Sentenza 13 novembre 1984
Massime • 2
La garanzia della non trasferibilità dall'unità produttiva dei lavoratori dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali senza il previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, stabilita dall'art. 22, primo comma, della legge n. 300 del 1970, si applica, salvo deroghe in melius per i lavoratori convenute in Sede di contrattazione collettiva, ai soli dirigenti che hanno diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'art. 23 della stessa legge, essendo tale interpretazione - che tiene conto dell'identità di ratio delle due norme - rispondente ad un criterio oggettivo, logicamente appagante, ed al criterio di ermeneutica legislativa sancito dall'art. 12, secondo comma, delle preleggi.*
Le associazioni sindacali, cui, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 300 del 1970, spetta di rilasciare il nulla osta per il trasferimento dei dirigenti delle proprie rappresentanze aziendali, hanno il potere di determinare convenzionalmente la nozione di unità produttiva ai fini dell'applicazione dello stesso articolo, giacché, in questo, che è inequivocamente dettato a tutela della autonomia organizzativa del Sindacato, non è configurabile una norma inderogabile e limitativa del potere correlato a tale autonomia. Ne consegue che non può considerarsi nulla per contrasto con norme imperative la clausola dell'art. 2 della convenzione 24 giugno 1970, per i diritti e le relazioni sindacali presso le casse di risparmio ed altri istituti di credito, nella parte in cui stabilisce che "negli istituti con meno di 200 dipendenti nello ambito comunale l'unità produttiva si intende unica". ( V 6579/82, mass n 424220; ( V 5057/81, mass n 415851).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/11/1984, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1984 |
Testo completo
Le associazioni sindacali, cui, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 300 del 1970, spetta di rilasciare il nulla osta per il trasferimento dei dirigenti delle proprie rappresentanze aziendali, hanno il potere di determinare convenzionalmente la nozione di unità produttiva ai fini dell'applicazione dello stesso articolo, giacché, in questo, che è inequivocamente dettato a tutela della autonomia organizzativa del Sindacato, non è configurabile una norma inderogabile e limitativa del potere correlato a tale autonomia. Ne consegue che non può considerarsi nulla per contrasto con norme imperative la clausola dell'art. 2 della convenzione 24 giugno 1970, per i diritti e le relazioni sindacali presso le casse di risparmio ed altri istituti di credito, nella parte in cui stabilisce che "negli istituti con meno di 200 dipendenti nello ambito comunale l'unità produttiva si intende unica". ( V 6579/82, mass n 424220; ( V 5057/81, mass n 415851).*