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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 385/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GUERZONI SEBA- Parte_1 P.IVA_1
NO e LA EL.
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TRAVERSA GIAN- Controparte_1 P.IVA_2
FILIPPO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertato che la ricorrente non vanta alcun credito, verso la per i titoli di cui al ricorso, revocare il D.I. 2071/2019 Parte_1 dell'intestato Ufficio, in quanto la domanda è integralmente infondata. Condannare la CP_1
alla ripetizione delle somme versate in ossequio alla p.e. del provvedimento opposto, oltre inte-
[...]
ressi dal pagamento al rimborso. Vittoria di spese, competenze, rimb. forf. cpa ed iva come per legge
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta:
pagina 1 di 6 in via preliminare: confermare il provvedimento 25 agosto 2020 ed in particolare la provvisoria esecu- tività del decreto opposto.
Nel merito: respingere le domande tutte avanzate dall'opponente in quanto infondate, non provate o come meglio;
così confermando in ogni sua parte il decreto opposto.
Con la condanna dell'opponente all'integrale refusione delle spese ed i compensi di difesa legale oltre al rimborso forfettario di legge 15%, IVA e CPA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2071/2019, emesso il 3/12/2019 nel procedimento RG n. 4826/2019, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare a l'importo di € 14.492,72, Controparte_1 derivante dalla somma dell'importo capitale per € 4.405,88 e di interessi moratori per € 10.086,84, oltre a spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'acquisto di un quantitativo di pneumatici.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice deduceva che: i) il rapporto tra le parti doveva ricondursi non ad una vendita ma ad un contratto di “conto deposito”, in forza del quale aveva CP_1
Parte ceduto ad un importante quantitativo di pneumatici determinato nei suoi elementi essenziali
(numero, tipologia, prezzo totale), penumatici che aveva poi consegnato periodicamente al bisogno Parte ad scaricandoli dal conto;
ii) rispetto a questa operazione non erano dovuti interessi moratori, trattandosi di un rapporto di durata per sua natura infruttifero;
iii) le comunicazioni via mail inter- corse con la responsabile amministrativa e l'amministratore di evidenziavano, in ogni CP_1 caso, l'insussistenza del credito vantato da controparte, riconoscendo come nei reciproci rapporti Parte di dare/avere fosse a residuare un credito verso CP_1
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'opposizione proposta da con- Controparte_1 troparte, chiedendone il rigetto.
La convenuta contestava, in particolare, la qualificazione giuridica offerta dall'opponente rispetto al rapporto intercorso tra le parti, evidenziando come si trattasse di una ordinaria compravendita in- Parte tervenuta nel 2014 a cui non era seguito il ritiro, da parte di di tutti i pneumatici acquistati, rimasti per lungo tempo nel magazzino di tanto da costringere quest'ultima ad emette- CP_1 re nel 2017 una nota di credito, pretendendo poi in sede monitoria il saldo per i soli pneumatici ef- fettivamente ritirati, oltre ad interessi moratori.
pagina 2 di 6 Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 25/08/2020, la causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e median- te l'audizione di testimoni.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 7/11/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. L'opposizione proposta nel presente giudizio da è infondata e deve pertanto es- Parte_1 sere respinta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. La tesi sostenuta da parte dell'opponente secondo cui il rapporto intercorso tra Parte_1
e avrebbe presentato i caratteri di un contratto di “conto deposito”, caratterizzato dalla CP_1 consegna ripartita di beni che venivano di volta in volta acquistati sulla base delle condizioni de- terminate a monte, non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie acquisite agli atti.
Per contro, è incontestato e risulta per tabulas che con fattura n. 3835 del 24/12/2014 (doc. 1 fasc. monitorio) abbia provveduto ad emettere un documento fiscale sul presupposto della CP_1 cessione immediata ad di un determinato quantitativo di pneumatici, per un corri- Parte_1 spettivo pari ad € 77.787,93, applicando il relativo regime fiscale.
Tale circostanza offre un riscontro significativo al fatto che le parti, nella medesima data sopra in- dicata, abbiano inteso concludere un ordinario contratto di compravendita, così come sostenuto da parte dell'opposta.
Invero, il fatto che all'emissione della suddetta fattura non sia poi seguito (pacificamente) il ritiro di tutto il quantitativo di pneumatici ivi indicato da parte di non incide di per sé sulla Parte_1 qualificazione giuridica del rapporto in termini di vendita, rappresentando in generale la traditio nel- la vendita un aspetto che non interferisce con l'effetto traslativo della proprietà, che si produce sul- la base del solo consenso, e con il conseguente sorgere dell'obbligo in capo all'acquirente di paga- mento del prezzo.
In questa prospettiva, non può che osservarsi come le risultanze delle prove orali acquisite nel cor- so del giudizio abbiano confermato che i pneumatici oggetto della fattura, pur rimasti nel magazzi- no di a seguito della sua emissione, venissero trattati come beni di proprietà altrui, sul CP_1
Parte presupposto che ne fosse già stata operata la cessione ad
In questo senso, in particolare, all'udienza del 12/01/2022 il teste commercialista di Tes_1 nel confermare il cap. 5 della seconda memoria istruttoria di parte opposta ha espres- CP_1
pagina 3 di 6 samente evidenziato che “i beni non possono entrare nel magazzino perché sono di proprietà altrui;
mi riferisco al magazzino di proprietà del venditore, se i beni sono di proprietà di terzi non entrano nel magazzino del venditore
o di chi li custodisce;
va rendicontata la loro presenza”.
In termini coerenti, le dichiarazioni rese nel corso della medesima udienza dai testi Testimone_2
e hanno confermato come la stessa abbia espressamente richie- Testimone_3 Parte_1 sto l'emissione della fattura n. 3835 del 24/12/2014 al fine di poterne imputare fiscalmente l'intero costo nell'anno di riferimento, pur procedendo successivamente al ritiro soltanto di una parte dei pneumatici ivi indicati, rimasti per lungo tempo nel magazzino di tanto da costringere CP_1 quest'ultima ad emettere nel 2017 una nota di credito di € 46.046,43 (doc. 32 di parte ricorrente) in Parte relazione al materiale non ritirato (e non pagato) da parte di
L'insieme di questi elementi evidenzia come le parti, sin dall'origine, abbiano inteso trattare la ces- sione dei pneumatici oggetto della fattura come un contratto di compravendita di cui è stata neces- saria una parziale risoluzione consensuale a fronte della solo parziale esecuzione delle relative pre- stazioni;
in questo contesto, il fatto che nelle dichiarazioni dei testi e nelle ricevute di consegna agli atti (doc.
2-27 fasc. monitorio) si faccia riferimento ad un “conto deposito” per identificare a livello fattuale i beni rimasti nel magazzino della non rileva certo ai fini della qualificazione CP_1 giuridica del contratto concluso dalle parti, che tutte le risultanze istruttorie indicano nel senso del- la compravendita.
In effetti, come puntualmente rilevato dalla difesa di parte opposta (cfr. pag.
2-4 della memorie di replica), nel caso di specie non emergono in alcun modo i tratti che nella prassi caratterizzano la fattispecie del contratto atipico di “conto deposito” giacché, a differenza di quanto accade in tale ultimo contratto, non vi è alcun elemento agli atti che autorizzi a pensare che le parti avessero inte- Parte so differire l'effetto traslativo della proprietà al momento in cui avesse (eventualmente) inteso prelevare i beni oggetto della fattura (già) emessa da CP_1
Ne segue che in qualità di acquirente, era in astratto indubbiamente tenuta a pagare Parte_1 immediatamente il corrispettivo pattuito per l'acquisto degli pneumatici in deposito presso Merca- danti, a prescindere dal loro effettivo ritiro, salva la nota di credito successivamente emessa da par- te della venditrice.
2.2. Non colgono nel segno le contestazioni di parte opponente in merito a presunte divergenze sulle forniture effettivamente eseguite da parte di rispetto a quelle oggetto di fattura- CP_1 zione.
pagina 4 di 6 Parte opponente, invero, non prova in alcun modo in cosa consistano tali supposte divergenze ri- spetto all'analitica ricostruzione delle consegne (doc.
1-32 fasc. monitorio) e alla quantificazione dei Parte relativi importi dovuti effettuata da nella contabilità inviata ad in allegato ad una CP_1 mail del 7/08/2017 (doc. 3 di parte opposta); essa, piuttosto, appare fondare il riscontro di diver- genze sul fornito proprio sul contenuto di tale ultima comunicazione e di una precedente mail del
26/07/2017 in cui rispettivamente l'amministratore e la responsabile amministrativa di CP_1
Parte avrebbero dato atto dell'assenza di un residuo debito di nei reciproci rapporti, riconoscendo addirittura la sussistenza di un credito a suo favore.
La invocata portata confessoria delle suddette comunicazioni, tuttavia, risulta chiaramente smentita dalla produzione integrale dello scambio via mail intervenuto tra le parti (doc. 36-37 di parte oppo- sta) che evidenzia come il riscontro dell'assenza di una posizione debitoria sia stato operato da par- Parte te di senza che alcun rilievo sia stato mosso sul punto da proprio a fronte della CP_1 rivendicazione di un credito avanzata da quest'ultima (con un contestuale riconoscimento del cre- dito di controparte), così come confermato anche dalle risultanze delle prove orali (si vedano le di- chiarazioni rese dalle testi e : nessun riferimento è dato cogliere nell'esame integrale Tes_2 Tes_3 delle comunicazioni agli ad un riconoscimento di debito da parte di che escluda la sus- CP_1 sistenza della posta creditoria vantata in sede monitoria, pari ad € 4.405,88 in linea capitale, espres- samente riportata anzi sulla contabilità inviata nella citata mail del 7/08/2017. Parte 2.3. Nessuna specifica contestazione è mai stata mossa da agli atti in relazione alla quantifica- zione degli interessi moratori operata da (doc. 33 fasc. monitorio), l'obbligo di paga- CP_1 mento dei quali, alla luce di quanto sopra, decorreva indubbiamente dalla data di conclusione del contratto di compravendita.
2.4. Tutto ciò considerato deve in definitiva rilevarsi nel caso di specie la fondatezza della pretesa avanzata da parte di in sede monitoria, con la conseguente necessità di procedere Controparte_1 alla integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte attrice oppo- nente. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 5.201 ad € 26.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e dell'assistenza prestata nel corso del procedimento di mediazione delega- ta dal Giudice Istruttore.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 20/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 385/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GUERZONI SEBA- Parte_1 P.IVA_1
NO e LA EL.
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TRAVERSA GIAN- Controparte_1 P.IVA_2
FILIPPO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertato che la ricorrente non vanta alcun credito, verso la per i titoli di cui al ricorso, revocare il D.I. 2071/2019 Parte_1 dell'intestato Ufficio, in quanto la domanda è integralmente infondata. Condannare la CP_1
alla ripetizione delle somme versate in ossequio alla p.e. del provvedimento opposto, oltre inte-
[...]
ressi dal pagamento al rimborso. Vittoria di spese, competenze, rimb. forf. cpa ed iva come per legge
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta:
pagina 1 di 6 in via preliminare: confermare il provvedimento 25 agosto 2020 ed in particolare la provvisoria esecu- tività del decreto opposto.
Nel merito: respingere le domande tutte avanzate dall'opponente in quanto infondate, non provate o come meglio;
così confermando in ogni sua parte il decreto opposto.
Con la condanna dell'opponente all'integrale refusione delle spese ed i compensi di difesa legale oltre al rimborso forfettario di legge 15%, IVA e CPA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2071/2019, emesso il 3/12/2019 nel procedimento RG n. 4826/2019, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare a l'importo di € 14.492,72, Controparte_1 derivante dalla somma dell'importo capitale per € 4.405,88 e di interessi moratori per € 10.086,84, oltre a spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'acquisto di un quantitativo di pneumatici.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice deduceva che: i) il rapporto tra le parti doveva ricondursi non ad una vendita ma ad un contratto di “conto deposito”, in forza del quale aveva CP_1
Parte ceduto ad un importante quantitativo di pneumatici determinato nei suoi elementi essenziali
(numero, tipologia, prezzo totale), penumatici che aveva poi consegnato periodicamente al bisogno Parte ad scaricandoli dal conto;
ii) rispetto a questa operazione non erano dovuti interessi moratori, trattandosi di un rapporto di durata per sua natura infruttifero;
iii) le comunicazioni via mail inter- corse con la responsabile amministrativa e l'amministratore di evidenziavano, in ogni CP_1 caso, l'insussistenza del credito vantato da controparte, riconoscendo come nei reciproci rapporti Parte di dare/avere fosse a residuare un credito verso CP_1
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'opposizione proposta da con- Controparte_1 troparte, chiedendone il rigetto.
La convenuta contestava, in particolare, la qualificazione giuridica offerta dall'opponente rispetto al rapporto intercorso tra le parti, evidenziando come si trattasse di una ordinaria compravendita in- Parte tervenuta nel 2014 a cui non era seguito il ritiro, da parte di di tutti i pneumatici acquistati, rimasti per lungo tempo nel magazzino di tanto da costringere quest'ultima ad emette- CP_1 re nel 2017 una nota di credito, pretendendo poi in sede monitoria il saldo per i soli pneumatici ef- fettivamente ritirati, oltre ad interessi moratori.
pagina 2 di 6 Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 25/08/2020, la causa era successivamente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e median- te l'audizione di testimoni.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 7/11/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. L'opposizione proposta nel presente giudizio da è infondata e deve pertanto es- Parte_1 sere respinta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. La tesi sostenuta da parte dell'opponente secondo cui il rapporto intercorso tra Parte_1
e avrebbe presentato i caratteri di un contratto di “conto deposito”, caratterizzato dalla CP_1 consegna ripartita di beni che venivano di volta in volta acquistati sulla base delle condizioni de- terminate a monte, non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie acquisite agli atti.
Per contro, è incontestato e risulta per tabulas che con fattura n. 3835 del 24/12/2014 (doc. 1 fasc. monitorio) abbia provveduto ad emettere un documento fiscale sul presupposto della CP_1 cessione immediata ad di un determinato quantitativo di pneumatici, per un corri- Parte_1 spettivo pari ad € 77.787,93, applicando il relativo regime fiscale.
Tale circostanza offre un riscontro significativo al fatto che le parti, nella medesima data sopra in- dicata, abbiano inteso concludere un ordinario contratto di compravendita, così come sostenuto da parte dell'opposta.
Invero, il fatto che all'emissione della suddetta fattura non sia poi seguito (pacificamente) il ritiro di tutto il quantitativo di pneumatici ivi indicato da parte di non incide di per sé sulla Parte_1 qualificazione giuridica del rapporto in termini di vendita, rappresentando in generale la traditio nel- la vendita un aspetto che non interferisce con l'effetto traslativo della proprietà, che si produce sul- la base del solo consenso, e con il conseguente sorgere dell'obbligo in capo all'acquirente di paga- mento del prezzo.
In questa prospettiva, non può che osservarsi come le risultanze delle prove orali acquisite nel cor- so del giudizio abbiano confermato che i pneumatici oggetto della fattura, pur rimasti nel magazzi- no di a seguito della sua emissione, venissero trattati come beni di proprietà altrui, sul CP_1
Parte presupposto che ne fosse già stata operata la cessione ad
In questo senso, in particolare, all'udienza del 12/01/2022 il teste commercialista di Tes_1 nel confermare il cap. 5 della seconda memoria istruttoria di parte opposta ha espres- CP_1
pagina 3 di 6 samente evidenziato che “i beni non possono entrare nel magazzino perché sono di proprietà altrui;
mi riferisco al magazzino di proprietà del venditore, se i beni sono di proprietà di terzi non entrano nel magazzino del venditore
o di chi li custodisce;
va rendicontata la loro presenza”.
In termini coerenti, le dichiarazioni rese nel corso della medesima udienza dai testi Testimone_2
e hanno confermato come la stessa abbia espressamente richie- Testimone_3 Parte_1 sto l'emissione della fattura n. 3835 del 24/12/2014 al fine di poterne imputare fiscalmente l'intero costo nell'anno di riferimento, pur procedendo successivamente al ritiro soltanto di una parte dei pneumatici ivi indicati, rimasti per lungo tempo nel magazzino di tanto da costringere CP_1 quest'ultima ad emettere nel 2017 una nota di credito di € 46.046,43 (doc. 32 di parte ricorrente) in Parte relazione al materiale non ritirato (e non pagato) da parte di
L'insieme di questi elementi evidenzia come le parti, sin dall'origine, abbiano inteso trattare la ces- sione dei pneumatici oggetto della fattura come un contratto di compravendita di cui è stata neces- saria una parziale risoluzione consensuale a fronte della solo parziale esecuzione delle relative pre- stazioni;
in questo contesto, il fatto che nelle dichiarazioni dei testi e nelle ricevute di consegna agli atti (doc.
2-27 fasc. monitorio) si faccia riferimento ad un “conto deposito” per identificare a livello fattuale i beni rimasti nel magazzino della non rileva certo ai fini della qualificazione CP_1 giuridica del contratto concluso dalle parti, che tutte le risultanze istruttorie indicano nel senso del- la compravendita.
In effetti, come puntualmente rilevato dalla difesa di parte opposta (cfr. pag.
2-4 della memorie di replica), nel caso di specie non emergono in alcun modo i tratti che nella prassi caratterizzano la fattispecie del contratto atipico di “conto deposito” giacché, a differenza di quanto accade in tale ultimo contratto, non vi è alcun elemento agli atti che autorizzi a pensare che le parti avessero inte- Parte so differire l'effetto traslativo della proprietà al momento in cui avesse (eventualmente) inteso prelevare i beni oggetto della fattura (già) emessa da CP_1
Ne segue che in qualità di acquirente, era in astratto indubbiamente tenuta a pagare Parte_1 immediatamente il corrispettivo pattuito per l'acquisto degli pneumatici in deposito presso Merca- danti, a prescindere dal loro effettivo ritiro, salva la nota di credito successivamente emessa da par- te della venditrice.
2.2. Non colgono nel segno le contestazioni di parte opponente in merito a presunte divergenze sulle forniture effettivamente eseguite da parte di rispetto a quelle oggetto di fattura- CP_1 zione.
pagina 4 di 6 Parte opponente, invero, non prova in alcun modo in cosa consistano tali supposte divergenze ri- spetto all'analitica ricostruzione delle consegne (doc.
1-32 fasc. monitorio) e alla quantificazione dei Parte relativi importi dovuti effettuata da nella contabilità inviata ad in allegato ad una CP_1 mail del 7/08/2017 (doc. 3 di parte opposta); essa, piuttosto, appare fondare il riscontro di diver- genze sul fornito proprio sul contenuto di tale ultima comunicazione e di una precedente mail del
26/07/2017 in cui rispettivamente l'amministratore e la responsabile amministrativa di CP_1
Parte avrebbero dato atto dell'assenza di un residuo debito di nei reciproci rapporti, riconoscendo addirittura la sussistenza di un credito a suo favore.
La invocata portata confessoria delle suddette comunicazioni, tuttavia, risulta chiaramente smentita dalla produzione integrale dello scambio via mail intervenuto tra le parti (doc. 36-37 di parte oppo- sta) che evidenzia come il riscontro dell'assenza di una posizione debitoria sia stato operato da par- Parte te di senza che alcun rilievo sia stato mosso sul punto da proprio a fronte della CP_1 rivendicazione di un credito avanzata da quest'ultima (con un contestuale riconoscimento del cre- dito di controparte), così come confermato anche dalle risultanze delle prove orali (si vedano le di- chiarazioni rese dalle testi e : nessun riferimento è dato cogliere nell'esame integrale Tes_2 Tes_3 delle comunicazioni agli ad un riconoscimento di debito da parte di che escluda la sus- CP_1 sistenza della posta creditoria vantata in sede monitoria, pari ad € 4.405,88 in linea capitale, espres- samente riportata anzi sulla contabilità inviata nella citata mail del 7/08/2017. Parte 2.3. Nessuna specifica contestazione è mai stata mossa da agli atti in relazione alla quantifica- zione degli interessi moratori operata da (doc. 33 fasc. monitorio), l'obbligo di paga- CP_1 mento dei quali, alla luce di quanto sopra, decorreva indubbiamente dalla data di conclusione del contratto di compravendita.
2.4. Tutto ciò considerato deve in definitiva rilevarsi nel caso di specie la fondatezza della pretesa avanzata da parte di in sede monitoria, con la conseguente necessità di procedere Controparte_1 alla integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte attrice oppo- nente. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 5.201 ad € 26.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e dell'assistenza prestata nel corso del procedimento di mediazione delega- ta dal Giudice Istruttore.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Parma, 20/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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