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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AE Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1373 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GALGANO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DONNARUMMA
MARIA ASSUNTA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/01/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Bacoli il 18/06/1999, dalla cui unione nascevano i figli ( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Persona_1 Persona_2
12.04.2003), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) la casa coniugale sita in Napoli alla via s. Maria della Libera n. 34, appartamento di proprietà di entrambi i coniugi al 50% e per il cui acquisto è stato acceso un mutuo ancora in corso, resta assegnata alla SI.ra che la abiterà unitamente Parte_1
alla prole;
c) il SI. in comune accordo con la SI.ra ha lasciato la dimora CP_1 Pt_1
coniugale; d) i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento e/o alimenti;
ASPETTI ECONOMICI- Mantenimento dei figli: il SI. contribuirà al mantenimento dei figli AE e Controparte_1 Persona_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti con il versamento in loro favore di una somma di €.700,00 (settecento/00) mensili, oltre aggiornamenti ISTAT come per legge, da versare entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico alla SI.ra al seguente IBAN Parte_1
[...]CC8500997462;Le spese straordinarie in favore della stessa prole, concordate e documentate, andranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo il protocollo sottoscritto dal COA Napoli a cui gli stessi coniugi dovranno attenersi;
- il SI. Controparte_1
onorerà il pagamento in ragione della quota pro parte a lui spettante al 50% tra i coniugi per il mutuo acceso al momento dell'acquisto della già casa coniugale, di comproprietà di entrambe le parti, sita in Napoli alla Via S. Maria della Libera n.34; - Relativamente al Gommone di comproprietà dei coniugi: La SI.ra provvederà a ricercare una valutazione Parte_1
che possa permetterne la vendita per un ricavo ottimale che sarà poi ripartito in eguale misura tra i coniugi;
Relativamente alla vettura Pegeuot 308 intestata al SI. anche in Controparte_1
questo caso la SI.ra procederà nella stessa modalità innanzi descritta per il Pt_1 Pt_2
Il SI. all'esito della avvenuta valutazione e ritenuta congrua ai loro interessi si riserva CP_1
o di venderla o di tenerla per sé, mettendo in conto gli importi per la successiva equa divisione tra le parti;
inoltre, nel computo della divisione economico-patrimoniale operata con il presente accordo, sarà inserito l'intero importo che, nel gennaio 2021, il SI. versò in nome e CP_1 per conto della SI.ra al momento dell'intestazione (passaggio di proprietà) dell'auto Pt_1
Yaris Toyota di esclusiva proprietà della SI.ra . - Relativamente alla bici Parte_1 elettrica con pedalata assistita, acquistata per €.1850,00, il SI. cede la sua quota CP_1
gratuitamente alla SI.ra ;- Uso casa al mare: I coniugi sono Pt_1 Parte_3
2 usufruttuari di un immobile sito in Policastro Bussentino Località S.Marina (SA), alla C.da S.
Lucia n.44 nel mentre i figli AE e sono i titolari della nuda proprietà. Detto Persona_2
immobile sarà così fruito dalle parti: il SI. comunicherà di volta in volta (entro il CP_1
30.5 di ogni anno o secondo i termini concessi dal di lui Ufficio del personale) il suo piano ferie, così da potere concordare le date in cui ciascuno potrà soggiornare nella summenzionata casa al mare senza incontrare l'altro. La detta comunicazione si rende necessaria anche per i figli, a cui i genitori non negano l'utilizzo, che, per una migliore organizzazione e nel rispetto della privacy di ogni componente fruitore della casa, comunicheranno ad entrambi i genitori il periodo in cui la useranno.- Circa i Fondi, ad oggi intestati alla SI.ra e Parte_1 destinati ai due figli, il SI. , previa verifica dell'esborso dovuto per la loro liquidazione, CP_1 intende accollarsi il costo al fine di procedere, entro tre mesi dall'emanazione del provvedimento di separazione, all'intestazione ad ognuno dei figli ed in parti uguali degli importi revenienti dall'operazione di riscatto.- l'assegno unico, qualora dovesse spettare in base alla normativa vigente, sarà percepito al 50% da entrambi i coniugi. I coniugi acconsentono reciprocamente alle autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.18 ,parte II, S. B, Sez. O , reg. Atti Matrimonio anno 1999) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. AE Sdino
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