Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1638/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1638/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
a Torre Annunziata in via Caravelli n. 39 e nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) ed ivi residente a[...], rappresentati e difesi, in virtù di C.F._2 procura in atti dall'avv. Anna Amoruso ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in
Trecase alla via Vesuvio n. 177
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 07.11.2024, i coniugi e rappresentati e difesi dall'avv. Anna Amoruso, hanno dichiarato di Parte_2 Parte_1 aderire liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; di aderire liberamente alla rinuncia all'udienza e confermano di “non avere interesse alla riconciliazione e di ribadire la volontà di divorziare alle condizioni del ricorso” e all'uopo, nel riportarsi al riscorso introduttivo, hanno chiesto che il Tribunale adito voglia rimettere la causa al collegio e recepire con la sentenza i patti posti a base della domanda: il sig. verserà quale contributo per il Parte_1
mantenimento delle figlie la somma mensile complessiva di € 500,00 (cinquecento) così suddivisa: €
1
Pt_ RA . Con ordine alla Cancelleria della trasmissione della sentenza al Comune di Torre
Annunziata per la trascrizione e ogni altra incombenza.
Il PM, in data 17.12.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.08.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 18.10.1999 nel Comune di Torre Annunziata, nel corso del quale sono nate due figlie: e maggiorenni e non autosufficienti economicamente;
di essersi Per_1 Per_2
separati consensualmente con decreto di omologa n. 1530/2022 del 19.09.2022 previa comparizione innanzi al Presidente in data 14.07.2022, prevedendo carico del il pagamento Parte_1 dell'importo mensile di complessivi euro 700,00 a titolo di mantenimento di moglie e figlie, così suddivisi: euro 250,00 per ciascuna figlia ed euro 200,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno inteso proporre ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Dunque, nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione per il giorno 06.11.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 07.11.2024, all'esito del deposito di note in sostituzione della predetta udienza, la causa è stata riservata in decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1530/2022 del 19.09.2022.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (14.07.2022), terminato con decreto di omologa del 19.09.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Ciò detto, le condizioni pattuite dalle parti e indicate in dispositivo, non risultando in contrasto con norme imperative, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 06.08.2024, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.10.1999 in Torre Annunziata tra le parti in causa;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
- il sig. verserà quale contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile Parte_1 complessiva di € 500,00 (cinquecento) così suddivisa: € 250,00 (duecento/50) per ciascuna figlia nonché l'assegno divorzile di € 200,00 (duecento/00) in favore della RA entro il Parte_2
Pt_ giorno 10 di ogni mese, con bonifico all'Iban indicato dalla RA .
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 38, parte I, anno 1999 del Comune di Torre Annunziata);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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