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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8863 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice Dott. Ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 26019 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 Caiafa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Zito, giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
Nonché AVV. COLOMBA ECCELLENTE,
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
E Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.12.2023, la sign. – premesso che dalla relazione con Parte_1 Per il sign. era nata il [...] – esponeva che la residenza familiare veniva Controparte_1 stabilita in Guidonia di Montecelio, ma che, ad ottobre 2022, dopo notevoli ed insanabili contrasti di coppia, essa ricorrente decideva di trasferire la sua residenza a Napoli insieme alla figlia per evitare che soffrisse dei continui litigi tra i genitori. Deduceva che l'ex compagno è un facoltoso imprenditore e titolare di numerosi immobili nel Lazio mentre lei, diplomata in ragioneria, ha lavorato presso la LUSH in Roma fino al novembre 2022. Ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo della minore con determinazione delle modalità di visita padre-figlia in modalità protetta e l'imposizione del contributo al mantenimento della figlia a carico dello nella misura di € 1.300,00 mensili. CP_1
Si è costituito il resistente il quale, opponendosi alla domanda di affido super-esclusivo della minore alla madre, ha riconosciuto gli errori fatti in passato con la compagna ed ha dedotto di aver iniziato un serio percorso di psicoterapia per rielaborare il suo vissuto ed essere un padre Per consapevole e responsabile per Ha chiesto o disporsi l'affido condiviso e residenza privilegiata della stessa presso la madre in Napoli fino a quando la stessa non farà ritorno a Guidonia;
ha proposto la somma di € 400,00 quale suo contributo al mantenimento della minore deducendo che le sue attività imprenditoriali non fossero più floride a causa di continue crisi del settore (sabbiature industriali); inoltre sta ancora sostenendo il peso del mutuo della ex casa familiare in Guidonia, da lui acquistata.
L'istruttoria – lunga e complessa – è stata svolta a mezzo del libero interrogatorio delle parti sentite dai Gi per tentare di trovare una soluzione condivisa vista anche la lontananza logistica della coppia;
è stato necessario attivare i SS competenti per territorio e disporre le visite assistite
1 2
presso il Polo delle Famiglie di Soccavo-Pianura (Comune di residenza della ricorrente e della figlia). Per E' stato, infine, nominato curatore speciale della minore l'avv. Colomba Eccellente in quanto la conflittualità tra le parti non accennava a sopirsi ed era chiaramente pregiudizievole per la minore. Infine, all'ultima udienza del 18 settembre 2025, sentite congiuntamente le parti in presenza dei rispettivi procuratori e del curatore speciale, è stato raggiunto l'accordo che di seguito si riporta:
- Affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre in Pianura;
- Modalità di visita: un week-end a settimane alterne dal venerdi all'uscita da scuola dove il padre la preleverà, fino al lunedì sera alle 20.00 quando la riporterà a casa della madre;
- Vacanze estive;
15 gg anche non consecutivi a luglio o ad agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- Nelle festività natalizie che sono divise in due periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, la bambina starà con i genitori ad anni alterni nei due periodi;
- Pasqua e lunedì in albis, la bambina starà con il padre e la madre ad anni alterni;
Le festività restanti del calendario saranno trascorse sempre dalla minore con il criterio dell'alternanza; Il compleanno della minore sarà sempre trascorso ad anni alterni con ciascun genitore secondo il calendario sopra indicato;
Per La festa della mamma e del papà sarà trascorsa da con il genitore di riferimento;
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti in base alle esigenze delle stesse e della minore;
Per
- Il contributo al mantenimento di a carico del padre viene indicato nella misura di € 635,00, di cui € 400 di mantenimento ordinario ed 210,00 per le terapie (che ammontano ad € 420, tale che il padre ne corrisponderà la metà) ed € 25,00 per la danza (che ammontano ad € 50);
Le restanti spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018, saranno divise al 50% tra le parti.
L'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre. La decorrenza della corresponsione è indicata dalla data odierna, con rivalutazione annuale da ottobre 2026.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse della minore, li recepisce integralmente.
Spese compensate.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da Pt_1
nei confronti di determina le modalità di affido della minore
[...] Controparte_1
le modalità di visita ed il contributo a carico del padre come da accordi riportati Persona_2 in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice Dott. Ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 26019 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 Caiafa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Zito, giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
Nonché AVV. COLOMBA ECCELLENTE,
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
E Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.12.2023, la sign. – premesso che dalla relazione con Parte_1 Per il sign. era nata il [...] – esponeva che la residenza familiare veniva Controparte_1 stabilita in Guidonia di Montecelio, ma che, ad ottobre 2022, dopo notevoli ed insanabili contrasti di coppia, essa ricorrente decideva di trasferire la sua residenza a Napoli insieme alla figlia per evitare che soffrisse dei continui litigi tra i genitori. Deduceva che l'ex compagno è un facoltoso imprenditore e titolare di numerosi immobili nel Lazio mentre lei, diplomata in ragioneria, ha lavorato presso la LUSH in Roma fino al novembre 2022. Ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo della minore con determinazione delle modalità di visita padre-figlia in modalità protetta e l'imposizione del contributo al mantenimento della figlia a carico dello nella misura di € 1.300,00 mensili. CP_1
Si è costituito il resistente il quale, opponendosi alla domanda di affido super-esclusivo della minore alla madre, ha riconosciuto gli errori fatti in passato con la compagna ed ha dedotto di aver iniziato un serio percorso di psicoterapia per rielaborare il suo vissuto ed essere un padre Per consapevole e responsabile per Ha chiesto o disporsi l'affido condiviso e residenza privilegiata della stessa presso la madre in Napoli fino a quando la stessa non farà ritorno a Guidonia;
ha proposto la somma di € 400,00 quale suo contributo al mantenimento della minore deducendo che le sue attività imprenditoriali non fossero più floride a causa di continue crisi del settore (sabbiature industriali); inoltre sta ancora sostenendo il peso del mutuo della ex casa familiare in Guidonia, da lui acquistata.
L'istruttoria – lunga e complessa – è stata svolta a mezzo del libero interrogatorio delle parti sentite dai Gi per tentare di trovare una soluzione condivisa vista anche la lontananza logistica della coppia;
è stato necessario attivare i SS competenti per territorio e disporre le visite assistite
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presso il Polo delle Famiglie di Soccavo-Pianura (Comune di residenza della ricorrente e della figlia). Per E' stato, infine, nominato curatore speciale della minore l'avv. Colomba Eccellente in quanto la conflittualità tra le parti non accennava a sopirsi ed era chiaramente pregiudizievole per la minore. Infine, all'ultima udienza del 18 settembre 2025, sentite congiuntamente le parti in presenza dei rispettivi procuratori e del curatore speciale, è stato raggiunto l'accordo che di seguito si riporta:
- Affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre in Pianura;
- Modalità di visita: un week-end a settimane alterne dal venerdi all'uscita da scuola dove il padre la preleverà, fino al lunedì sera alle 20.00 quando la riporterà a casa della madre;
- Vacanze estive;
15 gg anche non consecutivi a luglio o ad agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- Nelle festività natalizie che sono divise in due periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, la bambina starà con i genitori ad anni alterni nei due periodi;
- Pasqua e lunedì in albis, la bambina starà con il padre e la madre ad anni alterni;
Le festività restanti del calendario saranno trascorse sempre dalla minore con il criterio dell'alternanza; Il compleanno della minore sarà sempre trascorso ad anni alterni con ciascun genitore secondo il calendario sopra indicato;
Per La festa della mamma e del papà sarà trascorsa da con il genitore di riferimento;
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti in base alle esigenze delle stesse e della minore;
Per
- Il contributo al mantenimento di a carico del padre viene indicato nella misura di € 635,00, di cui € 400 di mantenimento ordinario ed 210,00 per le terapie (che ammontano ad € 420, tale che il padre ne corrisponderà la metà) ed € 25,00 per la danza (che ammontano ad € 50);
Le restanti spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018, saranno divise al 50% tra le parti.
L'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre. La decorrenza della corresponsione è indicata dalla data odierna, con rivalutazione annuale da ottobre 2026.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse della minore, li recepisce integralmente.
Spese compensate.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da Pt_1
nei confronti di determina le modalità di affido della minore
[...] Controparte_1
le modalità di visita ed il contributo a carico del padre come da accordi riportati Persona_2 in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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