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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. MELE LORENZO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. BRESMES ALESSANDRO e avv. ANTONELLI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni: per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente il Parte_1
18 marzo 2025, da intendersi integralmente richiamate;
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente il 17 CP_1 marzo 2025, da intendersi integralmente richiamate;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con in Parte_1 CP_1
MELITO DI NAPOLI, in data 29/06/2018 (anno 2018, atto n. 32, reg. MELITO DI NAPOLI, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano i figli il 18.05.2019 e il 5.08.2021, e che Persona_1 Persona_2
i coniugi si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2628/2023 del 30.11.2023, pubblicata il 01/12/2023 (passata in giudicato, v. doc. in atti), si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande CP_1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 18 febbraio 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“Affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Assegnazione della casa coniugale alla madre;
- Frequentazioni padre-figli regolate come segue: tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
a settimane alternate, il padre terrà con sé i minori dalla domenica mattina alle ore 10.00 sino al martedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori anche un pomeriggio infra- settimanale da individuare di concerto con la madre;
resta salvo ogni diverso accordo tra le parti;
- Le parti stabiliscono che l'assegno unico e universale per i due figli minori sarà percepito per intero dalla SI , con rinuncia del SInor alla sua quota di assegno unico;
Parte_1 CP_1
- Per quanto riguarda le vacanze con i minori, il mantenimento ordinario e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli, si richiamo le condizioni dell'accordo di separazione, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite interamente compensate”.
Le parti domandavano pertanto la pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti in conformità alle condizioni dell'accordo sopra riportato;
domandavano altresì la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., rinunciando alla discussione orale della causa in udienza. Il Giudice pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e rinviava la causa all'udienza del 19.03.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21 marzo 2025, il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti, depositato telematicamente in data 17-
18 marzo 2025, come di seguito trascritto: “
1. Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Assegnazione della casa coniugale alla madre;
3. Frequentazioni padre-figli regolate come segue: tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
a settimane alternate,
2 il padre terrà con sé i minori dalla domenica mattina alle ore 10:00 sino al martedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori anche un pomeriggio infra- settimanale da individuare di concerto con la madre;
resta salvo ogni diverso accordo tra le Parti;
4. Le Parti stabiliscono che l'assegno unico ed universale per i due figli minori sarà percepito per intero dalla SI.ra , con rinuncia del SI. alla sua quota di assegno unico;
Parte_1 CP_1
5. Per quanto riguarda le vacanze con i minori, il mantenimento ordinario e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli, si richiamano le condizioni dell'accordo di separazione ossia:
- Porre a carico del SI. un assegno mensile di mantenimento per i due figli minori pari ad CP_1
€400,00 totali (€200,00 per ciascun minore), da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre alla contribuzione del
50% alle spese straordinarie da sostenersi per i minori secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale che qui si intende integralmente trascritto;
- In relazione al periodo estivo, il padre avrà diritto di trascorrere con entrambi i figli due settimane anche consecutive nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- In relazione alle festività annuali, salvo diverso accordo, le Parti osserveranno il criterio dell'alternanza di anno in anno.
6. Spese di lite interamente compensate”. Con il medesimo provvedimento, il Giudice tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di conSIlio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in MELITO DI NAPOLI, in data 29/06/2018 (anno 2018, atto n. 32, reg.
MELITO DI NAPOLI, parte II, serie A).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 18.05.2019 e il 5.08.2021. Persona_1 Persona_2
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2628/2023 del 30.11.2023 pubblicata il 01/12/2023 (passata in giudicato, v. doc. in atti).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
3 Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in MELITO DI NAPOLI, in data 29/06/2018 (anno 2018, atto n. 32, reg.
[...] CP_1
MELITO DI NAPOLI, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“
1. Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Assegnazione della casa coniugale alla madre;
3. Frequentazioni padre-figli regolate come segue: tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
a settimane alternate, il padre terrà con sé i minori dalla domenica mattina alle ore 10:00 sino al martedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori anche un pomeriggio infra- settimanale da individuare di concerto con la madre;
resta salvo ogni diverso accordo tra le Parti;
4. Le Parti stabiliscono che l'assegno unico ed universale per i due figli minori sarà percepito per intero dalla SI.ra , con rinuncia del SI. alla sua quota di assegno unico;
Parte_1 CP_1
5. Per quanto riguarda le vacanze con i minori, il mantenimento ordinario e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli, si richiamano le condizioni dell'accordo di separazione ossia:
- Porre a carico del SI. un assegno mensile di mantenimento per i due figli minori pari ad CP_1
€400,00 totali (€200,00 per ciascun minore), da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre alla contribuzione del
50% alle spese straordinarie da sostenersi per i minori secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale che qui si intende integralmente trascritto;
- In relazione al periodo estivo, il padre avrà diritto di trascorrere con entrambi i figli due settimane anche consecutive nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- In relazione alle festività annuali, salvo diverso accordo, le Parti osserveranno il criterio dell'alternanza di anno in anno.
6. Spese di lite interamente compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
AN alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di MELITO DI NAPOLI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4 Così deciso in Bergamo, alla camera di conSIlio del 27 marzo 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. MELE LORENZO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. BRESMES ALESSANDRO e avv. ANTONELLI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni: per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente il Parte_1
18 marzo 2025, da intendersi integralmente richiamate;
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente il 17 CP_1 marzo 2025, da intendersi integralmente richiamate;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con in Parte_1 CP_1
MELITO DI NAPOLI, in data 29/06/2018 (anno 2018, atto n. 32, reg. MELITO DI NAPOLI, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano i figli il 18.05.2019 e il 5.08.2021, e che Persona_1 Persona_2
i coniugi si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2628/2023 del 30.11.2023, pubblicata il 01/12/2023 (passata in giudicato, v. doc. in atti), si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande CP_1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 18 febbraio 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“Affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Assegnazione della casa coniugale alla madre;
- Frequentazioni padre-figli regolate come segue: tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
a settimane alternate, il padre terrà con sé i minori dalla domenica mattina alle ore 10.00 sino al martedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori anche un pomeriggio infra- settimanale da individuare di concerto con la madre;
resta salvo ogni diverso accordo tra le parti;
- Le parti stabiliscono che l'assegno unico e universale per i due figli minori sarà percepito per intero dalla SI , con rinuncia del SInor alla sua quota di assegno unico;
Parte_1 CP_1
- Per quanto riguarda le vacanze con i minori, il mantenimento ordinario e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli, si richiamo le condizioni dell'accordo di separazione, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite interamente compensate”.
Le parti domandavano pertanto la pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti in conformità alle condizioni dell'accordo sopra riportato;
domandavano altresì la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., rinunciando alla discussione orale della causa in udienza. Il Giudice pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e rinviava la causa all'udienza del 19.03.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21 marzo 2025, il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti, depositato telematicamente in data 17-
18 marzo 2025, come di seguito trascritto: “
1. Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Assegnazione della casa coniugale alla madre;
3. Frequentazioni padre-figli regolate come segue: tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
a settimane alternate,
2 il padre terrà con sé i minori dalla domenica mattina alle ore 10:00 sino al martedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori anche un pomeriggio infra- settimanale da individuare di concerto con la madre;
resta salvo ogni diverso accordo tra le Parti;
4. Le Parti stabiliscono che l'assegno unico ed universale per i due figli minori sarà percepito per intero dalla SI.ra , con rinuncia del SI. alla sua quota di assegno unico;
Parte_1 CP_1
5. Per quanto riguarda le vacanze con i minori, il mantenimento ordinario e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli, si richiamano le condizioni dell'accordo di separazione ossia:
- Porre a carico del SI. un assegno mensile di mantenimento per i due figli minori pari ad CP_1
€400,00 totali (€200,00 per ciascun minore), da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre alla contribuzione del
50% alle spese straordinarie da sostenersi per i minori secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale che qui si intende integralmente trascritto;
- In relazione al periodo estivo, il padre avrà diritto di trascorrere con entrambi i figli due settimane anche consecutive nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- In relazione alle festività annuali, salvo diverso accordo, le Parti osserveranno il criterio dell'alternanza di anno in anno.
6. Spese di lite interamente compensate”. Con il medesimo provvedimento, il Giudice tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di conSIlio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in MELITO DI NAPOLI, in data 29/06/2018 (anno 2018, atto n. 32, reg.
MELITO DI NAPOLI, parte II, serie A).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 18.05.2019 e il 5.08.2021. Persona_1 Persona_2
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2628/2023 del 30.11.2023 pubblicata il 01/12/2023 (passata in giudicato, v. doc. in atti).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
3 Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in MELITO DI NAPOLI, in data 29/06/2018 (anno 2018, atto n. 32, reg.
[...] CP_1
MELITO DI NAPOLI, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“
1. Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Assegnazione della casa coniugale alla madre;
3. Frequentazioni padre-figli regolate come segue: tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
a settimane alternate, il padre terrà con sé i minori dalla domenica mattina alle ore 10:00 sino al martedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
tutte le settimane, il padre terrà con sé i minori anche un pomeriggio infra- settimanale da individuare di concerto con la madre;
resta salvo ogni diverso accordo tra le Parti;
4. Le Parti stabiliscono che l'assegno unico ed universale per i due figli minori sarà percepito per intero dalla SI.ra , con rinuncia del SI. alla sua quota di assegno unico;
Parte_1 CP_1
5. Per quanto riguarda le vacanze con i minori, il mantenimento ordinario e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli, si richiamano le condizioni dell'accordo di separazione ossia:
- Porre a carico del SI. un assegno mensile di mantenimento per i due figli minori pari ad CP_1
€400,00 totali (€200,00 per ciascun minore), da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre alla contribuzione del
50% alle spese straordinarie da sostenersi per i minori secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale che qui si intende integralmente trascritto;
- In relazione al periodo estivo, il padre avrà diritto di trascorrere con entrambi i figli due settimane anche consecutive nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- In relazione alle festività annuali, salvo diverso accordo, le Parti osserveranno il criterio dell'alternanza di anno in anno.
6. Spese di lite interamente compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
AN alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di MELITO DI NAPOLI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
4 Così deciso in Bergamo, alla camera di conSIlio del 27 marzo 2025.
Il Presidente
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Il Giudice relatore
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