Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3529/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/08/1992, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto A. Finocchiaro, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01/07/1988, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto A. Finocchiaro, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 09/01/2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 26/07/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 Parte_2
dello scioglimento del matrimonio celebrato a Riposto (CT) in data 20/06/2013.
Dall'unione coniugale è nata la figlia il 03/10/2014. Per_1
1
16736/2022 RG) e di non essersi più riconciliati.
In ricorso, le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
quindi, veniva assegnato termine fino al 09/01/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 326/2023 pronunciato da questo Tribunale il 09/02/2023 e depositato in cancelleria in data 14/02/2023, nel procedimento recante RG n. 16736/2022.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1) “Liberi di fissare la loro residenza ovunque lo ritengono opportuno nel territorio italiano ed anche all'estero, anche per motivi di lavoro dandosi reciproco consenso all'espatrio con la firma del presente atto.
2) La casa coniugale di via M. Carbonaro n.152 Pal. e sita in Riposto rimane assegnata alla madre sig.ra che l'abiterà insieme con la figlia Parte_1
Per_1
3) Affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la Per_1
madre nella casa coniugale sita in Riposto via M. Carbonaro n.152 Pal. E.
2 4) Il padre versa alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Per_1
gli indici ISTAT nonché partecipa alle spese ordinarie e straordinarie nella misura del 50%.
5) Niente per la moglie.
6) Il padre tiene con sé la figlia il giovedì di ogni settimana dalle ore 15.00 alle ore 19.00 compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa;
i fine settimana alternati;
alternativamente le festività del Natale e del Capodanno;
parimenti per le festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; trenta giorni consecutivi compresi tra i mesi di Luglio e Agosto, previo accordo tra le parti”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Riposto (CT) in data
20/06/2013 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Riposto (CT) al n. 3, parte 1, anno
2013, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Riposto (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
3 tribunale, il 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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