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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5296/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 12/11/2025 davanti al giudice dott. CC SS sono comparsi: per l'avv. Roberto Moroni in sostituzione dell'avv. CASTIONI MATTEO, il quale si CP_1 riporta alla memoria da ultimo depositata e insiste per la riduzione della sanzione ai minimi edittali;
per CIVILE - ENAC alle ore 10:00 nessuno è comparso;
Controparte_2 il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5296 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, CP_1 P.IVA_1
AN Di CA e MA ST EN;
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Eleonora Papi Rea, Paolo Felix Iurich e MA Lavalle;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 416/2024, CP_1 emessa e notificata dall' in data 16 ottobre 2024, con la Controparte_3 quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di 19.711 € per l'inosservanza di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, comma 1, del medesimo decreto.
La sanzione scaturiva dal verbale di accertamento n. 03/2023/FRONT, elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Roma Ciampino, per avere la compagnia omesso il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) relativi ai passeggeri del volo FR
pagina 1 di 5 4548 proveniente da Marrakesh e giunto a Ciampino il 20.03.2023.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14 della legge
689/81 per mancata contestazione immediata dell'illecito e la sproporzione della sanzione irrogata, ritenuta ingiustificatamente superiore all'importo previsto per l'oblazione (€ 10.000)
e al minimo edittale (€ 5.000).
1.1. L' ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in CP_3 favore del Tribunale di Roma e nel merito ha contestava la fondatezza dell'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ente resistente deve essere respinta.
L' sostiene che, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, la competenza inderogabile spetti CP_3 al Tribunale di Roma, quale "luogo in cui è stata commessa la violazione", poiché l'aeroporto di Ciampino, pur portando tale denominazione, ricadrebbe prevalentemente nel territorio del comune di Roma.
Tale eccezione, tuttavia, non è supportata da idonea prova. L'onere di provare la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale grava sulla parte che la solleva. Nel caso di specie, l'ente resistente si è limitato a produrre, al riguardo, dei precedenti provvedimenti in questo senso pronunciati dal Giudice di Pace, peraltro non resi nel contraddittorio della e che quindi non hanno efficacia di giudicato nel presente procedimento, senza CP_1 tuttavia fornire alcuna prova documentale (quali certificazioni catastali o altra documentazione amministrativa ufficiale) idonea a dimostrare che effettivamente il luogo in cui l'illecito è stato accertato ricade nel territorio del Comune di Roma anziché di quello di
Ciampino.
In assenza di tale prova l'eccezione non può essere accolta, nonostante l'esistenza di precedenti di merito nel senso indicato da parte convenuta.
3. Deve essere a questo punto esaminato il merito dell'opposizione, anche se l'udienza è stata fissata per la decisione sulla questione preliminare di cui si è detto, in quanto ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la rimessione in decisione investe il giudicante di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere respinta.
3.1. In ordine alla mancata contestazione immediata (art. 14 L. 689/81) occorre rilevare che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024), «in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della pagina 2 di 5 circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione».
Al riguardo, l'opponente nulla ha dedotto, omettendo di indicare quali ragioni non abbia potuto far valere per il solo fatto che la contestazione le è stata notificata in un momento successivo.
3.2. Circa la gravità della violazione, la ricorrente sostiene che la finalità del d.lgs. 53/2018 sia esclusivamente il contrasto all'immigrazione clandestina e che, pertanto, l'assenza di passeggeri irregolari sul volo sanzionato renda la violazione meramente formale, e che si è trattato di una violazione meramente episodica, a fronte dell'elevato numero di voli da essa operati.
Tale prospettazione deve essere disattesa.
3.2.1. Il d.lgs. 53/2018 è stato emanato al fine di dare attuazione non solo alla Direttiva API
(immigrazione) ma anche alla Direttiva (UE) 2016/681 (dati PNR). Quest'ultima impone la raccolta e la trasmissione dei dati PNR per finalità distinte, quali la prevenzione,
l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e di altri reati gravi. Come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di
Palermo, Sent. 06/11/2024; Tribunale di Roma, Sent. n. 15420/2025; Tribunale di
Civitavecchia, Sent. n. 1332/2024 e n. 3035/2022; ma v. anche Cass. Sez. 2,
19/07/2024, n. 19957, Rv. 671781 - 01), la trasmissione dei dati PNR è uno strumento essenziale di sicurezza preventiva, e l'illecito contestato configura un illecito di pericolo astratto: la condotta omissiva è sanzionata in sé, in quanto frustra ex ante la possibilità per le autorità di pubblica sicurezza di effettuare le fondamentali analisi di rischio a tutela della sicurezza nazionale. Ne consegue che la nazionalità dei passeggeri o l'esito dei controlli di frontiera sono del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità dell'illecito.
3.2.2. Ciò detto, la ricorrente lamenta l'illegittimità della determinazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale deducendo che l'ente avrebbe erroneamente applicato l'istituto della reiterazione (art. 8-bis legge 689/81) basandosi su semplici "verbali" anziché su "provvedimenti esecutivi". Cita a sostegno la sentenza n. 1892/2024 del Tribunale di
Bergamo, che in un caso analogo ha ridotto la sanzione a € 10.000. pagina 3 di 5 Anche tale motivo è infondato.
L non ha fatto applicazione dell'istituto della reiterazione della violazione CP_3 amministrativa, bensì, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 11 della legge 689/1981, che impone all'autorità di tenere conto, oltre che della «gravità della violazione», anche della «personalità del trasgressore». Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di
Civitavecchia, Sent. n. 1482/2024), la valutazione della personalità del trasgressore non è vincolata ai soli casi di reiterazione ex art. 8-bis L. 689/81. La non occasionalità della condotta costituisce un sintomo della personalità del trasgressore e della sua carente organizzazione aziendale (o, altrimenti, della deliberata scelta di affrontare il rischio di incorrere in violazioni delle disposizioni di cui si discute), e ben può essere desunta anche da provvedimenti sanzionatori definitivi, quali ordinanze-ingiunzione non opposte o confermate all'esito del giudizio di opposizione. L'esistenza di pregresse violazioni, quindi, ben può rilevare, anche a prescindere dall'ipotesi della reiterazione, al fine di valutare la gravità della condotta e la personalità del trasgressore.
E che la sia incorsa più volte nella violazione di disposizioni della stessa specie di CP_1 quella che viene qui in esame è fatto sostanzialmente pacifico (v. al riguardo i verbali di contestazione prodotti dalla stessa opponente) e comunque risulta documentalmente da alcuni dei precedenti giurisprudenziali prodotti (v. ad es. la sentenza n. 1482/2024 del
Tribunale di Civitavecchia, prodotta dall' e la stessa sentenza del Tribunale di Bergamo CP_3 prodotta dall'opponente, sempre in tema di violazione dell'art. 5 del d.lgs. 53/ 2018, che pur riducendo la sanzione al minimo edittale ha comunque confermato nel resto i provvedimenti, accertando quindi la piena sussistenza della violazione).
Pertanto, la sanzione di € 19.711,00, a fronte di una forbice edittale che va da € 5.000 a €
100.000, appare congrua, ragionevole e proporzionata alla gravità del fatto – che ha avuto ad oggetto l'omessa trasmissione dei dati relativi a tutti i passeggeri di un volo proveniente da Paese extra-UE – e alla personalità del trasgressore quale risulta dalle precedenti violazioni di analogo segno.
In argomento, del resto, la Suprema Corte ha chiarito che «nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-
pagina 4 di 5 ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11481 del 15/06/2020; v. anche Cass. n. 5526/2020).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 5.201 e 26.000 €, contenendo nei minimi i compensi per le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e condanna a rimborsare a parte convenuta le CP_1 spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.387 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo dott. AN Cupelli
Il Giudice
CC SS
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 12/11/2025 davanti al giudice dott. CC SS sono comparsi: per l'avv. Roberto Moroni in sostituzione dell'avv. CASTIONI MATTEO, il quale si CP_1 riporta alla memoria da ultimo depositata e insiste per la riduzione della sanzione ai minimi edittali;
per CIVILE - ENAC alle ore 10:00 nessuno è comparso;
Controparte_2 il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5296 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, CP_1 P.IVA_1
AN Di CA e MA ST EN;
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Eleonora Papi Rea, Paolo Felix Iurich e MA Lavalle;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 416/2024, CP_1 emessa e notificata dall' in data 16 ottobre 2024, con la Controparte_3 quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di 19.711 € per l'inosservanza di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, comma 1, del medesimo decreto.
La sanzione scaturiva dal verbale di accertamento n. 03/2023/FRONT, elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Roma Ciampino, per avere la compagnia omesso il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) relativi ai passeggeri del volo FR
pagina 1 di 5 4548 proveniente da Marrakesh e giunto a Ciampino il 20.03.2023.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14 della legge
689/81 per mancata contestazione immediata dell'illecito e la sproporzione della sanzione irrogata, ritenuta ingiustificatamente superiore all'importo previsto per l'oblazione (€ 10.000)
e al minimo edittale (€ 5.000).
1.1. L' ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in CP_3 favore del Tribunale di Roma e nel merito ha contestava la fondatezza dell'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ente resistente deve essere respinta.
L' sostiene che, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, la competenza inderogabile spetti CP_3 al Tribunale di Roma, quale "luogo in cui è stata commessa la violazione", poiché l'aeroporto di Ciampino, pur portando tale denominazione, ricadrebbe prevalentemente nel territorio del comune di Roma.
Tale eccezione, tuttavia, non è supportata da idonea prova. L'onere di provare la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale grava sulla parte che la solleva. Nel caso di specie, l'ente resistente si è limitato a produrre, al riguardo, dei precedenti provvedimenti in questo senso pronunciati dal Giudice di Pace, peraltro non resi nel contraddittorio della e che quindi non hanno efficacia di giudicato nel presente procedimento, senza CP_1 tuttavia fornire alcuna prova documentale (quali certificazioni catastali o altra documentazione amministrativa ufficiale) idonea a dimostrare che effettivamente il luogo in cui l'illecito è stato accertato ricade nel territorio del Comune di Roma anziché di quello di
Ciampino.
In assenza di tale prova l'eccezione non può essere accolta, nonostante l'esistenza di precedenti di merito nel senso indicato da parte convenuta.
3. Deve essere a questo punto esaminato il merito dell'opposizione, anche se l'udienza è stata fissata per la decisione sulla questione preliminare di cui si è detto, in quanto ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la rimessione in decisione investe il giudicante di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere respinta.
3.1. In ordine alla mancata contestazione immediata (art. 14 L. 689/81) occorre rilevare che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024), «in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della pagina 2 di 5 circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione».
Al riguardo, l'opponente nulla ha dedotto, omettendo di indicare quali ragioni non abbia potuto far valere per il solo fatto che la contestazione le è stata notificata in un momento successivo.
3.2. Circa la gravità della violazione, la ricorrente sostiene che la finalità del d.lgs. 53/2018 sia esclusivamente il contrasto all'immigrazione clandestina e che, pertanto, l'assenza di passeggeri irregolari sul volo sanzionato renda la violazione meramente formale, e che si è trattato di una violazione meramente episodica, a fronte dell'elevato numero di voli da essa operati.
Tale prospettazione deve essere disattesa.
3.2.1. Il d.lgs. 53/2018 è stato emanato al fine di dare attuazione non solo alla Direttiva API
(immigrazione) ma anche alla Direttiva (UE) 2016/681 (dati PNR). Quest'ultima impone la raccolta e la trasmissione dei dati PNR per finalità distinte, quali la prevenzione,
l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e di altri reati gravi. Come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di
Palermo, Sent. 06/11/2024; Tribunale di Roma, Sent. n. 15420/2025; Tribunale di
Civitavecchia, Sent. n. 1332/2024 e n. 3035/2022; ma v. anche Cass. Sez. 2,
19/07/2024, n. 19957, Rv. 671781 - 01), la trasmissione dei dati PNR è uno strumento essenziale di sicurezza preventiva, e l'illecito contestato configura un illecito di pericolo astratto: la condotta omissiva è sanzionata in sé, in quanto frustra ex ante la possibilità per le autorità di pubblica sicurezza di effettuare le fondamentali analisi di rischio a tutela della sicurezza nazionale. Ne consegue che la nazionalità dei passeggeri o l'esito dei controlli di frontiera sono del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità dell'illecito.
3.2.2. Ciò detto, la ricorrente lamenta l'illegittimità della determinazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale deducendo che l'ente avrebbe erroneamente applicato l'istituto della reiterazione (art. 8-bis legge 689/81) basandosi su semplici "verbali" anziché su "provvedimenti esecutivi". Cita a sostegno la sentenza n. 1892/2024 del Tribunale di
Bergamo, che in un caso analogo ha ridotto la sanzione a € 10.000. pagina 3 di 5 Anche tale motivo è infondato.
L non ha fatto applicazione dell'istituto della reiterazione della violazione CP_3 amministrativa, bensì, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 11 della legge 689/1981, che impone all'autorità di tenere conto, oltre che della «gravità della violazione», anche della «personalità del trasgressore». Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di
Civitavecchia, Sent. n. 1482/2024), la valutazione della personalità del trasgressore non è vincolata ai soli casi di reiterazione ex art. 8-bis L. 689/81. La non occasionalità della condotta costituisce un sintomo della personalità del trasgressore e della sua carente organizzazione aziendale (o, altrimenti, della deliberata scelta di affrontare il rischio di incorrere in violazioni delle disposizioni di cui si discute), e ben può essere desunta anche da provvedimenti sanzionatori definitivi, quali ordinanze-ingiunzione non opposte o confermate all'esito del giudizio di opposizione. L'esistenza di pregresse violazioni, quindi, ben può rilevare, anche a prescindere dall'ipotesi della reiterazione, al fine di valutare la gravità della condotta e la personalità del trasgressore.
E che la sia incorsa più volte nella violazione di disposizioni della stessa specie di CP_1 quella che viene qui in esame è fatto sostanzialmente pacifico (v. al riguardo i verbali di contestazione prodotti dalla stessa opponente) e comunque risulta documentalmente da alcuni dei precedenti giurisprudenziali prodotti (v. ad es. la sentenza n. 1482/2024 del
Tribunale di Civitavecchia, prodotta dall' e la stessa sentenza del Tribunale di Bergamo CP_3 prodotta dall'opponente, sempre in tema di violazione dell'art. 5 del d.lgs. 53/ 2018, che pur riducendo la sanzione al minimo edittale ha comunque confermato nel resto i provvedimenti, accertando quindi la piena sussistenza della violazione).
Pertanto, la sanzione di € 19.711,00, a fronte di una forbice edittale che va da € 5.000 a €
100.000, appare congrua, ragionevole e proporzionata alla gravità del fatto – che ha avuto ad oggetto l'omessa trasmissione dei dati relativi a tutti i passeggeri di un volo proveniente da Paese extra-UE – e alla personalità del trasgressore quale risulta dalle precedenti violazioni di analogo segno.
In argomento, del resto, la Suprema Corte ha chiarito che «nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-
pagina 4 di 5 ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11481 del 15/06/2020; v. anche Cass. n. 5526/2020).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra 5.201 e 26.000 €, contenendo nei minimi i compensi per le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e condanna a rimborsare a parte convenuta le CP_1 spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.387 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo dott. AN Cupelli
Il Giudice
CC SS
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