Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2008, n. 36710
CASS
Sentenza 26 giugno 2008

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Il provvedimento di sequestro preventivo, anche se adottato ai sensi dell'art. 321, comma secondo cod. proc. pen., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti", consistente nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., dell'ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta invece per le misure cautelari personali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, nel confermare un decreto di sequestro strumentale alla confisca prevista dagli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen., aveva desunto il coinvolgimento dell'indagato in una serie di truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche esclusivamente dalla sua qualità di socio di una delle cooperative destinatarie dei contributi comunitari, senza far emergere a suo carico alcun elemento significativo a dimostrazione del tipo di condotta realizzata a titolo di concorso nei reati in questione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2008, n. 36710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36710
    Data del deposito : 26 giugno 2008

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