Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/04/2026, n. 7790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7790 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07790/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03600/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3600 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Etra Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Giuseppe Campanile e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Performance Hospital S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale
della D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/3/2023:
per l’annullamento della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''''8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa erariale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. EN NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota del giorno 16.03.2026 con cui la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito della L. 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. 09/08/2025, n. 184);
Ritenuto che la parte non abbia ottenuto il bene della vita azionato in ricorso, ma ha definito la controversia versando la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, come da nuove disposizioni normative;
Ritenuto pertanto che dalla memoria deposita possa evincersi il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa.
Ritenuto di dover disporre formalmente la revoca dell’ordinanza cautelare di accoglimento del 2023.
Ritenuto opportuno disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della condotta processuale della parte ricorrente, del tipo e contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE SS, Presidente
Monica Gallo, Referendario
EN NN, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| EN NN | LE SS |
IL SEGRETARIO