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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 830 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. AZZANO CANTARUTTI GIULIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA FRANCESCO BOCCHI N° 3 45011 ADRIA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), contumaci Controparte_1
- resistente –
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Accertare e dichiarare che l'attore unendo il proprio possesso pubblico, Parte_1
pacifico, continuato, ininterrotto ed ultraventennale a quelli dei suoi danti causa, ha acquistato per intervenuta usucapione la piena ed esclusiva proprietà del bene così oggi censito: Catasto Fabbricati: censuario di Adria, Foglio 18, part. n. 77, sub. 4 + part. n.
361, sub. 3, Piano 1, cat. A/3, Cl 2, vani 3,5, sup. cat. mq. 51, RCE 177,14; particella n. 77, sub. 3, Piano t, Cat. C/2, Cl 3, mq. 47, sup. cat. mq. 56, RCE 65,54.
1 Per l'effetto ordinare conseguentemente al competente Conservatore dei Registri immobiliari la relativa trascrizione, con esonero da responsabilità, ed al competente
Ufficio del Territorio di eseguire le conseguenti volture catastali ove necessarie.
Con favore di spese e compensi di lite nel solo caso di opposizione.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE: //
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso del 22.05.2024 conveniva in giudizio gli eredi legittimi Parte_1
di , onde sentir accertare l'avvenuto acquisto per usucapione in proprio P_
favore degli immobili siti in Adria, Fraz. Bottrighe, Via Pastorello 2, meglio catastalmente descritti in atti.
Allegava infatti di aver acquistato detti immobili dai sig.ri SO Per_2
, e , giusto atto per Notar dott.
[...] Persona_3 Parte_2 Persona_4
del 18.12.2023, Rep. 18857 (doc. 1).
I venditori erano a loro volta divenuti proprietari per successione di
[...]
e , che avevano a loro volta acquistato la quota di 18/24, Per_5 Persona_6
giusto atto per Notar dott. di Adria, del 02.04.1948, Rep. 997 (doc. 3-5). Per_7
Circa la restante quota di 6/24, essa risulta catastalmente intestata a tale P_
, del quale non si avevano più notizie dopo che, durante il primo conflitto
[...]
mondiale, era risultato disperso al fronte.
Stante quindi la continuità nel possesso esclusivo, continuo, pacifico e ininterrotto da parte dei diversi proprietari succedutisi nel tempo, il ricorrente concludeva chiedendo di accertarne l'avvenuto acquisto per usucapione, in capo a sé, anche della quota di 6/24 formalmente ancora intestata al P_
Sconoscendosi la sorte del e l'esistenza di suoi eventuali eredi legittimi, P_
stante la difficoltà della relativa ricostruzione, era autorizzata la notificazione ai convenuti mediante pubblici proclami.
2 All'udienza del 09.10.2024 il giudice, verificata la regolarità della notificazione e la mancata costituzione dei convenuti, ne dichiarava la contumacia, quindi, ammetteva le prove orali richieste e fissava udienza per la relativa audizione.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, l'udienza per l'assunzione dei testimoni si teneva in data 09.04.2025 e, all'esito, il giudice disponeva procedersi alla discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione ai sensi del comma 3.
La causa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
E' pacifico che nel 2023 il divenne proprietario, giusta compravendita Pt_1
prodotta in atti (doc. 1), della quota di 18/24 degli immobili oggetto di causa.
E' altresì in atti la relazione notarile (doc. 5), che attesta la storia dell'immobile, dal punto di vista catastale e della titolarità, quale evincibile dai pubblici registri immobiliari, che attestano la continuità delle trascrizioni e la traditio anche del possesso.
Come detto, 6/24 di proprietà risultano ancora catastalmente intestati a tale P_
, soggetto di cui si sa solo che rimase sventuratamente disperso al fronte durante
[...]
la guerra del 1915-1918.
Ebbene, l'attore allega di aver posseduto (e i suoi danti causa prima di lui) in modo pieno ed esclusivo, uti dominus, i suddetti immobili, per oltre vent'anni e, pertanto, chiede di esserne dichiarato integralmente proprietario, anche per la quota formalmente intestata ai convenuti, per avvenuta usucapione.
L'art. 1158 c.c. testualmente recita: “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni”; inoltre ai sensi dell'art. 1163 c.c., il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione.
3 Pertanto, si osserva in giurisprudenza, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Ne consegue, quindi, che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessioms, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass.
5 luglio 1999 n. 6944).
1.1.a)
Il rigore probatorio richiesto per l'accertamento dell'usucapione si giustifica anche alla luce della tutela che la proprietà riceve nel diritto sovranazionale: “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr Cass. 20.539/2017).
Il tutto fermo restando comunque il principio del libero convincimento del giudice, cristallizzato nell'art. 116 c.p.c., per il quale “La valutazione delle risultanze
4 delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale “remissione in termini” (cfr Cass. 16467/2017).
Ebbene, nel caso di specie il possesso esclusivo uti dominus in capo al e ai Pt_1
suoi danti causa può desumersi chiaramente da plurimi elementi.
Innanzitutto, in atti è stata prodotta documentazione attestante il pagamento integrale, da parte dei danti causa dell'attore, dei bollettini delle tasse gravanti sulla proprietà, segnatamente l'IMU (cfr doc. 4°-4b).
D'altro canto, anche i testi escussi hanno confermato il possesso continuo, pacifico e ininterrotto da parte dei sig.ri e prima, dei loro eredi poi, e Pt_1 Parte_3
infine dell'odierno ricorrente.
ha dichiarato: “E' vero, in quell'immobile abitavano i nonni, Persona_3
e;
alla morte dei nonni, all'inizio degli anni 2000, Controparte_2 Persona_5
hanno ereditato il papà e lo zio;
è morto Controparte_3 Per_8 Controparte_3
e ho ereditato io e mia mamma;
la casa è rimasta disabitata dalla morte dei nonni;
abbiamo sempre pagato l'IMU come seconda casa;
non ricordo lavori importanti di manutenzione, ma se c'è stato qualcosa da fare l'abbiamo fatto;
non c'è un giardino”.
ha dichiarato: “E' vero, in quell'immobile abitavano i miei suoceri Persona_2
e , morti tra il 1999 e il 2000, nonni del ricorrente;
in Persona_5 Controparte_2
seguito nell'immobile oggetto di causa non ha più abitato nessuno;
in questo lasso di
5 tempo abbiamo sempre passato le tasse, IMU e Consorzio;
non ricordo che siano mai stati fatti lavori, l'immobile è sempre rimasto chiuso”.
Dalle deposizioni dei testi e dalla storia ipocatastale emerge quindi chiaramente la sussistenza del corpus;
dalla ulteriore documentazione in atti poi, segnatamente dal costante pagamento delle imposte gravanti sulla proprietà, oltre che dal tempo ormai immemorabile trascorso, può desumersi anche la sussistenza dell'animus rem sibi habendi.
Risultano quindi soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive per dichiarare avvenuto in capo a l'avvenuto acquisto della proprietà, per effetto di Parte_1
usucapione, in relazione agli immobili oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-accerta e dichiara che è divenuto proprietario per intero, per Parte_1
avvenuta usucapione, del diritto di proprietà di 6/24 sui seguenti immobili, siti in Adria,
Fraz. Bottrighe, Via Pastorello 2: Catasto Fabbricati: censuario di Adria, Foglio 18, part. n. 77, sub. 4 + part. n. 361, sub. 3, Piano 1, cat. A/3, Cl 2, vani 3,5, sup. cat. mq.
51, RCE 177,14; particella n. 77, sub. 3, Piano t, Cat. C/2, Cl 3, mq. 47, sup. cat. mq.
56, RCE 65,54;
-per l'effetto, ordina al Conservatore dei registri immobiliari, presso la competente Agenzia delle Entrate, la trascrizione della presente sentenza.
Nulla per le spese.
Rovigo, 10/04/2025
Il Giudice
Giulio Borella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 830 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. AZZANO CANTARUTTI GIULIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA FRANCESCO BOCCHI N° 3 45011 ADRIA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), contumaci Controparte_1
- resistente –
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Accertare e dichiarare che l'attore unendo il proprio possesso pubblico, Parte_1
pacifico, continuato, ininterrotto ed ultraventennale a quelli dei suoi danti causa, ha acquistato per intervenuta usucapione la piena ed esclusiva proprietà del bene così oggi censito: Catasto Fabbricati: censuario di Adria, Foglio 18, part. n. 77, sub. 4 + part. n.
361, sub. 3, Piano 1, cat. A/3, Cl 2, vani 3,5, sup. cat. mq. 51, RCE 177,14; particella n. 77, sub. 3, Piano t, Cat. C/2, Cl 3, mq. 47, sup. cat. mq. 56, RCE 65,54.
1 Per l'effetto ordinare conseguentemente al competente Conservatore dei Registri immobiliari la relativa trascrizione, con esonero da responsabilità, ed al competente
Ufficio del Territorio di eseguire le conseguenti volture catastali ove necessarie.
Con favore di spese e compensi di lite nel solo caso di opposizione.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE: //
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso del 22.05.2024 conveniva in giudizio gli eredi legittimi Parte_1
di , onde sentir accertare l'avvenuto acquisto per usucapione in proprio P_
favore degli immobili siti in Adria, Fraz. Bottrighe, Via Pastorello 2, meglio catastalmente descritti in atti.
Allegava infatti di aver acquistato detti immobili dai sig.ri SO Per_2
, e , giusto atto per Notar dott.
[...] Persona_3 Parte_2 Persona_4
del 18.12.2023, Rep. 18857 (doc. 1).
I venditori erano a loro volta divenuti proprietari per successione di
[...]
e , che avevano a loro volta acquistato la quota di 18/24, Per_5 Persona_6
giusto atto per Notar dott. di Adria, del 02.04.1948, Rep. 997 (doc. 3-5). Per_7
Circa la restante quota di 6/24, essa risulta catastalmente intestata a tale P_
, del quale non si avevano più notizie dopo che, durante il primo conflitto
[...]
mondiale, era risultato disperso al fronte.
Stante quindi la continuità nel possesso esclusivo, continuo, pacifico e ininterrotto da parte dei diversi proprietari succedutisi nel tempo, il ricorrente concludeva chiedendo di accertarne l'avvenuto acquisto per usucapione, in capo a sé, anche della quota di 6/24 formalmente ancora intestata al P_
Sconoscendosi la sorte del e l'esistenza di suoi eventuali eredi legittimi, P_
stante la difficoltà della relativa ricostruzione, era autorizzata la notificazione ai convenuti mediante pubblici proclami.
2 All'udienza del 09.10.2024 il giudice, verificata la regolarità della notificazione e la mancata costituzione dei convenuti, ne dichiarava la contumacia, quindi, ammetteva le prove orali richieste e fissava udienza per la relativa audizione.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, l'udienza per l'assunzione dei testimoni si teneva in data 09.04.2025 e, all'esito, il giudice disponeva procedersi alla discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione ai sensi del comma 3.
La causa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
E' pacifico che nel 2023 il divenne proprietario, giusta compravendita Pt_1
prodotta in atti (doc. 1), della quota di 18/24 degli immobili oggetto di causa.
E' altresì in atti la relazione notarile (doc. 5), che attesta la storia dell'immobile, dal punto di vista catastale e della titolarità, quale evincibile dai pubblici registri immobiliari, che attestano la continuità delle trascrizioni e la traditio anche del possesso.
Come detto, 6/24 di proprietà risultano ancora catastalmente intestati a tale P_
, soggetto di cui si sa solo che rimase sventuratamente disperso al fronte durante
[...]
la guerra del 1915-1918.
Ebbene, l'attore allega di aver posseduto (e i suoi danti causa prima di lui) in modo pieno ed esclusivo, uti dominus, i suddetti immobili, per oltre vent'anni e, pertanto, chiede di esserne dichiarato integralmente proprietario, anche per la quota formalmente intestata ai convenuti, per avvenuta usucapione.
L'art. 1158 c.c. testualmente recita: “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni”; inoltre ai sensi dell'art. 1163 c.c., il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione.
3 Pertanto, si osserva in giurisprudenza, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Ne consegue, quindi, che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessioms, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass.
5 luglio 1999 n. 6944).
1.1.a)
Il rigore probatorio richiesto per l'accertamento dell'usucapione si giustifica anche alla luce della tutela che la proprietà riceve nel diritto sovranazionale: “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr Cass. 20.539/2017).
Il tutto fermo restando comunque il principio del libero convincimento del giudice, cristallizzato nell'art. 116 c.p.c., per il quale “La valutazione delle risultanze
4 delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale “remissione in termini” (cfr Cass. 16467/2017).
Ebbene, nel caso di specie il possesso esclusivo uti dominus in capo al e ai Pt_1
suoi danti causa può desumersi chiaramente da plurimi elementi.
Innanzitutto, in atti è stata prodotta documentazione attestante il pagamento integrale, da parte dei danti causa dell'attore, dei bollettini delle tasse gravanti sulla proprietà, segnatamente l'IMU (cfr doc. 4°-4b).
D'altro canto, anche i testi escussi hanno confermato il possesso continuo, pacifico e ininterrotto da parte dei sig.ri e prima, dei loro eredi poi, e Pt_1 Parte_3
infine dell'odierno ricorrente.
ha dichiarato: “E' vero, in quell'immobile abitavano i nonni, Persona_3
e;
alla morte dei nonni, all'inizio degli anni 2000, Controparte_2 Persona_5
hanno ereditato il papà e lo zio;
è morto Controparte_3 Per_8 Controparte_3
e ho ereditato io e mia mamma;
la casa è rimasta disabitata dalla morte dei nonni;
abbiamo sempre pagato l'IMU come seconda casa;
non ricordo lavori importanti di manutenzione, ma se c'è stato qualcosa da fare l'abbiamo fatto;
non c'è un giardino”.
ha dichiarato: “E' vero, in quell'immobile abitavano i miei suoceri Persona_2
e , morti tra il 1999 e il 2000, nonni del ricorrente;
in Persona_5 Controparte_2
seguito nell'immobile oggetto di causa non ha più abitato nessuno;
in questo lasso di
5 tempo abbiamo sempre passato le tasse, IMU e Consorzio;
non ricordo che siano mai stati fatti lavori, l'immobile è sempre rimasto chiuso”.
Dalle deposizioni dei testi e dalla storia ipocatastale emerge quindi chiaramente la sussistenza del corpus;
dalla ulteriore documentazione in atti poi, segnatamente dal costante pagamento delle imposte gravanti sulla proprietà, oltre che dal tempo ormai immemorabile trascorso, può desumersi anche la sussistenza dell'animus rem sibi habendi.
Risultano quindi soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive per dichiarare avvenuto in capo a l'avvenuto acquisto della proprietà, per effetto di Parte_1
usucapione, in relazione agli immobili oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-accerta e dichiara che è divenuto proprietario per intero, per Parte_1
avvenuta usucapione, del diritto di proprietà di 6/24 sui seguenti immobili, siti in Adria,
Fraz. Bottrighe, Via Pastorello 2: Catasto Fabbricati: censuario di Adria, Foglio 18, part. n. 77, sub. 4 + part. n. 361, sub. 3, Piano 1, cat. A/3, Cl 2, vani 3,5, sup. cat. mq.
51, RCE 177,14; particella n. 77, sub. 3, Piano t, Cat. C/2, Cl 3, mq. 47, sup. cat. mq.
56, RCE 65,54;
-per l'effetto, ordina al Conservatore dei registri immobiliari, presso la competente Agenzia delle Entrate, la trascrizione della presente sentenza.
Nulla per le spese.
Rovigo, 10/04/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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