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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 194/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 9.4.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 30.5.2025, il cui contenuto è qui richiamato, richiamando le conclusioni anche istruttorie formulate in ricorso;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.4.2025, il cui contenuto è qui richiamato, richiamando del pari le conclusioni formulate in memoria.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc,
allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 194/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti ZEFFIN ALBERTO e NOLA MARTINA contro
(C.F. ), in persona del l.r., CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato domanda all' in data 29/9/2021 per ottenere Parte_1 CP_1
l'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/1984, rappresentando di non essere più in grado di svolgere occupazioni confacenti alle proprie attitudini lavorative (prima falegname e, dal 2016, giardiniere).
Ottenuto un rigetto da parte dell' , e dopo averlo impugnato avanti al comitato CP_2
provinciale, che si è espresso in termini discordi in sede di collegiale medica, il ha introdotto un procedimento per ATP ex art. 445bis cpc (n. 770/2024 R.G.), Parte_1
che pure ha avuto esito negativo, avendo il Consulente ivi nominato concluso affermando che “non è possibile giudicare il ricorrente come soggetto che veda la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti ridotta a meno di un terzo”.
Contestate in quella sede le conclusioni peritali, il ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio con ricorso a norma dell'art. 445bis co. 6 cpc, contestando la valutazione peritale siccome erronea e priva di motivazione adeguata, e chiedendo “1) Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto all'Assegno Ordinario di Invalidità ex L. 222/1984,
pagina 2 di 5 con la decorrenza di legge (1/10/2021) o con la diversa decorrenza che risulterà di giustizia in corso di causa. 2) Per l'effetto condannarsi l' alla corresponsione in CP_1 favore del sig. dell'Assegno Ordinario di Invalidità ex L. 222/1984 Parte_1
con la decorrenza di legge (1/10/2021), con pagamento dei ratei maturati e maturandi. 3)
Spese e compensi di lite sia del presente procedimento sia della fase relativa all'A.T.P. rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituito l' anche in questa sede, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 6.6.2025, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
***
Il ricorso non merita di essere accolto.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il Consulente nominato nel procedimento di ATP ha esaustivamente risposto al quesito formulato, motivando le proprie conclusioni del tutto adeguatamente.
Si legge infatti nella consulenza depositata:
“Nel caso in esame è da considerare che il Sig. è stato giudicato Parte_1
correttamente come portatore di una invalidità civile pari al 46% con diagnosi di:
“artrodesi in spondilosi L4-L5 con ernia discale espulsa paramediana con radicolopatia.
Meniscectomia mediale e laterale ginocchio destro per rottura del menisco mediale, sinusopatia, deflessione settale”.
Il quadro patologico di maggiore rilievo che comporta una riduzione della capacità lavorativa è l'esito dell'intervento di artrodesi L4L, questa è una tecnica chirurgica che permette di unire ossa presenti nel tratto lombare della colonna vertebrale per stabilizzarla in modo da ridurre eventuali deformità, erniazioni o slittamenti. Tale intervento comporta una maggiore rigidità del tratto rachideo interessato ma non una impossibilità alle attività.
Nel caso in esame si tratta della stabilizzazione del solo tratto L4-L5 che chiaramente comporta una notevole limitazione nella funzionalità del tratto lombare della colonna del paziente che si evidenzia obiettivamente nella rigidità e limitazione dei movimenti eseguiti dal soggetto. Il medesimo è tuttavia ancora in grado di eseguire attività lavorative necessariamente con accorgimenti e limitazioni funzionali ma non pare corretto valutare questa stabilizzazione chirurgica come causa della perdita di capacità lavorativa oltre due terzi della persona. Appare corretto il riferimento alla confacenza, il soggetto ha sempre eseguito attività manuali come giardiniere o falegname e di questo è necessario tenere
pagina 3 di 5 conto nella ricollocabilità, è altresì da considerare che può ancora svolgere attività lavorative con un ritmo e accorgimenti utili a non aggravare lo stato patologico. Il soggetto con la percentuale di invalidità indicata è iscrivibile alle liste per il collocamento obbligatorio che dovrebbero agevolare la ricerca di un lavoro confacente alla condizione fisica dello stesso.
Per i motivi precedentemente indicati non è possibile giudicare il ricorrente, come soggetto che veda la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti ridotta a meno di un terzo”.
La risposta alle osservazioni del ctp non può che giudicarsi del tutto congrua ed adeguata, poiché a monte sono le stesse osservazioni ad apparire affette da evidente tautologia: il Ctp si è infatti limitato ad esprimere il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del Ctu perché
“il ricorrente è affetto da importante menomazione a carico della colonna vertebrale che incide in maniera rilevante sulla confacenza del soggetto (attività lavorative con impegno fisico) in attuale incapacità a mantenere il lavoro”, ossia semplicemente sostituendo una propria conclusione difforme da quella del Ctu ma senza spiegare il perché le motivazioni addotte dal Consulente non possano essere condivise.
Non appare utilmente invocata, da parte del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 2518/2025) che ricorda come “la capacità lavorativa residua deve valutarsi con riferimento a tutte quelle occupazioni, anche diverse da quelle esercitate abitualmente prima del sopraggiungere della causa invalidante, che si dimostrino realmente adeguate alla personalità del lavoratore, alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, addestramento, alla sua età, sesso: si deve trattare di attività per le quali l'assicurato è in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo o fatiche eccessive, senza lungo tirocinio, senza declassamento, che, inoltre, debbono consentire un impiego proficuo delle energie lavorative in modo non saltuario né precario, ma abituale o continuativo e devono essere prive di valore o carattere stressante”, poiché proprio con riguardo alle specifiche attività (falegname e giardiniere) svolte dal ricorrente,
e non ad altre attività delle quali debba interrogarsi sulla maggiore o minore divaricazione rispetto al lavoro svolto precedentemente, il Consulente ha fatto esplicito riferimento, giudicando la persona del ricorrente idonea al permanente svolgimento di quelle come anche di analoghe mansioni, seppure “con un ritmo e accorgimenti utili a non aggravare lo stato patologico”.
Neppure appare da sola sufficiente a contrastare nel merito le conclusioni cui è giunto il pagina 4 di 5 Ctu la deduzione del ricorrente, svolta facendo richiamo alle considerazioni del proprio
Ctp, per cui la menomazione a carico della colonna vertebrale determinerebbe a suo carico
“un quadro algico intenso”, poichè non contrastante con l'accertata possibilità per il ricorrente di proseguire nello svolgimento delle proprie mansioni sebbene con la necessità di adeguamenti nel ritmo e negli accorgimenti utilizzati, come tali idonei ad affrontare l'algia e la limitazione di movimento derivante dalla menomazione ossea e ad impedire comunque l'aggravamento del suo stato patologico.
L'accertamento peritale già disposto, in conclusione, supera pienamente il vaglio critico di parte ricorrente, il che ha reso superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, come pure richiesto dalla parte.
Nulla sulle spese, nonostante la soccombenza del ricorrente, in ragione del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa a norma dell'art. 429 cpc.
Rovigo, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 194/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 9.4.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 30.5.2025, il cui contenuto è qui richiamato, richiamando le conclusioni anche istruttorie formulate in ricorso;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 11.4.2025, il cui contenuto è qui richiamato, richiamando del pari le conclusioni formulate in memoria.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc,
allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 194/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti ZEFFIN ALBERTO e NOLA MARTINA contro
(C.F. ), in persona del l.r., CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato domanda all' in data 29/9/2021 per ottenere Parte_1 CP_1
l'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/1984, rappresentando di non essere più in grado di svolgere occupazioni confacenti alle proprie attitudini lavorative (prima falegname e, dal 2016, giardiniere).
Ottenuto un rigetto da parte dell' , e dopo averlo impugnato avanti al comitato CP_2
provinciale, che si è espresso in termini discordi in sede di collegiale medica, il ha introdotto un procedimento per ATP ex art. 445bis cpc (n. 770/2024 R.G.), Parte_1
che pure ha avuto esito negativo, avendo il Consulente ivi nominato concluso affermando che “non è possibile giudicare il ricorrente come soggetto che veda la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti ridotta a meno di un terzo”.
Contestate in quella sede le conclusioni peritali, il ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio con ricorso a norma dell'art. 445bis co. 6 cpc, contestando la valutazione peritale siccome erronea e priva di motivazione adeguata, e chiedendo “1) Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto all'Assegno Ordinario di Invalidità ex L. 222/1984,
pagina 2 di 5 con la decorrenza di legge (1/10/2021) o con la diversa decorrenza che risulterà di giustizia in corso di causa. 2) Per l'effetto condannarsi l' alla corresponsione in CP_1 favore del sig. dell'Assegno Ordinario di Invalidità ex L. 222/1984 Parte_1
con la decorrenza di legge (1/10/2021), con pagamento dei ratei maturati e maturandi. 3)
Spese e compensi di lite sia del presente procedimento sia della fase relativa all'A.T.P. rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituito l' anche in questa sede, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 6.6.2025, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
***
Il ricorso non merita di essere accolto.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il Consulente nominato nel procedimento di ATP ha esaustivamente risposto al quesito formulato, motivando le proprie conclusioni del tutto adeguatamente.
Si legge infatti nella consulenza depositata:
“Nel caso in esame è da considerare che il Sig. è stato giudicato Parte_1
correttamente come portatore di una invalidità civile pari al 46% con diagnosi di:
“artrodesi in spondilosi L4-L5 con ernia discale espulsa paramediana con radicolopatia.
Meniscectomia mediale e laterale ginocchio destro per rottura del menisco mediale, sinusopatia, deflessione settale”.
Il quadro patologico di maggiore rilievo che comporta una riduzione della capacità lavorativa è l'esito dell'intervento di artrodesi L4L, questa è una tecnica chirurgica che permette di unire ossa presenti nel tratto lombare della colonna vertebrale per stabilizzarla in modo da ridurre eventuali deformità, erniazioni o slittamenti. Tale intervento comporta una maggiore rigidità del tratto rachideo interessato ma non una impossibilità alle attività.
Nel caso in esame si tratta della stabilizzazione del solo tratto L4-L5 che chiaramente comporta una notevole limitazione nella funzionalità del tratto lombare della colonna del paziente che si evidenzia obiettivamente nella rigidità e limitazione dei movimenti eseguiti dal soggetto. Il medesimo è tuttavia ancora in grado di eseguire attività lavorative necessariamente con accorgimenti e limitazioni funzionali ma non pare corretto valutare questa stabilizzazione chirurgica come causa della perdita di capacità lavorativa oltre due terzi della persona. Appare corretto il riferimento alla confacenza, il soggetto ha sempre eseguito attività manuali come giardiniere o falegname e di questo è necessario tenere
pagina 3 di 5 conto nella ricollocabilità, è altresì da considerare che può ancora svolgere attività lavorative con un ritmo e accorgimenti utili a non aggravare lo stato patologico. Il soggetto con la percentuale di invalidità indicata è iscrivibile alle liste per il collocamento obbligatorio che dovrebbero agevolare la ricerca di un lavoro confacente alla condizione fisica dello stesso.
Per i motivi precedentemente indicati non è possibile giudicare il ricorrente, come soggetto che veda la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti ridotta a meno di un terzo”.
La risposta alle osservazioni del ctp non può che giudicarsi del tutto congrua ed adeguata, poiché a monte sono le stesse osservazioni ad apparire affette da evidente tautologia: il Ctp si è infatti limitato ad esprimere il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del Ctu perché
“il ricorrente è affetto da importante menomazione a carico della colonna vertebrale che incide in maniera rilevante sulla confacenza del soggetto (attività lavorative con impegno fisico) in attuale incapacità a mantenere il lavoro”, ossia semplicemente sostituendo una propria conclusione difforme da quella del Ctu ma senza spiegare il perché le motivazioni addotte dal Consulente non possano essere condivise.
Non appare utilmente invocata, da parte del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 2518/2025) che ricorda come “la capacità lavorativa residua deve valutarsi con riferimento a tutte quelle occupazioni, anche diverse da quelle esercitate abitualmente prima del sopraggiungere della causa invalidante, che si dimostrino realmente adeguate alla personalità del lavoratore, alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, addestramento, alla sua età, sesso: si deve trattare di attività per le quali l'assicurato è in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo o fatiche eccessive, senza lungo tirocinio, senza declassamento, che, inoltre, debbono consentire un impiego proficuo delle energie lavorative in modo non saltuario né precario, ma abituale o continuativo e devono essere prive di valore o carattere stressante”, poiché proprio con riguardo alle specifiche attività (falegname e giardiniere) svolte dal ricorrente,
e non ad altre attività delle quali debba interrogarsi sulla maggiore o minore divaricazione rispetto al lavoro svolto precedentemente, il Consulente ha fatto esplicito riferimento, giudicando la persona del ricorrente idonea al permanente svolgimento di quelle come anche di analoghe mansioni, seppure “con un ritmo e accorgimenti utili a non aggravare lo stato patologico”.
Neppure appare da sola sufficiente a contrastare nel merito le conclusioni cui è giunto il pagina 4 di 5 Ctu la deduzione del ricorrente, svolta facendo richiamo alle considerazioni del proprio
Ctp, per cui la menomazione a carico della colonna vertebrale determinerebbe a suo carico
“un quadro algico intenso”, poichè non contrastante con l'accertata possibilità per il ricorrente di proseguire nello svolgimento delle proprie mansioni sebbene con la necessità di adeguamenti nel ritmo e negli accorgimenti utilizzati, come tali idonei ad affrontare l'algia e la limitazione di movimento derivante dalla menomazione ossea e ad impedire comunque l'aggravamento del suo stato patologico.
L'accertamento peritale già disposto, in conclusione, supera pienamente il vaglio critico di parte ricorrente, il che ha reso superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, come pure richiesto dalla parte.
Nulla sulle spese, nonostante la soccombenza del ricorrente, in ragione del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa a norma dell'art. 429 cpc.
Rovigo, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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