Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/12/2025, n. 21691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21691 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21691/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11518/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11518 del 2024, proposto da
Fragesa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Gendre e Alessandro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentataa e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
– della determinazione del Dirigente della Direzione tecnica – Servizio SUAP – Ufficio Insegne – Municipio VIII – Roma Capitale 30.7.2024 CM/1524, notificata in data 14.8.2024, con la quale è stato ordinato alla società Fragesa srl la rimozione di n. 7 fari aggettanti su suolo pubblico nonché di n. 4 vetrofanie siccome privi dei prescritti atti di assenso;
– del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’articolo 1, comma 819, lettera A), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 24.3.2021 n. 21;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente, preordinato o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa CI MA NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Fragesa impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di Roma Capitale del 30 luglio 2024 con il quale le è stato ordinato di rimuovere quattro vetrofanie e sette faretti aggettanti su suolo pubblico, installati senza i prescritti atti di assenso.
La ricorrente si duole che il provvedimento impugnato è stato adottato in assenza delle garanzie partecipative prescritte dall’art. 41 Carta fondamentale di diritti dell’Unione Europea e dall’art. 7 della legge n. 241/1990.
Inoltre, in relazione alle quattro vetrofanie, l’ordine di rimozione sarebbe illegittimo, in quanto secondo l’allegato A2, Titolo II, art. 6, lettera E) della deliberazione del Consiglio comunale n. 254/1995, simili vetrofanie, in ragione delle limitate dimensioni, non dovrebbero essere preventivamente autorizzate, ma solo precedute da una comunicazione, tempestivamente inviata dalla società ricorrente.
Avuto riguardo, poi, all’installazione dei sette faretti, non sussisterebbe la fattispecie dell’occupazione di suolo pubblico prevista dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’articolo 1, comma 819, lettera A), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, poiché i suddetti faretti non insisterebbero su suolo pubblico.
Comunque, tale Regolamento sarebbe viziato, in quanto opererebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra l’installazione di faretti aggettanti su suolo pubblico (sottoposta al regime della concessione e al pagamento del canone) e la realizzazione di balconi, verande e infissi aggettanti su suolo pubblico (esonerata dal regime delle concessioni e dal pagamento del canone). La denunciata illegittimità del Regolamento implicherebbe, per derivazione, l’invalidità dell’ordine impugnato relativamente alla rimozione dei faretti.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato ed eccependo l’irricevibilità del ricorso quanto alla domanda di annullamento del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico.
3. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2024 la domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stata accolta, in ragione dell’opportunità di approfondire nel merito le questioni sottoposte e del pregiudizio denunciato.
4. In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato la domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione per l’installazione di insegne pubblicitarie, presentata il 13 giugno 2025, chiedendo un rinvio dell’udienza in quanto la nuova autorizzazione farebbe venire meno l’interesse al ricorso.
5. All’udienza del 18 novembre 2025 l’istanza di rinvio è stata respinta per l’insussistenza di motivi eccezionali che ne consentissero l'accoglimento e il gravame è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Parte ricorrente in primo luogo si duole della mancata comunicazione di avvio del procedimento, che si porrebbe in contrasto tanto con le disposizioni nazionali sul giusto procedimento quanto al diritto fondamentale ad essere sentiti, previsto all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In ordine alla presunta violazione degli artt. 7 della legge n. 241 del 1990, è sufficiente rilevare che l’ordine di rimozione di opere abusivamente collocate è un atto vincolato e, dunque, anche a fronte dell'eventuale apporto partecipativo della società, il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un diverso contenuto, con conseguente applicabilità dell'art. 21- octies della legge 241 del 1990.
Avuto riguardo all’art. 41 della CFDUE, giova precisare che tale disposizione, pur essendo rivolta alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e non direttamente agli Stati membri, riflette un principio generale dell'Unione per qualsiasi procedimento (CGUE sez. VI, 8 maggio 2019 n. 230, causa C-230/18). Tuttavia, anche in base ai principi eurounitari una violazione del diritto di essere ascoltati determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (CGUE, sez. VII, 20 dicembre 2017 causa C-276/16).
8. Passando allo scrutinio delle ulteriori censure svolte dalla ricorrente, è opportuno premettere che dalla documentazione versata in atti risulta che parte ricorrente ha subito un accertamento da parte della Polizia municipale ed è stata sanzionata per la mancanza di titolo autorizzativo per l’apposizione di sette faretti aggettanti su suolo pubblico e di quattro insegne non aggettanti su suolo pubblico.
9. Per quanto riguarda le insegne pubblicitarie, i verbali riportano puntualmente le caratteristiche e misure delle stesse, e la loro consistenza di insegne (e non di vetrofanie): in particolare, si fa riferimento a «4 insegne delle dimensioni di mt. 2,40x0,35» e viene riportato il messaggio pubblicitario contenuto nelle insegne stesse. La documentazione fotografica allegata al ricorso conferma l’esistenza delle quattro insegne luminose, non aggettanti sul suolo pubblico e raffiguranti il medesimo messaggio pubblicitario riportato nei verbali che hanno accertato l’infrazione.
Dunque, è priva di fondamento l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale si sarebbe in presenza di vetrofanie che, per le loro dimensioni, non necessiterebbero di autorizzazione.
10. Avuto riguardo all’ordine di rimozione dei faretti, parte ricorrente sostiene che gli stessi insisterebbero su suolo privato e non pubblico.
Anche questa affermazione risulta indimostrata, ed è anzi contraddetta dalla medesima documentazione fotografica prodotta in giudizio dalla ricorrente, dalla quale risulta che i faretti insistono sulla strada pubblica.
Irrilevante è la circostanza, rappresentata dalla parte ricorrente a sostegno della sua tesi, che il piano terra dell’edificio ove è presente la sua attività commerciale sia «arretrato di circa 80/90 centimetri rispetto al filo dell’immobile, dando così luogo a una vera e propria risega». La risega, infatti, è unicamente un elemento architettonico che delinea la sagoma dell’edificio ma non fa venir meno, come nel caso di balconi e terrazze, il principio della proprietà pubblica del suolo sottostante.
Del tutto inconferente è poi la censura di disparità di trattamento formulata avverso il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico, tenuto conto della impossibilità di mettere a raffronto il regime autorizzatorio relativo a balconi e verande con quello applicabile a un’installazione temporanea e rimovibile, quale è quella di faretti aggettanti su suolo pubblico.
10. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
CI MA NC, Consigliere, Estensore
Francesca MAni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI MA NC | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO