TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 737/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Vincenzo Sgromo
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: reddito di cittadinanza;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 9 1. I fatti di causa possono essere così sintetizzati: in data 25.2.2020, la ricorrente presentava domanda per la fruizione del beneficio del reddito di cittadinanza (protocollo n. . Controparte_2
1.1. L'istanza veniva accolta e l' provvedeva ad erogare i ratei del CP_1
beneficio da marzo 2020 ad agosto 2021, finché l'Istituto previdenziale, su segnalazione della Guardia di Finanza di Soverato, revocava la prestazione per l'assenza del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni e richiedeva, nei confronti della , la restituzione delle somme indebitamente percepite nel Parte_1
periodo da marzo 2020 ad agosto 2021 (€ 9.426,00).
2. Ha proposto ricorso, , affermando di essere sempre Parte_1
stata in possesso di tutti i requisiti di legge per poter fruire del reddito di cittadinanza;
che l' aveva posto a fondamento della richiesta di restituzione CP_1
delle somme percepite l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del proc. pen. n. 4313/2022 RGNR, iscritto presso la Procura della
Repubblica di Catanzaro, nel quale la ricorrente risultava indagata per il reato p. e p. dall'art. 7 d.l. n. 4/2019, ossia per aver dichiarato falsamente, nella domanda per il conseguimento del reddito di cittadinanza, presentata il 25.2.2020, di risiedere in
Italia da almeno dieci anni, quando in realtà la residenza nel territorio italiano doveva farsi risalire al 22.3.2011; che, tuttavia, l'assunto era erroneo, dal momento che – fermo restando che, in effetti, la , proveniente dalla Romania, Parte_1 aveva conseguito l'iscrizione nell'anagrafe italiana soltanto nel marzo 2011 e presso il Comune di Francica (VV) – la stessa aveva fatto ingresso in Italia nel mese di dicembre 2008, epoca in cui è stata badante di due anziani coniugi, entrambi deceduti, dei quali sconosceva le generalità complete;
che, in ogni caso, durante la stagione estiva del 2009, aveva prestato attività lavorativa non regolarizzata presso il villaggio “Aquilia” di Badolato;
che, inoltre, tra dicembre
2009 e gennaio 2010, si trasferiva in Francica, ove veniva assunta, dopo un iniziale periodo di prova, dalla “Fratelli Giampà Società Agricola”, con contratto del
16.4.2010; che, pertanto, essendo la ricorrente dimorante in Italia da più di dieci anni (e certamente prima rispetto al marzo 2011), era illegittima la revoca della
Pag. 2 a 9 prestazione e la richiesta di restituzione dei ratei già percepiti sino all'agosto 2021; che, comunque, ostativa alla ripetibilità delle somme riscosse era, altresì, la buona fede nella quale versava la , la quale non aveva materialmente Parte_1 provveduto alla redazione dell'istanza di accesso al beneficio, predisposta, invece, dal CAF di riferimento, sito in Badolato;
.
3. Si è costituita l' , eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
4. Ammesse le prove orali richieste da parte ricorrente (cfr. ordinanza del
20.10.2023), con istanza del 14.11.2023, ques'ultima chiedeva la revoca del provvedimento istruttorio, evidenziando che, nelle more, era intervenuta l'archiviazione del proc. pen. n. 4313/2022 RGNR e producendo, all'uopo, taluni atti delle indagini preliminari (verbali di sommarie informazioni, richiesta e decreto di archiviazione), delle quali era venuta in possesso soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.
4.1. All'udienza del 18.10.2024, fissata per la discussione, nel contraddittorio tra le parti, sull'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova, il difensore di parte ricorrente chiedeva un rinvio per la discussione, rinunciando, in tal modo, all'escussione dei testi ammessi.
5. Ciò posto, il ricorso è infondato.
5.1. Occorre premettere che il decreto di archiviazione adottato dal GIP presso il
Tribunale di Catanzaro, con il quale, in adesione della richiesta del Parte_2
, si è valutato che le indagini espletate non avessero fornito elementi
[...] idonei ai fini dell'integrazione del reato contestato, non ha alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio, dal momento che una simile efficacia
“extrapenale”, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., può essere riconosciuta soltanto alle sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate in esito al giudizio dibattimentale.
5.2. Nell'odierno procedimento è, pertanto, necessario valutare, in piena autonomia rispetto alle risultanze del procedimento penale (e seppur tenendo conto delle emergenze istruttorie ivi acquisite, come si esporrà di qui a breve), la fondatezza della pretesa restitutoria dell' e, dunque, la ricorrenza dei CP_1
Pag. 3 a 9 presupposti, in capo alla ricorrente, per fruire della prestazione del reddito di cittdaninanza.
5.3. Come già accennato, l' ha revocato il beneficio del reddito di CP_1
cittadinanza ed ha richiesto la restituzione degli importi percepiti dalla ricorrente a tale titolo, per la ritenuta mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a),
n. 2), d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019.
5.4. Tale disposizione prevede: «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente … 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo».
5.5. Ai fini dell'accertamento della residenza decennale (di cui l'ultimo biennio con carattere di continuità) ed in mancanza di sufficiente documentazione anagrafica, è possibile provare la residenza effettiva tramite ulteriori elementi oggettivi ed univoci tale da dimostrare il legame concreto del richiedente con il territorio per il periodo richiesto.
5.6. Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, non è possibile evincere che l'odierna ricorrente, sicuramente residente continuativamente in Italia nell'ultimo biennio antecedente alla presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, sia stata, altresì, residente in Italia per almeno
10 anni.
5.7. Quello che emerge, in particolare, è che la ha avuto il suo primo Parte_1
domicilio fiscale in Italia, presso il comune di Francica (VV), a decorrere dal
22.3.2011 e, dunque, da meno di dieci anni precedenti alla data di presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza (25.2.2020).
5.8. Le deduzioni della parte ricorrente circa un suo ingresso nel territorio italiano già a partire dal 2008 sono rimaste sfornite di supporto probatorio, dal
Pag. 4 a 9 momento che: a) la circostanza che, a partire dal dicembre 2008 (e non si sa per quanto tempo), la abbia lavorato come badante di due anziani coniugi Parte_1
non è stata riscontrata né nel presente giudizio, né nelle indagini preliminari compiute nel proc. pen. n. 4313/2022 RGNR. E, del resto, per stessa ammissione della ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), non è stato possibile neppure risalire alla generalità delle persone assistite;
b) l'esperienza lavorativa non regolarizzata presso il villaggio “Aquilia” di Badolato, asseritamente avvenuta durante la stagione estiva del 2009, non è stata dimostrata, dal momento che la persona escussa a sommarie informazioni testimoniali sul punto (tale , cuoco presso Testimone_1
il medesimo villaggio), se ha riferito di aver conosciuto la sul posto di Parte_1
lavoro, in quanto «lavorava saltuariamente come addetta alle pulizie», e di aver prestato la propria attività come cuoco tra il 2006 ed il 2010, non è stato in grado di ricordare il periodo in cui la ricorrente ha lavorato presso la struttura (cfr. verbale di s.i.t. del 28.2.2023).
5.9. L'unica attività che, certamente, permette di collocare la ricorrente sul territorio italiano prima del marzo 2011, è quella espletata alle dipendenze della
“Fratelli Giampà Società Agricola”: mancano, tuttavia, elementi tali da poter retrodatare sia la presenza della nel territorio del Comune di Fancica, Parte_1 sia l'eventuale inizio della prestazione lavorativa, prima del 16.4.2010, data di formalizzazione del rapporto (cfr. Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav).
Né maggiori indicazioni possono trarsi dalle sommarie informazioni testimoniali rese da , conoscente del marito della : questi, infatti, Testimone_2 Parte_1
nulla ha riferito circa il periodo in cui collocare la conoscenza fatta della ricorrente e del suo coniuge (cfr. verbale di s.i.t. del 21.1.2023).
5.10. Pertanto, anche a voler ritenere che la ricorrente abbia fatto ingresso in Italia
a far data dal 16.4.2010, in ogni caso, tenendo conto della data di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza (25.2.2020), non erano trascorsi i dieci anni previsti dalla legge.
Pag. 5 a 9 5.11. Sicché, deve ritenersi che non è stata dimostrata la ricorrenza, in capo alla
, del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, n. 2), d.l. n. 4/2019, Parte_1
conv. in l. n. 26/2019.
5.12. Quanto, poi, alla compatibilità di siffatta disposizione con le previsioni della
Costituzione, il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare, sia pur con riferimento al diverso requisito richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) (ossia, la titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo), che la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità. Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona. Il reddito di cittadinanza, dunque, non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo. Per tali ragioni, il beneficio in esame, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni
(art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019) (così Corte Cost., sent. n. 19/2022).
5.13. Da tali considerazioni, emerge la non irragionevolezza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.
Pag. 6 a 9 5.14. Per completezza espositiva, deve essere evidenziato che il processo previdenziale ha lo scopo non di dichiarare la legittimità dell'atto adottato dall' , bensì di verificare la sussistenza del diritto della ricorrente alla fruizione CP_1
del reddito di cittadinanza (con conseguente illegittimità della revoca disposta dall' previdenziale). CP_1
5.15. Ed invero, poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti degli istituti assicuratori che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento e non di concessione della prestazione. Rispetto ad essi il diniego di continuare a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta non è altrimenti qualificabile che come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione alla esistenza o non del diritto, tanto originaria che sopravvenuta (Cass., 18 agosto 1999, n. 8713; Cass., 1 luglio 1994,
n. 6231; Cass., 15 giugno 1991, n. 6785).
5.16. Pertanto, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non attiene alla verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato. Trova dunque applicazione il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., con la conseguenza che chi agisce in giudizio per far valere il proprio diritto ad una prestazione previdenziale ha l'onere di provare la sussistenza dei relativi requisiti.
5.17. Ne consegue che nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione revocata dall'ente previdenziale non è quest'ultimo a dover provare la mancanza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione in contestazione, ma è onere dell'assicurato dimostrare la sussistenza di detti requisiti (Cass., 11 aprile 2003, n. 5784; Cass., 5 novembre 2019 n. 28445).
5.18. Orbene, posto che, per fruire del reddito di cittadinanza, oltre a quello della residenza, il d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla l. n. 26/2019, richiede di soddisfare ulteriori requisiti, anche di natura patrimoniale e reddituale, la cui
Pag. 7 a 9 sussistenza non è stata allegata, né dimostrata, da parte ricorrente, è da reputarsi non rilevante, ai fini di causa, la sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite
C-112/2022 e C- 223/2022, né è necessario attendere l'esito della questione di legittimità costituzionale tuttora pendente davanti alla Corte Costituzionale e relativa al requisito della decennalità dello stabilimento del richiedente sul territorio nazionale per violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione di cui all'art. 3, comma 1, Cost., dovendosi ribadire che, se pure si ritenesse prospettabile un vizio di incostituzionalità della disciplina normativa di cui l' ha fatto CP_1
applicazione nel caso di specie ai fini della revoca del reddito di cittadinanza a sfavore della ricorrente, comunque non si potrebbe accogliere la domanda, a cagione del difetto di allegazione e prova degli altri requisiti.
5.19. Per quanto concerne, infine, l'eccepita irripetibilità degli importi corrisposti, alla luce della sussistenza della buona fede in capo alla ricorrente, deve essere evidenziato che la disciplina della ripetibilità, in materia assistenziale, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31372).
5.20. Nel caso di specie, essendo legata la revoca del beneficio alla mancanza di uno dei requisiti previsti in via generale dalla legge (cioè, quello della residenza in
Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi), non appare configurabile alcuna posizione di buona fede, in capo all'istante, tale da escludere la piena ripetibilità delle somme percepite.
5.21. In ogni caso, manca la dimostrazione che l'istanza per il reddito di cittadinanza sia stata soltanto sottoscritta dalla , ma predisposta e redatta Parte_1
dal CAF di riferimento, come dedotto dalla parte ricorrente, sicché non è possibile inferire l'eventuale imputabilità al Centro di assistenza fiscale di eventuali errori o irregolarità nella compilazione della modulistica trasmessa all' . CP_1
6. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta, dovendo ritenersi, per contro, fondata la revoca del beneficio disposta dall' e la conseguente pretesa restitutoria dell'Istituto previdenziale. CP_1
Pag. 8 a 9 7. La natura assistenziale delle questioni controverse, la qualità delle parti e l'incertezza probatoria sui fatti costitutivi della pretesa, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 737/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
Vincenzo Sgromo
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: reddito di cittadinanza;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 9 1. I fatti di causa possono essere così sintetizzati: in data 25.2.2020, la ricorrente presentava domanda per la fruizione del beneficio del reddito di cittadinanza (protocollo n. . Controparte_2
1.1. L'istanza veniva accolta e l' provvedeva ad erogare i ratei del CP_1
beneficio da marzo 2020 ad agosto 2021, finché l'Istituto previdenziale, su segnalazione della Guardia di Finanza di Soverato, revocava la prestazione per l'assenza del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni e richiedeva, nei confronti della , la restituzione delle somme indebitamente percepite nel Parte_1
periodo da marzo 2020 ad agosto 2021 (€ 9.426,00).
2. Ha proposto ricorso, , affermando di essere sempre Parte_1
stata in possesso di tutti i requisiti di legge per poter fruire del reddito di cittadinanza;
che l' aveva posto a fondamento della richiesta di restituzione CP_1
delle somme percepite l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del proc. pen. n. 4313/2022 RGNR, iscritto presso la Procura della
Repubblica di Catanzaro, nel quale la ricorrente risultava indagata per il reato p. e p. dall'art. 7 d.l. n. 4/2019, ossia per aver dichiarato falsamente, nella domanda per il conseguimento del reddito di cittadinanza, presentata il 25.2.2020, di risiedere in
Italia da almeno dieci anni, quando in realtà la residenza nel territorio italiano doveva farsi risalire al 22.3.2011; che, tuttavia, l'assunto era erroneo, dal momento che – fermo restando che, in effetti, la , proveniente dalla Romania, Parte_1 aveva conseguito l'iscrizione nell'anagrafe italiana soltanto nel marzo 2011 e presso il Comune di Francica (VV) – la stessa aveva fatto ingresso in Italia nel mese di dicembre 2008, epoca in cui è stata badante di due anziani coniugi, entrambi deceduti, dei quali sconosceva le generalità complete;
che, in ogni caso, durante la stagione estiva del 2009, aveva prestato attività lavorativa non regolarizzata presso il villaggio “Aquilia” di Badolato;
che, inoltre, tra dicembre
2009 e gennaio 2010, si trasferiva in Francica, ove veniva assunta, dopo un iniziale periodo di prova, dalla “Fratelli Giampà Società Agricola”, con contratto del
16.4.2010; che, pertanto, essendo la ricorrente dimorante in Italia da più di dieci anni (e certamente prima rispetto al marzo 2011), era illegittima la revoca della
Pag. 2 a 9 prestazione e la richiesta di restituzione dei ratei già percepiti sino all'agosto 2021; che, comunque, ostativa alla ripetibilità delle somme riscosse era, altresì, la buona fede nella quale versava la , la quale non aveva materialmente Parte_1 provveduto alla redazione dell'istanza di accesso al beneficio, predisposta, invece, dal CAF di riferimento, sito in Badolato;
.
3. Si è costituita l' , eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
4. Ammesse le prove orali richieste da parte ricorrente (cfr. ordinanza del
20.10.2023), con istanza del 14.11.2023, ques'ultima chiedeva la revoca del provvedimento istruttorio, evidenziando che, nelle more, era intervenuta l'archiviazione del proc. pen. n. 4313/2022 RGNR e producendo, all'uopo, taluni atti delle indagini preliminari (verbali di sommarie informazioni, richiesta e decreto di archiviazione), delle quali era venuta in possesso soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.
4.1. All'udienza del 18.10.2024, fissata per la discussione, nel contraddittorio tra le parti, sull'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova, il difensore di parte ricorrente chiedeva un rinvio per la discussione, rinunciando, in tal modo, all'escussione dei testi ammessi.
5. Ciò posto, il ricorso è infondato.
5.1. Occorre premettere che il decreto di archiviazione adottato dal GIP presso il
Tribunale di Catanzaro, con il quale, in adesione della richiesta del Parte_2
, si è valutato che le indagini espletate non avessero fornito elementi
[...] idonei ai fini dell'integrazione del reato contestato, non ha alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio, dal momento che una simile efficacia
“extrapenale”, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., può essere riconosciuta soltanto alle sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate in esito al giudizio dibattimentale.
5.2. Nell'odierno procedimento è, pertanto, necessario valutare, in piena autonomia rispetto alle risultanze del procedimento penale (e seppur tenendo conto delle emergenze istruttorie ivi acquisite, come si esporrà di qui a breve), la fondatezza della pretesa restitutoria dell' e, dunque, la ricorrenza dei CP_1
Pag. 3 a 9 presupposti, in capo alla ricorrente, per fruire della prestazione del reddito di cittdaninanza.
5.3. Come già accennato, l' ha revocato il beneficio del reddito di CP_1
cittadinanza ed ha richiesto la restituzione degli importi percepiti dalla ricorrente a tale titolo, per la ritenuta mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a),
n. 2), d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019.
5.4. Tale disposizione prevede: «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente … 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo».
5.5. Ai fini dell'accertamento della residenza decennale (di cui l'ultimo biennio con carattere di continuità) ed in mancanza di sufficiente documentazione anagrafica, è possibile provare la residenza effettiva tramite ulteriori elementi oggettivi ed univoci tale da dimostrare il legame concreto del richiedente con il territorio per il periodo richiesto.
5.6. Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, non è possibile evincere che l'odierna ricorrente, sicuramente residente continuativamente in Italia nell'ultimo biennio antecedente alla presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, sia stata, altresì, residente in Italia per almeno
10 anni.
5.7. Quello che emerge, in particolare, è che la ha avuto il suo primo Parte_1
domicilio fiscale in Italia, presso il comune di Francica (VV), a decorrere dal
22.3.2011 e, dunque, da meno di dieci anni precedenti alla data di presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza (25.2.2020).
5.8. Le deduzioni della parte ricorrente circa un suo ingresso nel territorio italiano già a partire dal 2008 sono rimaste sfornite di supporto probatorio, dal
Pag. 4 a 9 momento che: a) la circostanza che, a partire dal dicembre 2008 (e non si sa per quanto tempo), la abbia lavorato come badante di due anziani coniugi Parte_1
non è stata riscontrata né nel presente giudizio, né nelle indagini preliminari compiute nel proc. pen. n. 4313/2022 RGNR. E, del resto, per stessa ammissione della ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso), non è stato possibile neppure risalire alla generalità delle persone assistite;
b) l'esperienza lavorativa non regolarizzata presso il villaggio “Aquilia” di Badolato, asseritamente avvenuta durante la stagione estiva del 2009, non è stata dimostrata, dal momento che la persona escussa a sommarie informazioni testimoniali sul punto (tale , cuoco presso Testimone_1
il medesimo villaggio), se ha riferito di aver conosciuto la sul posto di Parte_1
lavoro, in quanto «lavorava saltuariamente come addetta alle pulizie», e di aver prestato la propria attività come cuoco tra il 2006 ed il 2010, non è stato in grado di ricordare il periodo in cui la ricorrente ha lavorato presso la struttura (cfr. verbale di s.i.t. del 28.2.2023).
5.9. L'unica attività che, certamente, permette di collocare la ricorrente sul territorio italiano prima del marzo 2011, è quella espletata alle dipendenze della
“Fratelli Giampà Società Agricola”: mancano, tuttavia, elementi tali da poter retrodatare sia la presenza della nel territorio del Comune di Fancica, Parte_1 sia l'eventuale inizio della prestazione lavorativa, prima del 16.4.2010, data di formalizzazione del rapporto (cfr. Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav).
Né maggiori indicazioni possono trarsi dalle sommarie informazioni testimoniali rese da , conoscente del marito della : questi, infatti, Testimone_2 Parte_1
nulla ha riferito circa il periodo in cui collocare la conoscenza fatta della ricorrente e del suo coniuge (cfr. verbale di s.i.t. del 21.1.2023).
5.10. Pertanto, anche a voler ritenere che la ricorrente abbia fatto ingresso in Italia
a far data dal 16.4.2010, in ogni caso, tenendo conto della data di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza (25.2.2020), non erano trascorsi i dieci anni previsti dalla legge.
Pag. 5 a 9 5.11. Sicché, deve ritenersi che non è stata dimostrata la ricorrenza, in capo alla
, del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, n. 2), d.l. n. 4/2019, Parte_1
conv. in l. n. 26/2019.
5.12. Quanto, poi, alla compatibilità di siffatta disposizione con le previsioni della
Costituzione, il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare, sia pur con riferimento al diverso requisito richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) (ossia, la titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo), che la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità. Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona. Il reddito di cittadinanza, dunque, non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo. Per tali ragioni, il beneficio in esame, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni
(art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019) (così Corte Cost., sent. n. 19/2022).
5.13. Da tali considerazioni, emerge la non irragionevolezza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.
Pag. 6 a 9 5.14. Per completezza espositiva, deve essere evidenziato che il processo previdenziale ha lo scopo non di dichiarare la legittimità dell'atto adottato dall' , bensì di verificare la sussistenza del diritto della ricorrente alla fruizione CP_1
del reddito di cittadinanza (con conseguente illegittimità della revoca disposta dall' previdenziale). CP_1
5.15. Ed invero, poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti degli istituti assicuratori che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento e non di concessione della prestazione. Rispetto ad essi il diniego di continuare a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta non è altrimenti qualificabile che come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione alla esistenza o non del diritto, tanto originaria che sopravvenuta (Cass., 18 agosto 1999, n. 8713; Cass., 1 luglio 1994,
n. 6231; Cass., 15 giugno 1991, n. 6785).
5.16. Pertanto, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non attiene alla verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato. Trova dunque applicazione il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., con la conseguenza che chi agisce in giudizio per far valere il proprio diritto ad una prestazione previdenziale ha l'onere di provare la sussistenza dei relativi requisiti.
5.17. Ne consegue che nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione revocata dall'ente previdenziale non è quest'ultimo a dover provare la mancanza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione in contestazione, ma è onere dell'assicurato dimostrare la sussistenza di detti requisiti (Cass., 11 aprile 2003, n. 5784; Cass., 5 novembre 2019 n. 28445).
5.18. Orbene, posto che, per fruire del reddito di cittadinanza, oltre a quello della residenza, il d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla l. n. 26/2019, richiede di soddisfare ulteriori requisiti, anche di natura patrimoniale e reddituale, la cui
Pag. 7 a 9 sussistenza non è stata allegata, né dimostrata, da parte ricorrente, è da reputarsi non rilevante, ai fini di causa, la sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite
C-112/2022 e C- 223/2022, né è necessario attendere l'esito della questione di legittimità costituzionale tuttora pendente davanti alla Corte Costituzionale e relativa al requisito della decennalità dello stabilimento del richiedente sul territorio nazionale per violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione di cui all'art. 3, comma 1, Cost., dovendosi ribadire che, se pure si ritenesse prospettabile un vizio di incostituzionalità della disciplina normativa di cui l' ha fatto CP_1
applicazione nel caso di specie ai fini della revoca del reddito di cittadinanza a sfavore della ricorrente, comunque non si potrebbe accogliere la domanda, a cagione del difetto di allegazione e prova degli altri requisiti.
5.19. Per quanto concerne, infine, l'eccepita irripetibilità degli importi corrisposti, alla luce della sussistenza della buona fede in capo alla ricorrente, deve essere evidenziato che la disciplina della ripetibilità, in materia assistenziale, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31372).
5.20. Nel caso di specie, essendo legata la revoca del beneficio alla mancanza di uno dei requisiti previsti in via generale dalla legge (cioè, quello della residenza in
Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi), non appare configurabile alcuna posizione di buona fede, in capo all'istante, tale da escludere la piena ripetibilità delle somme percepite.
5.21. In ogni caso, manca la dimostrazione che l'istanza per il reddito di cittadinanza sia stata soltanto sottoscritta dalla , ma predisposta e redatta Parte_1
dal CAF di riferimento, come dedotto dalla parte ricorrente, sicché non è possibile inferire l'eventuale imputabilità al Centro di assistenza fiscale di eventuali errori o irregolarità nella compilazione della modulistica trasmessa all' . CP_1
6. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta, dovendo ritenersi, per contro, fondata la revoca del beneficio disposta dall' e la conseguente pretesa restitutoria dell'Istituto previdenziale. CP_1
Pag. 8 a 9 7. La natura assistenziale delle questioni controverse, la qualità delle parti e l'incertezza probatoria sui fatti costitutivi della pretesa, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9