Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 29.04.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n. 12842/2023, avente ad oggetto: quantificazione differenze retributive, risarcimento del danno tra
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
via Posillipo n. 394, presso lo studio legale dell'avv. Dario Alessandro Ricciardi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER in via principale, in esecuzione del giudicato di cui alla sentenza Parte_1
n. 7526/2017, condannare la Regione resistente alla liquidazione delle differenze retributive maturate dal 26.05.2006 al 09.04.2019, con attribuzione della responsabilità di un Servizio/ U.O.D., pari a complessivi € 524.525,82; ovvero € 481.195,46, al netto di quanto già versato dalla convenuta amministrazione, oltre accessori dalla maturazione del credito al soddisfo;
condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dell'ulteriore somma da determinare in via equitativa
(ma che si reputa non inferiore ad € 328.445,00), oltre accessori, o a quella diversa ritenuta di giustizia, per il ristoro dei pregiudizi subìti a causa dell'illegittimo ritardato inquadramento nei ruoli dirigenziali;
condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dell'ulteriore somma da determinare in via equitativa (ma che si stima non inferiore ad € 65.521,00), a titolo di risarcimento
condannare l'amministrazione convenuta alla conseguenziale ricostruzione di carriera e previdenziale, con conseguenziale aggiornamento del T.F.S. e del trattamento pensionistico, con liquidazione delle maturate differenze;
condannare l'amministrazione convenuta alla liquidazione delle differenze retributive tra la VI e VII q.f., di iniziale ed intermedio inquadramento e l'VIII, maturate dal 18.04.1990 al 31.03.2000, data di sottoscrizione del contratto di VIII qualifica, pari a complessivi € 42.174,51, oltre accessori di legge;
in via subordinata, condannare l'amministrazione convenuta alla liquidazione delle maturate differenze retributive avendo riguardo alla retribuzione tabellare della dirigenza nella misura di € 153.149,23; ovvero di €
109.818,97 al netto degli importi già liquidati, oltre accessori ex 1° comma dell'art. 1284 c.c. dalla maturazione di ogni singolo rateo fino al 26.05.2016, data di deposito dell'originario ricorso di cognizione e da tale momento ex 4° comma dell'art. 1284 c.c. fino al soddisfo, detratti € 2.523,21 già versati;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER REGIONE CAMPANIA: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.07.2023, deduceva di aver adito il Tribunale Parte_1
di Napoli per l'accertamento del suo diritto al riconoscimento, a far data dal 18.4.90, della qualifica dirigenziale e per la conseguente condanna della alla liquidazione delle maturate Controparte_1
differenze retributive e previdenziali, oltre accessori fino al soddisfo.
Aggiungeva che, con sentenza n. 7526/2017 (dell'08/11/2017) passata in giudicato, l'adito
Tribunale in parziale accoglimento dell'azione proposta, aveva così statuito: “In parziale accoglimento della domanda: dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento giuridico nella prima qualifica dirigenziale a decorrere dal 26.5.2006 e, per l'effetto, condanna la CP_1
al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a decorrere
[...]
dalla medesima data, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo”.
Deduceva che, con decreto dirigenziale n. 16 del 16.02.2018, la nel prendere Controparte_1
atto della pronuncia giudiziale, gli aveva riconosciuto la I qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica dal 26.05.2006 ed economica dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ed assunzione delle relative funzioni;
e che, con nota del 13.11.2020, la aveva CP_1 quantificato le differenze retributive dovute in € 45.853,57 lordi, informandolo che “il pagamento avverrà presumibilmente con le competenze stipendiali del mese di gennaio 2021, con accredito sul conto corrente dove sono accreditate le retribuzioni mensili”.
Lamentava l'erroneità della quantificazione operata dalla che non aveva previsto il calcolo CP_1 delle differenze dovute anche l'indennità di risultato legata al conferimento della responsabilità di un Servizio (U.O.D.); di aver subìto, inoltre, un danno esistenziale derivante dal mancato accrescimento professionale connesso all'effettivo svolgimento di attività dirigenziali.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice Parte_1
del lavoro, la chiedendone, in via principale, in esecuzione del giudicato di cui Controparte_1
alla sentenza n. 7526/2017, la condanna alla liquidazione delle differenze retributive maturate dal
26.05.2006 al 09.04.2019, con attribuzione della responsabilità di un Servizio/ U.O.D., pari a complessivi € 524.525,82; ovvero € 481.195,46, al netto di quanto già versato dalla convenuta amministrazione, oltre accessori dalla maturazione del credito al soddisfo;
condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dell'ulteriore somma da determinare in via equitativa
(ma che si reputa non inferiore ad € 328.445,00), oltre accessori, o a quella diversa ritenuta di giustizia, per il ristoro dei pregiudizi subìti a causa dell'illegittimo ritardato inquadramento nei ruoli dirigenziali;
condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dell'ulteriore somma da determinare in via equitativa (ma che si stima non inferiore ad € 65.521,00), a titolo di risarcimento danni da perdita di chance in relazione alle maggiori somme percepite dai dirigenti di seconda qualifica dirigenziale, oltre accessori;
condannare l'amministrazione convenuta alla conseguenziale ricostruzione di carriera e previdenziale, con conseguenziale aggiornamento del T.F.S. e del trattamento pensionistico, con liquidazione delle maturate differenze;
condannare l'amministrazione convenuta alla liquidazione delle differenze retributive tra la VI e VII q.f., di iniziale ed intermedio inquadramento e l'VIII, maturate dal 18.04.1990 al 31.03.2000, data di sottoscrizione del contratto di VIII qualifica, pari a complessivi € 42.174,51, oltre accessori di legge;
in via subordinata, condannare l'amministrazione convenuta alla liquidazione delle maturate differenze retributive avendo riguardo alla retribuzione tabellare della dirigenza nella misura di € 153.149,23; ovvero di €
109.818,97 al netto degli importi già liquidati, oltre accessori ex 1° comma dell'art. 1284 c.c. dalla maturazione di ogni singolo rateo fino al 26.05.2016, data di deposito dell'originario ricorso di cognizione e da tale momento ex 4° comma dell'art. 1284 c.c. fino al soddisfo, detratti € 2.523,21 già versati.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva tempestivamente in Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto delle domande perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, il Giudice disponeva TU contabile al fine della determinazione del quantum TU in esecuzione della sentenza resa in ordine all'an TU;
l'udienza del 29.04.2025 veniva sostituta dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.; la causa viene, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Come detto, le domande articolate dal ricorrente sono plurime ed hanno ad oggetto in estrema sintesi: a) le differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto spettante in virtù dell'inquadramento come dirigente di 1^ livello e poi di 2^ livello in aggiunta alla retribuzione di risultato, richieste a titolo retributivo o, in mancanza, a titolo risarcitorio;
b) il risarcimento del danno esistenziale per perdita di chance;
c) il ricalcolo del TFS, con conseguente regolarizzazione contributiva.
In via preliminare, deve rilevarsi che le suddette pretese azionate hanno come presupposto logico e giuridico il giudicato della sentenza n. 7526/2017 emessa dal Tribunale di Napoli che, non essendo stata impugnata, determina la preclusione di qualsiasi valutazione sul merito della pretesa.
Va, ulteriormente, precisato che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse, bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione, e cioè a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione.
Ai fini del decidere, pertanto, occorre muovere da quanto statuito nella citata sentenza (allegata in atti), in cui si legge che: “[…] Lo svolgimento da parte del ricorrente, nel periodo precedente alla sua immissione nei ruoli della di compiti altamente qualificati, connessi alla titolarità di CP_1 posizioni apicali nell'organigramma regionale, consente di accogliere la richiesta di inquadramento nella I qualifica dirigenziale, e ciò anche alla luce della deliberazione della Giunta regionale n. 1905 del 18.3.1997 (all.9 di parte ricorrente). Tale deliberazione, infatti, ha disposto il reinquadramento del personale proveniente dal Commissariato di Governo e dalle altre strutture indicate nell'art. 12, comma 1, della L. n. 730/1986, ed immesso nel ruolo speciale ad esaurimento della , nella qualifica e nel livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte Controparte_1 alla data dell'immissione nel ruolo, senza necessità di riconvocare la commissione di esame, ma sulla scorta della ricognizione degli atti del servizio competente. Con riferimento alla decorrenza di tale inquadramento, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1 convenuta. Ed infatti, per costante giurisprudenza, l'azione promossa dal lavoratore per il riconoscimento di un inquadramento superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. Nel caso di specie, il primo atto interruttivo idoneo ad interrompere la prescrizione è rappresentato dal ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
26.5.2016 (non risultando dagli atti la data della notifica del ricorso), non avendo parte ricorrente documentato di aver inoltrato alla convenuta precedenti richieste di inquadramento nella CP_1
qualifica dirigenziale, e non costituendo atti idonei ad interrompere la prescrizione, come sostenuto invece da parte ricorrente, i provvedimenti dell'Amministrazione convenuta di reinquadramento del ricorrente nella VIII qualifica funzionale, trattandosi, appunto, di una qualifica diversa rispetto a quella rivendicata dal ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento giuridico nella prima qualifica dirigenziale
a decorrere dal 26.5.2006; da tale data deve essere riconosciuto anche il diritto del ricorrente al pagamento delle relative differenze retributive, tra quanto percepito e quanto dovuto in base al superiore inquadramento, oltre interessi legali ai sensi dell'articolo 22, comma 36, L. 23.12.1994
n. 724, non avendo parte convenuta eccepito al riguardo la prescrizione quinquennale. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio nella misura della metà e la condanna della al pagamento della restante metà, liquidata come in Controparte_1
dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda: - dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento giuridico nella prima qualifica dirigenziale a decorrere dal 26.5.2006 e, per
l'effetto, condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle relative Controparte_1
differenze retributive a decorrere dalla medesima data, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo […]”.
Su questo dictum parte attrice formula le domande sopra sintetizzate che, tuttavia, non rappresentano tutte conseguenza automatica del riconoscimento dello status giuridico di dirigente.
In primo luogo, va delimitata la pretesa attorea a quelle sole spettanze economiche direttamente discendenti dalla statuizione nell'an passata in giudicato.
Si osserva, dunque, che nella citata sentenza n. 7526/2017 non solo non si accerta il diritto all'inquadramento nella seconda qualifica funzionale, come è reso chiaro dal tenore letterale del dispositivo e della motivazione, ma neppure è accertato il diritto al conferimento dell'incarico di
Dirigente di Servizio né il diritto al conferimento dell'incarico di Dirigente di Settore.
In effetti, il ragionamento sotteso alle pretese economiche di parte ricorrente si fonda su un cosiddetto percorso obbligato, tale per cui il ricorrente, una volta ottenuto il riconoscimento della 1^ qualifica dirigenziale avrebbe senz'altro ottenuto l'inserimento in graduatoria, una posizione migliore di altri concorrenti e, di conseguenza, il conferimento dell'incarico di dirigente di Servizio prima e di Settore poi.
Senonchè, questo sviluppo logico è del tutto estraneo alla sentenza poiché tali richieste, in primo luogo, non costituiscono neanche oggetto di allegazioni nel giudizio sull'an e, in secondo luogo, com'è noto non basta ottenere il riconoscimento dello status giuridico di dirigente al fine di conseguire un incarico dirigenziale. Non solo la sentenza sull'an non ha riconosciuto il diritto al conferimento di alcun incarico, non oggetto di domanda, ma, in ogni caso, va negato ogni automatismo tra il riconoscimento della 1^ qualifica dirigenziale e l'incarico di Dirigente di Servizio/U.O.D.
Si rammenta con Cassazione civile sez. lav., 09/04/2018, n.8674 che: “la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale. Proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, questa Corte ha affermato (Cass., n. 27888 del 2009; cfr., Cass., n. 29817 del 2008) che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente
(che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale;
da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico è stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale e, peraltro, al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.. Conferma tali principi anche Cass. n. 12678 del
2016, secondo cui non è configurabile, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale.
Costituisce necessario corollario di tali principi, come posto in evidenza proprio da Cass. n. 12678 del 2016, che il mancato rinnovo, o il mancato conferimento, dell'incarico stesso sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonchè con l'osservanza delle regole di correttezza
e buona fede. La giurisprudenza sopra richiamata è stata ribadita da Cass., n. 4621 del 2017 (cfr., anche Cass., n. 3451 del 2010), secondo cui nel lavoro pubblico alle dipendenze di un ente locale, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente, perciò - anche in difetto della espressa previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, stabilita per le Amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico. La qualifica dirigenziale, dunque, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una
"carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente
l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura concorsuale (cfr., Cass., nn. 11790 del 2015,
3880 del 2006, 3929 del 2007, 13867 del 2014)”. In ordine alla richiesta relativa al trattamento economico accessorio, ossia alla retribuzione di risultato, va osservato che il mancato conferimento degli incarichi di cui si è appena detto osta all'accoglimento di tale emolumento.
Valga a tale proposito il richiamo alla sentenza emessa il 15.3.2023 dalla Corte d'Appello di Napoli resa nel giudizio analogo tra la e il sig. (allegata in atti, prod. parte CP_1 Controparte_2 resistente), che nel riformare la statuizione resa dal primo giudice ha osservato: “Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, dopo la contrattualizzazione, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (v. fra le altre Cass., 22/12/2004 n. 23.760, 20/2/2007 n. 3929, 15/2/2010 n. 3451 e da ultimo ib. Sez. lav. n. 19442 del 20 luglio 2018) mentre i dirigenti "non hanno alcun diritto soggettivo all'attribuzione, o al mantenimento, di un incarico dirigenziale essendo la nuova disciplina privatistica fondata sui principi della temporaneità e della fiduciarietà degli incarichi dirigenziali"
(v. Cass., 6/4/2005, n. 7131 e, da ultimo, ib.
1.7.2019 n. 17636). Ne deriva, quanto alle retribuzioni dovute, che al Dirigente al quale non sia stato formalmente conferito un incarico non competono tutte quelle indennità che sono correlate alla natura dell'incarico, alle difficoltà con lo stesso connesse ed alle responsabilità che il formale assegnatario assume con l'affidamento. In riferimento, infatti, a tutti i contratti del comparto della dirigenza pubblica in cui, come quello che qui ne occupa, le parti collettive hanno operato una differenziazione fra parte fissa e parte variabile della retribuzione di posizione, si consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che, in sua mancanza, la componente variabile non può essere determinata nè con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, nè, in maniera indifferenziata (Cass. 6956/2014, Cass.
22934/2016, Cass. n. 2495/2018, Cass. n. 21166/2019 e, da ultimo Cass. 20480/2020). Nel caso che qui ne occupa, dunque, questa Corte ha demandato ad un consulente tecnico la quantificazione delle differenze retributive dovute all' con esclusione di quanto previsto a titolo di retribuzione CP_2
di posizione e di risultato.
Anche la domanda di risarcimento del danno esistenziale per perdita di chance va respinta.
Assume l'istante che tale danno gli sarebbe derivato dal fatto che la non gli Controparte_1 abbia consentito l'accrescimento professionale connesso all'effettivo svolgimento di attività dirigenziali di coordinamento demandate ai Coordinatori di Area Generale. Com'è noto, la chance è la mera possibilità di conseguire un risultato favorevole, nella specie l'accrescimento professionale poi tradottosi in retribuzione di risultato (cfr. in motivazione Cass.
27.6.2007, n. 14820).
Essa, come rilevato in dottrina, fa parte della sequenza causale che connette l'effetto dannoso definitivo alla condotta lesiva;
trattasi di un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e non una mera aspettativa di fatto (Cass.
28.1.2005, n. 1752).
Quanto alla prova di tale danno si afferma che il preteso creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo e secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (così Cass. 28.1.2005, n. 1752;
Cass. 11.12.2003, n. 18945; Cass. 27.7.2001 n. 10291).
Nel caso in esame, questo giudicante ritiene che non possa ragionevolmente apprezzarsi la probabilità di esito favorevole del conseguimento dell'incarico di Coordinatore proprio per quanto fin qui argomentato circa l'inesistenza del diritto all'inquadramento nella 2^ qualifica professionale
(presupposto stesso dell'incarico di Coordinatore), e perciò tale voce di danno non può essere riconosciuta in quanto anche l'aspettativa non potrebbe mai derivare ipso iure dal riconoscimento della 1^ qualifica funzionale, pena l'indebito ampliamento del giudicato.
Del resto, anche in punto di allegazione, il ricorrente non ha neanche descritto quali erano stati i compiti svolti e quali avrebbe dovuto svolgere quale Coordinatore, sicchè non si riesce neanche a valutare quale in ipotesi sarebbe stato il mancato accrescimento professionale.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive maturate, va osservato che parte resistente ha contestato la correttezza dei conteggi in atti ed ha provato il pagamento di € 45.853,57 lordi, in esecuzione della citata sentenza di condanna di primo grado (cfr. cedolino febbraio 2021 allegato in atti).
Residua, tuttavia, la questione circa le modalità di calcolo utilizzate dalla Regione convenuta per determinare il quantum dovuto.
In particolare, parte ricorrente deduce l'erroneità per difetto dell'importo liquidato dalla CP_1 asserendo che l'amministrazione “piuttosto che raffrontare gli importi base dei due livelli – quello dirigenziale individuale e quello, inferiore, illegittimamente attribuito nel corso degli anni - abbia, invece, del tutto impropriamente avuto riguardo anche agli ulteriori emolumenti percepiti dal ricorrente, in termini di straordinario, indennità varie, ecc. Laddove, di contro, evidentemente, il confronto avrebbe dovuto essere tra voci omogenee, vale a dire paga base con paga base”. Ciò premesso ritiene il giudicante , quanto alle determinazione del quantum TU di poter porre a base della decisione le conclusioni rassegnate dal TU dr. i cui conteggi Persona_1
appaiono immuni da vizi logici e giuridici e frutto dell'utilizzo di un metodo di calcolo conforme ai principi di legge e al dictum della sentenza in atti . In particolare il TU, tenuto conto delle differenze corrisposte nel cedolino paga del mese di febbraio 2021, ha elaborato il conteggio delle differenze, con decorrenza dal 26.5.2006 come statuito nella sentenza sull'an, in ragione dell'accertata prescrizione dei periodi precedenti, riconoscendo correttamente le somme maturate in relazione alle retribuzioni c.d. “fisse” ( quindi con esclusione di quelle di risultato e di posizione per come detto) che avrebbe percepito con inquadramento nella prima qualifica dirigenziale, scomputando parimenti le somme fisse percepite e non anche quelle “variabili” legate all'effettivo lavoro svolto.
Del tutto corretto appare anche il calcolo degli interessi così come effettuato sia in ordine alle decorrenze sia in ordine alla distinzione tra interessi legali e interessi ex art. 1284 c..c.
Pertanto al ricorrente spettano le seguenti somme : € 87.747,08 a titolo di differenze retributive lorde (già detratto l'importo lordo percepito di € 43.330,36); € 9.356,12 a titolo di interessi legali calcolati dalla data di maturazione sino alla data di presentazione del ricorso di quantificazione sulle differenze retributive nette (già detratto l'importo percepito di € 2.523,21); € 69.420,00 a titolo di interessi moratori ex art. 1284 comma 4 dalla data di deposito del ricorso sull' an alla data di redazione della TU (19.12.2024).
In epoca successiva all'instaurazione del giudizio la ha dedotto di aver Controparte_1
corrisposto in esecuzione della sentenza n. 1607/2017 di questo Tribunale a titolo di RIA la somma pari ad € 8.069,76 per l'intero periodo per cui è causa. Orbene parte istante , pur rilevando la mancata tempestiva produzione della detta sentenza ( difatti correttamente non presa in considerazione dal TU ), ha aderito all'eccezione di parziale pagamento , ancorchè tardivamente avanzata, non opponendosi alla sottrazione dalla somma complessivamente computata l'indicato importo di euro 8.069,76.
Ne consegue che , al fine di evitare ulteriore defatigante supplemento di perizia, può sottrarsi dalla sorta capitale come sopra indicata la predetta somma già corrisposta in esecuzione della sentenza n.
1607/2017 non contestata da parte ricorrente.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione in misura di un mezzo delle spese di lite, la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e dell'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Ricciardi;
le spese di TU , liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della . Controparte_1
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona del Presidente p.t., Controparte_1
al pagamento delle seguenti somme :
€ 79.677,32 a titolo di differenze retributive lorde (già detratto l'importo lordo percepito di €
43.330,36 nonché quello indicato in motivazione di € 8.069,76);
€ 9.356,12 a titolo di interessi legali calcolati dalla data di maturazione sino alla data di presentazione del ricorso di quantificazione sulle differenze retributive nette (già detratto l'importo percepito di € 2.523,21);
€ 69.420,00 a titolo di interessi moratori ex art. 1284 comma 4 dalla data di deposito del ricorso sull' an alla data di redazione della TU (19.12.2024) oltre quelli successivi maturati e maturandi;
compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 3.500,00 oltre IVA , CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Pone a carico della le spese di TU liquidate con separato decreto. Controparte_1
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28.5.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella