Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa AN Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte ai numeri 12275 e 12275-1 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 riservate in decisione all'udienza del 27.9.2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Teverola alla via Roma Parte_1 C.F._1
Parco Verde presso lo studio dell'Avv. Loredana Iavazzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Cesa al corso Umberto CP_1 C.F._2
I, 726 presso lo studio dell'avv. Claudia Rao che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
C.F. con studio in Napoli alla Via D. Fontana, 76, Controparte_2 C.F._3
nella qualità di curatore speciale della minore (nata a [...] l' 8.1.2013) Persona_1
in virtù di decreto di nomina del Tribunale di Napoli Nord del 5.4.2023
. CURATORE DELLA MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 settembre 2024, tenutasi in modalità cartolare (cfr. ordinanza comunicata l' 1-10-
2024), i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. ha apposto il visto in data 2.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...]
Vetere il 17.9.1987), premesso di avere contratto matrimonio in Gricignano di Aversa in data 3 settembre 2010, con il resistente (nato ad [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati tre
(nato ad [...] il [...]), maggiorenne, non indipendente economicamente;
Persona_2
AN (nata ad [...] il [...]) maggiorenne, non indipendente economicamente e Persona_1
(nata a [...] l'[...])- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito per aver assunto comportamenti violenti (sia in senso fisico che psicologico) nei suoi confronti;
l'affido esclusivo della minore, con residenza privilegiata presso di sé; l'assegnazione della casa familiare, sita in Gricignano di Aversa, alla via De Gasperi, 7; una somma a titolo di concorso per il mantenimento dei tre figli, non economicamente autosufficienti, pari ad € 600,00 oltre Istat;
il pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche).
All'udienza presidenziale del 24 febbraio 2023, la ricorrente con il difensore ed il resistente personalmente, comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa Sequino) il quale, alla luce delle dichiarazioni rese, chiedeva ai sensi dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p. la trasmissione degli atti penali ostensibili relativi ai procedimenti penali tra le parti;
al contempo onerava il difensore di depositare copia degli atti relativi al procedimento innanzi al T.M., rinviando all'udienza del 5.4.2023.
In data 27-3-2023 si costituiva il resistente chiedendo di pronunciare la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, cc;
l'affidamento condiviso con il diritto di vedere e sentire telefonicamente la figlia minore, previo accordo tra le parti e festività da concordare;
disporre a suo carico l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento dei figli di € 600,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, unitamente ai figli;
prevedere a carico della ricorrente il pagamento delle utenze e dell' eventuale canone di locazione.
Con istanza del 29.3.2023 la ricorrente depositava ricorso ex art. 330 c.c. chiedendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Puca o un provvedimento sospensivo d'urgenza della
2 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
responsabilità stessa;
veniva, pertanto, aperto il sub procedimento recante n. R.G. 12275-1/2022, nominato un curatore (nella persona dell'avv. ) e confermata l'udienza del 5.4.2023. CP_2
Nel procedimento recante n. R.G. 12275-1/2022 il resistente chiedeva in via principale il rigetto del ricorso ex art. 330 c.c.; in via subordinata di verificare da parte delle autorità competenti i percorsi familiari e scolastici anche dal punto di vista della figura materna;
concedere visite e incontri al padre con modalità da stabilire.
All' udienza del 5.4.2023, acquisita la documentazione richiesta, il Presidente f.f. (dott.ssa Sequino) così provvedeva: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art 191, comma 2, c.c.; affidava in via esclusiva la minore alla madre alla luce della condanna penale a carico del per maltrattamenti nei confronti della CP_1
coniuge, alla presenza anche della minore (cfr. sentenza n. 35/2021 del Tribunale di Persona_1
Napoli Nord); nulla veniva stabilito sulle visite, anche alla luce della domanda avanzata da parte ricorrente di decadenza ex art. 330 c.c. nel procedimento n. 12275-1/2022 R.G. ; assegnava la casa familiare ex art. 337 sexies c.c. -sita in Gricignano di Aversa alla via De Gasperi, 7- alla ricorrente per abitarla unitamente ai figli;
nulla prevedeva a titolo di mantenimento per la ricorrente, in assenza di domanda;
prevedeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno alla ricorrente pari ad €
600,00 (somme soggette a rivalutazione annuale in base agli indici Istat) - ossia 200,00 euro ciascuno
- per i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine nominava G.I. se stesso, rinviando all'udienza del 12.7.2023.
Nell'interesse della minore si costituiva l'avv. nella qualità di curatore speciale la CP_2
quale chiedeva, in via preliminare, di sospendere il dalla responsabilità genitoriale sulla minore CP_1
, con divieto di incontri padre -figlia almeno per la fase embrionale del giudizio;
in via Persona_1
istruttoria l'ascolto in forma protetta della minore;
l'inserimento della minore, da parte del Servizio
Sociale di Gricignano di Aversa, in progetti di educativa territoriale al fine di supportarla anche da un punto di vista scolastico oltre che ludico ricreativo;
prevedere per la minore un percorso di sostegno psicologico al fine di valutare anche la relazione con i rispettivi genitori e l'opportunità di eventuali futuri incontri protetti con il padre;
un percorso di valutazione e rafforzamento delle competenze genitoriali;
un percorso di sostegno psicologico per la ricorrente;
un percorso di sostegno psicologico e ad una valutazione psicodiagnostica con valutazione del profilo di personalità oltre che al SERD per appurare eventuali dipendenze dello stesso da droghe o alcol per il resistente;
un monitoraggio da parte dei SS di Gricignano di Aversa.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate.
Con comparsa il resistente si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa.
3 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
All'udienza del 12.7.2023, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; le parti erano invitate ad intraprendere, individualmente, un percorso di rafforzamento delle loro competenze genitoriali presso i SS competenti per territorio (ossia Controparte_3
essendo la ricorrente ivi residente con la minore alla via A. De Gasperi, 7 e di essendo CP_4
ivi domiciliato il resistente in via San Faustino, 31 presso il AT titolare della ditta GP
COSTRUZIONE SRLS) con un monitoraggio di almeno 12 mesi, con onere per i SS di relazionare sull'esito dei percorsi;
invitava la ricorrente a far intraprendere alla minore un percorso Persona_1
psicologico-clinico; a modifica dell'ordinanza presidenziale disponeva l'affido “super” esclusivo della minore (nata a [...] l' 8.1.2013) alla madre, riservando al prosieguo ogni Persona_1 valutazione in ordine all' ascolto della minore (tenuto conto dell'età); prevedeva per la madre l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.; prevedeva telefonate tra padre e figlia in un orario ricompreso tra le 19.00 e le 19.30; infine rinviava all'udienza del 15.11.2023 (cfr. ordinanza in atti).
Rigettate le richieste istruttorie, non essendo pervenute le relazioni, si sollecitavano i Servizi Sociali competenti per territorio di dare immediata attuazione al provvedimento del 12.7.2023.
All'udienza del 17.4.2024, tenuta in modalità cartolare, in via preliminare si disponeva la riunione del procedimento recante n. R.G. 12275-1/2022 al procedimento n. 12275/2022 R.G; si confermava quanto previsto nel provvedimento del 12-7-2023 (ossia affido super esclusivo della minore alla madre, monitoraggio da parte dei SS, percorsi per la minore); si oneravano i SS di Gricignano di
Aversa e di competenti per territorio di predisporre un calendario di telefonate monitorate CP_4
da personale specializzato per consentire la ripresa del rapporto tra padre e figlia nel rispetto degli impegni scolastici della minore;
infine si disponeva l' ascolto della minore (nata l' 8- Persona_1
1-2013) per l'udienza del 4.7.2024.
All'udienza del 4.7.2024, sentita la minore, venivano disciplinate le visite per il periodo estivo, prevedendo che, compatibilmente con le esigenze lavorative del resistente, il padre potesse vedere la minore 15 giorni anche non consecutivi, salvo diversi accordi e tenuto conto dell'interesse della minore;
venivano, invece, interrotte le video chiamate essendo migliorato il rapporto padre-figlia.
All'udienza del 27.9.2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.(cfr. ordinanza dell'1.10.2024).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per
4 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. ex multis Cass. Civ.; Sez. I n. 26571/2007; Tribunale Terni, 27/5/2022 n.448;
Corte appello Palermo, sez. I, 12/6/2013 n.991 secondo cui In materia di separazione tra coniugi, la violenza consumata all'interno delle mura domestiche, assume rilevanza determinante anche quando si estrinsechi in un solo episodio di violenza fisica e a essa possa riconnettersi efficacia risolutiva del rapporto coniugale. Invero, il fatto che risulti provato per testi, un solo episodio di percosse, non può far ritenere che l'episodicità del fatto presupponga in re ipsa che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia. Anche un solo episodio di violenza costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra, nonché disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, quale principio posto alla base dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione ed è quindi comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia).
Altresì secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro rappresentano violazioni talmente gravi
5 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
dei doveri coniugali, da giustificare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione coniugale, nonché esonerare il giudice dal compito di comparare i comportamenti di entrambi i coniugi, in quanto le condotte violente ed aggressive, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione (Tribunale Torino sez. VII, 11/02/2022, n.608;
Tribunale Pisa sez. I, 28/01/2022, n.120).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
In particolare sono state depositate la denuncia- querela nonché l'ordinanza di applicazione del divieto per il resistente di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di mantenere una distanza di almeno 100 mt dalla stessa e di allontanamento dalla casa familiare, disposto dal GIP dott.ssa Vera Iaselli il 14.9.2018 (ordine violato nel 2020); il è stato, inoltre, condannato ad CP_1
anni 2 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali per il reato ex art. 572 c.p. e 61 n. 11 quinquies c.p. di maltrattamenti ai danni della ricorrente, in presenza della figlia minore (mentre il
è stato assolto per altri procedimenti, originati da successive denunce, come da dispositivi in CP_1
atti).
In definitiva la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 2, comma c.c. con addebito a carico del resistente, non potendo essere giustificati comportamenti violenti di qualunque forma, in quanto lesivi della dignità della persona e della parità delle parti, alla base dei diritti fondamentali della Costituzione e pilastro di ogni relazione umana e sociale.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] l'[...]) Persona_1
In via preliminare le domande avanzate de responsabilitate devono intendersi rinunciate sia dalla ricorrente che dal curatore, avendo i procuratori concluso per un affido “super” esclusivo della minore alla madre.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione
6 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi della minore in quanto dall'istruttoria espletata è emerso che il padre non ha avuto un rapporto regolare e continuativo con la figlia (nonostante la volontà della minore di avere un rapporto con lui); risulta per tabulas che la minore ha assistito alle violenze subite dalla madre
(cfr. sentenza di condanna in atti); infine il resistente non è puntuale nel versamento del mantenimento ed omette il pagamento delle spese straordinarie (sul punto il resistente ha dedotto genericamente di aver adempiuto senza, tuttavia, depositare alcuna documentazione comprovante l'esatto adempimento).
Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme agli interessi della minore, disporre l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa.
L'assenza del padre dalla vita della minore;
il disinteresse materiale nei confronti della figlia in ordine al mantenimento, i comportamenti violenti ai danni della ricorrente, alla presenza della figlia, suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” ( in questi termini cfr. Trib. Napoli
Nord; sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza
Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib.
Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
7 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
Tuttavia la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti ad esempio la salute della minore, vi sia un pregiudizio a causa dell'assenza di rapporti, tenuto conto della condanna per maltrattamenti ai danni della ricorrente (che rende inattuabile ogni forma di concertazione tra le parti nell'interesse della figlia).
Il Collegio ritiene, infine, che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno.
In sede di ascolto la minore ha espresso la volontà di incontrare il padre;
in particolare ha riferito
“PA non lo vedo da due o tre settimane. Di solito ci vediamo ogni 15 giorni. Quando non ci vediamo ci sentiamo telefonicamente. Alcuni giorni lo chiamo io ed altri giorni mi chiama lui. Di solito mi chiama lui. Quando ci vediamo siamo andati al mare, andiamo a mangiare. Quando lo vedo viene anche mia sorella, mio AT un po' meno. Non pernotto con PA. Trascorriamo anche giornate intere ma per ora non dormo. Mi piacerebbe anche dormire con lui, basta che posso portare con me
i pupazzi. Per quest'estate dovrei andare in Sicilia con PA ma ancora non so nulla. Di solito va in ferie ad agosto. Mi piacerebbe andare in vacanza con lui” (dichiarazioni rese in sede di ascolto all'udienza del 4 luglio 2024).
Come evidenziato dal curatore in comparsa, nonostante la volontà della minore di voler incontrare il padre ed il calendario estivo suggerito dal Tribunale (cfr. ordinanza del 4.7.2024) il non ha CP_1
incontrato la minore (si legge in comparsa Detta ultima circostanza non si è avverata così come la maggior parte delle cose che la minore ha progettato nei mesi a venire con il padre il quale continua
a disattendere ai propri doveri del buon padre creando delusione e rabbia in . Le Persona_1
continue delusioni subite dalla minore, benché mai verbalmente espresse, hanno determinato nella stessa un forte disagio che non riuscendo a manifestare al padre, si manifesta assumendo atteggiamenti fortemente ostili verso la madre la quale, nonostante tutto, sembra aver sempre favorito la relazione tra i figli e il padre).
Qualora, dunque, il intenda riavvicinarsi concretamente alla figlia ed iniziare un percorso di CP_1
graduale recupero del rapporto con la stessa, potrà vederla e tenerla con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la stessa minore, tenendo in prioritario conto le esigenze di quest'ultima, i suoi desiderata ed i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Il Collegio reputa, pertanto, opportuno per il la prosecuzione dei percorsi di rafforzamento CP_1
8 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
delle competenze genitoriali presso i SS competenti per territorio;
suggerisce, altresì, alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere alla minore nata a [...] l' 8.1.2013 un percorso Persona_1
psicologico-clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari e soltanto all'esito dei positivi percorsi, valutare l'opportunità di eventuali futuri incontri tra padre e figlia.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la ricorrente il genitore collocatario della figlia minore e convivente con i figli maggiorenni non indipendenti economicamente, la domanda di assegnazione della casa familiare
- sita in Gricignano di Aversa, alla via De Gasperi, 7- va accolta.
Sulla domanda di mantenimento dei figli (nato ad [...] il [...]) ed AN (nata Per_3
ad Aversa il 3.6.2004) maggiorenni ma non indipendenti economicamente e della minore
(nata a [...] l'[...]). Persona_1
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo i figli maggiorenni ed AN conviventi con la madre e Per_3
pacificamente non indipendenti economicamente (sono entrambi studenti universitari) sussiste in capo alla ricorrente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento della figlia minore e dei figli maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 22 , 21 e 12), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass.
n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
10 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto al genitore convivente (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, la ricorrente ha dichiarato di non lavorare, eccetto qualche lavoretto saltuario come collaboratrice domestica;
percepisce l'assegno unico;
vive nella casa familiare corrispondendo un canone locatizio di € 300,00 mentre il resistente lavora come carpentiere, inquadrato, con contratti a 15 giorni o a un mese, e guadagna circa 1200-.1300,00 euro al mese;
vive a Cesa alla via Firenze, 10, in una casa di proprietà della famiglia (dichiarazioni rese all'udienza del
24.2.2023).
Alla luce delle suesposte considerazioni, considerato che le parti (che non hanno depositato la documentazione reddituale, seppur onerate) hanno concordato l'importo in 600,00 euro il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00 -ossia € 200,00 ciascuno- da corrispondersi alla ricorrente entro il
5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Nulla, invece, si dispone a titolo di mantenimento di parte ricorrente, in assenza di domanda
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia in relazione alle fasi di studio, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
I compensi spettanti al curatore della minore sono liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nata a [...] il [...]) e (nato ad [...] il [...])
[...] CP_1
con addebito al resistente;
b) affida la figlia minore (nata a [...] l'[...]) in via esclusiva alla madre, Persona_1
con residenza privilegiata presso la stessa in Gricignano di Aversa, alla via De Gasperi, 7;
11 R.G. n. 12275/2022 +12275-1/2022
c) La madre può esercitare della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
d) Invita il a proseguire il percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali presso CP_1
i SS competenti per territorio;
e) Suggerisce alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere alla minore nata Persona_1
a Napoli l' 8.1.2013 un percorso psicologico-clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari;
f) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Gricignano di Aversa, alla via De
Gasperi, 7- alla ricorrente che l'abiterà unitamente ai figli;
g) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 (seicento,00) -ossia 200,00 euro ciascuno- per il mantenimento del figlio (nato ad [...] il [...]) maggiorenne, non indipendente Per_3
economicamente, della figlia AN (nata ad [...] il [...]) maggiorenne, non indipendente economicamente e della minore (nata a [...] l'[...]) , oltre il 50%, delle spese Persona_1
mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) Nulla stabilisce a titolo di mantenimento in favore della ricorrente in assenza di domanda;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gricignano di Aversa per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 3, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
j) condanna a pagare le spese di lite in favore dello Stato essendo la ricorrente CP_1
ammessa in via provvisoria al patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del 24.11.2022 prot.
1386/2022 liquidandole complessivamente in euro 3.809,00 (tremilaottocentonove,00) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell' 11 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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