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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 10227/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Emilia Conrotto
Controparte_2
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa
PARAFIORITI CONCETTA, dalla dott.ssa ONDA MARICA e dalla dott.ssa
BASTONE FEDERICA
PARTI CONVENUTE
Oggetto: ricorso ex art. 442 e segg. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 dicembre 2024 parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto alla corresponsione del TFR per il periodo 01/09/2014 –
31/08/2019; condannarsi, pertanto, le parti convenute ciascuna per la propria competenza (dovendo il MIM trasmettere all' i dati necessari alla liquidazione CP_1
del TFR) a calcolare il TFR dovuto;
condannarsi di conseguenza l' a provvedere al CP_1
pagina 1 di 3 pagamento del TFR in misura pari ad euro 4.591,81 o nella veriore somma accertanda in corso di causa oltre interessi legali dal 01/12/2021 al saldo;
l' costituendosi in giudizio affermava che in data 19.12.2024 il competente CP_1
ufficio aveva chiesto alla scuola dell'ultimo servizio prestato dalla ricorrente CP_1
(MOD TFR1), poiché a tale data la domanda di TFR non era ancora pervenuta all' , tale modello perveniva successivamente e con provvedimento del CP_1
25.03.2025 il competente ufficio provvedeva a liquidare per gli anni 2014-2019
(periodo utile 5 anni) il TFR a favore della ricorrente per l'importo lordo di euro
5.366,52 oltre agli interessi legali per ritardato pagamento da pagare con valuta
01.12.2021, l'importo netto era pari a euro 4.243,72, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il rigetto delle restanti domande, con compensazione delle spese di lite considerato che il ritardo del pagamento era dipeso da circostanza non imputabile all' ; CP_1
il MIM chiedeva il rigetto del ricorso, affermava che l'i.c. ove la ricorrente CP_3
prestava servizio dal 01.09.2015 al 31.08.2019, era intervenuto “sulla posizione assicurativa della docente ma nel fare ciò ha riscontrato errori e carenze nei flussi
MEF presenti a sistema, relativamente ai periodi di aspettativa per maternità e di aspettativa senza retribuzione. Poiché i periodi indicati sono successivi al 2014 questa scuola non può intervenire direttamente essendo competenza del MEF inviare
i flussi a variazione. La richiesta di modifica al MEF è stata inviata in data 05-02-
2025 con richiesta di intervento urgente. Il TFR pertanto verrà elaborato solo dopo
l'atteso intervento del MEF.”; in corso di causa il Procuratore di parte ricorrente dava atto del pagamento della prestazione. Su istanza concorde delle parti la giudice dichiara cessata la materia del contendere;
le spese di lite sono poste a carico del MIM in base al principio di causalità, poiché
l'instaurazione del giudizio si rendeva necessaria a causa della condotta inadempiente pagina 2 di 3 della scuola che, pur avendo rilevato “errori e carenze nei flussi MEF presenti a sistema”, si attivava soltanto dopo la notifica del ricorso;
sussistono giusti motivi per disporne la compensazione fra le restanti parti del giudizio. Le spese sono liquidate nella misura minima tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate € 1.648,00 (causa di lavoro senza istruttoria di valore compreso da
€ 1.101,00 a € 5200,00 con la maggiorazione prevista per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale).È dovuto l'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del DM. n. 55/2014, ma considerato che i documenti prodotti sono in numero esiguo e di ridotte dimensioni, la maggiorazione deve essere riconosciuta nella misura del 15%;
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il MIM a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 1.648,00 oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione del 15% ex art. 4, comma 1 bis, DM. n. 55/2014, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario;
compensa le spese di lite fra le altre parti del giudizio.
Torino, 10 giugno 2025.
LA GIUDICE
Dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 10227/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Emilia Conrotto
Controparte_2
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa
PARAFIORITI CONCETTA, dalla dott.ssa ONDA MARICA e dalla dott.ssa
BASTONE FEDERICA
PARTI CONVENUTE
Oggetto: ricorso ex art. 442 e segg. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 dicembre 2024 parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto alla corresponsione del TFR per il periodo 01/09/2014 –
31/08/2019; condannarsi, pertanto, le parti convenute ciascuna per la propria competenza (dovendo il MIM trasmettere all' i dati necessari alla liquidazione CP_1
del TFR) a calcolare il TFR dovuto;
condannarsi di conseguenza l' a provvedere al CP_1
pagina 1 di 3 pagamento del TFR in misura pari ad euro 4.591,81 o nella veriore somma accertanda in corso di causa oltre interessi legali dal 01/12/2021 al saldo;
l' costituendosi in giudizio affermava che in data 19.12.2024 il competente CP_1
ufficio aveva chiesto alla scuola dell'ultimo servizio prestato dalla ricorrente CP_1
(MOD TFR1), poiché a tale data la domanda di TFR non era ancora pervenuta all' , tale modello perveniva successivamente e con provvedimento del CP_1
25.03.2025 il competente ufficio provvedeva a liquidare per gli anni 2014-2019
(periodo utile 5 anni) il TFR a favore della ricorrente per l'importo lordo di euro
5.366,52 oltre agli interessi legali per ritardato pagamento da pagare con valuta
01.12.2021, l'importo netto era pari a euro 4.243,72, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il rigetto delle restanti domande, con compensazione delle spese di lite considerato che il ritardo del pagamento era dipeso da circostanza non imputabile all' ; CP_1
il MIM chiedeva il rigetto del ricorso, affermava che l'i.c. ove la ricorrente CP_3
prestava servizio dal 01.09.2015 al 31.08.2019, era intervenuto “sulla posizione assicurativa della docente ma nel fare ciò ha riscontrato errori e carenze nei flussi
MEF presenti a sistema, relativamente ai periodi di aspettativa per maternità e di aspettativa senza retribuzione. Poiché i periodi indicati sono successivi al 2014 questa scuola non può intervenire direttamente essendo competenza del MEF inviare
i flussi a variazione. La richiesta di modifica al MEF è stata inviata in data 05-02-
2025 con richiesta di intervento urgente. Il TFR pertanto verrà elaborato solo dopo
l'atteso intervento del MEF.”; in corso di causa il Procuratore di parte ricorrente dava atto del pagamento della prestazione. Su istanza concorde delle parti la giudice dichiara cessata la materia del contendere;
le spese di lite sono poste a carico del MIM in base al principio di causalità, poiché
l'instaurazione del giudizio si rendeva necessaria a causa della condotta inadempiente pagina 2 di 3 della scuola che, pur avendo rilevato “errori e carenze nei flussi MEF presenti a sistema”, si attivava soltanto dopo la notifica del ricorso;
sussistono giusti motivi per disporne la compensazione fra le restanti parti del giudizio. Le spese sono liquidate nella misura minima tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate € 1.648,00 (causa di lavoro senza istruttoria di valore compreso da
€ 1.101,00 a € 5200,00 con la maggiorazione prevista per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale).È dovuto l'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del DM. n. 55/2014, ma considerato che i documenti prodotti sono in numero esiguo e di ridotte dimensioni, la maggiorazione deve essere riconosciuta nella misura del 15%;
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il MIM a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 1.648,00 oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione del 15% ex art. 4, comma 1 bis, DM. n. 55/2014, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario;
compensa le spese di lite fra le altre parti del giudizio.
Torino, 10 giugno 2025.
LA GIUDICE
Dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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