Articolo 31 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
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13 gennaio 1974
Art. 31. (Bilancio di previsione)

Nel bilancio di previsione sono iscritte le entrate e le spese di competenza dell'esercizio.
La materia del bilancio e' ripartita in capitoli:
per le entrate, secondo le principali fonti di provenienza;
per le spese, distintamente per quelle di funzionamento, per quelle relative alle singole categorie di prestazioni e per quelle di investimento.
Fra le spese di funzionamento quelle di personale sono tenute distinte dalle altre.
Le entrate e le spese derivanti dall'esercizio del credito di cui al titolo III della presente legge, formano oggetto di distinti capitoli atti a rilevare il risultato netto della relativa gestione.
Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974