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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13293 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 44784 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Naso
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario A. Molfese
all'udienza del 23 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Condanna il convenuto a pagare alla parte ricorrente la CP_1 somma di € 1.133,94, a titolo di indebite trattenute previdenziali, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha ottenuto con sentenza n. 4393/23 il pagamento Pa della per il periodo di prestazione all'estero (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente), tuttavia, avendo l'Amministrazione eseguito trattenute previdenziali ritenute indebite ne ha chiesto la ripetizione.
La legge n. 218/52 prevede all'art. 23 che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori…”. Il precedente art. 19, sancisce che “
1. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo.
2. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.”.
Quindi il mancato versamento nei termini previsti dalla legge dei contributi previdenziali su retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti, comporta l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro, che non ha la possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ora, sulla base di quanto detto, essendo stata, nel caso di specie, parte datoriale chiamata ad adempiere all'obbligazione di pagamento solo dietro ordine del giudice, a seguito della emissione della sentenza, e, quindi, ben oltre la scadenza del termine contrattualmente previsto, la parte resistente non avrebbe potuto detrarre dal complessivo importo dovuto la somma prevista a titolo di contributi previdenziali, a carico del lavoratore, con la conseguenza che la deve restituire.
In tal senso anche la giurisprudenza: “La somma è corrisposta al lordo delle ritenute. L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. Sentenza n. 18044 del 14/09/2015). In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (Cass. Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019” (ex multis Cort. App. Roma sez. lav. n. 367/21)
Sulla base delle stessa documentazione dell'Amministrazione (v. docc. 4 e 3 fascicolo parte ricorrente), il convenuto deve restituire CP_1 la somma di € 1.133,94 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Alcune precisazioni.
La legittimazione passiva è del resistente che è il datore di CP_1 lavoro e, quindi, l'obbligato al pagamento della retribuzione;
che poi quest'ultimo si avvalga di altro soggetto per il pagamento (la Mef), è un aspetto interno tra le amministrazioni dello CP_2
Stato che non ha rilievo per il creditore.
Quanto alla competenza giurisdizionale del GA in sede di ottemperanza si osserva che la domanda avanzata nel presente giudizio di cognizione è diversa da quella oggetto del giudizio richiamato in premessa.
Invero, nel precedente giudizio, si chiedeva l'accertamento del diritto alla voce retributiva rappresentata dalla “indennità integrativa speciale”, dovuta per il personale scolastico anche durante il servizio all'estero, mentre, nel presente giudizio, la domanda consiste nella (differente) richiesta di accertamento dell'illegittimità delle trattenute previdenziali, applicate su somme retributive corrisposte in ritardo, rappresentate dalla suddetta voce “indennità integrativa speciale” e nella conseguente richiesta di restituzione delle trattenute de quibus. Nel precedente giudizio, il Tribunale aveva affrontato soltanto la questione se il dipendente, che aveva lavorato all'estero, avesse o meno diritto ad ottenere il trattamento stipendiale “pieno”, senza decidere, in particolare, se il datore di lavoro avesse o meno diritto di trattenere la contribuzione a carico del lavoratore sulle differenze retributive dovute a tale titolo, in quanto non oggetto del contendere tra le parti. Una volta eseguito il relativo pagamento, da parte del , in CP_1 forza della suddetta sentenza, ma ritenuto non satisfattivo dal dipendente, questo ha instaurato un nuovo giudizio di cognizione, volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro nei rispettivi cedolini paga.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico del convenuto CP_1 secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 23 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Naso
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario A. Molfese
all'udienza del 23 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Condanna il convenuto a pagare alla parte ricorrente la CP_1 somma di € 1.133,94, a titolo di indebite trattenute previdenziali, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha ottenuto con sentenza n. 4393/23 il pagamento Pa della per il periodo di prestazione all'estero (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente), tuttavia, avendo l'Amministrazione eseguito trattenute previdenziali ritenute indebite ne ha chiesto la ripetizione.
La legge n. 218/52 prevede all'art. 23 che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori…”. Il precedente art. 19, sancisce che “
1. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo.
2. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.”.
Quindi il mancato versamento nei termini previsti dalla legge dei contributi previdenziali su retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti, comporta l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro, che non ha la possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ora, sulla base di quanto detto, essendo stata, nel caso di specie, parte datoriale chiamata ad adempiere all'obbligazione di pagamento solo dietro ordine del giudice, a seguito della emissione della sentenza, e, quindi, ben oltre la scadenza del termine contrattualmente previsto, la parte resistente non avrebbe potuto detrarre dal complessivo importo dovuto la somma prevista a titolo di contributi previdenziali, a carico del lavoratore, con la conseguenza che la deve restituire.
In tal senso anche la giurisprudenza: “La somma è corrisposta al lordo delle ritenute. L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. Sentenza n. 18044 del 14/09/2015). In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (Cass. Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019” (ex multis Cort. App. Roma sez. lav. n. 367/21)
Sulla base delle stessa documentazione dell'Amministrazione (v. docc. 4 e 3 fascicolo parte ricorrente), il convenuto deve restituire CP_1 la somma di € 1.133,94 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Alcune precisazioni.
La legittimazione passiva è del resistente che è il datore di CP_1 lavoro e, quindi, l'obbligato al pagamento della retribuzione;
che poi quest'ultimo si avvalga di altro soggetto per il pagamento (la Mef), è un aspetto interno tra le amministrazioni dello CP_2
Stato che non ha rilievo per il creditore.
Quanto alla competenza giurisdizionale del GA in sede di ottemperanza si osserva che la domanda avanzata nel presente giudizio di cognizione è diversa da quella oggetto del giudizio richiamato in premessa.
Invero, nel precedente giudizio, si chiedeva l'accertamento del diritto alla voce retributiva rappresentata dalla “indennità integrativa speciale”, dovuta per il personale scolastico anche durante il servizio all'estero, mentre, nel presente giudizio, la domanda consiste nella (differente) richiesta di accertamento dell'illegittimità delle trattenute previdenziali, applicate su somme retributive corrisposte in ritardo, rappresentate dalla suddetta voce “indennità integrativa speciale” e nella conseguente richiesta di restituzione delle trattenute de quibus. Nel precedente giudizio, il Tribunale aveva affrontato soltanto la questione se il dipendente, che aveva lavorato all'estero, avesse o meno diritto ad ottenere il trattamento stipendiale “pieno”, senza decidere, in particolare, se il datore di lavoro avesse o meno diritto di trattenere la contribuzione a carico del lavoratore sulle differenze retributive dovute a tale titolo, in quanto non oggetto del contendere tra le parti. Una volta eseguito il relativo pagamento, da parte del , in CP_1 forza della suddetta sentenza, ma ritenuto non satisfattivo dal dipendente, questo ha instaurato un nuovo giudizio di cognizione, volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro nei rispettivi cedolini paga.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico del convenuto CP_1 secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 23 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro