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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/07/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 3/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6033/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Stramaccioni
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 4501/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 27.11.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa con cui chiedeva all' in alternativa CP_1
l'erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità - rispettivamente previsti dagli artt. 2 e 1 della L. 222/1984 (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio)-, è totalmente inabile al lavoro, ovvero la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente a meno di 1/3 a causa delle patologie di cui è affetto. Riferisce di avere presentato la domanda amministrativa all' il 25.03.2021, rigettata per motivi CP_1 sanitari, per cui, dopo avere proposto ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell'Istituto, rimasto inevaso, presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 4501/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 4501/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute del sig. certificato dalla documentazione medica prodotta dal Pt_1 procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile,
pagina 2 di 4 secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato CTU lo stesso perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, è bene premettere che all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO il Dr. aveva Per_1 posto la diagnosi di “
1. Distrofia corneale epiteliale di Lisch, pregresso intervento con laser ad eccimeri 00 per opacità corneali (OO Vn:9/10);
2. Esiti pregressa emitiroidectomia sin per tireopatia nodulare;
Rachiartrosi C- D, alluce valgo e Il° dito a martello piede sin;
segni di rizoartrosi bilaterale;
Ipertensione arteriosa;
5. Stato ansioso reattivo lieve”. Aveva quindi accertato che le patologie a carico dell'apparato osteoarticolare determinavano lieve impegno funzionale, consentendo al periziando di attendere a tutte le attività quotidiane e di deambulare in autonomia. L'ipertensione arteriosa risultava essere in buon controllo farmacologico. Evidenziava, infine, che nel corso della visita medica il periziando era lucido, orientato, collaborante, e non mostrava un evidente stato ansioso. Pertanto, considerato che il dall'età di 20 anni al 1982 ha Pt_1 svolto attività di "Conduttore NCC" e dal 1983 ad oggi quella di "Tassista", concludeva di non avere riscontrato infermità tali da ridurre a meno di 1/3 la capacità lavorativa del n occupazioni confacenti le proprie attitudini, né da abolirla completamente. Pt_1
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizio il CTU, previo esame della documentazione sopravvenuta alla fase dell'ATPO e dopo avere sottoposto il ricorrente a nuova visita medico legale, pone la diagnosi di “
1. Distrofia corneale di Lisch bilaterale;
2. Esiti pregressa emitiroidectomia per gozzo colloido-cistico;
3. C- CP_2
D;
4. Rizoartrosi bilaterale, alluce valgo e II° dito a martello bilaterale;
5. Ipertensione arteriosa, lieve I.T.; 6. ;
7. Allegate note di ansia reattiva”. CP_3
Ciò posto rileva che dall'unica documentazione sopravvenuta (referto del visus del
12/092023 redatto da specialista del Policlinico di Tor Vergata UOSD oculistica) si evince pagina 3 di 4 visus pari a 8/10 OO e solo in via potenziale la possibilità che a causa della distrofia di possano aversi alterazioni della vista durante la guida soprattutto durante le ore CP_4 serali. Conferma di avere rilevato modeste limitazioni funzionali osteo-articolari, a prevalente carico del rachide cervicale e del primo raggio alle mani per rizoartrosi;
valori della P.A. come da buon controllo farmacologico;
esiti cicatriziali come da pregressa emitiroidectomia.
Conclude, quindi, che si è in presenza di in quadro clinico sovrapponibile a quello obiettivato nel procedimento di ATPO per cui, essendo rimaste immutate le mansioni lavorative del l ricorrente deve essere considerato NON invalido – Pt_1
NON inabile per cui NON possiede i requisiti per la concessione della Pensione Ordinaria di Inabilità, ex art. 2, L.222/84 né quelli per la concessione dell'Assegno Ordinario di
Invalidità, ex art.1, L.222/84.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, in fondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto del possesso da parte del ricorrente dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti a firma della parte.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Velletri, 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 3/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6033/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Stramaccioni
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 4501/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 27.11.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa con cui chiedeva all' in alternativa CP_1
l'erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità - rispettivamente previsti dagli artt. 2 e 1 della L. 222/1984 (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio)-, è totalmente inabile al lavoro, ovvero la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente a meno di 1/3 a causa delle patologie di cui è affetto. Riferisce di avere presentato la domanda amministrativa all' il 25.03.2021, rigettata per motivi CP_1 sanitari, per cui, dopo avere proposto ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell'Istituto, rimasto inevaso, presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 4501/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 4501/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute del sig. certificato dalla documentazione medica prodotta dal Pt_1 procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile,
pagina 2 di 4 secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato CTU lo stesso perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, è bene premettere che all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO il Dr. aveva Per_1 posto la diagnosi di “
1. Distrofia corneale epiteliale di Lisch, pregresso intervento con laser ad eccimeri 00 per opacità corneali (OO Vn:9/10);
2. Esiti pregressa emitiroidectomia sin per tireopatia nodulare;
Rachiartrosi C- D, alluce valgo e Il° dito a martello piede sin;
segni di rizoartrosi bilaterale;
Ipertensione arteriosa;
5. Stato ansioso reattivo lieve”. Aveva quindi accertato che le patologie a carico dell'apparato osteoarticolare determinavano lieve impegno funzionale, consentendo al periziando di attendere a tutte le attività quotidiane e di deambulare in autonomia. L'ipertensione arteriosa risultava essere in buon controllo farmacologico. Evidenziava, infine, che nel corso della visita medica il periziando era lucido, orientato, collaborante, e non mostrava un evidente stato ansioso. Pertanto, considerato che il dall'età di 20 anni al 1982 ha Pt_1 svolto attività di "Conduttore NCC" e dal 1983 ad oggi quella di "Tassista", concludeva di non avere riscontrato infermità tali da ridurre a meno di 1/3 la capacità lavorativa del n occupazioni confacenti le proprie attitudini, né da abolirla completamente. Pt_1
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizio il CTU, previo esame della documentazione sopravvenuta alla fase dell'ATPO e dopo avere sottoposto il ricorrente a nuova visita medico legale, pone la diagnosi di “
1. Distrofia corneale di Lisch bilaterale;
2. Esiti pregressa emitiroidectomia per gozzo colloido-cistico;
3. C- CP_2
D;
4. Rizoartrosi bilaterale, alluce valgo e II° dito a martello bilaterale;
5. Ipertensione arteriosa, lieve I.T.; 6. ;
7. Allegate note di ansia reattiva”. CP_3
Ciò posto rileva che dall'unica documentazione sopravvenuta (referto del visus del
12/092023 redatto da specialista del Policlinico di Tor Vergata UOSD oculistica) si evince pagina 3 di 4 visus pari a 8/10 OO e solo in via potenziale la possibilità che a causa della distrofia di possano aversi alterazioni della vista durante la guida soprattutto durante le ore CP_4 serali. Conferma di avere rilevato modeste limitazioni funzionali osteo-articolari, a prevalente carico del rachide cervicale e del primo raggio alle mani per rizoartrosi;
valori della P.A. come da buon controllo farmacologico;
esiti cicatriziali come da pregressa emitiroidectomia.
Conclude, quindi, che si è in presenza di in quadro clinico sovrapponibile a quello obiettivato nel procedimento di ATPO per cui, essendo rimaste immutate le mansioni lavorative del l ricorrente deve essere considerato NON invalido – Pt_1
NON inabile per cui NON possiede i requisiti per la concessione della Pensione Ordinaria di Inabilità, ex art. 2, L.222/84 né quelli per la concessione dell'Assegno Ordinario di
Invalidità, ex art.1, L.222/84.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, in fondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto del possesso da parte del ricorrente dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti a firma della parte.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Velletri, 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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