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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 459/2024 r.g. e vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maria Rosa
Crocitti;
ricorrente
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Rosa Lombardo per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 febbraio 2024 Parte_1
premesso di essere dipendente della CP_1 Controparte_1
dal 1/07/2001 con qualifica di infermiere, ha chiesto accertarsi il diritto
[...]
alla maggiore retribuzione per le ore lavorative prestate a titolo di straordinario Covid nei centri vaccinali distrettuali anti Covid -19 nel periodo maggio 2020 - dicembre 2022 e condannarsi la al pagamento della somma di Controparte_1
22.371,17 euro, pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di straordinario ordinario e quanto avrebbe dovuto percepire sulla base della tariffa oraria di
26,00 euro.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza odierna di Controparte_1
discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Il ricorrente, aderendo all' avviso interno della Commissione
Straordinaria prot. n. N. 19118 dell'11/04/2020 rivolto a tutto il personale dipendente dell' ha dato la propria Controparte_2
disponibilità ad effettuare ore di straordinario nelle attività anti Covid-19.
Sul punto, la normativa emergenziale (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020) al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, ha consentito agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente.
In particolare, l'art. 29, comma 2 lett. b), del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, ha previsto la possibilità per gli enti suddetti di “b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma
1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione”.
Sulla base di tale normativa, quindi, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto ad una maggiore retribuzione per le prestazioni aggiuntive in questione, individuabile nella tariffa oraria di 26,00 euro.
Al riconoscimento della maggiore retribuzione prevista per le prestazioni aggiuntive, tuttavia, osta la chiara ed univoca previsione di cui all'art 1 comma
464 bis della L. 178/2020, ai sensi del quale “ Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
E' evidente, dunque, che nell'escludere espressamente la previsione di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli di cui al d.l. n.
35 del 2019, la norma sopra richiamata non consente di poter inquadrare l'attività di somministrazione dei vaccini in quelle attività finalizzate al recupero dei ricoveri o alla riduzione delle liste di attesa per le quali è stata prevista dalla normativa emergenziale la possibilità per le aziende sanitarie nazionali di applicare il trattamento delle prestazioni aggiuntive in ambito sanitario.
La medesima normativa, inoltre, nel prevedere “la possibilità per le aziende sanitarie di ricorrere alle prestazioni aggiuntive” demanda alle stesse aziende sanitarie il compito di regolamentare le prestazioni aggiuntive, individuando esattamente le attività ad esse riconducibili, il monte ore massimo, la misura della remunerazione, previa valutazione della compatibilità con la capienza dei fondi disponibili e con i vincoli normativi esistenti.
Esclusa dunque una immediata e diretta applicabilità delle previsioni normative citate, era necessario dimostrare l'esistenza di una contrattazione integrativa o di una delibera dell'azienda sanitaria che nell'autorizzare lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, includesse in esse anche l'attività di somministrazione dei vaccini nei centri vaccinali. In altre parole, sebbene la legge consente alle aziende sanitarie di ricorrere alle prestazioni in esame, al fine di evitare un aggravio per la finanza pubblica, risulta indispensabile una determina dello stesso ente al fine di includere nel tetto di spesa disponibile l'aumento della tariffa oraria consentito dalla legge.
La domanda va quindi rigettata.
2.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.500,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a corrispondere all' resistente le spese CP_1
di lite che si liquidano in complessivi 1.500,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
Palmi, 18/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos