.d.S. prevede infatti che “se il conducente è in stato di altera- zione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale… la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI.”
E questo è esattamente il caso di specie.
A ciò occorre aggiungere che l'intervenuta estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova, non pregiudica ovviamente l'applicazione della sanzione amministrativa accesso- ria della revoca che, ai sensi dell'articolo 168-ter del codice penale, mantiene la sua autono- mia. Tale norma dispone infatti che “L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”.
Di conseguenza, in base al combinato disposto degli artt. 168 bis e 168 ter cod. pen. e degli artt. 187 e 224 C.d.S., la sanzione accessoria della revoca della patente, va applicata anche in assenza di una condanna definitiva penale e l'esito positivo della messa alla prova non intacca il dovere del Prefetto di irrogare la sanzione amministrativa accessoria.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospen- sione della patente di guida può essere applicata anche in caso di constatato esito favorevole della messa alla prova dell'imputato, alla luce della disposizione dell'art. 168 ter c.p., secondo cui l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non è pregiudicata dall'estinzione del reato dichiarata in seguito all'esito positivo della messa alla prova (Cass. pen. 26 aprile
2023, n. 17178; Cass. pen. 17.09.2015, n. 40069).
Anche il secondo motivo di appello è quindi fondato.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, la eccepisce la violazione e falsa applica- CP_1 zione dell'art. 219, comma 3°, C.d.S.
La sentenza evidenzia che nel provvedimento prefettizio non è menzionato il periodo presof- ferto di sospensione della patente di guida di circa 14 mesi da parte del , ai fini del com- Pt_1 puto del periodo previsto per la revoca di anni tre.
La sentenza, peraltro, non tiene conto dei chiarimenti del e del Controparte_2 [...]
le quali statuiscono che, a seguito della revoca della pa- Controparte_3 tente di guida per le violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S., la patente non può essere conseguita se non dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sen- tenza che abbia accertato il reato, ma precisano altresì che dai tre anni va scomputato il perio- do di sospensione della patente che ha preceduto la revoca.
L'argomentazione è del Giudice di pace è quindi del tutto errata, poiché il provvedimento di cui si tratta dispone semplicemente la revoca della patente di guida, fermo restando il diritto dell'appellato di ottenere che il periodo di sospensione già scontato venga computato ai fini del decorso del termine necessario per il conseguimento di una nuova patente di guida, ai sen- si dell'art. 219, comma 3 bis, C.d.S., secondo cui: “L'interessato non può conseguire una nuova patente di giuda se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2”.
La sentenza impugnata va dunque annullata nella sua interezza, perché si fonda su motivazio- ni inconsistenti e contrarie alle norme di legge, ponendo arbitrariamente nel nulla una sanzio-
4 ne accessoria conseguente al reato, la revoca della patente, la cui applicazione non è di com- petenza del giudice penale, ma della , che l'ha correttamente irrogata. CP_1
L'accoglimento dell'appello proposto dalla comporta la condanna dell'appellato al CP_1 pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante in primo grado e nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, ma nella misura minima, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza emessa dal Giu- Controparte_1 dice di pace di Saluzzo in data 11.09.2024, n. 147, e, in totale riforma della sentenza impu- gnata, conferma il provvedimento n. 1158ter/2019 – 20B Area III, emesso dal Prefetto di Cu- neo in data 25.09.2023;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 CP_1
spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 1.046,00 per
[...] compenso professionale, e quanto al presente grado, in complessivi euro 3.809,00 per com- penso professionale, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 03.07.2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 524/2025 R.G. promossa da:
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino
A P P E L L A N T E
C O N T R O
, residente in Cavallermaggiore, ivi elettivamente domiciliato, presso lo stu- Parte_1 dio dell'avv. G. Gattino, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di ri- sposta
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'Avvocatura dello Stato per l'appellante così conclude:
“Nel merito: riformare l'impugnata sentenza, accogliere il presente appello per i motivi espo- sti e per l'effetto confermare il provvedimento amministrativo ivi impugnato;
Col favore delle spese processuali, compresa la rifusione del contributo unificato.”
L'avv. G. Gattino per l'appellato così conclude:
“Voglia il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed ecce- zione, in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di appello avversario per le ragioni di cui in narrativa;
in via principale respingere l'appello proposto dalla sig.ra poiché Parte_2 infondato in fatto e in diritto e pertanto confermarsi in toto la sentenza del Giudice di Pace di
Saluzzo n. 147/2024 (R.G. 801/2023), pubblicata in data 11/09/2024; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA relativamente ad entram- bi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di pace di Saluzzo, proponeva opposizione avverso il Parte_1
1 provvedimento prefettizio n. 1158ter/2019 – 20B Area III, emesso dal Prefetto di in CP_1 data 25.09.2023, notificato in data 05.10.2023, con il quale era stata disposta la revoca della patente di guida a seguito della sentenza penale n. 894/2022, passata in giudicato il
25.12.2022, con la quale il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato estinto il reato di cui all'art. 187, comma I e l bis, del C.d.S. per esito positivo della concessa messa alla prova.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva la tardività del provvedimento prefettizio, in quanto la sentenza del Tribunale Penale di Cuneo era stata emessa in data 13/10/2022, e di- venuta irrevocabile in data 25/12/2022, mentre l'ordinanza impugnata, datata 25.09.2023, era stata notificata solo in data 05.10.2023, circa 10 mesi dopo il passaggio in giudicato della sen- tenza penale.
Eccepiva anche la carenza di motivazione del provvedimento prefettizio, che operava un ge- nerico rinvio “per relationem” ad atti esterni al procedimento, che non risultavano né allegati né dettagliatamente indicati, in violazione dell'art. 3 legge 241/1990, infine, evidenziava che aveva già scontato circa 14 mesi di sospensione della patente di guida.
La si costituiva in giudizio, eccependo la legittimità dell'ordinanza, che disponeva CP_1 una sanzione accessoria conseguenza automatica della sentenza penale e che non era tardiva, considerato che era pervenuta dal Tribunale in data 14.09.2023 ed era stata emessa in data
25.09.2023, pertanto, chiedeva la conferma dell'ordinanza impugnata.
Con sentenza emessa in data 11.09.2024, n. 147, il Giudice di pace di Saluzzo, in accoglimen- to dell'opposizione proposta, annullava il provvedimento di revoca della patente di guida n.
emesso dalla prefettura di in data 25.09.2023. NumeroDiPa_1 CP_1
Con ricorso in appello depositato in data 09.03.2025, la chiedeva al Tri- Controparte_1 bunale la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente conferma del provvedimen- to prefettizio impugnato.
Si costituiva nel giudizio d'appello , chiedendo la reiezione dell'appello e la con- Parte_1 ferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 25.06.2025, si svolgeva quindi la discussione, all'esito della quale il Giudice rinviava all'udienza del 03.07.2025 per la lettura del dispositivo.
A tale udienza, veniva emessa la presente sentenza, del cui dispositivo veniva data immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la ha eccepito la violazione e la mancata applica- CP_1 zione dell'art. 224 C.d.S. da parte del giudice di primo grado.
Quest'ultimo ha infatti affermato che il provvedimento prefettizio “appare adottato in viola- zione dell'art. 218 comma 2 cds, come sostenuto dal ricorrente. La prefettura, infatti, nell'applicare la sanzione accessoria quali la sospensione della patente, deve osservare termini procedurali scanditi puntualmente e estremamente brevi… L'art. 218 comma 2 cds prevede i termini di adozione della sospensione della patente e, ben può, in via analogica essere applica- to alla presente fattispecie, in assenza di specifica previsione”.
Tali affermazioni sono del tutto errate, poiché il Giudice di pace ha applicato la norma che ri-
2 guarda la sospensione della patente (art. 218 C.d.S.), mentre nel caso in esame si tratta di ap- plicazione della sanzione accessoria della revoca della patente conseguente al reato, fattispe- cie regolata dall'art. 224, 2° comma, C.d.S.
Tale norma stabilisce che il termine per l'adozione del provvedimento di revoca della patente in esecuzione di un giudicato penale, provvedimento di competenza prefettizia, è di 15 giorni, decorrenti “dalla comunicazione della sentenza”.
L'art. 224, 2° comma., C.d.S., prevede infatti che, “quando la sanzione amministrativa acces- soria è costituita dalla revoca della patente, il Prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato”.
Nel caso in esame, la ha ricevuto comunicazione del passaggio in giudicato della CP_1 sentenza di condanna in data 14.09.2023 (v. timbro di arrivo del doc. 1 prodotto dall'appellante), e solo pochi giorni dopo (in data 25.09.2023, v. doc. n. 7 dell'appellante) ha adottato il provvedimento di revoca della patente.
Dunque, vi è pieno rispetto dei tempi procedimentali previsti dall'art. 224 C.d.S. citato, per cui il provvedimento di revoca, emesso per dare esecuzione al giudicato penale, è del tutto conforme alla legge.
Con il secondo motivo di impugnazione, la ha eccepito la violazione e falsa appli- CP_1 cazione degli artt. 168 e 224 C.d.S., rilevando che la sentenza impugnata richiama l'Ordinanza della Suprema Corte in data 01.02.2019, n. 3019, in materia di confisca, appli- cando principi che nulla hanno a che vedere con la vicenda in esame.
La sentenza impugnata afferma infatti che “appare dirimente ai fini della legittimità del prov- vedimento emesso dal prefetto di cuneo che ha disposto la revoca della patente il recente orientamento giurisprudenziale che si condivide espresso dalla Corte di Cassazione sezione civile con ordinanza 1.2.2024 n 3019… Considerato, ancora, che la Corte di Cassazione con sentenza 33082/2021 aveva già applicato la pronuncia di incostituzionalità annullando la san- zione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova.
Pertanto, ben si può estendere il principio desumibile da Corte costituzionale 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente come nel presente caso di specie vista la sua indicata pronuncia (Cassazione civile 3019/2024).”
A parte il fatto che non è suscettibile di applicazione analogica un principio di carattere ecce- zionale quale quello enunciato dalla Corte di Cassazione riguardo alla confisca, occorre anzi- tutto rilevare che, al contrario di quanto erroneamente affermato dal Giudice di pace, il Giudi- ce penale che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione è di competenza del Prefetto (Cass. penale 07.05.2024, n. 19369).
Nel caso di specie, il Prefetto, a norma dell'art. 224, 3° comma, C.d.S., ha ritenuto la sussi- stenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente. Infatti, il verbale redatto dall'organo accertatore, ha accertato la vio- lazione dell'art. 187, commi 1 e 1 bis, del C.d.S., violazione che giustifica la sanzione acces- soria della revoca della patente di guida.
3 L'art. 187, comma 1 bis, del C.d.S. prevede infatti che “se il conducente è in stato di altera- zione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale… la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI.”
E questo è esattamente il caso di specie.
A ciò occorre aggiungere che l'intervenuta estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova, non pregiudica ovviamente l'applicazione della sanzione amministrativa accesso- ria della revoca che, ai sensi dell'articolo 168-ter del codice penale, mantiene la sua autono- mia. Tale norma dispone infatti che “L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”.
Di conseguenza, in base al combinato disposto degli artt. 168 bis e 168 ter cod. pen. e degli artt. 187 e 224 C.d.S., la sanzione accessoria della revoca della patente, va applicata anche in assenza di una condanna definitiva penale e l'esito positivo della messa alla prova non intacca il dovere del Prefetto di irrogare la sanzione amministrativa accessoria.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospen- sione della patente di guida può essere applicata anche in caso di constatato esito favorevole della messa alla prova dell'imputato, alla luce della disposizione dell'art. 168 ter c.p., secondo cui l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non è pregiudicata dall'estinzione del reato dichiarata in seguito all'esito positivo della messa alla prova (Cass. pen. 26 aprile
2023, n. 17178; Cass. pen. 17.09.2015, n. 40069).
Anche il secondo motivo di appello è quindi fondato.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, la eccepisce la violazione e falsa applica- CP_1 zione dell'art. 219, comma 3°, C.d.S.
La sentenza evidenzia che nel provvedimento prefettizio non è menzionato il periodo presof- ferto di sospensione della patente di guida di circa 14 mesi da parte del , ai fini del com- Pt_1 puto del periodo previsto per la revoca di anni tre.
La sentenza, peraltro, non tiene conto dei chiarimenti del e del Controparte_2 [...]
le quali statuiscono che, a seguito della revoca della pa- Controparte_3 tente di guida per le violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S., la patente non può essere conseguita se non dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sen- tenza che abbia accertato il reato, ma precisano altresì che dai tre anni va scomputato il perio- do di sospensione della patente che ha preceduto la revoca.
L'argomentazione è del Giudice di pace è quindi del tutto errata, poiché il provvedimento di cui si tratta dispone semplicemente la revoca della patente di guida, fermo restando il diritto dell'appellato di ottenere che il periodo di sospensione già scontato venga computato ai fini del decorso del termine necessario per il conseguimento di una nuova patente di guida, ai sen- si dell'art. 219, comma 3 bis, C.d.S., secondo cui: “L'interessato non può conseguire una nuova patente di giuda se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2”.
La sentenza impugnata va dunque annullata nella sua interezza, perché si fonda su motivazio- ni inconsistenti e contrarie alle norme di legge, ponendo arbitrariamente nel nulla una sanzio-
4 ne accessoria conseguente al reato, la revoca della patente, la cui applicazione non è di com- petenza del giudice penale, ma della , che l'ha correttamente irrogata. CP_1
L'accoglimento dell'appello proposto dalla comporta la condanna dell'appellato al CP_1 pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante in primo grado e nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, ma nella misura minima, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza emessa dal Giu- Controparte_1 dice di pace di Saluzzo in data 11.09.2024, n. 147, e, in totale riforma della sentenza impu- gnata, conferma il provvedimento n. 1158ter/2019 – 20B Area III, emesso dal Prefetto di Cu- neo in data 25.09.2023;
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 CP_1
spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 1.046,00 per
[...] compenso professionale, e quanto al presente grado, in complessivi euro 3.809,00 per com- penso professionale, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 03.07.2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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