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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 564/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
23.3.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. MASON FRANCESCO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via della libertà, 12, giusta
con tro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
contumace -
rappresentata e difesa dall'Avv. , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo loro studio in
O G G ETTO : Di mi ssi oni .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 in via principale: accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro fra la Dott.ssa Parte_1
e la società a avuto inizio in data 3 gennaio 2019 e che la ricorrente ha svolto attività CP_2
lavorativa per la società convenuta dal 3 gennaio 2019 al 22 gennaio 2019, data in cui il rapporto di lavoro è stato regolarizzato.
sempre in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni presentate dalla Dott.ssa in data 20 maggio 2022. Pt_1
Sempre in via principale: accertare e dichiarare il mancato pagamento a favore della Dott.ssa da parte di della retribuzione per il mese di maggio 2022 e delle Parte_1 CP_2
spettanze di fine rapporto, inclusi i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità, delle ferie e permessi non goduti nonché del TFR.
Sempre in via principale: accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della Dott.ssa di Pt_1
mansioni in favore della società inquadrabili nel 2° livello del CCNL Commercio e CP_2
Terziario dal 3 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e successivamente nel 1° livello del CCNL
Commercio e Terziario dall' 1 gennaio 2020 al 20 maggio 2022, o con la diversa decorrenza e fine ritenuta dal giudicante anche a seguito dell'espletanda istruttoria.
Per l'effetto condannare la società al pagamento della somma di 49.118,38 €, CP_2
comprensivi di 28.558,15 € a titolo di differenze retributive, 1.710,93 € a titolo di retribuzione per la mensilità di maggio 2022, 5.421,05 € a titolo di spettanze di fine rapporto, 5.303,48 € quali indennità sostitutiva del preavviso e 8.124,77 € spettanti quale trattamento di fine rapporto – così
come meglio qualificate nella parte in diritto del presente atto - nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, e delle differenze contributive spettanti;
ovvero, la somma maggiore o minore che, anche ad altro titolo, sarà ritenuta di giustizia con riferimento alla diversa qualifica e alla diversa durata della prestazione lavorativa che dovesse riconoscersi alla ricorrente.
In via subordinata: accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della Dott.ssa di Pt_1
mansioni in favore della società inquadrabili nel 3° livello del CCNL Commercio e CP_2
Terziario dal 3 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e successivamente nel 2° livello del CCNL
Commercio e Terziario dall' 1 gennaio 2020 al 20 maggio 2022, o con la diversa decorrenza e fine ritenuta dal giudicante anche a seguito dell'espletanda istruttoria.
2 Per l'effetto condannare la società al pagamento della somma di 33.845,59 €, CP_2
comprensivi di 17.983,80 € a titolo di differenze retributive, 1.532,05 € a titolo di retribuzione per la mensilità di maggio 2022, 4.854,25 € a titolo di spettanze di fine rapporto, 2.374,49 € quali indennità sostitutiva del preavviso e 7.101,00 € spettanti quale trattamento di fine rapporto – così
come meglio qualificate nella parte in diritto del presente atto – nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché delle differenze contributive spettanti;
ovvero, la somma maggiore o minore che, anche ad altro titolo, sarà ritenuta di giustizia con riferimento alla diversa qualifica e alla diversa durata della prestazione lavorativa che dovesse riconoscersi alla ricorrente.
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della Dott.ssa di mansioni in favore della società inquadrabili nel 3° livello del CCNL Pt_1 CP_2
Commercio e Terziario dal 3 gennaio 2019 al 20 maggio 2022, o con la diversa decorrenza e fine ritenuta dal giudicante anche a seguito dell'espletanda istruttoria.
Per l'effetto condannare la società al pagamento della somma di 25.250,63 CP_2
comprensivi di 10.912,01 € a titolo di differenze retributive, 1.366,29 € dovuti a titolo di retribuzione per la mensilità di maggio 2022, 4.329,04 € a titolo di spettanze di fine rapporto,
2.117,58 € quali indennità sostitutiva del preavviso e 6.525,71 € spettanti quale trattamento di fine rapporto – così come meglio qualificate nella parte in diritto del presente atto – nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché delle differenze contributive spettanti;
ovvero, la somma maggiore o minore che, anche ad altro titolo,
sarà ritenuta di giustizia con riferimento alla diversa qualifica e alla diversa durata della prestazione lavorativa che dovesse riconoscersi alla ricorrente.
In via ulteriormente subordinata: nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse che la Dott.ssa sia stata correttamente inquadrata dalla società nel corso del rapporto di Pt_1 CP_2
lavoro si chiede di condannare la società al pagamento di euro 13.591,82 €, CP_2
comprensivi di 1.366,29 € a titolo di retribuzione per la mensilità di maggio 2022, di 4.329,04 € a titolo di spettanze di fine rapporto, di 2.117,58 € quale indennità sostitutiva del preavviso e di
5.778,91 € a titolo di trattamento di fine rapporto – così come meglio qualificate nella parte in diritto del presente atto – nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole
3 scadenze al saldo, nonché delle differenze contributive spettanti;
ovvero, la somma maggiore o minore che, anche ad altro titolo, sarà ritenuta di giustizia con riferimento alla diversa durata della prestazione lavorativa che dovesse riconoscersi alla ricorrente.
Con vittoria di spese, onorari e diritti da liquidare in favore del difensore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'allora
– nelle more trasformatasi in – dal 3.1.2019 fino al 20.5.2022, CP_2 CP_1
quando il rapporto cessava per effetto delle sue dimissioni. Lamentava che il datore di lavoro avesse formalizzato il rapporto lavorativo solo dal 22.1.2019 e non l'avesse retribuita in conformità con le mansioni effettivamente svolte, corrispondenti ad inquadramento diverso da quello assegnato nonché il mancato pagamento della retribuzione di maggio 2022 e del TFR, oltre che dell'indennità di mancato preavviso,
dovuta a fronte della sussistenza di una giusta causa di dimissioni consistente nel sottoinquadramento e nella spoliazione sostanziale di ogni attività da aprire 2022.
Concludeva dunque come riportato in epigrafe
2. Pur ritualmente notificata del ricorso-decreto non si costituiva in giudizio la società
convenuta, della quale veniva dunque dichiarata la contumacia.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di una testimonianza, mentre il legale rappresentante della convenuta non compariva all'udienza del 15.11.2023, fissata per l'interrogatorio formale.
4. Nelle more dello svolgimento della calendarizzata udienza di discussione interveniva la messa in liquidazione giudiziale di per cui il giudizio veniva dichiarato CP_1
interrotto. In seguito l'azione veniva riassunta nei confronti della curatela, che pure non si costituiva in giudizio, e la causa perveniva nuovamente in decisione all'udienza odierna anche in punto procedibilità o meno della stessa per effetto della messa in liquidazione giudiziale della società, questione sulla quale veniva autorizzato il deposito di note scritte.
§ § § § § § § § § § § § §
4 5. Dato atto della compiuta ed esaustiva istruttoria sulle domande di causa, in considerazione della ampia documentazione dimessa con il ricorso e della deposizione testimoniale assunta in giudizio nonché della mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta all'interrogatorio formale, va preliminarmente valutata la procedibilità delle domande medesime per effetto della messa in liquidazione giudiziale di CP_1
6. Sul punto, la giurisprudenza è solita distinguere tra azioni di mero accertamento e costitutive, che permangono nella competenza del giudice del lavoro nonostante la messa in liquidazione giudiziale (i precedenti sono riferiti a fallimento e liquidazione amministrativa straordinaria), mentre per le domande di condanna pecuniaria é prevalente la vis attrattiva del Tribunale fallimentare. La competenza del Tribunale fallimentare si ritiene sussistere anche in relazione a domande di accertamento meramente strumentali alla condanna pecuniaria.
7. Nella fattispecie in esame non risulta proposta alcuna domanda di accertamento priva di riflessi economici diretti nei confronti della convenuta, destinati dunque necessariamente ad incidere sulla par condicio creditorum: ciò vale sia per quanto riguarda l'accertamento dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro che per lo svolgimento di mansioni di fatto sussumibili in qualifica superiore che per la giusta causa di dimissioni, oltre che evidentemente per quanto riguarda l'accertamento del mancato pagamento della retribuzione di maggio 2022 e del TFR. In punto differenze retributive per mansioni superiori va precisato che le conclusioni del ricorso non chiedono di accertare il diritto in capo alla ricorrente di una determinata qualifica, bensì solo al pagamento delle differenze retributive in relazione alle mansioni effettivamente svolte, e del resto a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni la diretta utilità del presente ricorso consiste nella corresponsione a favore della ricorrente di importi di denaro a carico dell'ex datore di lavoro.
5 8. Non risultano quindi pertinenti i precedenti giurisprudenziali citati da parte ricorrente, nei quali la domanda di accertamento del diritto alla qualifica superiore – non, come nel caso in esame, di mera condanna al pagamento delle differenze retributive correlate allo svolgimento di mansioni superiori - è stata ritenuta di competenza del giudice del lavoro,
sul presupposto della possibile utilità per il lavoratore in vista della futura riattivazione del rapporto cfr. Cass., 23418/17 (riferito ad accertamento del diritto qualifica superiore in uno ad impugnazione di licenziamento con richiesta di reintegrazione), Cass., 3150/19
(in tema di accertamento del carattere subordinato di rapporto formalizzato come collaborazione coordinata e continuativa e della persistenza del rapporto di lavoro), Cass.,
94/24 (in tema di accertamento del diritto a qualifica superiore).
9. Del resto, la competenza del giudice del lavoro viene predicata in più sentenza della Corte
di Cassazione solo in relazione alla sussistenza di un “interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa” (Cass., 30512/21, che esclude la competenza del giudice del lavoro in relazione a credito risarcitorio conseguente a licenziamento di dirigente, Cass., 27796/24, che esclude la competenza del giudice del lavoro in relazione ad azione di mero accertamento del diritto ad un dato livello retributivo nell'ambito di un rapporto lavorativo definitivamente cessato), interesse che nella fattispecie in esame è carente.
10. Ne consegue la improcedbilità sopravvenuta, per effetto della sottoposizione di CP_1
a liquidazione giudiziale.
[...]
11. Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia della società convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara la sopravvenuta improcedibilità
delle domande di cui al ricorso.
Nulla per le spese di lite.
Venezia, 15/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
6 dott. Anna Menegazzo
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