Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3584/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3584/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Parte_1
Piazza Spartaco n. 27 presso lo studio dell'avvocato Annarita Del Gaudio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, residente in Santa Maria La Carità (NA) alla Via Petraro n. Controparte_1
172
CONVENUTO - CONTUMACE
NONCHÈ in persona del legale PA rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Fontana n. 25/E, presso lo studio dell'avvocato Valeria Fusco, che la rappresenta e difesa in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
pag. 1
2-2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nelle date del 24/27-6-2022, Parte_1 evocava in giudizio rispettivamente e PA CP_1
al fine di sentirli condannare, in solido, ai sensi degli artt. 144, 145, 148 d.lgs.
[...]
209/2005, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 13-12-
2020, verso le ore 13:00-13:30 in Casola di Napoli al Vicolo Caiazzo, all'altezza dei civici
57/59.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, poiché
l'autovettura tipo Fiat Panda targata NAT52440 - di proprietà del padre CP_1
ed assicurata per la r.c.a. con la -, era
[...] PA ferma in panne nel Vicolo Caiazzo in salita, giunto in soccorso del padre, nel tentativo di far ripartire l'auto si posizionava dietro il veicolo, precisamente dietro alla parte posteriore laterale sinistra, per spingerlo, mentre il padre si metteva alla guida;
l'autovettura, tuttavia, in fase di ripartenza, di colpo indietreggiava investendolo e causandone la caduta al suolo mentre la gamba destra finiva sotto il veicolo, rimanendo incastrata sotto la ruota;
il conducente dell'auto, sentite le grida di dolore del figlio, tirato immediatamente il freno a mano, scendeva dall'auto per soccorrerlo, riuscendo a liberare la gamba incastrata sotto l'auto con l'aiuto di passanti;
a causa delle lesioni subite, veniva condotto tramite ambulanza presso il presidio ospedaliero di Nocera Inferiore;
seguivano visite ortopediche specialistiche, esami strumentali, terapie mediche e riabilitative, nonché intervento chirurgico per la lesione al legamento crociato anteriore, fino alla guarigione con postumi certificata in data 3-7-2021; aveva chiesto il risarcimento dei danni a
[...]
che, tuttavia, non aveva provveduto al risarcimento dei danni PA conseguenti alle lesioni subite.
Instauratosi il contraddittorio, l'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito contestava la dinamica del sinistro, la responsabilità del convenuto, il nesso causale tra il sinistro e le lesioni lamentate e l'entità di queste.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e di improponibilità della domanda o, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite.
pag. 2 Il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva rimanendo contumace.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. La domanda è, inoltre, procedibile, atteso che, l'istante, prima di instaurare il giudizio, ha provveduto ad inoltrare invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12-9-2014 n. 132 convertito in L. 10-11-2014 n. 162, ai convenuti e , PA Controparte_1 rispettivamente a mezzo p.e.c. del 28-4-2022 ed a mezzo raccomandata a/r del 28-4-
2022, ricevuta il 29-4-2022; nulla è stato, altresì, eccepito e rilevato entro la prima udienza in ordine alla ritualità dell'invito inoltrato.
4. Va, poi, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per l'assunta violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005.
In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per pag. 3 l'esercizio dell'azione de qua non lascia dubbi di sorta (richiesta di risarcimento danni a mezzo p.e.c. ricevuta da in data 16-3-2021; PA integrazione documentale e sollecito di nomina di studio medico fiduciario per l'accertamento dei danni a mezzo p.e.c. ricevuta il 16-7-2021 a seguito di richiesta di integrazione da parte della compagnia datata 17-3-2021; sollecito di nomina di studio medico legale della compagnia del 16-7-2021; invito a visita medico legale da parte dello studio medico fiduciario della compagnia a mezzo p.e.c del 20-9-2021; richiesta di accesso agli atti con richiesta di copia della relazione di consulenza dello studio Palmese da parte dell'attore a mezzo p.e.c. del 17-11-2021 con riscontro del 19-11-2021 mediante inoltro della relazione;
richiesta di nuova perizia medico-legale con allegata consulenza medica di parte inoltrata alla compagnia a mezzo p.e.c. del 10-3-2022).
L'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora e con la successiva integrazione documentale ha osservato le modalità ed i contenuti essenziali previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, nonché con allegazione della documentazione medica relativa alle lesioni subite.
, inoltre, sottoponendosi a visita medico-legale presso lo studio del Parte_1 medico fiduciario della convenuta, dott. , ha certamente fornito alla stessa _1 elementi sufficienti per le valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile, in altri termini, al fine di poter formulare consapevolmente l'offerta di risarcimento ovvero per respingere in toto la richiesta.
Va sottolineato che l'attore sia nella richiesta di risarcimento che nella successiva integrazione, non ha specificato l'attività lavorativa svolta e non ha reso la dichiarazione ex art. 142 d.lgs. n. 209/2005; tuttavia, dalla relazione di visita medico-legale del dott.
risulta la precisa indicazione dell'attività lavorativa del danneggiato _1
(autista) che la circostanza che non trattasi di infortunio sul lavoro.
Come è stato precisato, inoltre, l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno, nè recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale, potendo avere conseguenze solamente sulle modalità
pag. 4 dell'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale (cfr. Cass. civ. n.
19354/2016).
5. Nel merito, sulla scorta del materiale istruttorio raccolto, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione.
Invero, in primo luogo il convenuto MI , in sede di interrogatorio CP_1 formale - deferitogli sui capi articolati in citazione relativi alla dinamica del sinistro, alle persone ed ai mezzi coinvolti e ai danni riportati dall'attore - ha riconosciuto i fatti rispondendo è vero alle circostanze deferitegli (cfr. verbale di udienza del 28-11-2023), confessando fatti a sé sfavorevoli.
In secondo luogo, il teste escusso, indicato da parte attrice, – operaio, Testimone_1 indifferente alle parti in causa - ha confermato sostanzialmente tali circostanze.
Egli ha riferito che il 13-12-2020 verso le 13:30 in Casola di Napoli nel Vicolo Caiazzo, mentre percorreva tale strada in salita, alla guida della propria autovettura, aveva visto che veniva investito dall'autovettura Fiat Punto di colore grigio scuro, Parte_1 mentre “la stava spingendo dal lato guida posteriormente”; ha dichiarato di aver visto l'autovettura che all'improvvisò “cominciò ad indietreggiare e il ragazzo finì con la sua gamba destra incastrata sotto l'auto ed urlava”, precisando di essersi avvicinato per soccorrerlo unitamente ad un altro passante e di aver riconosciuto che si trattava di
, che era “al di sotto della Fiat Punto, al di sotto del piantone tra le Parte_1 ruote posteriori ed anteriori ed aveva la gamba destra sotto il piantone mentre il resto del corpo era libero”; ha aggiunto che alla guida dell'auto, la cui parte anteriore era rivolta verso la salita, vi era il padre del ragazzo, che subito scese dal veicolo per prestare soccorso al danneggiato.
Il teste, pur non essendo stato preciso su alcuni profili (avendo indicato quale modello dell'auto investitrice una Fiat Punto anziché una Fiat Panda e riferito che lo zio aveva accompagnato il danneggiato in Ospedale, mentre l'attore ha dedotto di essere stato ivi trasportato dai sanitari del 118) è apparso minuzioso e puntuale nel riferire le circostanze di tempo di luogo in cui si è verificato il sinistro, i soggetti coinvolti, il colore dell'auto e la sua posizione (l'auto grigia con la parte anteriore rivolta verso la salita), le modalità con cui lo stesso si verificava, la posizione di prima dell'investimento (dietro Parte_1 alla parte posteriore sinistra dell'auto) e dopo questo (sotto l'auto con la gamba destra incastrata sotto il piantone).
pag. 5 Tenuto conto di tali circostanze, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità del teste, il quale ha superato il vaglio giudiziale circa la coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa, apparendo le evidenziate discordanze giustificate dal tempo trascorso e dal conseguente naturale appannamento del ricordo dell'evento verificatosi oltre tre anni prima del giorno in cui è stato escusso (udienza del 20-2-2024).
Conferma e riscontro delle descritte emergenze è fornita, ancora: dal verbale di pronto soccorso n. 20200038383 del 13-12-2020 del P.O. di Nocera Inferiore, in cui risulta che veniva trasportato al pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro, Parte_1 alle ore 14.21 (nei dati di accesso è riportata quale causa dell'evento dannoso “rif. incidente stradale con trauma anca-gamba e piede dx ...”; nell'anamnesi prossima è riportato che il paziente “riferisce di essere stato investito ...”); dalla costituzione in mora;
dal contenuto della consulenza medica di parte attrice e dalla c.t.u., da cui emerge che i consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
Nella relazione di visita medico-legale prodotta dalla convenuta, peraltro, il nesso causale è stato ritenuto da valutare “mediante acquisizione delle immagini iconografiche degli esami strumentali eseguiti nel corso dell'iter clinico”.
Inoltre, la convenuta ha prodotto relazione della “Investigazioni Continental”, relativa agli accertamenti disposti dalla impresa assicuratrice, in cui l'agente accertatore ha evidenziato delle criticità relative al verificarsi del sinistro.
In particolare, pur avendo confermato la dinamica descritta in Parte_1 CP_1 citazione, del sinistro non erano a conoscenza le persone che abitavano in prossimità del luogo dell'evento dannoso e lo stesso MI non era in grado di riferire il CP_1 nominativo di testi presenti, né forniva riferimenti per poterli rintracciare, affermando, inoltre, che “dopo l'investimento trascorrevano altri 5-10 minuti prima del sopraggiungere dei passanti”.
Tuttavia, tali affermazioni – riportate nella relazione investigativa e non confermate nel corso del giudizio, nel contraddittorio delle parti, non essendo stato indicato l'agente quale testimone dalla convenuta - costituiscono presunzioni semplici che non possono assumere rilievo a fronte di prove dirette, quali le dichiarazioni del teste di segno contrario (cfr. Cass.
pag. 6 civ., Sez. 3, ordinanza n. 8814 del 12-5-2020; cass. civ., ordinanza n. 25635 del 1-9-
2023).
Per quanto esposto, il Tribunale ritiene che l'attore abbia fornito la prova del fatto posto a fondamento della domanda, inclusa la titolarità passiva dei convenuti.
6. Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa, giova osservare, in diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Deve trovare applicazione, pertanto - in relazione ad una simile ipotesi - la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 25-9-2014 n. 20307; Cass. civ., sez.
III, 3-5-2011 n. 9683; Cass. civ. sez. IV, 12-6-2007 n. 34111).
Sebbene, dunque, in caso di investimento la responsabilità risarcitoria venga posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada - secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone - tuttavia tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227
c.c..
pag. 7 Quindi, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo e può
“liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. È vero, tuttavia, che, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., 24024/2014; Cass. civ.,
8663/2017; Cass. civ., 2241/2019).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
L'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno fosse evitabile da parte del conducente.
Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c., infatti, è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili ed inevitabili del pedone e non, invece, davanti a comportamenti meramente colposi (Cass. civ., sez. III, 28-2-2020, n. 5627; cf. anche: Cass. civ., ordinanza 28-1-
2019, n. 2241; Cass. civ., ordinanza, 13-7- 2023, n. 20137).
Ciò evidenziato, deve affermarsi che, nella specie, non è emerso che il conducente dell'autovettura abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il sinistro fosse inevitabile;
al contrario, dall'istruttoria è chiaramente emersa una condotta imprudente e negligente del conducente dell'autovettura, che nonostante la prevedibilità ed evitabilità - ben sapendo che il danneggiato era dietro il veicolo al fine di spingerlo - lo ha investito, non essendo stato in grado di controllare il veicolo in fase di ripartenza, facendo indietreggiare l'auto.
Va considerato, difatti, che Il conducente di un veicolo è tenuto in ogni caso a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 comma 1 c.d.s.) e che, ai sensi dell'art. 141, primo comma, c.d.s.: “è obbligo del conducente regolare la velocità del pag. 8 veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma sancisce che” il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, ...”;
Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
7.1. Per quanto alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni subite dall'attore, dalla documentazione medica allegata è provato che a Parte_1 seguito del sinistro veniva condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Nocera
Inferiore dove gli veniva diagnosticato “Trauma contusivo anca e ginocchio dx da riferito incidente stradale” con prognosi di sette giorni e con prescrizione di terapia antidolorifica, divieto di carico e di visita ortopedica il giorno successivo presso il reparto di Ortopedia
(cfr. verbale di pronto soccorso n. 20200038383 dell'ospedale di Nocera Inferiore); in occasione della consulenza ortopedica veniva evidenziava una “raccolta ematica in corrispondenza del terzo medio coscia destra ed escoriazioni multiple terzo distale gamba destra” e veniva dimesso con terapia medica, divieto di carico per venti giorni e invito a sottoporsi ad ulteriori indagini diagnostiche;
successive visite mediche specialistiche confermavano una “ampia lesione del comparto mediale e postero mediale ginocchio destro” ed al paziente veniva consigliato dapprima l'uso della carrozzella per eventuali spostamenti e poi l'uso di stampelle e di tutore;
successivi esami strumentali del 20-1-
2021 evidenziavano “segni di distrazione della giunzione capsula meniscale posteromediale associata ad evidenti segni di interessamento distrattivo del collaterale mediale e segni di interessamento distrattivo del LCA con lesione a suo carico”; a seguito di ulteriori controlli specialistici, gli veniva indicata la necessità di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore, per cui in data 29-4-2021 veniva ricoverato presso la Controparte_3 di Benevento per l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore
[...] in artroscopia del ginocchio destro, venendo dimesso in data 30-4-2021 con prognosi di trenta giorni e prescrizione di terapia medica e tutore;
a seguito di successivo controllo, in data 3-7-2021 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale.
pag. 9 Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato in data 11-10-
2024 dalla dott.ssa (effettuata oltre che mediante la visita diretta del Persona_2 danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta) è risultato che , che all'epoca dei fatti (13-12-2020) aveva 27 Parte_1 anni, ha riportato in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in rottura del legamento crociato anteriore, lesione del comparto mediale e postero mediale del ginocchio destro con interessamento distrattivo del collaterale mediale.
L'ausiliario, dopo aver valutato la sintomatologia soggettiva e rilevato le patologie rilevanti ai fini dell'accertamento, ha dedotto che dalle lesioni riportate al danneggiato sono residuati “esiti cicatriziali per l'intervento artroscopico subito nonché esiti algici e disfunzionali al ginocchio dx”.
Il c.t.u. ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni risultanti dalla documentazione versata in atti (cfr. pag. 5 della c.t.u.: “Non vi è materia di contendere per quanto riguarda il nesso di causalità delle lesioni diagnosticate in prima istanza. Lascia qualche perplessità come una lesione articolare così importante -pivot centrale e LCA- passi del tutto inosservata ai sanitari quando generalmente essa si associa ad una fenomenologia grave -versamento articolare, blocco articolare, lassità legamentosa, impotenza funzionale solo per citarne alcune. E' pur tuttavia vero che i sanitari l'indomani del riferito trauma subito, descrivono un'obiettività compatibile con il trauma contusivo refertato il giorno prima pur prescrivendo il divieto di carico e ulteriori indagini di approfondimento diagnostico ... In relazione a quanto riferito dal periziando che ha tentato inutilmente di fermare la macchina, per le lesioni riportate alle indagini strumentali, questo
CTU non si sente di escludere e il trauma contusivo e il trauma distorsivo del ginocchio”).
Il consulente ha aggiunto che “il danno biologico non incide sulla capacità di lavoro.
Pertanto, le risposte fornite in precedenza, non danno motivo per dubitare circa la possibilità di proseguire nelle sue abituali occupazioni” e che “si può ritenere che il grado di sofferenza, nel nostro caso, sia stato medio”
Tanto esposto, è risultato accertato quanto segue:
A) a seguito del sinistro, il danneggiato ha riportato postumi di rottura del legamento crociato anteriore, lesione del comparto mediale e postero mediale del ginocchio destro con interessamento distrattivo del collaterale mediale, esiti cicatriziali da pregressa ricostruzione in artroscopia del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro”
pag. 10 B) sussiste il nesso causale tra il sinistro e gli esiti accertati;
C) la incapacità temporanea totale è stata di giorni 20;
B) la incapacità temporanea relativa è stata al 50% di giorni 20;
C) la incapacità temporanea relativa è stata al 25% di giorni 20;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 6% della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito da (risarcibile Parte_1 indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), trattandosi di sinistro avvenuto successivamente all'entrata in vigore della Legge 5 marzo
2001, n. 57, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001, n. 66, può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs
209/2005, aggiornata con il d.m. 16 luglio 2024 - atteso che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr. Cass. civ. ordinanza 12-6-2022 n. 19229; Cass. civ. sent. 22-11-2019 n.
30516, Cass. civ. sent. 13-12-2016 n. 25485) -, in euro 8.841,15 per invalidità permanente al 6 per cento in un soggetto leso di 27 anni.
L'attore - con note di trattazione scritta depositate in data 11-2-2025 per l'udienza del
13-2-2025, fissata per la precisazione delle conclusioni -, ha evidenziato che Parte_1
ha già percepito dall' la somma di euro 7.331,11 a titolo di indennità di
[...] CP_4 malattia per n. 138 giorni, ovvero dal 14-12-2020 al 30-4-2021, allegando comunicazione dell' con cui l'ente di previdenza ha esercitato azione di surroga nei confronti di CP_4 [...]
nelle stesse note ha precisato la domanda, chiedendo al PA
Tribunale “la sola somma relativa al danno biologico nella misura del 6% (quantificato in euro 8.889,46), oltre al danno morale nella misura del 30% e/o nella misura che riterrà più congrua, oltre le spese vive sostenute ...”, rinunciando in tal modo alla domanda di risarcimento del danno da Invalidità Temporanea, Totale e Parziale.
pag. 11 Ne consegue che, in relazione alla I.T.T. e I.T.P., nulla deve essere riconosciuto all'attore in virtù del principio di cui all'art. 112 c.p.c., avendo questi espressamente limitato la domanda nei termini evidenziati.
Per completezza, comunque, va precisato che “il risarcimento del danno biologico temporaneo, in nessun caso può essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, che non indennizza questo tipo di pregiudizio;
l'indennità di temporanea corrisposta, infatti, costituisce una forma di ristoro di danni patrimoniali (ovvero la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia) e non costituisce ristoro per l'invalidità temporanea intesa in termini di danno non patrimoniale” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 12566/2018; Cass. civ. ordinanza n. 30293/2023).
7.2. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia della
Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei pag. 12 suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la recente giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie
(laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
pag. 13 Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Chiarissima in tal senso è anche la sentenza n. 339 del 2016 della Corte di Cassazione:
“in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. Va, quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent.
n. 25164/2020).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza – non ravvisandosi ciò nelle sofferenze derivanti dall'intervento chirurgico e negli esami diagnostici effettuati, in quanto rilevanti ai fini della determinazione del danno biologico - e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
7.3. In ordine al danno patrimoniale, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno emergente, non essendo allegato e prodotto documentazione relativa ad eventuali spese mediche sostenute.
7.4. Pertanto, a va riconosciuta la somma di euro 8.841,15 a titolo Parte_1 di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite.
pag. 14 7.5. Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 804,63 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè, rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
7.6. Complessivamente, quindi, il danneggiato ha subito un danno per euro 9.645,78.
Per tutto quanto sopra, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 9.645,78, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
8. La domanda – nuova - formulata dall'attore, solo in sede di precisazione delle conclusioni, di condanna di a versare all'INPS la PA somma di euro 7.331,11 pagata per i giorni di malattia da infortunio stradale, è inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
9. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
[... Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di e Controparte_1 PA
, in solido. PA
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, PA eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pag. 15 B) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, PA al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 9.645,78, Parte_1 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
, che liquida in euro 304,02 per spese ed euro 5.077,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarre in favore dell'avvocato Annarita Del Gaudio ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
D) dichiara inammissibile la domanda proposta da di condanna di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a PA versare all' la somma precisata in motivazione;
CP_4
E) pone le spese di c.t.u. a carico di e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido. PA
Torre Annunziata, 5 maggio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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