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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Marzialetti Presidente rel. dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 253/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] (codice fiscale ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in 62012 – Civitanova Marche (Mc) in Via Carnia n. 9 presso la Caserma dei Carabinieri, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al presente, dall'Avv. Massimo Pistelli del Foro di Macerata (codice fiscale , fax 0733/686007, pec: , CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in 62018 – Porto Potenza Picena (Mc) alla Via Beethoven n. 52;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], C.F._3 elettivamente domiciliata in Civitanova Marche (MC) alla via Bruno Buozzi n. 27 – PEC
presso l'Avv. Veruska Melappioni del Foro di Macerata, cod. fisc. Email_2
, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla memoria C.F._4 di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Tiziano Luzi del Foro di Macerata, cod. fisc. , con studio in Civitanova Marche (MC) via Montenero n. 29, PEC: C.F._5
Email_3
RESISTENTE E con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 marzo 2024: “ Le parti rassegnano pertanto le conclusioni in via congiunta in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 30.01.2025:
“ a modifica del decreto del Tribunale di Fermo n. 2885/2022, pone a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non ancora economicamente indipendente in misura di € 100,00 al mese;
conferma il contributo al mantenimento della figlia minore in € 250 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per entrambe secondo il protocollo vigente” del Tribunale di Fermo, dalla data della domanda”. COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 premettendo che : Parte_1
- il Tribunale di Fermo con sentenza n. 352/2020 in data 25.9.2020 aveva dichiarato, nel procedimento di divorzio congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dallo stesso e da in Torchiarolo il 12/5/2001, disponendo il collocamento Controparte_1 della figlia all'epoca minore, presso il padre, e della figlia minore AR presso la madre, Per_1 con obbligo dello stesso odierno ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia AR, collocata presso la madre, in misura di E. 150,00 al mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50 % sostenute per le figlie;
- con decreto n. 2885/2022, il Tribunale di Fermo, a modifica delle condizioni di divorzio, poneva a carico dell'odierno ricorrente il contributo al mantenimento delle figlie minori, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura di E. 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso nella misura del 50 % delle spese straordinarie per le stesse sostenute;
- la figlia maggiorenne di anni 22, non sarebbe ancora entrata nel mondo del lavoro, in Per_1 ragione della condotta colposa tenuta dalla stessa;
tutto ciò premesso, chiedeva, a modifica delle condizioni del detto decreto: “ 1)in via principale disporre la revoca dell'assegno, quale contributo mensile al mantenimento, dovuto in favore della figlia maggiorenne per le ragioni di cui in narrativa, fermo restando l'assegno dovuto alla Per_1 figlia minore;
2)in via subordinata, volersi disporre la riduzione della entità dell'assegno di mantenimento, attualmente pari ad E. 250,00, dovuto nei confronti della figlia maggiorenne
”. Per_1 Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via preliminare e nel rito, accertata e dichiarata ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis.14 e 140 cpc la violazione dei termini a comparire e quindi del diritto al contraddittorio, dichiarare la nullità della notifica e del ricorso per vizi della vocatio in ius dipendenti dall'inosservanza dei termini a comparire;
2) In via principale, nel merito: rigettare la domanda formulata dall'attore di revoca del contributo mensile al mantenimento in favore della figlia maggiorenne;
3) In via subordinata, nel merito: in accoglimento della domanda proposta in Per_1 via subordinata dal ricorrente, disporsi a carico del sig. il pagamento del contributo Parte_1 mensile nel mantenimento in favore della figlia maggiorenne nella misura ridotta che l'Ill.mo Per_1 Giudicante riterrà di giustizia rispetto agli attuali € 265,11 (€ 250,00 oltre rivalutazione ISTAT) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo regionale, del quale controparte non ha chiesto di essere esonerato. 4) In ogni caso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”. Nella prima udienza il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti, in contraddittorio tra loro, e formulava ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “ a modifica del decreto del Tribunale di Fermo n. 2885/2022, pone a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non ancora economicamente indipendente in misura di € 100,00 al mese;
conferma il contributo al mantenimento della figlia minore in € 250 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per entrambe secondo il protocollo vigente”. All'udienza del 6 marzo 2025 le parti, comparse anche personalmente, rassegnavano le conclusioni in via congiunta in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, precisando che il protocollo relativo alle spese straordinarie delle figlie, doveva intendersi quello vigente del Tribunale di Fermo in materia e che le condizioni del divorzio così modificate decorrevano dalla data della domanda. Pertanto, trattandosi di modifica delle condizioni di divorzio concordata tra le parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata in tal senso dal Giudice ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c. e considerato che le condizioni così modificate non sono in alcun modo contrarie a norme imperative, segue la conforme pronuncia. pagina 2 di 3 In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto, sussistono i gravi motivi per compensare le stesse tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 6 settembre 2024 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- a modifica del decreto del Tribunale di Fermo n. 2885/2022 pronunciato tra le parti, pone a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente Per_1 indipendente, in misura di € 100,00 al mese, con conferma del contributo al mantenimento della figlia minore AR, di € 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambe, secondo il protocollo vigente del Tribunale di Fermo in materia, dalla data della domanda.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 20/11/2025 Il Presidente rel. ed est AR Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Marzialetti Presidente rel. dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 253/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] (codice fiscale ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in 62012 – Civitanova Marche (Mc) in Via Carnia n. 9 presso la Caserma dei Carabinieri, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al presente, dall'Avv. Massimo Pistelli del Foro di Macerata (codice fiscale , fax 0733/686007, pec: , CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in 62018 – Porto Potenza Picena (Mc) alla Via Beethoven n. 52;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], C.F._3 elettivamente domiciliata in Civitanova Marche (MC) alla via Bruno Buozzi n. 27 – PEC
presso l'Avv. Veruska Melappioni del Foro di Macerata, cod. fisc. Email_2
, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla memoria C.F._4 di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Tiziano Luzi del Foro di Macerata, cod. fisc. , con studio in Civitanova Marche (MC) via Montenero n. 29, PEC: C.F._5
Email_3
RESISTENTE E con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 marzo 2024: “ Le parti rassegnano pertanto le conclusioni in via congiunta in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 30.01.2025:
“ a modifica del decreto del Tribunale di Fermo n. 2885/2022, pone a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non ancora economicamente indipendente in misura di € 100,00 al mese;
conferma il contributo al mantenimento della figlia minore in € 250 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per entrambe secondo il protocollo vigente” del Tribunale di Fermo, dalla data della domanda”. COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 premettendo che : Parte_1
- il Tribunale di Fermo con sentenza n. 352/2020 in data 25.9.2020 aveva dichiarato, nel procedimento di divorzio congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dallo stesso e da in Torchiarolo il 12/5/2001, disponendo il collocamento Controparte_1 della figlia all'epoca minore, presso il padre, e della figlia minore AR presso la madre, Per_1 con obbligo dello stesso odierno ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia AR, collocata presso la madre, in misura di E. 150,00 al mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50 % sostenute per le figlie;
- con decreto n. 2885/2022, il Tribunale di Fermo, a modifica delle condizioni di divorzio, poneva a carico dell'odierno ricorrente il contributo al mantenimento delle figlie minori, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura di E. 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso nella misura del 50 % delle spese straordinarie per le stesse sostenute;
- la figlia maggiorenne di anni 22, non sarebbe ancora entrata nel mondo del lavoro, in Per_1 ragione della condotta colposa tenuta dalla stessa;
tutto ciò premesso, chiedeva, a modifica delle condizioni del detto decreto: “ 1)in via principale disporre la revoca dell'assegno, quale contributo mensile al mantenimento, dovuto in favore della figlia maggiorenne per le ragioni di cui in narrativa, fermo restando l'assegno dovuto alla Per_1 figlia minore;
2)in via subordinata, volersi disporre la riduzione della entità dell'assegno di mantenimento, attualmente pari ad E. 250,00, dovuto nei confronti della figlia maggiorenne
”. Per_1 Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via preliminare e nel rito, accertata e dichiarata ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis.14 e 140 cpc la violazione dei termini a comparire e quindi del diritto al contraddittorio, dichiarare la nullità della notifica e del ricorso per vizi della vocatio in ius dipendenti dall'inosservanza dei termini a comparire;
2) In via principale, nel merito: rigettare la domanda formulata dall'attore di revoca del contributo mensile al mantenimento in favore della figlia maggiorenne;
3) In via subordinata, nel merito: in accoglimento della domanda proposta in Per_1 via subordinata dal ricorrente, disporsi a carico del sig. il pagamento del contributo Parte_1 mensile nel mantenimento in favore della figlia maggiorenne nella misura ridotta che l'Ill.mo Per_1 Giudicante riterrà di giustizia rispetto agli attuali € 265,11 (€ 250,00 oltre rivalutazione ISTAT) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo regionale, del quale controparte non ha chiesto di essere esonerato. 4) In ogni caso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”. Nella prima udienza il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle parti, in contraddittorio tra loro, e formulava ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “ a modifica del decreto del Tribunale di Fermo n. 2885/2022, pone a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e non ancora economicamente indipendente in misura di € 100,00 al mese;
conferma il contributo al mantenimento della figlia minore in € 250 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per entrambe secondo il protocollo vigente”. All'udienza del 6 marzo 2025 le parti, comparse anche personalmente, rassegnavano le conclusioni in via congiunta in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, precisando che il protocollo relativo alle spese straordinarie delle figlie, doveva intendersi quello vigente del Tribunale di Fermo in materia e che le condizioni del divorzio così modificate decorrevano dalla data della domanda. Pertanto, trattandosi di modifica delle condizioni di divorzio concordata tra le parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata in tal senso dal Giudice ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c. e considerato che le condizioni così modificate non sono in alcun modo contrarie a norme imperative, segue la conforme pronuncia. pagina 2 di 3 In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto, sussistono i gravi motivi per compensare le stesse tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 6 settembre 2024 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- a modifica del decreto del Tribunale di Fermo n. 2885/2022 pronunciato tra le parti, pone a carico del ricorrente il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente Per_1 indipendente, in misura di € 100,00 al mese, con conferma del contributo al mantenimento della figlia minore AR, di € 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambe, secondo il protocollo vigente del Tribunale di Fermo in materia, dalla data della domanda.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 20/11/2025 Il Presidente rel. ed est AR Marzialetti
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