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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Notaro Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4076 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
20.06.2024, vertente
Tra
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, Viale Gramsci, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Valerio Minucci che lo assiste e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del primo grado;
- Appellante -
Contro
( , in persona del Sindaco p.-t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Ischia (NA), Via G. Casciaro, n. 14/a, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mazzella che lo assiste e difende in virtù di separata procura prodotta in atti;
- Appellato -
Nonché Contro
Controparte_2
- Appellato contumace –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato in data 23.11.2006 Parte_1
evocava in giudizio avanti il Tribunale Civile di Napoli - Sezione distaccata di Ischia - il , in persona del Sindaco p.-t., per Controparte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni dallo stesso a qualunque titolo patiti a seguito dell'infortunio occorsogli il giorno 06.08.2004, intorno alle ore 17,00, allorquando, mentre l'istante passeggiava sulla spiaggia denominata “Chiaia” in un tratto libero e non concesso a stabilimenti balneari, poggiava il piede su un tagliente pezzo di porcellana, parte di un lavabo rotto, che non era visibile poiché quasi interamente interrato, riportando una vasta ferita lacero contusa al piede destro per la quale ricorreva alle cure dei sanitari di P.S. dell'Ospedale
“Rizzoli” di Lacco Ameno (NA), i quali diagnosticavano a suo carico “FLC regione plantare alluce destro e FLC secondo dito piede destro” con prognosi di gg. 7 e consiglio di immobilizzazione dell'arto.
L'istante evidenziava l'esclusiva responsabilità del convenuto CP_1
nella determinazione del sinistro subito chiedendone la condanna alla rifusione dei postumi permanenti residuati sulla sua persona e del periodo di inabilità temporanea secondo le valutazioni dell'espletanda
C.T.U., il tutto per una somma compresa tra gli €. 5.200,00 e €
26.000,00, oltre alla vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in atti il che contestava la domanda Controparte_1
eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per mancata esposizione dei fatti di cui all'art. 163 c.p.c. n. 4 e addebitando la causalità dell'evento alla condotta negligente dell'attore.
2 Nel corso dell'udienza di prima comparizione del 28.03.2007, avendo l'istante precisato il luogo ove sarebbe accaduto l'evento dedotto in giudizio, il convenuto chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla CP_1
chiamata in causa della affidataria del servizio di CP_2
manutenzione e pulizia del tratto di litorale teatro del sinistro.
Costituitasi la per contestare la genericità della domanda CP_2
attorea ai fini della determinazione dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. e chiederne l'integrale rigetto, la causa veniva istruita con l'acquisizione della prova orale e l'espletamento della C.T.U. medico- legale nella persona dell'attore.
Nel corso dell'istruttoria il giudizio veniva interrotto per la dichiarazione di fallimento della e tempestivamente riassunto nei CP_2
confronti del curatore fallimentare, rimasto contumace.
La causa veniva riservata in decisione e regolata ai sensi del'art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza n. 10254/2017 resa in data 04-14.10.2017, con la quale il Tribunale adito rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Il giudice di prime cure riteneva che non potesse accogliersi la domanda, sulla base del principio del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c. in mancanza del pericolo occulto o insidioso caratterizzato dall'elemento oggettivo della non visibilità e soggettivo dell'imprevedibilità.
Poiché i testi escussi avevano dichiarato di aver notato il frammento di ceramica fuoriuscire dalla sabbia era di tutta evidenza che anche il ricorrente avrebbe potuto avvistarlo con l'uso dell'ordinaria diligenza e, anzi, avrebbe dovuto egli stesso prestare maggiore attenzione per evitare pericoli potenziali e prevedibili poiché camminava a piedi nudi, senza la protezione di calzari, si che l'omessa segnalazione del pericolo non avrebbe avuto alcuna incidenza rilevante ai fini della visibilità e riconoscibilità dell'insidia.
3 Allo stesso modo non poteva ritenersi sussistente la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode del bene, in CP_1
considerazione dell'estensione territoriale che non consentiva una vigilanza adeguata del bene demaniale, ritenendo la citata norma solo idonea ad individuare una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del custode, superabile con la prova del caso fortuito che poteva consistere nella negligente condotta del danneggiato.
Accertato dunque il comportamento negligente dell'istante che avrebbe autonomamente determinato il danno, la domanda risarcitoria sarebbe risultata infondata anche sotto il profilo della responsabilità del custode.
B) Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello , con Parte_1
atto di citazione notificato con modalità telematica ex L. n. 53/94 in data
24.07.2018, svolgendo un unico motivo di gravame con il quale veniva contestato l'ingiusto ed illegittimo rigetto della domanda.
Eccepiva l'appellante che la fattispecie dovesse trovare regolamentazione giuridica nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., che esclude sussistere la responsabilità del custode per i danni arrecati dalla cosa in custodia laddove sia provato il caso fortuito, rimasto nella circostanza trattata non dimostrato come ricavabile dal contenuto delle prove testimoniali che confermavano la presenza del detrito non visibile dall'esterno, né prevedibile in un contesto quale il litorale marino frequentato da una moltitudine di utenti specie durante il periodo estivo.
Da un lato dunque il non avrebbe provato di aver adottato CP_1
alcuna misura di prevenzione per evitare l'evento lesivo, dall'altro si è negato l'addebito di negligente condotta del danneggiato quale causa unica e sopravvenuta delle lesioni patite, per avere questi urtato con il piede un frammento di ceramica che l'ente appellato avrebbe già dovuto autonomamente eliminare, sollecitato da pregresse segnalazioni della presenza dell'insidia pervenute presso gli uffici municipali.
4 Argomentava, pertanto, l'istante, che unica causa dell'evento dannoso avrebbe dovuto ascriversi alla presenza di un detrito anomalo sul fondo sabbioso del litorale marino, non essendo stato dimostrato il fatto interruttivo del nesso di causalità tra la mancata custodia del bene pubblico e il pregiudizio sofferto dal danneggiato, come invece erroneamente individuato nella condotta negligente dell'appellante.
Concludeva il per l'accoglimento dell'appello e la contestuale Pt_1
declaratoria di responsabilità del nella produzione delle Controparte_1
lesioni dallo stesso subite, con condanna alla rifusione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in atti il , in persona del Sindaco p.-t., per Controparte_1
denunciare l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'appello, avendo correttamente il Tribunale escluso dal caso di specie l'estensibilità del regime previsto dall'art. 2051 c.c. alle situazioni di pericolo non connesse alla struttura del bene stesso, sì che il frammento di ceramica non potesse ritenersi collegato al bene demaniale.
Rilevava l'ente appellato che alcuna prova fosse stata acquisita circa l'esistenza delle dedotte segnalazioni di pericolo, emergendo nella causazione dell'evento lesivo la condotta negligente dell'appellante che avrebbe assunto un'efficienza causale assoluta nella verificazione del danno stante la visibilità dell'insidia e la riconoscibilità dell'anomalia.
Il appellato concludeva per il rigetto dell'impugnazione CP_1
chiedendo, in ipotesi di accoglimento del gravame spiegato, di dichiararsi la responsabilità unica del nella produzione del Controparte_2
danno patito dall'appellante e, per l'effetto, tenerlo indenne da qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta in favore del danneggiato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
5 Nessuno si costituiva per il che, dunque, Controparte_2
restava contumace.
Nel corso dell'udienza del 20.06.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia processuale del non costituito in giudizio nonostante l'avvenuta Controparte_2
regolare notifica dell'atto di appello nei confronti del Curatore legale rapp.te p.-t. Avv. Roberto Bocchini.
Ciò premesso, dall'esame delle risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria espletata nel primo grado la Corte ritiene sufficientemente fondata la domanda di riforma della sentenza gravata e, dunque, meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.
Si osserva in primo luogo che in tema di responsabilità dell'ente pubblico tenuto ai sensi dell'art. 2051 alla custodia di beni fruibili dalla collettività, stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo di aree esterne quali devono ritenersi gli arenili marini, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e l'imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi nell'immediato e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e l'evento lesivo in conseguenza della condotta di un terzo ovvero della stessa vittima.
Orbene a prescindere dal collegamento tra l'anomala presenza di un detrito di ceramica e il fondo sabbioso ove esso impropriamente si
6 trovava al momento del sinistro tale da escludere la sussistenza di una situazione di pericolo, secondo la non condivisibile tesi sostenuta dall'ente appellato in adesione alla mancata applicabilità dell'art. 2051
c.c. espressa nella parte motivazionale della pronuncia gravata, si ritiene del tutto estranea nella produzione del sinistro la negligente condotta dell'infortunato e così inidonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'obbligo del custode del bene e le conseguenze dannose subite dall'istante in conseguenza dell'inadempimento del dovere di custodia.
Dall'esame della descrizione storica dell'evento riferita dai due testi escussi (ud. 14.01.2011) e (ud. Testimone_1 Testimone_2
05.04.2013), che hanno esposto i fatti a loro conoscenza con coerenza logica e contenuto concordante dunque apparsi ragionevolmente attendibili, non emergono elementi da cui possa trarsi l'esistenza di un contegno negligente o quanto meno inadeguato alla circostanza da parte dell'infortunato, il quale al momento dell'evento si trovava a camminare
“tenendo un passo lento” sull'arenile denominato Chiaia in località CP_1
durante un'ora pomeridiana della stagione estiva, allorquando veniva scorto inciampare e accasciarsi a terra in quanto imbattutosi in un frammento di ceramica, “precisamente un pezzo di sanitario”, che risultava “seminascosto dalla sabbia” peraltro “abbastanza grosso e tagliente”, in un tratto di spiaggia pubblica “ben curata”.
Orbene le deposizioni rese consentono di valutare sotto l'aspetto soggettivo la totale assenza di profili di negligenza, ovvero imprudenza, nella condotta tenuta dal anche in ragione del principio Pt_1
espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di comportamento del danneggiato, secondo cui “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227,
7 comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ. Ord.
n. 34886/2021).
Non potrà pertanto muoversi all'appellante la responsabilità di non aver saputo applicare le cautele necessarie ad evitare l'evento e prevedere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui è causa, l'esistenza dell'insidia rappresentata da un oggetto totalmente avulso dal contesto esterno, inaspettatamente collocato su arenile pubblico e autonomamente dotato di vis lesiva in quanto altamente tagliente per chi ne entrasse in contatto.
Quanto al profilo oggettivo emerge dalla lettura delle deposizioni testimoniali la non visibilità dell'insidia, poiché il frammento di ceramica veniva descritto come “seminascosto dalla sabbia” dunque non affatto identificabile da un soggetto di diligenza media, che pone affidamento sulla percorribilità della spiaggia pubblica anche privo di calzature.
Sul punto specifico il Tribunale non è sembrato condivisibile nell'aver implicitamente imposto al danneggiato, ai fini dell'evitabilità del danno, la responsabilità dell'accaduto per essersi trovato, al momento del sinistro,
a piedi nudi senza il riparo di calzature.
8 L'ente appellato non ha provato di aver adottato alcuna misura idonea alla segnalazione del pericolo occulto, né ha offerto elementi idonei a ritenere sussistente il caso fortuito, dovendo invece valorizzare, secondo l'interpretazione autentica delle dichiarazioni testimoniali acquisite, le risultanze accertative della violazione del dovere di custodia ex art. 2051
c.c. da parte del ricorrendo ogni presupposto per Controparte_1
ritenere l'insidia non percepibile, né visibile da parte del danneggiato.
Il positivo accertamento della prova sull'an debeatur impone procedersi alla valutazione del danno biologico patito dall'appellante.
A tal proposito il consulente medico nominato d'ufficio Dott. Persona_1
ha accertato che , in conseguenza dell'evento lesivo Parte_1
occorso in data 06.08.2024, riportava un'ampia ferita lacero contusa sulla superficie plantare del piede destro, refertata dal personale sanitario di P.S. dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, ritenuta congrua con la dinamica dell'infortunio e posta in relazione di causalità con l'evento dannoso riferito, che ha comportato all'istante un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di 15 giorni, un ulteriore periodo di invalidità parziale al 50% della durata di 20 giorni, un ulteriore periodo di invalidità parziale al 25% di 20 giorni, nonché una compromissione dell'integrità psico-fisica determinata nella misura del
1% della totale.
Le valutazioni espresse dal C.T.U., suffragate da adeguati accertamenti e logicamente motivate, possono, pertanto, essere poste a fondamento della liquidazione del danno patito dall'istante che viene determinato, sulla base delle tabelle di danno non patrimoniale aggiornate dal Tribunale di
Milano al dì 05.06.2024 applicabili alla fattispecie trattata poiché in vigore al momento della decisione (vedi Cass. Civ. Sent. n. 25485/16 e
Ord. n. 22265/18), negli importi di €. 1.506,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale comprensivo del ristoro da sofferenza
9 soggettiva interiore ed €. 1.567,20 a titolo di complessiva inabilità temporanea, con spese mediche documentate per €. 31,49.
Trattandosi di debito di valore (vedi da ultimo Cass. Civ. Sent. n.
7216/2025), sul danno biologico così liquidato, comprensivo delle spese mediche documentate, sono dovuti interessi legali sull'intera somma devalutata al momento del sinistro ed annualmente aggiornata sulla base dei parametri ISTAT fino al momento dell'integrale soddisfo.
La pronuncia gravata dovrà pertanto riformarsi nel senso di dichiarare il responsabile per mancata custodia ex art. 2051 c.c. di Controparte_1
beni di pubblica proprietà, soggetti a manutenzione e controllo da parte dell'ente municipale, dell'infortunio occorso a e, Parte_1
dunque, tenuto alla rifusione in favore dell'appellante del pregiudizio dallo stesso patito che viene liquidato come da dispositivo.
Non potrà infine darsi luogo alla richiesta di addebito delle somme così liquidate a carico dell'appellato formulata dal Controparte_2
stante l'improponibilità dell'azione alla stregua Controparte_1
dell'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” concettualmente distinta da un'eccezione
d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38,
1° comma, c.p.c. che richiede che vengano “eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” può essere
10 dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”
(Cass. Civ. sent. n. 30815/24 e n. 11021/23), osservando al riguardo che la dichiarata pronuncia di fallimento da parte del procuratore della chiamata sopravvenuta nel corso del giudizio di primo CP_2
grado rende la domanda improcedibile.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del disposto accoglimento dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del appellato e sono liquidate con riferimento ai CP_1
parametri medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della causa determinato in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da nei confronti Parte_1
del e del per la riforma della Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 10254/17 resa dal Tribunale Civile di Napoli - Sezione distaccata di Ischia - in data 04-14.10.2017, così provvede:
a) dichiara la contumacia processuale del Controparte_2
b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il , in persona del p.-t., al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore di delle somme di €. 1.506,00 a Parte_1
titolo di danno biologico/dinamico-relazionale comprensivo del ristoro da sofferenza soggettiva interiore, €. 1.657,20 a titolo di inabilità temporanea ed €. 31,49 per esborsi documentati, oltre interessi legali maturati e maturandi sull'intera somma devalutata al momento del sinistro ed annualmente aggiornata sulla base dei parametri ISTAT fino all'integrale soddisfo;
11 c) condanna l'appellato in persona del Sindaco p.-t., Controparte_1
alla rifusione in favore di delle spese processuali che Parte_1
liquida per il primo grado di giudizio in €. 178,00 per esborsi ed €.
2.552,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., e per il presente giudizio in €. 382,50 per esborsi ed €. 2.915,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., con attribuzione all'Avv. Valerio
Minucci dichiaratosi procuratore antistatario della parte appellante;
d) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. Controparte_1
come liquidate in primo grado;
e) dichiara improcedibile la domanda di condanna svolta dal CP_1
nei confronti del
[...] Controparte_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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