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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/04/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Così composta: così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 7027 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Ferraldeschi Alfredo e dall'Avv. Mandolesi Valeria, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, quale erede di Controparte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lacagnina Mario, come da procura in atti r.g. n. 1 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 14968/2021 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 27/09/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Persona_1
rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'On. Le Tribunale adito, contrariis rejectis, A) dichiarare invalido, per lesione dei diritti di legittimaria dell'attrice Sig.ra il Persona_1
testamento olografo in data 21.12.2008, pubblicato per atto del Notaio Dott. Per_2
di Roma in data 20.1.2009 Rep. n. 87441 Racc. n. 16158, relativamente alla
[...]
disposizione con la quale la Sig.ra ha nominato proprio erede Parte_2
universale il coniuge Sig. B) disporre conseguentemente, ai sensi Parte_1 dell'art. 554 e segg. c.c., la riduzione della predetta disposizione testamentaria in relazione al diritto dell'attrice di ottenere, ai sensi dell'art. 544 c.c., la quota di 1/4 del patrimonio ereditario;
C) dichiarare ed accertare che il patrimonio ereditario immobiliare si compone dei seguenti beni, attribuendone il valore in appresso indicato secondo le valutazioni della CTU: a) diritti di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'appartamento sito in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12 (dodici), posto al piano quarto, con annessa cantina al piano interrato, il tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 842, particella 62 subalterno 7, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, rendita catastale Euro 994,18; valore € 204.516,00;
b) intera proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Caffaro n. 43 (quarantatré) posto al piano terzo, distinto con il numero interno 14 (quattordici), censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 823, particella 133 subalterno 50, Via
Caffaro n. 43, piano 3, int. 14, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, vani 4, rendita catastale Euro 919,29; valore € 320.112,00; c) intera proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Ettore Giovenale n. 39 (trentanove), posto al piano ottavo, censito nel
r.g. n. 2 Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 623, particella 288 subalterno 503,
Via Ettore Giovenale n. 39, piano 8, zona censuaria 3, categoria A/4, classe 3, vani 3,5, rendita catastale Euro 551,32; valore € 308.594,00; d) diritti di comproprietà indivisa pari ad 1/6 (un sesto) dell'appartamento sito in Roma, Via della Villa di Lucina n. 38
(trentotto), posto al piano quarto, distinto con il numero interno 14 (quattordici) con annessa cantina al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 838, particella 115 subalterno 56, Via della Villa di Lucina n. 38, piano 4-S1, int. 14, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 3, vani 5, rendita catastale Euro 903,80; valore € 19.832,00 al netto della riduzione del 50% in virtù del diritto di abitazione vita natural durante riservato all'attrice ai sensi dell'art. 540 c.c. D) dichiarare ed accertare che il patrimonio ereditario mobiliare si compone dei seguenti beni;
e) 45% delle quote della Soc. La Drupa s.n.c. di AB EA e C.; valore secondo valutazione della CTU € 129.600,00; f) 50% delle somme giacenti, alla data del decesso, sul conto corrente Unicredit Banca di Roma n. 400074917, ag. 06040 Via
Leonardo da Vinci-Roma, intestato a e;
importo Parte_1 Parte_2
€ 106.839,00; g) 50% dei titoli giacenti sul deposito n. 11013466 Unicredit Banca di
Roma, ag. 06040 Via Leonardo da Vinci-Roma, intestato a e Parte_1 Parte_2
; importo € 30.00,00; h) 50% delle somme e dei titoli giacenti, alla data del
[...]
decesso, sul conto n. 30035042, intestato a e Controparte_2 Parte_1
; importo € 5.918,00; i) 1/3 del fondo obbligazionario depositato sul Parte_2
conto corrente Unicredit Banca di Roma n. 9767835, ag. 06040 Via Leonardo da Vinci-
Roma, intestato a , e;
Persona_1 Parte_2 Controparte_1 importo € 8.753,00; l) 50% dell'arredamento dell'appartamento sito in Roma, Via Rosa
Raimondi Garibaldi n. 12, 4° piano, ultima abitazione della de cujus;
valore €
10.500,00; m) intera proprietà di una collana di perle, di un anello con perla nera e perla bianca e di un orologio Cartier;
valore € 6.500,00; n) intera proprietà dell'autovettura JAGUAR targata CV 311 CX;
valore secondo valutazione della CTU €
12.000,00; E) dichiarare il diritto dell'attrice alla quota di 1/4 dei diritti della de cuius come elencati ai precedenti punti C) e D); F) disporre lo scioglimento della comunione proveniente dalla successione della Sig.ra nata a [...] il 26 Parte_2
Novembre 1952, quivi deceduta il 12 Gennaio 2009, con ultimo domicilio in Roma, Via
Rosa Raimondi Garibaldi n. 12, Cod. Fisc. ; G) assegnare CodiceFiscale_1 all'attrice la proprietà esclusiva degli immobili siti in Roma, Via Caffaro n. 43 e Via di
Villa in Lucina n. 38 e determinare i conguagli sulla base dei valori sopra indicati;
H)
r.g. n. 3 condannare il Sig. al pagamento in favore dell'attrice della quota di Parte_1
1/4 dei frutti dei beni immobiliari ereditari dalla data dell'apertura della successione
(12.1.2009), ovvero subordinatamente dalla data della sua accettazione di eredità
(20.1.2009), fino a quella dello scioglimento della comunione, nella misura di €
3.930,00 annui per l'immobile di Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12, di € 3.075,00 annui per l'immobile di Via Caffaro n. 43, di € 3.206,00 per l'immobile di Via Ettore
Giovenale n. 39; e quindi, complessivamente, nella misura di € 10.211,00 per ciascun anno, corrispondenti ad € 850,92 al mese, ovvero nelle diverse misure ritenute di giustizia e, se del caso, liquidate equitativamente;
I) ordinare al Direttore del competente Ufficio del Territorio (ex Conservatore dei Registri Immobiliari) di procedere alle relative trascrizioni ed annotazioni della sentenza;
J) emettere ogni ulteriore conseguenziale provvedimento;
K) condannare il convenuto alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, con aggiunta di rimborso forfettario, CPA ed IVA, nonché delle spese di CTU;
L) in via subordinata istruttoria, conferire al CTU incarico per la redazione di un progetto divisionale che tenga conto delle predette richieste di assegnazione di proprietà esclusiva all'attrice degli immobili siti in Roma, Via Caffaro
n. 43 e Via di Villa in Lucina n. 38”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) accertare e dichiarare che l'asse ereditario di cui si discute è composto: dal lato attivo: dai beni indicati nell'accettazione di eredità di cui al verbale per atto notaio del 20 gennaio Per_2
2009, Rep. 87441, Racc. 16158 e, più precisamente: a) diritti di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'appartamento sito alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12
(dodici), scala E, int. 7 (sette), posto al piano terzo (quarto catastalmente), con annessa cantina al piano interrato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 842, particella 62 subalterno 7, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12, piani 4-
S1, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 3, vani 5,5; rendita catastale Euro 994,18; del valore di € 120.000,00 e improduttivo di frutti, trattandosi di casa familiare in relazione alla quale sussiste il diritto di abitazione del IT erede b) intera piena proprietà dell'appartamento sito alla Via Caffaro n. 43 (quarantatré), scala A, posto al piano terzo, distinto con il numero interno 14 (quattordici), censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 823, particella 133 subalterno 50, Via
Caffaro n. 43, piano 3, int. 14, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, vani 4, rendita
r.g. n. 4 catastale Euro 919,29; del valore di € 246.000,00 e produttivo di frutti per € 85.000,00
c) intera piena proprietà dell'appartamento sito alla Via Ettore Giovenale n. 39
(trentanove), posto al piano ottavo, interno 21 (ventuno), censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 623, particella 288 subalterno 503, Via Ettore Giovenale
n. 39, piano 8, zona censuaria 3, categoria A/4, classe 3, vani 3,5, rendita catastale
Euro 551,32; del valore di € 204.000,00 e produttivo di frutti per € 82.000,00 d) diritti di comproprietà indivisa pari ad 1/6 (un sesto) dell'appartamento sito alla Via della
Villa di Lucina n. 38 (trentotto), posto al piano quarto, distinto con il numero interno
14 (quattordici) con annessa cantina al piano interrato, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 838, particella 115 subalterno 56, Via della Villa di
Lucina n. 38, piano 4-S1, int. 14, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 3, vani 5, rendita catastale Euro 903,80; del valore di € 46.600,00 e non produttiva di frutti per essere gravata da diritto di abitazione della attrice, IG Persona_1 nonché dai seguenti altri beni: e) autovettura Jaguar targata CV 311 CX del valore di €
12.000,00 f) dalla quota della società “La Drupa snc di BR EA & Co.”, del valore di € 36.000,00 g) 1/3 delle somme depositate sul c/c Unicredit n. 400825613, cointestato tra la de cuius, IG e le Signore Parte_2 Persona_1
e per un valore di € 6.139,00 h) 1/3 dei titoli depositati
[...] Controparte_1
sulla custodia annessa al c/c Unicredit n. 400825613, cointestato tra la de cuius,
IG e le Signore e per Parte_2 Persona_1 Controparte_1 un valore di € 8.753,00 i) ½ delle somme depositate sul c/c Bancoposta n. 30035042, cointestato tra i Signori e per un valore di € Parte_2 Parte_1
1.250,00 dal lato passivo: dai debiti e pesi indicati in sede di comparsa di costituzione e risposta e, più precisamente: a) dalle spese mediche sostenute per il ricovero e le cure della IG per euro 4.233,22; b) dalle spese funerarie per euro Parte_2
2.200,00; c) dalle spese connesse alla successione per euro 6.572,73 2)
Conseguentemente determinare il valore della quota spettante alla IG Persona_1
quale erede legittimaria nella misura di 1/4 ai sensi dell'art. 544 c.c. 3)
[...]
Disporre lo scioglimento della comunione attribuendo al convenuto la piena proprietà dei seguenti beni: - diritti di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'appartamento sito alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12 (dodici), scala E, int. 7
(sette), posto al piano terzo (quarto catastalmente), con annessa cantina al piano interrato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 842, particella 62 subalterno 7, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12, piani 4-S1, zona
r.g. n. 5 censuaria 4, categoria A/3, classe 3, vani 5,5; rendita catastale Euro 994,18; del valore di € 120.000,00 - intera piena proprietà dell'appartamento sito alla Via Caffaro n. 43
(quarantatre), scala A, posto al piano terzo, distinto con il numero interno 14
(quattordici), censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 823, particella 133 subalterno 50, Via Caffaro n. 43, piano 3, int. 14, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, vani 4, rendita catastale Euro 919,29; del valore di €
246.000,00 4) Determinare eventuali conguagli 5) Ordinare al competente
Conservatore dei Registri la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, di cui alla nota di trascrizione Reg. gen. N. 49121, Reg. Part. N. 26494, presentata il 16 aprile 2009 con n. 209 presso Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Roma,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di ROMA 1 6) Con vittoria di spese e compensi di giudizio e di CTU”.
Premesso che: in data 12.01.2009 si apriva la successione testamentaria di Parte_2
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta;
[...]
con testamento olografo, redatto in data 21.12.2008 (pubblicato per atto del notaio in Roma in data 20.01.2009) la de cuius nominava suo erede universale Per_2
il IT , estromettendo, quindi, dalla propria successione, la Parte_1 madre, alla quale, tuttavia, l'art. 544 riserva una quota del patrimonio pari ad un quarto.
Il convenuto, costituendosi, non contestava il diritto dell'attrice all'attribuzione dell'indicata quota ereditaria;
contestava, invece, la ricostruzione dell'asse ereditario come operata dall'attrice ed, infine, instava per l'attribuzione, in sede di divisione, dei beni immobili indicati nelle proprie conclusioni.
Orbene, nel merito la domanda di riduzione della disposizione testamentaria con la quale veniva nominato erede universale il convenuto, è fondata, per l'assorbente ragione che l'attrice, in quanto unica ascendente della de cuius, esclusa completamente dalla successione testamentaria, ha diritto ad una quota di riserva, quale legittimaria, pari, in base al disposto di cui all'art. 544 c.c., ad un quarto del relictum.
Considerati i criteri e le modalità previste dall'artt. 554 e 558 c.c., deve disporsi la riduzione delle disposizioni di ultima volontà, in misura proporzionale con il conseguente riconoscimento della titolarità, in capo a , di un Persona_1 quarto su tutte le sostanze che compongono l'asse ereditario, con contestuale pari diminuzione della titolarità in capo a . Parte_1
r.g. n. 6 In merito all'eventuale inclusione del diritto di abitazione sulla casa coniugale, dedotto dal convenuto solo in seguito alla scadenza del termine per le memorie ex art.
183 c.p.c., deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda, in quanto tardiva e, comunque, non provata, essendo oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice.
Infatti il diritto di abitazione ex art 540 c.c. presuppone la verifica della circostanza di fatto costituita dall'effettiva adibizione dell'immobile indicato a residenza familiare;
precisamente trattasi di un accertamento di uno stato di fatto destinato a protrarsi nell'ottica, voluta dal legislatore, di una tutela etica e morale del coniuge superstite;
pertanto, lo stesso è configurabile solamente se il coniuge risieda nell'immobile adibito a residenza familiare, al momento dell'apertura della successione
(cfr. Cass. ss. nn. 98/2159, 14/13407).
Il necessario requisito dell'effettivo utilizzo dell'immobile come residenza familiare (C.civ. sent. 12/4088; C.civ. ord. 20/12042), deve essere specificamente allegato e, in caso di contestazione, provato;
pertanto, come correttamente evidenziato dalla parte attrice, tale questione avrebbe dovuto essere ritualmente e tempestivamente dedotta in giudizio, ai fini dell'esame nel contraddittorio delle parti;
peraltro, si osserva che a pagina 8 della comparsa di costituzione e risposta - che parte convenuta richiama in sede di comparsa conclusionale per sostenere il rituale ingresso in giudizio dell'enunciata questione - si legge solamente che il convenuto e la moglie avevano deciso di destinare l'appartamento di via Caffaro a studio professionale e di riorganizzare gli spazi “della casa familiare di via Rosa Raimondi Garibaldi 12, non essendo più necessario che tale appartamento fungesse sia da abitazione che da studio”; tale affermazione oltre ad essere generica, sembra delineare un uso promiscuo dell'immobile in questione, circostanza che, quanto meno, avrebbe richiesto una ulteriore precisazione da parte del convenuto;
rimane comunque dirimente il fatto che in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta), il convenuto abbia solamente chiesto di determinare la quota di riserva dell'attrice e “nel caso di pronuncia di divisione disporre che lo scioglimento avvenga con l'attribuzione all'attrice dei beni scelti dal convenuto tra quelli compresi nell'asse ereditario o con liquidazione in denaro”, senza menzione alcuna al diritto di abitazione, che rileverebbe quale prelegato ex lege. (…)forse togliere vedere comparsa appellata
Venendo alla questione controversa della spettanza delle somme giacenti sul
r.g. n. 7 conto corrente cointestato tra e intrattenuto presso Pt_2 Parte_1
l'Unicredit numero deve condividersi l'assunto del convenuto sulla P.IVA_1
provenienza delle somme ivi giacenti, dal prezzo di vendita del 50% del diritto di piena proprietà del bene immobile sito in Roma via del Casaletto 455; si riscontra dai documenti n. 40 (vendita sotto condizione sospensiva) e n. 41 (atto di accertamento di avverata condizione), allegati alla comparsa di costituzione e risposta, l'incasso di una somma, quale corrispettivo per la vendita, di complessivi € 1.100.000,00 (quindi, spettanti, in ragione della metà, all'odierno convenuto); l'atto di accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva risulta datato 29.02.2008; dal documento
n. 43 si riscontra, infine, un versamento, in data 01.03.2008, sull'anzidetto conto corrente di complessivi € 440.000,00; pertanto le circostanze indicate e documentate
(ed, in particolare, la prossimità delle date indicate), costituiscono elementi sufficienti per ritenere superata la presunzione di contitolarità delle somme ex art. 1298 c.c. che devono, quindi, ritenersi interamente dell'odierno convenuto, in quanto costituenti parte del ricavato della vendita del bene personale.
La causa deve, infine, essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande e la formazione di più progetti di divisione nella redazione dei quali il CTU dovrà formare porzioni in ragione di ¼ e ¾ di tutti i beni in questione, secondo i criteri dettati dall'art. 727 c.c. (“Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica”) e tali progetti dovranno essere oggetto di discussione tra i condividenti ex art. 789 c.p.c.
Costituendo la presente pronuncia, avente ad oggetto l'accertamento della lesione della quota di legittima e l'accertamento dell'inammissibilità della domanda nuova sul riconoscimento del diritto di abitazione e la risoluzione delle ulteriori questioni sopra indicate, una sentenza parziale, deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio;
le stesse devono, quindi, essere compensate in ragione di metà, per la parziale reciproca soccombenza, mentre per la residua parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione delle residue domande.”
r.g. n. 8 Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- accertata la lesione della quota riservata ex art. 544 c.c., dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore del convenuto ai ¾ Parte_1
del compendio ereditario, attribuendo il restante quarto all'attrice Persona_1
;
[...]
-dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. tardivamente formulata dalla parte convenuta, secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite in ragione di metà e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese che, per tale residua parte, liquida in complessivi € 174,00 per esborsi, € 9.250,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
con spese delle espletate CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
-rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità della riduzione delle disposizioni testamentarie della IG per Parte_2 omesso preventivo accertamento della consistenza dell'asse ereditario;
b) accertare e dichiarare il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. del Signor sulla Parte_1
casa familiare di Via Rosa Raimondi Garibaldi 12, con ogni conseguenza di legge;
c) revocare la condanna del Signor al pagamento delle spese di lite e di Parte_1
CTU del primo grado di giudizio;
d) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
, quale erede di ha Controparte_1 Persona_1
rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare inammissibile o comunque rigettare, in quanto infondato e non provato, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza non Parte_1
definitiva n. 14968/2021 del Tribunale Civile di Roma;
b) per l'effetto, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del secondo grado, da distrarsi in favore del difensore della parte appellata, Avv.
Mario Lacagnina, che si dichiara antistatario.”
La causa all'udienza del 09/01/2025 è stata trattenuta in decisione, con r.g. n. 9 assegnazione dei termini di legge.
Prima di esaminare i motivi di appello, si premette che il Tribunale, con la sentenza non definitiva di cui in epigrafe, ha deciso solo su alcune domande, avvalendosi del potere discrezionale riservatogli dal secondo comma dell'art. 277 c.p.c., in forza del quale la decisione può essere limitata ad alcune domande, se per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza, disponendo che “la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande
(…)”.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la Parte_1
sentenza, per aver il Tribunale accertato la lesione della quota di legittima spettante all'attrice, senza previamente accertare la consistenza dell'asse ereditario. Ha dedotto che è precluso ogni accertamento in merito alla lesione di legittima in assenza dell'identificazione dell'asse ereditario, ben potendo quest'ultimo essere costituito da passività superiori o pari alle attività.
Ed inoltre, la lesione della quota di legittima va in astratto verificata anche alla luce del donatum, oltre che del relictum, ben potendo un legittimario a cui nulla sia stato attribuito con il testamento, non risultare leso nella propria quota di legittima in ragione di donazioni precedentemente ricevute. In sostanza, secondo l'appellante, il Tribunale ha errato nell'accertare la lesione esclusivamente sulla base delle risultanze della scheda testamentaria.
Dunque, nonostante sin dalla comparsa di costituzione avesse riconosciuto che alla IG spettasse ¼ dell'asse Persona_1
ereditario, il Tribunale non avrebbe potuto accertare la lesione de qua senza prima accertare la consistenza dell'asse medesimo.
Secondo l'appellante il Tribunale si è parzialmente pronunciato sulla r.g. n. 10 consistenza dell'asse ereditario, avendo preso posizione solo su due delle questioni controverse tra le parti.
In particolare, da un lato, ha escluso dall'asse ereditario le somme depositate sul c.c. cointestato tra la de cuius e l'odierno appellante, presso
Unicredit, recante n. 400074917, e, dall'altro lato, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del diritto di abitazione di sulla casa familiare di via Rosa Raimondi Garibaldi 124. Parte_1
Tuttavia, non può ritenersi che, così operando, ha accertato in modo implicito l'asse ereditario, non avendo deciso nulla in merito alle ulteriori questioni controverse: -appartenenza di una collana di perle, di un anello con perla nera e perla bianca, di un orologio Cartier e del 50% dell'arredamento, i quali ad avviso della facevano parte dell'asse Per_1
ereditario, non così per l'esponente; - sussistenza delle passività indicate dall'esponente, quali le spese mediche dal medesimo sostenute per il ricovero e le cure della de cuius, nonché le spese funerarie e le spese connesse alla successione, sempre dal medesimo sostenute e contestate da controparte.
Ed infine, non è stato accertato il valore dei beni che per entrambe le parti costituiscono l'asse ereditario, pur non essendoci convergenza sul punto.
La censura è infondata.
Si premette, che l'appellante non ha neanche dedotto che le passività
(spese mediche sostenute per il ricovero e le cure della IG Parte_2
per euro 4.233,22; spese funerarie per euro 2.200,00; spese
[...]
connesse alla successione per euro 6.572,73) superino o siano pari all'attivo dell'asse ereditario, peraltro, in ragione della consistenza dell'asse ereditario, come ricostruibile dalla scheda testamentaria e dalla consulenza, ciò è da escludersi.
Così come non ha neanche dedotto l'esistenza di donazioni da parte r.g. n. 11 del de cuius in favore della controparte.
Ed infine, il mancato accertamento dell'esatto valore dei beni ereditari e la comprensione o meno in essi dei gioielli e dell'arredo su indicati non possono incidere sulla lesione della quota di legittima, potendo solo influire sul quantum della stessa.
Tanto detto, si osserva che in merito all'obbligo o meno in capo al legittimario che agisce in riduzione di precisare esattamente l'entità
economica della lesione subita la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
17926, depositata il 27.8.2020, ha espresso il seguente principio: “"I
principi di giurisprudenza sugli oneri di deduzione imposti al legittimario
che agisce in riduzione non possono essere intesi nel senso che il
legittimario è tenuto a precisare nella domanda l'entità monetaria della
lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione di disposizioni
testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una
rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base
di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima".
In sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, il legittimario pretermesso non ha l'onere di offrire in modo specifico gli elementi per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e l'affermata lesione della quota di legittima.
In particolare, una volta dimostrato che il de cuius ha disposto di tutte le sue sostanze con il testamento, non è necessario che il legittimario pretermesso fornisca prova del valore di mercato dei singoli beni e r.g. n. 12 della misura della lesione.
Non sussiste l'onere in capo al legittimario che agisce in riduzione di allegare e di comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva.
Gli oneri di deduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione sono stati così specificati dalla giurisprudenza di legittimità: - nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l'uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima;
- a sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario;
- il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità; - la lesione di legittima non deve necessariamente essere enunciata in termini aritmetici e può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici.
Quindi, secondo la Cassazione, ferma la necessità della univoca deduzione della lesione nel significato sopra chiarito, nel caso deciso,
la consulenza tecnica non aveva avuto carattere esplorativo, ma aveva rappresentato il mezzo normalmente preposto all'accertamento della r.g. n. 13 lesione compiutamente dedotta dall'attore in primo grado.
Tanto detto, si osserva che, nel caso in esame, l'attrice ha dedotto e dimostrato: - che la de cuius, con testamento Parte_2
olografo del 21.12.2008, pubblicato per atto del Notaio Dott.
di Roma in data 20.1.2009 Rep. n. 87441 Racc. n. Persona_2
16158, ha nominato proprio erede universale il coniuge,
[...]
che, quale madre di ed in assenza di Parte_1 Parte_2
prole da parte di quest'ultima, aveva diritto ad una quota del patrimonio ereditario pari ad un quarto, ai sensi dell'art. 544 c.p.c.,
mentre non aveva ricevuto nulla dall'eredità di sua figlia.
Ha poi ricostruito la massa ereditaria, successivamente quantificata dal consulente tecnico nominato dal Tribunale.
Per quanto sopra detto, nessun altro onere può essere posto a carico della legittimaria pretermessa.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la Parte_1
sentenza, per aver dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del diritto di abitazione ex art. 540 c.c., perché tardivamente formulata, nonché per difetto di prova, non avendo da un lato, Parte_1
specificatamente e tempestivamente dedotto la circostanza di fatto costituita dall'effettiva adibizione dell'immobile a residenza familiare al momento dell'apertura della successione, essendosi limitato nella comparsa di costituzione e risposta a dichiarare, in modo generico, che il medesimo e la moglie avevano deciso di destinare l'appartamento di via Caffaro a studio professionale e di riorganizzare gli spazi della casa familiare di via
Rosa Raimondi Garibaldi 12, non essendo più necessario che tale appartamento fungesse sia da abitazione che da studio, e, dall'atro lato, non r.g. n. 14 aveva provato tale circostanza, peraltro tempestivamente contestata all'esito della sua tardiva deduzione.
L'appellante ha dedotto che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“…il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540 c.c., comma 2, è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione dello stesso non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta…” ( Cass., II, 31 luglio 2013 n. 18354 e, più recentemente, Cass.,
VI, 26 marzo 2019 n. 8400).
Per tal motivo, ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della domanda per genericità o tardività dell'allegazione.
Ed inoltre, ha evidenziato che, in ogni caso, fin dalla comparsa di costituzione aveva allegato la circostanza in esame (“… unitamente alla moglie, aveva deciso da un lato di destinare l'appartamento di via Caffaro a studio professionale per entrambi, dall'altro di riorganizzare gli spazi della casa familiare di via Rosa Raimondi Garibaldi 12, non essendo più necessario che tale appartamento fungesse sia da abitazione che da studio…”), la cui sussistenza era evincibile dalla dichiarazione di successione (tempestivamente depositata), in cui si indica la comune residenza dei coniugi nell'appartamento di via Rosa Raimondi Garibaldi
12. Tale circostanza, così come espressamente dedotta in giudizio, costituiva circostanza pacifica anche per l'attrice, tanto che fin dall'atto di citazione rivendicava il 50% dell'arredamento e degli altri beni mobili, nonché il 50% delle bottiglie di vino pregiato “…ricompresi nell'appartamento sito in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12, 4° piano, ultima abitazione della de cuius…”. Ed inoltre, nella seconda r.g. n. 15 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., articolava un capitolo di prova testimoniale in cui si faceva riferimento espressamente a tale circostanza (
“…all'epoca della morte della IG l'arredamento Parte_2
della casa coniugale di via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12, Roma era composto, tra l'altro…”
L'attrice, solo nelle note conclusionali, a seguito della domanda proposta in corso di giudizio dall'esponente, volta ad accertare che dell'asse ereditario facessero parte “…diritti di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'appartamento sito alla Via Rosa Raimondi Garibaldi
n. 12 (dodici), scala E, int. 7 (sette), posto al piano terzo (quarto catastalmente), con annessa cantina al piano interrato, il tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 842, particella 62 subalterno 7, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12, piani 4-S1, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 3, vani 5,5; rendita catastale Euro 994,18; del valore di € 120.000,00 e improduttivo di frutti, trattandosi di casa familiare in relazione alla quale sussiste il diritto di abitazione del IT erede….”, aveva tardivamente contestato tale circostanza.
In sostanza, ad avviso dell'appellante, in forza dell'operatività dell'art. 115 c.p.c., tale circostanza avrebbe dovuto essere ritenuta acquisita al processo.
Preliminarmente è bene evidenziare che le conclusioni di
[...]
riportate nella sentenza di cui in epigrafe, benché sembrerebbero Parte_1
riferirsi a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta, in realtà si riferiscono alle conclusioni rassegnate per l'ultima udienza del
6.2.2020.
Nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione EA
AB con riguardo all'appartamento sito in Via Rosa Raimondi
Garibaldi n. 12 (dodici), scala E, int. 7 non aveva fatto menzione del r.g. n. 16 diritto di abitazione e delle sue conseguenze.
Così come è bene precisare che l'eccezione di inammissibilità con riferimento alle nuove deduzioni è stata formulata dall'attrice all'udienza del 6.2.2020, nonché ribadita in comparsa conclusionale.
Tanto detto, si osserva che nel procedere allo scioglimento della comunione ereditaria non è possibile trascurare le particolari tutele che il nostro ordinamento prevede in favore del coniuge superstite del de cuius.
Al coniuge, in particolare, anche se concorra con altri chiamati all'eredità, sono riservati, senza necessità di accettazione, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota disponibile e, nel caso in cui questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge o anche su quella riservata ai figli (v. art. 540, co. 2,
c.c.).
Gli interessi che tale norma tutela sono non solo quelli, pur rilevanti, di carattere patrimoniale, ma anche quelli di natura strettamente affettiva, tanto che risulta irrilevante, ai fini della sua applicazione, valutare la sussistenza di uno stato di bisogno in capo al coniuge del defunto. Sempre in ragione di tali interessi, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, deve ritenersi che tale regola valga non solo per limitare le disposizioni testamentarie ma anche in caso di successioni legittime.
Il valore capitale dei diritti di uso e di abitazione del coniuge sulla casa coniugale (da calcolarsi tenendo conto dell'età del beneficiario, in misura decrescente rispetto all'aumentare degli anni) andrà detratto dal valore dell'asse ereditario, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, con la conseguenza che la divisione tra tutti i coeredi riguarderà
r.g. n. 17 esclusivamente il valore residuo.
In tale ottica di protezione degli interessi con valenza anche non patrimoniale del coniuge superstite deve individuarsi la ragione per cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione dello stesso non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta (Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18354).
In forza di quanto fin qui detto, deve ritenersi che, nel caso in esame, non potesse giungersi alla pronuncia di inammissibilità “della domanda di accertamento del diritto di abitazione ex art. 540 c.c”, sul presupposto della tardiva formulazione della stessa da parte di posto che il Parte_1
medesimo, pur non avendo espressamente formulato alcuna domanda in merito, aveva comunque dedotto, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, che l'appartamento sito in di via Rosa Raimondi Garibaldi 12 costituisse la casa coniugale. Si legge nella comparsa che “… unitamente alla moglie, aveva deciso da un lato di destinare l'appartamento di via
Caffaro a studio professionale per entrambi, dall'altro di riorganizzare gli spazi della casa familiare di via Rosa Raimondi Garibaldi 12, non essendo più necessario che tale appartamento fungesse sia da abitazione che da studio…”.
Ed inoltre, tale deduzione era in linea con la documentazione depositata, in particolare con la dichiarazione di successione in cui era stata indicata la comune residenza dei coniugi nell'appartamento di via Rosa
Raimondi Garibaldi 12.
Né tantomeno, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sia pure ad abundantiam, tale circostanza era rimasta sprovvista di prova.
r.g. n. 18 Ed invero, l'asserita lacuna probatoria era superabile attraverso il principio della “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c.
La norma testé citata, al fine di semplificare i giudizi, attraverso l'eliminazione dal thema probandum dei fatti allegati dalle parti non specificatamente contestati, stabilisce: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”.
Affinché un fatto possa ritenersi non contestato è necessario o la esplicita ammissione della sua esistenza o una difesa basata su argomentazioni e/o circostanze incompatibili con il disconoscimento di esso.
Tanto detto, la Corte rileva che, condivisibilmente con quanto sostenuto dall'appellante, nel caso di specie, vi erano i presupposti per l'operatività della norma di cui all'art. 115 c.p.c., per l'assorbente rilievo che la circostanza in esame era stata ammessa da controparte fin dall'atto di citazione, in cui ha chiesto di accertarsi che il 50% dell'arredamento e degli altri beni mobili, nonché il 50% delle bottiglie di vino pregiato
“…ricompresi nell'appartamento sito in Roma, Via Rosa Raimondi
Garibaldi n. 12, 4° piano, ultima abitazione della de cuius…”, facessero parte dell'asse ereditario.
E nel capitolo di prova testimoniale di cui alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. espressamente individuava la casa coniugale nell'appartamento sito in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 12.
Si legge, infatti, in tale capitolo: “…all'epoca della morte della
IG l'arredamento della casa coniugale di via Rosa Parte_2
Raimondi Garibaldi n. 12, Roma era composto, tra l'altro…”.
r.g. n. 19 La cirocostanza in esame era stata acquisita, dunque, al processo, perché dedotta sia dall'attrice che dal convenuto.
In forza di ciò, non può assumere alcun rilievo la contestazione circa la sussistenza di tale circostanza mossa dall'attrice per la prima volta all'udienza del 6.2.2020.
Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza non definitiva di cui in epigrafe, deve dichiararsi il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. di sulla casa familiare di Via Rosa Raimondi Parte_1
Garibaldi 12.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, si compensano le psese di lite sia del giudizio di primo grado, che del presente giudizio.
Le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado si pongono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. di Parte_1
sulla casa familiare di Via Rosa Raimondi Garibaldi 12, scala E, int.
7 (sette), posta al piano terzo (quarto catastalmente), con annessa cantina al piano interrato, censita nel Catasto Fabbricati del Comune
di Roma al foglio 842, particella 62, subalterno 7;
- compensa le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
r.g. n. 20 Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 21