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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2535/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MA (C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Roberta Mainolfi, presso il cui studio in Rotondi (AV), Via
Guido Dorso n. 22, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Nicola Maglione, presso il cui studio in Airola (BN), Via
Murata n. 25, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.04.2025, per , l'Avv. Roberta Mainolfi e per Parte_2 Controparte_1
, l'Avv. Nicola Maglione hanno concluso chiedendo di: “pronunciare la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 3
1) autorizzare i coniugi Sigg. e a vivere Controparte_1 Parte_2
separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni sottoscritte;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473 bis 51 c.p.c.;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.
[...]
e in data 23.10.1993; Controparte_1 Parte_2
6) ordinare al Comune di Bono (SS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione.
8)Spese processuali a carico solidale delle parti.”.
Pubblico Ministero: visto in data 27.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.6.2024, e Parte_2 Controparte_1
, esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in Bono (SS) in data
[...]
23.10.1993, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 1993, parte
II, serie A, n. 21, che dal matrimonio non erano nati figli e che la convivenza era diventata intollerabile, tanto che, dopo avere ottenuto l'annullamento del matrimonio religioso e regolato i loro rapporti patrimoniali, chiedevano la separazione e, cumulativamente, il divorzio.
Il Tribunale di Siena con sentenza n. 87/2024 del 16.9.2024 omologava la separazione consensuale.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.04.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione. 3 / 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia di Separazione consensuale e Pt_2 CP_1
divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 87/2024 del 16.9.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), celebrato in Bono (SS) in data 23.10.1993, e trascritto nel Registro degli C.F._2 atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1993, parte II, serie A, n. 21, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MA (C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Roberta Mainolfi, presso il cui studio in Rotondi (AV), Via
Guido Dorso n. 22, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Nicola Maglione, presso il cui studio in Airola (BN), Via
Murata n. 25, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.04.2025, per , l'Avv. Roberta Mainolfi e per Parte_2 Controparte_1
, l'Avv. Nicola Maglione hanno concluso chiedendo di: “pronunciare la cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 3
1) autorizzare i coniugi Sigg. e a vivere Controparte_1 Parte_2
separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni sottoscritte;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473 bis 51 c.p.c.;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.
[...]
e in data 23.10.1993; Controparte_1 Parte_2
6) ordinare al Comune di Bono (SS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione.
8)Spese processuali a carico solidale delle parti.”.
Pubblico Ministero: visto in data 27.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.6.2024, e Parte_2 Controparte_1
, esponevano che avevano contratto matrimonio concordatario in Bono (SS) in data
[...]
23.10.1993, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 1993, parte
II, serie A, n. 21, che dal matrimonio non erano nati figli e che la convivenza era diventata intollerabile, tanto che, dopo avere ottenuto l'annullamento del matrimonio religioso e regolato i loro rapporti patrimoniali, chiedevano la separazione e, cumulativamente, il divorzio.
Il Tribunale di Siena con sentenza n. 87/2024 del 16.9.2024 omologava la separazione consensuale.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.04.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione. 3 / 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia di Separazione consensuale e Pt_2 CP_1
divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 87/2024 del 16.9.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), celebrato in Bono (SS) in data 23.10.1993, e trascritto nel Registro degli C.F._2 atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1993, parte II, serie A, n. 21, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao