Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 808
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento

    L'Agenzia delle Entrate ha documentato che il prodromico accertamento è stato ritualmente notificato entro il termine di decadenza.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo

    L'avviso di accertamento è stato notificato entro i termini di decadenza e successivamente è stata notificata l'intimazione di pagamento, divenuta definitiva per omessa impugnazione.

  • Rigettato
    Riduzione sanzioni per mancata comunicazione di irregolarità

    La censura è infondata in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato nei termini e l'intimazione di pagamento è divenuta definitiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 808
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 808
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo