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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott.ssa Raffaella Simone - Presidente
2. Dott.ssa Assunta Napoliello - Giudice relatore
3. Dott. Michele De Palma - Giudice udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4362/2023 R.G. vertente tra:
, (Avv. Leonardo Ingravalle) Parte_1
- ATTORE -
E
, (Avv.to Francesco Stolfa e avv.to Leonardo Controparte_1
Chiapperini) - CONVENUTO-
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 9.3.2023, conveniva Parte_1 in giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“….
1. Accertare e dichiarare la responsabilità illimitata ex art. 2489 c.c. del Dott.
nella sua qualità di liquidatore della società “ Controparte_2 [...]
e per l'effetto 2. Condannare il Dott. al Controparte_3 Controparte_2 pagamento in favore dalla sig.ra della somma di €. 6.201,56 Parte_1 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda, pari al credito per TFR che la sig.ra avrebbe dovuto percepire, dalla cancellata società Pt_1 [...] al netto dell'acconto percepito (€ 7.649,56 – 1.448,00 acconto Controparte_3
- €. 6.201,56);
3. In subordine condannare il Dott. al Controparte_2 pagamento in favore dalla sig.ra della somma di € 1.448,00 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda, pari al credito per TFR che la sig.ra avrebbe dovuto percepire in privilegio ex art. 2751 cc e che, invece, Pt_1
è stata ripartita tra i soci;
4. In via ulteriormente gradata, condannare il Dott.
al pagamento in favore dalla sig.ra della Controparte_2 Parte_1 somma di € 1.448,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda, pari al credito per TFR che la sig.ra avrebbe dovuto percepire in privilegio ex art. Pt_1
2751 cc e che, invece, egli si è attribuito in qualità di socio;
5. Condannare, il dott. al pagamento delle spese e competenze processuali Controparte_2 oltre oneri accessori come per legge ex D.M. 55/2014”.
2. A fondamento della sua pretesa, l'attrice, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della società dal 21.5.2009 al Controparte_3
31.8.2020, affermava di non aver percepito il TFR maturato, pari ad €. 7.649,56, al momento della cessazione dell'attività; il convenuto , già Controparte_2 liquidatore della cessata avrebbe commesso una Controparte_3 serie di errori nella redazione del bilancio finale di liquidazione ed avrebbe ripartito l'attivo residuo della società tra i soci ed in danno della stessa creditrice privilegiata;
riferiva di avere già azionato la pretesa in seno al giudizio RG 2196/2022 Tribunale Bari, definito in rito per improcedibilità con condanna alle spese della stessa Pt_1
Deduceva la responsabilità illimitata del liquidatore o, in subordine, limitata alle somme ripartite tra i soci in danno della stessa creditrice insoddisfatta. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per CP_2 carenza di interesse ad agire;
nel merito, la infondatezza della pretesa. Istruita con produzioni documentali e discussa oralmente innanzi al collegio, con concessione dei termini ex art. 275 bis cpc, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 16.9.2024. La domanda proposta nei confronti del convenuto quale già liquidatore della
“ in liquidazione, è fondata nei limiti di seguito Controparte_3 precisati. Va, sul punto, premesso che l'art. 2495 c.c. prevede che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (primo comma) e che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (secondo comma). Il legislatore della riforma del diritto delle società ha definitivamente acclarato che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società comporta la definitiva estinzione società a prescindere dalla sopravvivenza o anche della sopravvenienza di attività o di passività: conseguentemente, la nuova norma di cui all'art. 2495 secondo comma c.c. ha inteso attribuire efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese (cfr., Cassazione civile, sez. un., 22/02/2010, n. 4060; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2010, n. 4061; Cassazione civile, sez. I, 16/07/2010, n. 16758; Corte appello Roma, sez. III, 07/09/2010, n. 3467; Tribunale Monza, 18/1/2011). In particolare, poi, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ulteriormente chiarito che qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societarie, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr., Cassazione civile sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070). Consegue che i creditori eventualmente rimasti insoddisfatti potranno agire non già nei confronti della società, ma soltanto nei confronti dei soci e dei liquidatori, nei confronti dei primi fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei secondi, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2495 secondo comma c.c. cit.). Per quanto attiene ai liquidatori, la responsabilità si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari. Ovviamente, la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest'ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento. Peraltro, dalla giurisprudenza di merito è stato anche chiarito che la mancata richiesta, da parte del liquidatore, del fallimento o dell'ammissione ad altra procedura concorsuale, della società non integra di per sé un profilo di responsabilità, in assenza della specifica dimostrazione del fatto che tale declaratoria avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori sociali (Trib. Milano, 14 novembre 2007). Quanto alla natura, la responsabilità dei liquidatori in argomento costituisce una responsabilità di matrice tipicamente extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo. Ed invero, come quella degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, anche la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori stessi è responsabilità da fatto illecito, disciplinata in via generale dall'art. 2043 c.c., e che trova soltanto un richiamo, senza alcuna mutazione di fondamento, nell'art. 2495 c.c. Infatti, l'obbligo di procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione ed è inerente al suo incarico di liquidatore e non può confondersi con l'obbligo che vincola la società debitrice nei confronti del proprio creditore (in questi termini, cfr., Tribunale Milano, 17 febbraio 2005). La natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori per omesso pagamento dei debiti della società estinta non è scevra di conseguenze in ordine al regime probatorio (oltre che in ordine al regime della prescrizione, non rilevante, però, nella fattispecie in esame). Ed infatti, proprio in ragione di tale inquadramento, deve ritenersi che ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre, ancora, al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito (si veda, sul punto, già Cassazione civile, sez. I, 01/04/1994, n. 3216, nonché Tribunale Milano, 17 febbraio 2005 cit.). In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e che, invece, sia stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.
2. Ciò posto, alla luce delle precedenti considerazioni in diritto, la domanda principale come formulata non può essere accolta potendosi accogliere quella in via subordinata: invero, del tutto generica si presenta la doglianza secondo la quale il liquidatore non avrebbe rispettato, nella fase di liquidazione, la regola della par conditio creditorum: l'attrice non ha indicato (come era suo onere, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta) quali creditori siano stati preferiti e quali pagamenti siano stati effettivamente eseguiti in favore di questi. Tuttavia quel che è emerso, e non risulta contestato, è l'assegnazione ai soci di un credito erariale residuo. A fondamento della propria domanda parte attrice rappresenta: la consapevolezza, da parte del liquidatore, del credito vantato;
la confusione del credito per TFR con le altre poste passive di bilancio, da cui sarebbe scaturita la violazione del privilegio ex art. 2751 c.c. e la conseguente possibilità per i soci di ripartirsi l'unica posta attiva, rinveniente dal credito erariale a loro assegnato in via di liquidazione ovvero già liquidato. Di talchè, sotto tale profilo va affermata la responsabilità patrimoniale del sia quale liquidatore che quale socio della CP_2 [...]
Controparte_3
3. In definitiva, la domanda proposta dalla attrice va accolta nei Parte_1 limiti della somma pari ad € 1448,00 come richiesto (tfr da ricevere in privilegio) somma ricompresa nel maggior credito erariale accertato nel bilancio di liquidazione (pari ad € 2896,00) ed assegnato ai soci (all'epoca della cessazione della società, e ), con interessi Controparte_2 Controparte_4 legali dal dì della domanda ossia dalla data di notifica dell'atto di citazione;
alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, valore medio, fase istruttoria ai minimi in ragione della natura solo documentale, scaglione nei limiti del credito come riconosciuto, e rimborso C.U.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nella contumacia di parte convenuta, così provvede: I) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di € € 1448,00, oltre interessi dal dì della notifica dell'atto di citazione;
II) condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore di che liquida in complessivi € 1701,00, oltre Parte_1 rimborso C.U. forfettario al 15%, cap e iva come per legge
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il Giudice est.
Assunta Napoliello
Il Presidente
Raffaella Simone