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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 18/04/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
n. 70/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, nella persona dott. Luca Pelliccia, nella causa civile iscritta al n. 70/2023 R.G., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
101,
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in[...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Alfedena via Atina presso lo studio dell'avv. Angela Rosa Cimini che li rappresenta e difende
ATTORI
E
Controparte_1
di , Controparte_2 CP_1
di , Controparte_3 CP_1 CP_4
fu , Controparte_5 Per_1
fu , Controparte_6 Per_1
fu , Controparte_7 Per_1
fu , Controparte_8 Per_2
fu , Controparte_9 Per_2 fu , CP_10 Per_2
fu , Controparte_11 Per_2
fu , Controparte_12 Per_2
di , CP_13 Per_3
di , CP_14 Per_3
di , CP_15 Per_3
di , Controparte_16 Per_3
di , CP_17 Per_3
di , CP_18 Per_3
fu , Controparte_19 Per_4
fu , CP_20 Per_4
fu , Controparte_21 Per_4
fu , CP_22 Per_4
fu , CP_23 Per_4
presso sede P.M. – Tribunale di Sulmona, essendo sconosciuti per tutti il luogo di nascita, domicilio e ultima residenza;
residente in [...]
residente a [...] , Controparte_25 Org_1
residente in [...] piazzetta Casili n. 3, CP_26
residente in [...], CP_27
residente in [...], CP_28
residente in [...], CP_29
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale del 11.4.2024
IN FATTO
e citavano in giudizio i convenuti sopra indicati chiedendo accertarsi l'acquisto Parte_1 Parte_2 per usucapione di un piccolo locale sito in Comune di Alfedena (AQ) distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 6, particella 783, sub. 2, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 3, sito in via Canapina snc, piano T, rendita
€ 7,28.
A sostegno della domanda gli attori deducevano di aver avuto il possesso uti dominus pacifico, esclusivo, ininterrotto, pubblico del suddetto piccolo locale da sempre annesso ad altro fabbricato privo di accessori e servizi igienici riportato al catasto del Comune di Alfedena al fg 6, part 785, acquistato dagli attori con atto di compravendita e donazione per notaio del 12.10.1985 rep. 5149 – 1402, di cui da oltre Persona_5 trent'anni il locale oggetto di causa costituisce servizio igienico. Allegavano altresì che l'accesso al predetto piccolo locale è consentito esclusivamente dal fabbricato degli attori.
Riferivano inoltre che:
- intestatari catastali del fabbricato in oggetto risultavano essere Controparte_1
nata ad [...] il [...], di ,
[...] Controparte_30 Controparte_2 CP_1 CP_3
di , fu , fu ,
[...] CP_1 CP_4 Controparte_5 Per_1 Controparte_6 Per_1 Controparte_7 fu , fu , fu , fu , Per_1 Controparte_8 Per_2 Controparte_9 Per_2 CP_10 Per_2 CP_11
fu , fu , di , di ,
[...] Per_2 Controparte_12 Per_2 CP_13 Per_3 CP_14 Per_3
di , di , di , di CP_15 Per_3 Controparte_16 Per_3 CP_17 Per_3 CP_18
, fu , fu , fu , Per_3 Controparte_19 Per_4 CP_20 Per_4 Controparte_21 Per_4 CP_22
[...
fu , fu;
Per_4 CP_23 Per_4
- di tutti i predetti intestatari, ad eccezione di , risultavano ignoti il luogo di nascita, Controparte_30 il domicilio e l'ultima residenza, non potendo attingere tali informazioni né dal certificato catastale né da altra fonte, avendo a tal fine espletato i relativi accertamenti presso il Comune di Alfedena (cfr. comunicazione dell'Ente doc. 7);
- quanto a deceduta il 13.7.1988 aveva lasciato eredi le figlie ed Controparte_30 Controparte_31 CP_
e i nipoti , e in rappresentazione della figlia premorta Di;
CP_27 CP_28 CP_29 CP_33
- , deceduta il 15.6.2016, aveva lasciato eredi la sorella e i nipoti , Controparte_31 CP_34 CP_27
e in rappresentazione della sorella premorta;
CP_28 CP_29 CP_35
- , deceduta il 26.6.2017, aveva lasciato eredi i figli residente in [...] CP_24
Corone snc, residente in [...] e residente in Controparte_25 Org_1 CP_26
Alfedena Piazzetta Casili n. 3.
La notifica dell'atto di citazione veniva effettuata a tutti gli intestatari catastali ai sensi dell'art. 143, comma
2, c.p.c. al P.M. presso Procura della Repubblica del Tribunale Di Sulmona, ad eccezione degli eredi ed aventi causa di ossia e e , e con Controparte_30 CP_24 CP_30 CP_26 CP_27 CP_28 CP_29 notifica a mezzo posta.
Nonostante la rituale notifica, rimanevano contumaci i convenuti intestatari catastali dell'immobile ed i loro eredi.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione e con l'audizione dei testimoni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.4.2024.
IN DIRITTO
Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta.
Gli attori hanno dato la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
In particolare le foto prodotte documentano che il locale oggetto di causa, adibito a servizi igienici (bagno), risulta materialmente annesso al fabbricato di proprietà degli stessi;
ad esso si accede attraverso una porta interna dell'abitazione che ne costituisce unico ingresso.
Inoltre entrambi i testi escussi hanno confermato che detto locale da oltre trent'anni costituisce il bagno dell'abitazione di proprietà degli attori, da cui unicamente vi è consentito l'accesso essendovi entrati più di una volta, e che gli attori hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass.
1716/1966). Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine a quo in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi escussi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Né vi è prova che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che gli attori sono proprietari esclusivi del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Considerata la mancata costituzione dei convenuti e la mancata contestazione dei fatti esposti dagli attori, le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che e sopra generalizzati hanno acquistato a titolo di usucapione, in Parte_1 Parte_2 comunione tra loro per la quota di un mezzo ciascuno, la proprietà del fabbricato sito in Alfedena (AQ) distinto al catasto del predetto Comune al foglio 6, particella 783, subalterno 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq 3, sito in via Canapina snc, piano T, rendita € 7,28;
- per l'effetto ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila di trascrivere la sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Sulmona in data 17.4.2024
Il Giudice
Gop Luca Pelliccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, nella persona dott. Luca Pelliccia, nella causa civile iscritta al n. 70/2023 R.G., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
101,
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in[...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Alfedena via Atina presso lo studio dell'avv. Angela Rosa Cimini che li rappresenta e difende
ATTORI
E
Controparte_1
di , Controparte_2 CP_1
di , Controparte_3 CP_1 CP_4
fu , Controparte_5 Per_1
fu , Controparte_6 Per_1
fu , Controparte_7 Per_1
fu , Controparte_8 Per_2
fu , Controparte_9 Per_2 fu , CP_10 Per_2
fu , Controparte_11 Per_2
fu , Controparte_12 Per_2
di , CP_13 Per_3
di , CP_14 Per_3
di , CP_15 Per_3
di , Controparte_16 Per_3
di , CP_17 Per_3
di , CP_18 Per_3
fu , Controparte_19 Per_4
fu , CP_20 Per_4
fu , Controparte_21 Per_4
fu , CP_22 Per_4
fu , CP_23 Per_4
presso sede P.M. – Tribunale di Sulmona, essendo sconosciuti per tutti il luogo di nascita, domicilio e ultima residenza;
residente in [...]
residente a [...] , Controparte_25 Org_1
residente in [...] piazzetta Casili n. 3, CP_26
residente in [...], CP_27
residente in [...], CP_28
residente in [...], CP_29
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accertamento usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale del 11.4.2024
IN FATTO
e citavano in giudizio i convenuti sopra indicati chiedendo accertarsi l'acquisto Parte_1 Parte_2 per usucapione di un piccolo locale sito in Comune di Alfedena (AQ) distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 6, particella 783, sub. 2, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 3, sito in via Canapina snc, piano T, rendita
€ 7,28.
A sostegno della domanda gli attori deducevano di aver avuto il possesso uti dominus pacifico, esclusivo, ininterrotto, pubblico del suddetto piccolo locale da sempre annesso ad altro fabbricato privo di accessori e servizi igienici riportato al catasto del Comune di Alfedena al fg 6, part 785, acquistato dagli attori con atto di compravendita e donazione per notaio del 12.10.1985 rep. 5149 – 1402, di cui da oltre Persona_5 trent'anni il locale oggetto di causa costituisce servizio igienico. Allegavano altresì che l'accesso al predetto piccolo locale è consentito esclusivamente dal fabbricato degli attori.
Riferivano inoltre che:
- intestatari catastali del fabbricato in oggetto risultavano essere Controparte_1
nata ad [...] il [...], di ,
[...] Controparte_30 Controparte_2 CP_1 CP_3
di , fu , fu ,
[...] CP_1 CP_4 Controparte_5 Per_1 Controparte_6 Per_1 Controparte_7 fu , fu , fu , fu , Per_1 Controparte_8 Per_2 Controparte_9 Per_2 CP_10 Per_2 CP_11
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[...] Per_2 Controparte_12 Per_2 CP_13 Per_3 CP_14 Per_3
di , di , di , di CP_15 Per_3 Controparte_16 Per_3 CP_17 Per_3 CP_18
, fu , fu , fu , Per_3 Controparte_19 Per_4 CP_20 Per_4 Controparte_21 Per_4 CP_22
[...
fu , fu;
Per_4 CP_23 Per_4
- di tutti i predetti intestatari, ad eccezione di , risultavano ignoti il luogo di nascita, Controparte_30 il domicilio e l'ultima residenza, non potendo attingere tali informazioni né dal certificato catastale né da altra fonte, avendo a tal fine espletato i relativi accertamenti presso il Comune di Alfedena (cfr. comunicazione dell'Ente doc. 7);
- quanto a deceduta il 13.7.1988 aveva lasciato eredi le figlie ed Controparte_30 Controparte_31 CP_
e i nipoti , e in rappresentazione della figlia premorta Di;
CP_27 CP_28 CP_29 CP_33
- , deceduta il 15.6.2016, aveva lasciato eredi la sorella e i nipoti , Controparte_31 CP_34 CP_27
e in rappresentazione della sorella premorta;
CP_28 CP_29 CP_35
- , deceduta il 26.6.2017, aveva lasciato eredi i figli residente in [...] CP_24
Corone snc, residente in [...] e residente in Controparte_25 Org_1 CP_26
Alfedena Piazzetta Casili n. 3.
La notifica dell'atto di citazione veniva effettuata a tutti gli intestatari catastali ai sensi dell'art. 143, comma
2, c.p.c. al P.M. presso Procura della Repubblica del Tribunale Di Sulmona, ad eccezione degli eredi ed aventi causa di ossia e e , e con Controparte_30 CP_24 CP_30 CP_26 CP_27 CP_28 CP_29 notifica a mezzo posta.
Nonostante la rituale notifica, rimanevano contumaci i convenuti intestatari catastali dell'immobile ed i loro eredi.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione e con l'audizione dei testimoni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.4.2024.
IN DIRITTO
Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta.
Gli attori hanno dato la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
In particolare le foto prodotte documentano che il locale oggetto di causa, adibito a servizi igienici (bagno), risulta materialmente annesso al fabbricato di proprietà degli stessi;
ad esso si accede attraverso una porta interna dell'abitazione che ne costituisce unico ingresso.
Inoltre entrambi i testi escussi hanno confermato che detto locale da oltre trent'anni costituisce il bagno dell'abitazione di proprietà degli attori, da cui unicamente vi è consentito l'accesso essendovi entrati più di una volta, e che gli attori hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass.
1716/1966). Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine a quo in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi escussi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Né vi è prova che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che gli attori sono proprietari esclusivi del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Considerata la mancata costituzione dei convenuti e la mancata contestazione dei fatti esposti dagli attori, le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che e sopra generalizzati hanno acquistato a titolo di usucapione, in Parte_1 Parte_2 comunione tra loro per la quota di un mezzo ciascuno, la proprietà del fabbricato sito in Alfedena (AQ) distinto al catasto del predetto Comune al foglio 6, particella 783, subalterno 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq 3, sito in via Canapina snc, piano T, rendita € 7,28;
- per l'effetto ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila di trascrivere la sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Sulmona in data 17.4.2024
Il Giudice
Gop Luca Pelliccia