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Sentenza breve 19 febbraio 2026
Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 19/02/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00495 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00142/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 142 del 2026, proposto da
Società Cooperativa Sociale il Pozzo di Giacobbe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, non costituita in giudizio; N. 00142/2026 REG.RIC.
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia
della nota del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato della
Salute prot. n. 49992 del 06.11.2025, comunicata il 11.11.2025, con la quale è stata rigettata l'istanza preliminare di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.lgs.
502/1992, presentata dalla cooperativa ricorrente per la realizzazione, nel Comune di
Aragona (AG), di una comunità residenziale per soggetti affetti da disturbo dell'autismo; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Francesco
ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame, notificato il 5 gennaio 2026 e depositato il 22 gennaio successivo, la Società Cooperativa Sociale “Il Pozzo di Giacobbe – operante nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, titolare e gestore del Centro diurno per disturbi dell'autismo denominato “Il Canto di Ario”, sito nel Comune di Aragona - ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di rigetto dell'istanza preliminare di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.lgs. 502/1992, dalla stessa presentata per N. 00142/2026 REG.RIC.
la realizzazione, nel medesimo Comune, di una comunità residenziale per soggetti affetti da disturbo dell'autismo, deducendo le censure di:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta e travisamento dei presupposti”.
2) “Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Violazione del D.A. n. 1151/2019. Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza assoluta di motivazione”.
Ha, pertanto, chiesto – previa misura cautelare – l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
2. – Si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale della Salute, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. – Alla camera di consiglio del giorno 10/02/2026, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
4. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti.
5. – Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.
L'art. 8 ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992, attribuisce alla Regione la competenza a verificare la compatibilità di ogni nuova struttura sanitaria con la programmazione e il fabbisogno di assistenza.
Il Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica del resistente Assessorato, con il provvedimento impugnato si è spogliato della propria potestà provvedimentale limitandosi ad affermare, che “nel richiamare quanto previsto al riguardo dal D.A. N. 00142/2026 REG.RIC.
1151/2019 si rappresenta che questa Amministrazione non é preposta al rilascio di alcun parere ex art. 8 ter del D.lgs. 502/92 per il setting assistenziale di che trattasi”.
A tale conclusione l'Amministrazione è pervenuta senza giustificare come mai fosse stata competente a valutare un centro diurno per l'autismo e non lo sia più al momento di adozione del provvedimento impugnato per una struttura residenziale destinata alla stessa utenza.
Come è noto la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese costituendo, la motivazione del provvedimento, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della L. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (Consiglio di Stato sez. VI,
20/12/2021, n. 8449; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28/03/2025, n. 2632).
Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato, oltre a risultare lacunosa, per non dire insussistente, è anche contraddittoria ove si consideri che, come evidenziato dalla ricorrente, il medesimo Dipartimento, con nota n. 0056809 del 13 luglio 2015, aveva rilasciato alla stessa il parere di compatibilità, proprio ai sensi del citato art. 8 ter, per la realizzazione del centro diurno “Il Canto di Ario”.
6. – In conclusione, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso – in quanto fondato nei sensi e nei limiti sopra precisati – deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
7. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico del resistente
Assessorato e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo; dette spese N. 00142/2026 REG.RIC.
possono, invece, essere compensate con l'Asp di Agrigento la quale non ha adottato determinazioni nella vicenda conteziosa in esame e non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Assessorato regionale della Salute alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario; spese compensate con l'Asp di Agrigento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO NO, Presidente
Francesco ER, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco ER TO NO N. 00142/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00495 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00142/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 142 del 2026, proposto da
Società Cooperativa Sociale il Pozzo di Giacobbe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, non costituita in giudizio; N. 00142/2026 REG.RIC.
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia
della nota del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato della
Salute prot. n. 49992 del 06.11.2025, comunicata il 11.11.2025, con la quale è stata rigettata l'istanza preliminare di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.lgs.
502/1992, presentata dalla cooperativa ricorrente per la realizzazione, nel Comune di
Aragona (AG), di una comunità residenziale per soggetti affetti da disturbo dell'autismo; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Francesco
ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame, notificato il 5 gennaio 2026 e depositato il 22 gennaio successivo, la Società Cooperativa Sociale “Il Pozzo di Giacobbe – operante nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, titolare e gestore del Centro diurno per disturbi dell'autismo denominato “Il Canto di Ario”, sito nel Comune di Aragona - ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di rigetto dell'istanza preliminare di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.lgs. 502/1992, dalla stessa presentata per N. 00142/2026 REG.RIC.
la realizzazione, nel medesimo Comune, di una comunità residenziale per soggetti affetti da disturbo dell'autismo, deducendo le censure di:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta e travisamento dei presupposti”.
2) “Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Violazione del D.A. n. 1151/2019. Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza assoluta di motivazione”.
Ha, pertanto, chiesto – previa misura cautelare – l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
2. – Si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale della Salute, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. – Alla camera di consiglio del giorno 10/02/2026, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
4. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti.
5. – Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.
L'art. 8 ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992, attribuisce alla Regione la competenza a verificare la compatibilità di ogni nuova struttura sanitaria con la programmazione e il fabbisogno di assistenza.
Il Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica del resistente Assessorato, con il provvedimento impugnato si è spogliato della propria potestà provvedimentale limitandosi ad affermare, che “nel richiamare quanto previsto al riguardo dal D.A. N. 00142/2026 REG.RIC.
1151/2019 si rappresenta che questa Amministrazione non é preposta al rilascio di alcun parere ex art. 8 ter del D.lgs. 502/92 per il setting assistenziale di che trattasi”.
A tale conclusione l'Amministrazione è pervenuta senza giustificare come mai fosse stata competente a valutare un centro diurno per l'autismo e non lo sia più al momento di adozione del provvedimento impugnato per una struttura residenziale destinata alla stessa utenza.
Come è noto la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese costituendo, la motivazione del provvedimento, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della L. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (Consiglio di Stato sez. VI,
20/12/2021, n. 8449; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28/03/2025, n. 2632).
Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato, oltre a risultare lacunosa, per non dire insussistente, è anche contraddittoria ove si consideri che, come evidenziato dalla ricorrente, il medesimo Dipartimento, con nota n. 0056809 del 13 luglio 2015, aveva rilasciato alla stessa il parere di compatibilità, proprio ai sensi del citato art. 8 ter, per la realizzazione del centro diurno “Il Canto di Ario”.
6. – In conclusione, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso – in quanto fondato nei sensi e nei limiti sopra precisati – deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
7. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a carico del resistente
Assessorato e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo; dette spese N. 00142/2026 REG.RIC.
possono, invece, essere compensate con l'Asp di Agrigento la quale non ha adottato determinazioni nella vicenda conteziosa in esame e non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Assessorato regionale della Salute alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario; spese compensate con l'Asp di Agrigento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO NO, Presidente
Francesco ER, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco ER TO NO N. 00142/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO