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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 12283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12283 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. IE CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1216/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CECERE IMMACOLATA e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Pozzuoli (NA), via Provinciale Pianura nr. 4
ATTRICE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TR LE e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Cesare Rosaroll nr. 112
CONVENUTO
avente ad oggetto: Occupazione senza titolo pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis,
- verificate proponibilità, procedibilità e proseguibilità della domanda, per quanto da rilevarsi ex officio.
- Rilevate (eventuali) eccezioni sottratte all'officium iudicis.
- Disattesa e reietta ogni (eventuale) contraria eccezione, deduzione, richiesta.
- Riconosciuta la legitimationes ad causam dell'intimato.
- In accoglimento della domanda come proposta, accertato e dichiarato che il
Sig. ininterrottamente a far data dal 09/03/2018 (costituzione Controparte_1
dell'attrice nel Divorzio) occupa in via esclusiva senza titolo giustificativo l'immobile in comproprietà, condannarlo al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di corrispettivo per il godimento del bene non Parte_1
esercitato, dell'indennità di occupazione nella misura di € 35.500,00, calcolato sino al 31/01/2024; oltre ogni altra somma sempre al titolo anzidetto a far data dalla domanda e sino alla condivisione del bene o effettivo rilascio.
- Subordinatamente, ove il Giudice ritenesse doversi far riferimento, ai fini del calcolo della somma spettante all'attrice al titolo anzidetto, alla data dell'introduzione del merito (27/10/2018), condannare il convenuto al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di corrispettivo per il Parte_1
godimento del bene non esercitato sino alla data del 31/01/2024, dell'indennità
di occupazione nella misura di € 25.500,00; oltre ogni altra somma sempre al titolo anzidetto a far data dalla domanda e sino alla condivisione del bene o effettivo rilascio.
pagina 2 di 11 - Il tutto, salvo diversa, minore o maggiore, determinazione-quantificazione,
sempre al titolo anzidetto, che sarà meglio precisata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. tecnica che sin d'ora si chiede, a disporsi laddove il Giudice non ritenga di poter determinare in via equitativa la somma richiesta.
-Il tutto, salvo diversa, minore o maggiore, determinazione-quantificazione,
sempre al titolo anzidetto, che il Tribunale vorrà, ricorrendo alla propria esperienza, equitativamente liquidare al titolo competente.
- Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (mora del debitore) all'effettivo soddisfo.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre C.S.G.,
C.P.A. ed I.V.A. di legge, da attribuirsi all'Avv. AC Cecere che si dichiara anticipataria;
oltre tutte le successive occorrende ai fini del giudicato.
- In sentenza provvisoriamente esecutiva, limitatamente alle statuizioni di condanna.
- Con ogni altro provvedimento di ragione e legge.
- Riservata legittima rispettosa impugnativa consentita, in mancanza.
- In via istruttoria, sin d'ora si chiede essere ammessi a provare per tabulas le circostanze tutte di cui al sopra esteso atto con i documenti in limine prodotti ed eventuali altri da depositare non oltre i termini a concedersi, anche a seguito delle avverse controdeduzioni.
- Si chiede disporsi, se ritenuto necessario dal Giudicante, CTU per la quantificazione dei canoni locativi mensili traibili dall'immobile in oggetto;
- Si chiede, inoltre, essere ammessi a provare per testimoni le seguenti circostanze di fatto:
pagina 3 di 11 a) “Vero è che, l'immobile sito in Napoli alla Via Bruno Falcomatà n. 28 in comproprietà, a far data dal 27/10/2018 è occupato e, quindi, goduto ininterrottamente ed in via esclusiva dal comproprietario Sig Parte_2
nello”.
b) “Vero è che, a tutt'oggi, sebbene a tanto invitato, il Sig. Controparte_1
nega alla Sig.r di esercitare il proprio (pari) diritto di proprietà Parte_1
per la quota ideale a lui spettante”.
c) “Vero è che, l'immobile in comproprietà è attualmente occupato dal Sig.
”. Controparte_1
- Riserva indicare testimoni non oltre i termini a concedersi.
- Riserva articolare altri capitoli di prova, se necessario a seguito delle avverse articolazioni istruttorie e controdeduzioni non oltre i termini concedendi.
- Riserva deferire interrogatorio formale al Sig. sulle Controparte_1
medesime circostanze di cui alla prova per testimoni, tutte precedute dalla locuzione “Vero è che”; ed eventuali altre articolande non oltre i termini a concedersi, anche a seguito delle avverse controdeduzioni ed articolazioni.
- Sin d'ora si oppone all'ammissione della prova ex adverso articolanda/ta e,
nella denegata ipotesi di ammissione, riservata impugnativa di inammissibilità
da svolgersi al momento, chiede essere abilitato alla prova contraria, nonché
diretta-contraria sui medesimi capitoli ex adverso articolandi/ti e con i medesimi testimoni, nonché con i propri (capitoli e testimoni), di modo che laddove si legge “Vero è che”, si legga “Non è vero che”.
- Riserva, in ogni caso, di ogni altro aggiungere, richiedere, modificare, variare,
concludere ed articolare anche a seguito dell'avversa difesa.
pagina 4 di 11 PER LA PARTE CONVENUTA:
Preliminarmente ci si riporta a tutti gli atti, documenti, verbali e difese pregresse che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti e per i quali si richiede il totale accoglimento di tutte le richieste e conclusioni ivi formulate.
Sempre in via preliminare e gradata, si impugnano per quanto di ragione tutte le eccezioni, deduzioni e tutti e documenti prodotti ex adverso in quanto infondati in fatto ed in diritto e se ne chiede il totale rigetto.
In particolare si chiede il rigetto della proposta domanda in quanto risultata,
nel corso del giudizio, del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente condanna della controparte alla refusione delle spese processuali.
Si impugnano le conclusioni tutte formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e se ne chiede il rigetto.
Si chiede riservarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir Controparte_1
accogliere le conclusioni di cui in citazione.
A fondamento delle proprie domande esponeva, in sintesi, quanto segue:
- di essere comproprietaria, unitamente al convenuto, nella misura del
50%, di un immobile sito in Napoli, via Bruno Falcomatà nr. 28, iscritto al pagina 5 di 11 NCEU di Napoli, partita 179293, sez. Avv., foglio 13, mapp. 1036 sub. 46 sc. B
int. 2 piano 1 z. c. 6 cat. a/3 cl. 4 vani 3,5;
- che, in data 29.01.2015, il Tribunale di Avellino omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni Parte_3
concordate, tra cui vi era l'assegnazione del predetto immobile in comproprietà
al sig. CP_1
- che, in data 27.10.2018, in sede di divorzio giudiziale, l'attrice chiedeva che venisse revocata l'assegnazione dell'immobile a favore del coniuge,
disponendola a favore suo e dei figli conviventi o, in via gradata, di essere autorizzata a godere della propria quota di proprietà al 50% o, in caso di mancata assegnazione, che il convenuto fosse condannato a pagarle € 500
mensili, quale indennità di occupazione;
- che l'immobile è, a tutt'oggi, ancora occupato in via esclusiva dal convenuto e da questi goduto ininterrottamente senza titolo giustificativo nonostante le richieste dell'attrice di godere del pari diritto a lei spettante e di versamento dell'indennità per l'occupazione abusiva.
Ciò premesso, ritenuto che il valore di mercato del bene sia pari ad €
1.000 mensili, l'attrice riteneva di aver diritto a ricevere una indennità per l'occupazione abusiva di € 500/mese a far data dal 27.10.2018, salvo diversa,
maggiore o minore, quantificazione da parte del Tribunale, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
II. Si costituiva in giudizio , eccependo l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione pagina 6 di 11 assistita e, nel merito, deducendo l'inesistenza del presunto credito preteso dall'attrice in quanto la sentenza di divorzio, passata in giudicato, nulla disponeva, in assenza di prole non economicamente autosufficiente, circa l'assegnazione della casa coniugale e quindi confermava l'assegnazione già
avvenuta, a favore del in sede di separazione consensuale. In ogni caso CP_1
le domande attoree erano state rigettate nel merito dal Tribunale in sede divorzile e pertanto non potevano essere formulate nella presente sede, in quanto in violazione del principio del ne bis in idem. Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree con condanna della controparte ex art. 96
c.p.c..
III. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., il precedente g.i. formulava proposta ex art. 185bis
c.p.c., accettata dall'attrice e rifiutata dal convenuto. La causa era quindi trattenuta in decisione dal sottoscritto giudice applicato all'esito dell'udienza cartolare anticipata del 06.11.25 con concessione dei termini minimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
IV.
1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione del convenuto di inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del “ne bis in idem”.
Nella sentenza di divorzio tra le parti n. 4301/2022 del 03.05.22 del
Tribunale di Napoli, passata in giudicato, in motivazione può leggersi quanto segue:
pagina 7 di 11 E' quindi evidente che, mentre la domanda di assegnazione della casa coniugale è stata rigettata nel merito per mancanza dei presupposti di legge
(presenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente), le ulteriori domande della sig.ra relative alla casa ex Pt_1
coniugale, con particolare riguardo, per quanto qui rileva, a quella di condanna del sig. al pagamento dell'indennità di occupazione è stata dichiarata, in CP_1
rito, inammissibile, in quanto non proponibile in sede divorzile e, pertanto,
ben può essere riproposta nella presente sede, non essendovi un giudicato di rigetto nel merito rispetto alla stessa.
IV.
2. Nel merito la domanda attorea è fondata. Erra, infatti, il convenuto a ritenere che la sentenza di divorzio abbia confermato l'assegnazione a sé della casa coniugale, avendo, in realtà statuito che nessuna assegnazione era possibile in mancanza dei presupposti di legge e, pertanto, dalla data di pubblicazione pagina 8 di 11 della sentenza di divorzio, l'immobile di cui si controverte ricade sotto la disciplina civilistica avuto riguardo al titolo di (com)proprietà tra le parti in causa, come già correttamente esposto dal precedente g.i. con ordinanza dt.
11.11.24.
Il convenuto non ha contestato, tantomeno specificamente, di godere in via esclusiva dell'immobile fin dal tempo della separazione personale, né il canone locativo esposto dall'attrice.
Come già esposto con la citata ordinanza del 11.11.24 in tema di risarcimento del danno da occupazione abusiva di un immobile sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che hanno espresso il seguente principio di diritto “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” aggiungendo che
“..se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 15/11/2022, n. 33659). Poiché
l'immobile è in comproprietà al 50% delle parti il danno risarcibile, a far data dalla mensilità successiva alla diffida attorea del 06.12.22 con cui la stessa chiedeva di poter utilizzare il bene (ovvero da gennaio 2023) fino al presente mese di dicembre 2025 è pari alla metà del canone locativo (€ 500 mensili) per mesi 36, per un totale di € 18.000. Trattandosi di condanna al risarcimento del pagina 9 di 11 danno da occupazione sine titulo non è possibile adottare condanne in futuro per cui la liquidazione della indennità va effettuata alla data della presente decisione. Sulla predetta somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascuna mensilità fino alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. per il valore di causa pari all'accordato (scaglione € 5.201-26.000) con distrazione a favore dell'avv.
AC Cecere, dichiaratasi antistataria.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna a corrispondere a l'importo, a Controparte_1 Parte_1
titolo di indennità di occupazione fino al corrente mese di dicembre 2025, di €
18.000, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascuna mensilità fino alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attrice, a titolo di spese di lite,
l'importo di € 284 per esborsi, € 5.077 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. AC
Cecere, dichiaratasi antistataria.
pagina 10 di 11 Napoli, 27/12/2025
Il Giudice applicato
IE TI
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. IE CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1216/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CECERE IMMACOLATA e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Pozzuoli (NA), via Provinciale Pianura nr. 4
ATTRICE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TR LE e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Cesare Rosaroll nr. 112
CONVENUTO
avente ad oggetto: Occupazione senza titolo pagina 1 di 11 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis,
- verificate proponibilità, procedibilità e proseguibilità della domanda, per quanto da rilevarsi ex officio.
- Rilevate (eventuali) eccezioni sottratte all'officium iudicis.
- Disattesa e reietta ogni (eventuale) contraria eccezione, deduzione, richiesta.
- Riconosciuta la legitimationes ad causam dell'intimato.
- In accoglimento della domanda come proposta, accertato e dichiarato che il
Sig. ininterrottamente a far data dal 09/03/2018 (costituzione Controparte_1
dell'attrice nel Divorzio) occupa in via esclusiva senza titolo giustificativo l'immobile in comproprietà, condannarlo al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di corrispettivo per il godimento del bene non Parte_1
esercitato, dell'indennità di occupazione nella misura di € 35.500,00, calcolato sino al 31/01/2024; oltre ogni altra somma sempre al titolo anzidetto a far data dalla domanda e sino alla condivisione del bene o effettivo rilascio.
- Subordinatamente, ove il Giudice ritenesse doversi far riferimento, ai fini del calcolo della somma spettante all'attrice al titolo anzidetto, alla data dell'introduzione del merito (27/10/2018), condannare il convenuto al pagamento in favore della Sig.ra a titolo di corrispettivo per il Parte_1
godimento del bene non esercitato sino alla data del 31/01/2024, dell'indennità
di occupazione nella misura di € 25.500,00; oltre ogni altra somma sempre al titolo anzidetto a far data dalla domanda e sino alla condivisione del bene o effettivo rilascio.
pagina 2 di 11 - Il tutto, salvo diversa, minore o maggiore, determinazione-quantificazione,
sempre al titolo anzidetto, che sarà meglio precisata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. tecnica che sin d'ora si chiede, a disporsi laddove il Giudice non ritenga di poter determinare in via equitativa la somma richiesta.
-Il tutto, salvo diversa, minore o maggiore, determinazione-quantificazione,
sempre al titolo anzidetto, che il Tribunale vorrà, ricorrendo alla propria esperienza, equitativamente liquidare al titolo competente.
- Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (mora del debitore) all'effettivo soddisfo.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre C.S.G.,
C.P.A. ed I.V.A. di legge, da attribuirsi all'Avv. AC Cecere che si dichiara anticipataria;
oltre tutte le successive occorrende ai fini del giudicato.
- In sentenza provvisoriamente esecutiva, limitatamente alle statuizioni di condanna.
- Con ogni altro provvedimento di ragione e legge.
- Riservata legittima rispettosa impugnativa consentita, in mancanza.
- In via istruttoria, sin d'ora si chiede essere ammessi a provare per tabulas le circostanze tutte di cui al sopra esteso atto con i documenti in limine prodotti ed eventuali altri da depositare non oltre i termini a concedersi, anche a seguito delle avverse controdeduzioni.
- Si chiede disporsi, se ritenuto necessario dal Giudicante, CTU per la quantificazione dei canoni locativi mensili traibili dall'immobile in oggetto;
- Si chiede, inoltre, essere ammessi a provare per testimoni le seguenti circostanze di fatto:
pagina 3 di 11 a) “Vero è che, l'immobile sito in Napoli alla Via Bruno Falcomatà n. 28 in comproprietà, a far data dal 27/10/2018 è occupato e, quindi, goduto ininterrottamente ed in via esclusiva dal comproprietario Sig Parte_2
nello”.
b) “Vero è che, a tutt'oggi, sebbene a tanto invitato, il Sig. Controparte_1
nega alla Sig.r di esercitare il proprio (pari) diritto di proprietà Parte_1
per la quota ideale a lui spettante”.
c) “Vero è che, l'immobile in comproprietà è attualmente occupato dal Sig.
”. Controparte_1
- Riserva indicare testimoni non oltre i termini a concedersi.
- Riserva articolare altri capitoli di prova, se necessario a seguito delle avverse articolazioni istruttorie e controdeduzioni non oltre i termini concedendi.
- Riserva deferire interrogatorio formale al Sig. sulle Controparte_1
medesime circostanze di cui alla prova per testimoni, tutte precedute dalla locuzione “Vero è che”; ed eventuali altre articolande non oltre i termini a concedersi, anche a seguito delle avverse controdeduzioni ed articolazioni.
- Sin d'ora si oppone all'ammissione della prova ex adverso articolanda/ta e,
nella denegata ipotesi di ammissione, riservata impugnativa di inammissibilità
da svolgersi al momento, chiede essere abilitato alla prova contraria, nonché
diretta-contraria sui medesimi capitoli ex adverso articolandi/ti e con i medesimi testimoni, nonché con i propri (capitoli e testimoni), di modo che laddove si legge “Vero è che”, si legga “Non è vero che”.
- Riserva, in ogni caso, di ogni altro aggiungere, richiedere, modificare, variare,
concludere ed articolare anche a seguito dell'avversa difesa.
pagina 4 di 11 PER LA PARTE CONVENUTA:
Preliminarmente ci si riporta a tutti gli atti, documenti, verbali e difese pregresse che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti e per i quali si richiede il totale accoglimento di tutte le richieste e conclusioni ivi formulate.
Sempre in via preliminare e gradata, si impugnano per quanto di ragione tutte le eccezioni, deduzioni e tutti e documenti prodotti ex adverso in quanto infondati in fatto ed in diritto e se ne chiede il totale rigetto.
In particolare si chiede il rigetto della proposta domanda in quanto risultata,
nel corso del giudizio, del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente condanna della controparte alla refusione delle spese processuali.
Si impugnano le conclusioni tutte formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e se ne chiede il rigetto.
Si chiede riservarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir Controparte_1
accogliere le conclusioni di cui in citazione.
A fondamento delle proprie domande esponeva, in sintesi, quanto segue:
- di essere comproprietaria, unitamente al convenuto, nella misura del
50%, di un immobile sito in Napoli, via Bruno Falcomatà nr. 28, iscritto al pagina 5 di 11 NCEU di Napoli, partita 179293, sez. Avv., foglio 13, mapp. 1036 sub. 46 sc. B
int. 2 piano 1 z. c. 6 cat. a/3 cl. 4 vani 3,5;
- che, in data 29.01.2015, il Tribunale di Avellino omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni Parte_3
concordate, tra cui vi era l'assegnazione del predetto immobile in comproprietà
al sig. CP_1
- che, in data 27.10.2018, in sede di divorzio giudiziale, l'attrice chiedeva che venisse revocata l'assegnazione dell'immobile a favore del coniuge,
disponendola a favore suo e dei figli conviventi o, in via gradata, di essere autorizzata a godere della propria quota di proprietà al 50% o, in caso di mancata assegnazione, che il convenuto fosse condannato a pagarle € 500
mensili, quale indennità di occupazione;
- che l'immobile è, a tutt'oggi, ancora occupato in via esclusiva dal convenuto e da questi goduto ininterrottamente senza titolo giustificativo nonostante le richieste dell'attrice di godere del pari diritto a lei spettante e di versamento dell'indennità per l'occupazione abusiva.
Ciò premesso, ritenuto che il valore di mercato del bene sia pari ad €
1.000 mensili, l'attrice riteneva di aver diritto a ricevere una indennità per l'occupazione abusiva di € 500/mese a far data dal 27.10.2018, salvo diversa,
maggiore o minore, quantificazione da parte del Tribunale, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
II. Si costituiva in giudizio , eccependo l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione pagina 6 di 11 assistita e, nel merito, deducendo l'inesistenza del presunto credito preteso dall'attrice in quanto la sentenza di divorzio, passata in giudicato, nulla disponeva, in assenza di prole non economicamente autosufficiente, circa l'assegnazione della casa coniugale e quindi confermava l'assegnazione già
avvenuta, a favore del in sede di separazione consensuale. In ogni caso CP_1
le domande attoree erano state rigettate nel merito dal Tribunale in sede divorzile e pertanto non potevano essere formulate nella presente sede, in quanto in violazione del principio del ne bis in idem. Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree con condanna della controparte ex art. 96
c.p.c..
III. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., il precedente g.i. formulava proposta ex art. 185bis
c.p.c., accettata dall'attrice e rifiutata dal convenuto. La causa era quindi trattenuta in decisione dal sottoscritto giudice applicato all'esito dell'udienza cartolare anticipata del 06.11.25 con concessione dei termini minimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
IV.
1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione del convenuto di inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del “ne bis in idem”.
Nella sentenza di divorzio tra le parti n. 4301/2022 del 03.05.22 del
Tribunale di Napoli, passata in giudicato, in motivazione può leggersi quanto segue:
pagina 7 di 11 E' quindi evidente che, mentre la domanda di assegnazione della casa coniugale è stata rigettata nel merito per mancanza dei presupposti di legge
(presenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente), le ulteriori domande della sig.ra relative alla casa ex Pt_1
coniugale, con particolare riguardo, per quanto qui rileva, a quella di condanna del sig. al pagamento dell'indennità di occupazione è stata dichiarata, in CP_1
rito, inammissibile, in quanto non proponibile in sede divorzile e, pertanto,
ben può essere riproposta nella presente sede, non essendovi un giudicato di rigetto nel merito rispetto alla stessa.
IV.
2. Nel merito la domanda attorea è fondata. Erra, infatti, il convenuto a ritenere che la sentenza di divorzio abbia confermato l'assegnazione a sé della casa coniugale, avendo, in realtà statuito che nessuna assegnazione era possibile in mancanza dei presupposti di legge e, pertanto, dalla data di pubblicazione pagina 8 di 11 della sentenza di divorzio, l'immobile di cui si controverte ricade sotto la disciplina civilistica avuto riguardo al titolo di (com)proprietà tra le parti in causa, come già correttamente esposto dal precedente g.i. con ordinanza dt.
11.11.24.
Il convenuto non ha contestato, tantomeno specificamente, di godere in via esclusiva dell'immobile fin dal tempo della separazione personale, né il canone locativo esposto dall'attrice.
Come già esposto con la citata ordinanza del 11.11.24 in tema di risarcimento del danno da occupazione abusiva di un immobile sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che hanno espresso il seguente principio di diritto “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” aggiungendo che
“..se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 15/11/2022, n. 33659). Poiché
l'immobile è in comproprietà al 50% delle parti il danno risarcibile, a far data dalla mensilità successiva alla diffida attorea del 06.12.22 con cui la stessa chiedeva di poter utilizzare il bene (ovvero da gennaio 2023) fino al presente mese di dicembre 2025 è pari alla metà del canone locativo (€ 500 mensili) per mesi 36, per un totale di € 18.000. Trattandosi di condanna al risarcimento del pagina 9 di 11 danno da occupazione sine titulo non è possibile adottare condanne in futuro per cui la liquidazione della indennità va effettuata alla data della presente decisione. Sulla predetta somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascuna mensilità fino alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. per il valore di causa pari all'accordato (scaglione € 5.201-26.000) con distrazione a favore dell'avv.
AC Cecere, dichiaratasi antistataria.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna a corrispondere a l'importo, a Controparte_1 Parte_1
titolo di indennità di occupazione fino al corrente mese di dicembre 2025, di €
18.000, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascuna mensilità fino alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attrice, a titolo di spese di lite,
l'importo di € 284 per esborsi, € 5.077 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. AC
Cecere, dichiaratasi antistataria.
pagina 10 di 11 Napoli, 27/12/2025
Il Giudice applicato
IE TI
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