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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Consiglieri:
Dott. Domenico Bonaretti - Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere rel.
Dott.ssa Cristina Ravera - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso, in grado di appello, da
(C.F. ), nata nelle Filippine (EE) il Parte_1 C.F._1
12.10.1975 e residente in [...], assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Donato (C.F. ) del Foro di C.F._2
Pavia ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa sito in Vigevano (PV) via Merula n. 26 (fax 0381.696434 – pec come Email_1 da mandato in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ES LE (C.F. ) del Foro di Treviso, con domicilio eletto C.F._4 presso lo studio dello stesso procuratore sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, come da mandato in atti
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 793/2024 del Tribunale di Pavia in data 30 aprile
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 30 maggio 2024 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 793/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 30 aprile
2024, con cui il Tribunale, dichiarata prescritta la pretesa, svolta da , di Controparte_1 condanna della al rimborso pro quota delle spese notarili di rogito e del mutuo Pt_1 contratto dalle parti in data 2 agosto 2007 e rigettata la richiesta di rimborso, pure pro quota, delle spese condominiali relative all'immobile acquistato in comune, accoglieva la subordinata richiesta di condanna della al pagamento, in favore di , Pt_1 Controparte_1 della somma di € 7.066,66 a titolo di rimborso pro quota delle rate del mutuo di cui sopra, condannando la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Nel giudizio così radicato, si è costituito , chiedendo di rigettare l'appello ed Controparte_1 in via subordinata, nel caso di accoglimento dei motivi avversari, domandando l'accoglimento delle domande già spiegate in primo grado.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno depositato atto di rinuncia alle rispettive domande ed accettazione delle rinunce, con spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 306, ai commi 1, 2 e 3, c.p.c. dispone che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”. Questa è la situazione verificatasi nel caso di specie in cui parte appellante, dopo essersi costituita, ha dichiarato di rinunciare alle domande tutte formulate con l'atto di gravame e di contro, parte appellata, ha parimenti rinunciato alle proprie domande.
Le rinunce risultano reciprocamente accettate, a spese compensate.
Pertanto, verificata la regolarità delle rinunzie e delle correlative accettazioni, in applicazione della disposizione normativa sopra citata, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Spese compensate, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, dichiara estinto il processo, a spese compensate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Arceri Il Presidente
Dott. Domenico Bonaretti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Consiglieri:
Dott. Domenico Bonaretti - Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere rel.
Dott.ssa Cristina Ravera - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso, in grado di appello, da
(C.F. ), nata nelle Filippine (EE) il Parte_1 C.F._1
12.10.1975 e residente in [...], assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Donato (C.F. ) del Foro di C.F._2
Pavia ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa sito in Vigevano (PV) via Merula n. 26 (fax 0381.696434 – pec come Email_1 da mandato in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ES LE (C.F. ) del Foro di Treviso, con domicilio eletto C.F._4 presso lo studio dello stesso procuratore sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, come da mandato in atti
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 793/2024 del Tribunale di Pavia in data 30 aprile
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 30 maggio 2024 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 793/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 30 aprile
2024, con cui il Tribunale, dichiarata prescritta la pretesa, svolta da , di Controparte_1 condanna della al rimborso pro quota delle spese notarili di rogito e del mutuo Pt_1 contratto dalle parti in data 2 agosto 2007 e rigettata la richiesta di rimborso, pure pro quota, delle spese condominiali relative all'immobile acquistato in comune, accoglieva la subordinata richiesta di condanna della al pagamento, in favore di , Pt_1 Controparte_1 della somma di € 7.066,66 a titolo di rimborso pro quota delle rate del mutuo di cui sopra, condannando la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Nel giudizio così radicato, si è costituito , chiedendo di rigettare l'appello ed Controparte_1 in via subordinata, nel caso di accoglimento dei motivi avversari, domandando l'accoglimento delle domande già spiegate in primo grado.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno depositato atto di rinuncia alle rispettive domande ed accettazione delle rinunce, con spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 306, ai commi 1, 2 e 3, c.p.c. dispone che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”. Questa è la situazione verificatasi nel caso di specie in cui parte appellante, dopo essersi costituita, ha dichiarato di rinunciare alle domande tutte formulate con l'atto di gravame e di contro, parte appellata, ha parimenti rinunciato alle proprie domande.
Le rinunce risultano reciprocamente accettate, a spese compensate.
Pertanto, verificata la regolarità delle rinunzie e delle correlative accettazioni, in applicazione della disposizione normativa sopra citata, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Spese compensate, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, dichiara estinto il processo, a spese compensate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Arceri Il Presidente
Dott. Domenico Bonaretti