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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 568/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 18/04/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 16 gennaio 2025 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4559/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., sostenendo che quest'ultimo non avrebbe adeguatamente apprezzato le sue condizioni di salute (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 4 aprile 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise sia perché rese da un medico specializzato in neurologia (quindi particolarmente qualificato per valutare la situazione della ), sia perché rese alla Parte_1
luce non soltanto della documentazione medica prodotta, ma anche dell'esame obiettivo dell'odierna opponente (cfr. relazione). D'altra parte, poi, va considerato che le ragioni dell'opposizione non risultano neppure corroborare da una relazione di c.t.p.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la ricorrente non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, già negati dal c.t.u. e neppure contestati con l'odierna opposizione).
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
2 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 568/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Raimondo Cammalleri (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 18/04/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 16 gennaio 2025 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4559/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., sostenendo che quest'ultimo non avrebbe adeguatamente apprezzato le sue condizioni di salute (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 4 aprile 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere condivise sia perché rese da un medico specializzato in neurologia (quindi particolarmente qualificato per valutare la situazione della ), sia perché rese alla Parte_1
luce non soltanto della documentazione medica prodotta, ma anche dell'esame obiettivo dell'odierna opponente (cfr. relazione). D'altra parte, poi, va considerato che le ragioni dell'opposizione non risultano neppure corroborare da una relazione di c.t.p.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la ricorrente non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, già negati dal c.t.u. e neppure contestati con l'odierna opposizione).
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
2 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 18/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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