Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 4980/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BROMBAL Parte_1 C.F._1
SABRINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Vicolo Gregotti n.
1;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BRACCI MARINELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco,
Piazza Repubblica n. 22;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 02.12.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore Per_1
nata il [...] a [...];
[...]
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“- disporre che la figlia minore sia affidata, in regime di affido condiviso, a Per_1
entrambi igenitori con collocazione presso la madre;
- disporre che il padre provveda al mantenimento di in via indiretta, mediante Per_1 versamento dell'importo di € 700,00 (euro settecento/00) rivalutabile ISTAT, alla signora per 12 mensilità, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle Pt_2
spese straordinarie come individuate da Protocollo del Tribunale di Pavia;
pag. 1 di 3
- disporre che il signor possa vedere e tenere con sé almeno un giorno la Per_1
settimana, da concordarsi tra i genitori in base ai turni di lavoro dei genitori e alle esigenze della minore, nonché, a fine settimana alterni, l'intera giornata del sabato o della domenica.
Il padre andrà a prelevare la minore presso la residenza della madre e ivi la riaccompagnerà la sera, alle ore 21,00.
Gradualmente e allorquando si sarà abituata a trascorrere con il padre anche Per_1
Part la notte, il signor otrà tenerla con sé, a fine settimana alternati, dal sabato mattino alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 21,00, andandola a prendere e riaccompagnandola a casa della madre nonchè per 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive;
i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo e il luogo della vacanza con la minore entro il 30 maggio di ogni anno.
La frequentazione dei genitori/figlia minore nelle vacanze natalizie e pasquali seguirà il principio dell'alternanza;
-darsi atto che la signora si è trasferita, unitamente alla figlia , Parte_2 Per_1
Part in un immobile, sito in Garlasco, Via Delle Azalee, n. 19, mentre il signor ontinuerà
a risiedere nella casa di Garlasco, C.so Cavour, n. 183;
- darsi atto che i mobili di arredo e corredo di quest'ultimo immobile, già comune
Part residenza dei ricorrenti, rimarranno al signor (eccezion fatta per il letto e due comodini della camera matrimoniale che la signora ha già asportato) e che, a Pt_2
corrispettivo del 50% del loro valore pari a € 2.900,00 complessivi (come da perizia a
Part mani dei ricorrenti), il signor si impegna a versare alla signora la somma Pt_2 di € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00) entro e non oltre la data del 30 dicembre
2024;
- darsi atto che, con la previsione e l'adempimento puntuale di cui al presente ricorso, i
Part signori e dichiarano di aver disciplinato e risolto con reciproca Pt_2
soddisfazione ogni rapporto inerente la loro passata convivenza”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis,12 III comma c.p.c.;
pag. 2 di 3 con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 21.01.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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