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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2978/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03375 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03375 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03375 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 9380202500003945000, notificata in data 20.2.2025, richiamante il prodromico avviso di accertamento n. TXNM03375 pure impugnato, asseritamente notificato in data 31.5.2013, relativo ad
IRPER e addizionale comunale e regionale alll'IRPEF anno d'imposta 2007 per l'importo complessivo di euro 4.652,63.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per:
omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
- intervenuta decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo e conseguente nullità della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato per intempestiva notifica della stessa.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e della sottostante cartella di pagamento, ed in via subordinata per la riduzione delle sanzioni applicate in cartella ad un terzo del loro ammontare in quanto la notifica della stessa non sarebbe stata preceduta dalla prescritta prodromica comunicazione di irregolarità, in violazione dell'art. 6 comma 5 della Legge 212/2000 ed in violazione dell'art. 36 ter del D.P.R 600/1973, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, dott. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva al motivo del ricorso eccependo:
- in via preliminare la carenza di legittimazione passiva sui presunti vizi propri dell'atto impugnato per attività proprie dell'agente della riscossione;
-l'inammissibilità del ricorso avverso la comunicazione di preavviso di fermo a causa della tardività della sua proposizione ex art. 21 d. lgs. n. 546/92, posto che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il prodromico avviso di accertamento n. TXNM003375 sarebbe stato notificato entro il termine di decadenza del 31.12.2013 (notifica eseguita in data 31.5.2013) e successivamente in data 7.11.2023 sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320239024858161000 che sarebbe divenuta definitiva per omessa impugnazione entro il previsto termine decadenziale di 60 giorni successivi alla data della citata notifica, per come risultante dalla documentazione versata agli atti di causa;
di conseguenza la pretesa erariale sarebbe legittima.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura di parte ricorrente relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento è totalmente infondata in quanto l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto e documentato in atti che il prodromico accertamento n. TXNM003375 è stato ritualmente ed entro il termine di decadenza notificato in data 31.5.2013 e che successivamente in data 7.11.2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento N. 2932023902485816100, atti entrambi divenuti definitivi per omessa impugnazione entro il previsto termine di 60 giorni successivi alla data delle citate notifiche, ragion per cui anche la seconda censura di parte ricorrente relativa all'eccepita decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo e di tardiva notifica della sottesa cartella di pagamento deve ritenersi infondata.
Pertanto il ricorso va rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi 400,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania.
Nulla per le spese nei confronti dell'ADER non costituitasi in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 29.1.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2978/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03375 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03375 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03375 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 9380202500003945000, notificata in data 20.2.2025, richiamante il prodromico avviso di accertamento n. TXNM03375 pure impugnato, asseritamente notificato in data 31.5.2013, relativo ad
IRPER e addizionale comunale e regionale alll'IRPEF anno d'imposta 2007 per l'importo complessivo di euro 4.652,63.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per:
omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
- intervenuta decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo e conseguente nullità della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato per intempestiva notifica della stessa.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e della sottostante cartella di pagamento, ed in via subordinata per la riduzione delle sanzioni applicate in cartella ad un terzo del loro ammontare in quanto la notifica della stessa non sarebbe stata preceduta dalla prescritta prodromica comunicazione di irregolarità, in violazione dell'art. 6 comma 5 della Legge 212/2000 ed in violazione dell'art. 36 ter del D.P.R 600/1973, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, dott. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva al motivo del ricorso eccependo:
- in via preliminare la carenza di legittimazione passiva sui presunti vizi propri dell'atto impugnato per attività proprie dell'agente della riscossione;
-l'inammissibilità del ricorso avverso la comunicazione di preavviso di fermo a causa della tardività della sua proposizione ex art. 21 d. lgs. n. 546/92, posto che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il prodromico avviso di accertamento n. TXNM003375 sarebbe stato notificato entro il termine di decadenza del 31.12.2013 (notifica eseguita in data 31.5.2013) e successivamente in data 7.11.2023 sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320239024858161000 che sarebbe divenuta definitiva per omessa impugnazione entro il previsto termine decadenziale di 60 giorni successivi alla data della citata notifica, per come risultante dalla documentazione versata agli atti di causa;
di conseguenza la pretesa erariale sarebbe legittima.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura di parte ricorrente relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento è totalmente infondata in quanto l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto e documentato in atti che il prodromico accertamento n. TXNM003375 è stato ritualmente ed entro il termine di decadenza notificato in data 31.5.2013 e che successivamente in data 7.11.2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento N. 2932023902485816100, atti entrambi divenuti definitivi per omessa impugnazione entro il previsto termine di 60 giorni successivi alla data delle citate notifiche, ragion per cui anche la seconda censura di parte ricorrente relativa all'eccepita decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo e di tardiva notifica della sottesa cartella di pagamento deve ritenersi infondata.
Pertanto il ricorso va rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi 400,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania.
Nulla per le spese nei confronti dell'ADER non costituitasi in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 29.1.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)