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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GOP, Avv. Simone
Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 380/2020 e discussa all'udienza del 17.04.2024, promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentata e difesa dall' Avv. Cosimo Summa, opposta CP_1 oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.01.2020 l' ha proposto opposizione al precetto notificato Pt_1 il 22.01.2020, intimante il pagamento di €.21.672,70 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 4326/16 concludendo per il rigetto del ricorso per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cass. civ., 29 aprile 2004, n. 8219; cass. civ., 13 novembre 2009, n.24047).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.2008/22402).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui
è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. Più di recente si è precisato che “È ammissibile l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. 01/10/2015,
n. 19641).
Nella specie, deve rilevarsi che con sentenza n.4326/2016 il Tribunale di Brindisi ha così disposto:”dichiara il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione con
l'accreditamento dei contributi figurativi di malattia, risultanti dall'estratto conto contributivo del limite di 52 settimane e, per l'effetto, condanna l' al pagamento Pt_1 del dovuto con decorrenza marzo 2012...”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 9389 del 11-07-2001 e Cass. SU. 11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dal CTU nominato, rag. , ai fini Persona_1 della quantificazione di quanto dovuto all'opposto. Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, l'ausiliario del Giudice - all'esito di un'approfondita disamina della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita presso – ha quantificato Pt_1
l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza - nel periodo considerato nell'atto di precetto, in euro 1.843,25 comprensivo di perequazione automatica ed interessi sino al 22.01.2020.
Ritiene il giudicante, stante l'assenza di specifiche contestazioni idonee ad inficiarne il contenuto, di aderire alle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame con l'atto di precetto è stata richiesta una somma superiore rispetto a quella effettivamente dovuta in esecuzione della sentenza n.4326/2016, con l'effetto che il ricorso in opposizione proposto dall' risulta CP_2 meritevole di accoglimento, quantomeno sotto tale profilo. Vale allora il principio, ripetutamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, ove si accerti che il creditore abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento in parte qua dell'opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese sostenute dalla parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (cfr. Cass. n. 20374/2016).
Non si ravvisano, peraltro, i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisandosi la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Doveroso, per contra, appare il riconoscimento dei compensi maturati dal difensore in ordine all'atto di precetto come per Legge, mentre le spese di lite meritano di essere compensate tra le parti in ragione della considerevole differenza accertata tra la somma indicata nel precetto e rivendicata da e quella effettivamente riconosciuta CP_1 alla stessa in ragione della CTU ammessa.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 08/06/2021 da nei confronti di , così Pt_1 CP_1 provvede: dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
condanna al pagamento in favore di dell'importo pari ad €.1808,48, Pt_1 CP_1 oltre interessi legali data del 22.01.2020 sino alla maturazione del soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di precetto che si liquidano, come per legge, Pt_1 nella somma di €. 225,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge in favore dell'avv.
Cosimo Summa;
compensa le spese di lite tra le parti;
spese di ctu a carico di . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 17.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GOP, Avv. Simone
Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 380/2020 e discussa all'udienza del 17.04.2024, promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentata e difesa dall' Avv. Cosimo Summa, opposta CP_1 oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.01.2020 l' ha proposto opposizione al precetto notificato Pt_1 il 22.01.2020, intimante il pagamento di €.21.672,70 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 4326/16 concludendo per il rigetto del ricorso per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cass. civ., 29 aprile 2004, n. 8219; cass. civ., 13 novembre 2009, n.24047).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.2008/22402).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui
è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. Più di recente si è precisato che “È ammissibile l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. 01/10/2015,
n. 19641).
Nella specie, deve rilevarsi che con sentenza n.4326/2016 il Tribunale di Brindisi ha così disposto:”dichiara il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione con
l'accreditamento dei contributi figurativi di malattia, risultanti dall'estratto conto contributivo del limite di 52 settimane e, per l'effetto, condanna l' al pagamento Pt_1 del dovuto con decorrenza marzo 2012...”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione e condannato la parte convenuta al pagamento dei relativi ratei, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 9389 del 11-07-2001 e Cass. SU. 11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dal CTU nominato, rag. , ai fini Persona_1 della quantificazione di quanto dovuto all'opposto. Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, l'ausiliario del Giudice - all'esito di un'approfondita disamina della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita presso – ha quantificato Pt_1
l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza - nel periodo considerato nell'atto di precetto, in euro 1.843,25 comprensivo di perequazione automatica ed interessi sino al 22.01.2020.
Ritiene il giudicante, stante l'assenza di specifiche contestazioni idonee ad inficiarne il contenuto, di aderire alle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame con l'atto di precetto è stata richiesta una somma superiore rispetto a quella effettivamente dovuta in esecuzione della sentenza n.4326/2016, con l'effetto che il ricorso in opposizione proposto dall' risulta CP_2 meritevole di accoglimento, quantomeno sotto tale profilo. Vale allora il principio, ripetutamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, ove si accerti che il creditore abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento in parte qua dell'opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese sostenute dalla parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (cfr. Cass. n. 20374/2016).
Non si ravvisano, peraltro, i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisandosi la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Doveroso, per contra, appare il riconoscimento dei compensi maturati dal difensore in ordine all'atto di precetto come per Legge, mentre le spese di lite meritano di essere compensate tra le parti in ragione della considerevole differenza accertata tra la somma indicata nel precetto e rivendicata da e quella effettivamente riconosciuta CP_1 alla stessa in ragione della CTU ammessa.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 08/06/2021 da nei confronti di , così Pt_1 CP_1 provvede: dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
condanna al pagamento in favore di dell'importo pari ad €.1808,48, Pt_1 CP_1 oltre interessi legali data del 22.01.2020 sino alla maturazione del soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di precetto che si liquidano, come per legge, Pt_1 nella somma di €. 225,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge in favore dell'avv.
Cosimo Summa;
compensa le spese di lite tra le parti;
spese di ctu a carico di . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 17.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA