Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
Il provvedimento di sequestro preventivo, anche se adottato ai sensi dell'art. 321, comma secondo cod. proc. pen., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti", consistente nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., dell'ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta invece per le misure cautelari personali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, nel confermare un decreto di sequestro strumentale alla confisca prevista dagli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen., aveva desunto il coinvolgimento dell'indagato in una serie di truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche esclusivamente dalla sua qualità di socio di una delle cooperative destinatarie dei contributi comunitari, senza far emergere a suo carico alcun elemento significativo a dimostrazione del tipo di condotta realizzata a titolo di concorso nei reati in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2008, n. 36710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36710 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 26/06/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1685
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 36664/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA OL RT, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza del 18 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Francesco Bua, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, avvocati MORRONE Luigi e VENETO ND, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, ha confermato il Decreto 12 aprile 2007, con cui il G.i.p. del Tribunale di Palmi aveva disposto nei confronti di OL RT AP il sequestro preventivo di: a) n. 7 polizze assicurative;
b) partecipazioni nell'Azienda agricola ND AP di OL AP & C. s.a.s.; c) Azienda agricola AP OL RT;
sequestro strumentale alla confisca per equivalente ai sensi degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., in ordine ad una serie di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, attribuite anche a OL RT AP.
2. - Gli avvocati VENETO ND e MORRONE Luigi, difensori di PA OL RT, hanno presentato ricorso per cassazione. Con un primo motivo censurano l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria sotto il profilo della violazione dell'art. 324 c.p.p., e art. 111 Cost., per avere operato una indebita integrazione del provvedimento genetico, del tutto privo di motivazione, supplendo così alla mancata indicazione del reato e delle stesse ragioni giustificative del sequestro. Peraltro, nel ricorso si rileva come il provvedimento adottato dal G.i.p. faccia integrale richiamo all'istanza del pubblico ministero, senza che l'atto richiamato per relationem fosse conosciuto dall'interessato e dagli stessi difensori, in questo modo compromettendo lo stesso diritto di difesa. Con un altro motivo viene dedotta la violazione degli artt. 321, 322 ter e 640 bis c.p.. In particolare, si rileva l'erronea applicazione della disciplina relativa alla confisca per equivalente, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto prima individuare il bene costituente profitto o prezzo del reato, poi verificare la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi della confisca stessa e solo in tal caso procedere al sequestro-confisca di altri beni nella disponibilità dell'indagato. Di un tale procedimento di accertamento non vi è traccia nell'ordinanza dei giudici del riesame, che sul punto non contiene alcuna motivazione, incorrendo anche nella violazione dell'art. 125 c.p.p., che impone che anche le ordinanze siano motivate a pena di nullità.
Infine, si contesta la stessa esistenza di un quadro indiziario dei reati a carico di OL RT AP, che dalle risultanze processuali risulta estraneo alle operazioni delittuose ipotizzate, in quanto non avrebbe mai partecipato, ne' direttamente, ne' indirettamente, al ritiro degli agrumi dal mercato, operazione che, secondo la tesi accusatoria, sarebbe stata condotta per ottenere un'indebita percezione di contributi pubblici.
2.1. - In data 24 giugno 2008 l'avvocato VENETO ND ha depositato una memoria in cui ribadisce l'insussistenza di elementi indiziali a carico del AP, atteso che il Tribunale si è limitato a mettere in evidenza la fittizietà delle operazioni commerciali poste in essere dalla OP Italia, senza indicare quale apporto avrebbe dato il ricorrente all'intera operazione.
Sotto altro profilo, si rileva come il sequestro riguardi società - AP OL RT e ND AP di OL & Co s.a.s. - del tutto estranee al reato e che non hanno titolo autonomo di responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato in quanto i giudici del riesame hanno trascurato di valutare in concreto la sussistenza del fumus delicti, che anche per questo tipo di sequestro rappresenta uno dei presupposti essenziali.
Infatti, non si è mai dubitato della necessità che debba sussistere questa condizione, in considerazione del fatto che si tratta di misure cautelari (reali) e come tali funzionali ad assicurare che il provvedimento finale che si vuole anticipare venga effettivamente adottato;
del resto, in questo campo ciò che rappresenta il presupposto della misura è proprio il riferimento ad un reato, la cui commissione può solo giustificare l'emanazione del sequestro. Come è noto, le Sezioni unite hanno avuto modo di chiarire che "le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali" per cui ai fini della verifica della legittimità del sequestro "è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi" (Sez. un., 25 marzo 1993, n. 4, Gifuni). In questo senso, è stato sostenuto che "il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato". In applicazioni dei principi stabiliti dalle Sezioni unite si è detto che nell'assumere il provvedimento cautelare il giudice deve accertare, sia pur sommariamente, senza addentrarsi in questioni proprie del giudizio di cognizione, che il fatto rientri nella fattispecie criminosa che forma oggetto dell'imputazione (Sez. 6^, 21 dicembre 1994, n. 5006, Gallo). In un'altra decisione, in tema di sequestro probatorio, le Sezioni unite hanno evidenziato che "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica", con la conseguenza che il giudice è tenuto ad esaminare l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro", senza per questo svolgere un processo nel processo (Sez. un., 20 novembre 1996, n. 23, Bassi). Attraverso le decisioni delle Sezioni unite emerge un indirizzo che evidenzia la necessità per il giudice di valutare il fumus in concreto, cioè verificando "in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali il giudice ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (Sez. un., 29 gennaio 2003, n. 12878, PM in proc. Innocenti;
Sez. 3^, 27 gennaio 2000, n. 414, Cavagnoli;
Sez. 3^, 1 luglio 1996, n. 2863, Chiatellino;
Sez. 3^, 29 novembre 1996, n. 4112, Carli). Nonostante alcuni tentativi di svalutare il requisito del fumus, equiparandolo all'esistenza di una "notizia di reato", deve affermarsi l'esigenza di un riconoscimento della necessità di individuare uno dei presupposti del sequestro preventivo nella serietà degli indizi di reato, escludendo la tesi estrema che richiederebbe la presenza dei gravi indizi di colpevolezza, che stabilisce una parificazione con l'art. 273 c.p.p., di cui non vi è traccia nel sistema delle misure cautelari reali.
Sebbene le decisioni della Cassazione cui si è fatto riferimento riguardino prevalentemente il sequestro preventivo di cui dell'art.321 c.p.p., comma 1, non vi è dubbio che il medesimo approccio interpretativo valga anche per il sequestro prodromico alla confisca. In realtà, in alcune sentenze si registra una tendenza alla svalutazione del fumus delicti - inteso nel significato emergente dalla giurisprudenza delle Sezioni unite - nel senso che sembra sufficiente la semplice sussistenza in astratto di un reato per il quale sia consentita la confisca, sia essa facoltativa o obbligatoria, senza pretendere una verifica più puntuale degli indizi di reato. Così, in alcune decisioni il sequestro prodromico alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, può prescindere da qualsiasi verifica circa la fondatezza dell'accusa (Sez. 1^, 19 gennaio 1999, n. 469, Fedele;
Sez. 3^, 8 luglio 1992, n. 1268, Cocchi;
Sez. 2^, 7 maggio 2003, n. 27694, De Blasi). In altre occasioni, il presupposto del fumus viene accertato esclusivamente in base alla imputazione formulata dal pubblico ministero (Sez. 1^, 21 luglio 1993, n. 2994, Cassanelli). In realtà, il tendenziale automatismo valutativo legato alla verifica dell'altra condizione del periculum in mora (la confiscabilità della cosa contiene in sè anche la valutazione circa la pericolosità) dovrebbe portare ad una maggiore sensibilità nell'accertamento di questo presupposto (in questo senso, Sez. 1^, 16 dicembre 2003, n. 6000, Marzocchella). Ed infatti in dottrina si è sostenuto che il giudice del riesame, nel caso di ricorso contro il sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, non possa limitarsi al riscontro della pendenza di un procedimento penale per uno dei delitti indicati nella disposizione citata, dovendo egli apprezzare la fondatezza della relativa accusa e la probabilità che si pervenga ad una condanna.
In questa direzione sembra muoversi anche la Corte costituzionale, che dopo aver dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 321 e 324 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 14, 27, 42 e 111 Cost., ritenendo che "la scelta del codice di non riprodurre per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 c.p.p., per le misure cautelari personali non contrasta con l'art. 24 Cost., essendo graduabili fra loro i valori (libertà personale, da un lato, e libera disponibilità dei beni, dall'altro) che l'ordinamento prende in considerazione", ha precisato come non risultino violati neppure gli artt. 27 e 111 Cost., dal momento che il controllo del giudice è tutt'altro che burocatico ed è tale da soddisfare pienamente il corrispondente obbligo di motivazione (Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 48, in una fattispecie relativa al sequestro ex art. 321 c.p.p., comma 2, in vista della confisca sulla base della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies).
Entro lo stesso indirizzo interpretativo si collocano le Sezioni unite di questa Corte secondo cui le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal pubblico ministero, di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità (Sez. un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella). 4. - Tenendo presenti questi principi si deve rilevare che nel caso in esame difetti la stessa possibilità di attribuire i fatti contestati all'indagato.
Dall'ordinanza si apprende che la vicenda si inserisce in un'ampia indagine relativa ad una serie di truffe, tentate e consumate, dirette ad ottenere indebitamente contributi comunitari a sostegno dell'agricoltura, poste in essere attraverso la costituzione di organizzazioni di produttori (OO.PP.) prive dei requisiti richiesti dalla normativa europea. Per quanto concerne OL RT PA, il suo coinvolgimento nell'indagine sarebbe emerso in relazione alle truffe consumate dall'Organizzazione Produttori Italia, sia in ordine all'indennità comunitaria di ritiro degli agrumi (ICR) per la campagna 2001 - 2002 (capo 11), sia in ordine all'indennità comunitaria per la trasformazione agrumaria nelle campagne dal 2000 al 2003 (capo 11 bis). Tuttavia, in entrambe le contestazioni non viene specificato il ruolo ovvero le condotte ascrivibili all'indagato, ma il suo coinvolgimento viene dimostrato in maniera meramente assertiva. La contestazione di cui al capo 11 si riferisce esclusivamente alla sua qualità di socio della cooperativa Europa, senza che risulti indicato il concreto apporto che il AP avrebbe dato alla commissione dell'illecito. Con riferimento all'altra contestazione l'accusa si basa sull'inserimento della ME AR tra le società in rapporti commerciali con la OP Italia, cioè la società che avrebbe posto in essere operazioni commerciali fattizie:
anche in questo caso, non emergono elementi che consentano di individuare il coinvolgimento di AP nei reati in questione, seppure ai limitati fini della sussistenza del fumus delicti. In sostanza, nell'ordinanza impugnata il coinvolgimento dell'indagato nelle imponenti truffe viene desunto unicamente dalla sua posizione nelle società e nelle aziende sopra indicate, ma senza che emerga alcun elemento significativo a dimostrazione del tipo di condotta realizzata a titolo di concorso nei reati in questione. 5. - In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati.
Gli altri motivi proposti nel ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008