Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01591/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Emme Costruzioni e Servizi S.r.l. in concordato preventivo, in persona legale rappresentante pro tempore , CA SA, in qualità di liquidatore giudiziale della Emme Costruzioni e Servizi S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anita Stefanelli, Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota dirigenziale del Settore 3 Sviluppo del territorio Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Gallipoli prot. n. 0040105 del 4 luglio 2022, recante ad oggetto “ immobile sito in Gallipoli Lungomare Marconi, identificato al foglio 46 p.lle 1313 e 1790. Riscontro richiesta di P.d.C. trasmessa al Comune di Gallipoli in data 26/01/2016 prot. 3421. Comunicazione diniego ”;
- di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa, in particolare, ove necessario, la precedente nota partecipativa del medesimo Ufficio comunale prot. n. 0038218 del 23 giugno 2022, di pari oggetto, recante “ Preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90 ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Emme Costruzioni E Servizi S.r.l in data 26 settembre 2024:
- per l’accertamento e dichiarazione di illegittimità ex artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio serbato dal Comune di Gallipoli sull’ulteriore istanza procedimentale presentata dal liquidatore giudiziale della Emme Costruzioni e Servizi S.r.l. in data 19 gennaio 2024;
- e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere all’adozione degli atti necessari a concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento interessato;
- e per la nomina di un commissario ad acta per la denegata ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio;
- nonché per l’accertamento e declaratoria giudiziale della intervenuta formazione del silenzio-assenso “orizzontale” in relazione agli atti di co-decisione richiesti dal Comune di Gallipoli alla Regione Puglia ed al Ministero competente nell’ambito del procedimento ricognitivo di delimitazione e rappresentazione in scala idonea ex art. art. 38, co. 5, delle NTA del PPTR delle “aree escluse” dal vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 2, D. Lgs. n. 42/2004, avviato con deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 53 del 29 novembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e del Ministero della Cultura - Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. EL RA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, con istanza del 26 gennaio 2016, chiedeva al Comune di Gallipoli il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione “ di un complesso edilizio costituito da tre corpi di fabbrica, con autorimesse ai piani interrati, residenze e attività commerciali ai piani fuori terra ”, da collocarsi presso un terreno di sua proprietà, classificato nello strumento urbanistico vigente in zona B.10 (“ residenziali urbane miste esistenti ”).
1.2. Con nota del 31 marzo 2016, l’ufficio tecnico comunale rappresentava alla ricorrente la necessità di presentare separata istanza per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, essendo l’intervento localizzato in area sottoposta a tutela ex lege ai sensi dell’art. 142 d.lgs. 42/2004. La ricorrente, pertanto, con istanza del 22 aprile 2016 richiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
1.3. L’ufficio tecnico comunale, con nota del 7 giugno 2016, formulava richiesta di parere nei confronti della Regione Puglia, chiedendo chiarimenti in ordine alla sussistenza o meno nel caso di specie dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni di esenzione dal vincolo ex lege previste dall’art. 142, co. 2, l.gs. 42/2004 al fine di stabilire “… se in definitiva l’intervento di costruzione dell’immobile richiesto con istanza edilizia 9/2016 è esonerato dalla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 134 comma 1 (ed art. 90 delle N.t.A. del PPTR) e conseguentemente dall’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle N.t.A. del PPTR (come previsto dal comma 9 del suddetto art. 91) ”.
1.4. La Regione Puglia, con nota del 21 marzo 2017, rilevava di non poter valutare la richiesta, non avendo il Comune di Gallipoli provveduto alla delimitazione delle aree escluse ex art. 142, co. 2, d.lgs. 42/20024 dall’operatività dei vincoli ex lege secondo il procedimento previsto dall’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
1.5. Conseguentemente, il Comune, con nota del 30 maggio 2017, sospendeva l’esame delle istanze della ricorrente sino alla conclusione del procedimento di delimitazione delle aree escluse ai fini dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PPTR.
1.6. La società ricorrente, pertanto, impugnava la nota del 30 maggio 2017 innanzi a questo TAR, il quale, con sentenza n. 1056/2017, ne disponeva l’annullamento in ragione della ritenuta illegittimità della disposta interruzione sine die del procedimento edilizio.
1.7. La ricorrente proponeva, quindi, giudizio di ottemperanza (conclusosi con sentenza di accoglimento n. 57/2022), successivamente al quale il Comune di Gallipoli, con provvedimento prot. n. 0040105 del 4 luglio 2022, disponeva il rigetto in via definitiva della domanda di rilascio del permesso di costruire, rilevando la non assentibilità dell’intervento, in quanto da realizzarsi in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege e a previsione di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 45 delle NTA al PPTR, in quanto ricompresa nella fascia dei 300 metri dalla costa e non sussistendo le condizioni di operatività delle esenzioni di cui all’art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 23 settembre 2022 e depositato in data 12 ottobre 2022, è stata formulato innanzi a questo TAR ricorso per l’annullamento del richiamato provvedimento di diniego del 4 luglio 2022, unitamente agli atti connessi, sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione art. 142, comma 1, lett. a), nonché comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; malgoverno delle risultanze istruttorie; perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; arbitrarietà ed ingiustizia manifesta; violazione art. 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento, correttezza, efficienza, coerenza e continuità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione art. 38, comma 5, NTA del PPTR; violazione e falsa applicazione art. 90, comma 3, NTA del PPTR; violazione delle Linee interpretative per l’attuazione del PPTR approvate con DGR 28.12.2017 n. 2331; sviamento di potere ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, in quanto, secondo parte ricorrente, nel caso di specie non sussisterebbe alcun vincolo di inedificabilità assoluta gravante sull’area del proposto intervento, sussistendo le condizioni di applicabilità dell’art. 142, co. 2, lett. a), d.lgs. 42/2004, trattandosi di zona che, seppur ricompresa nella fascia dei 300 metri dal mare e qualificata, nel piano regolatore generale vigente al 6 settembre 1985, come zona “ verde di rispetto ”, già in tale data presentava sostanzialmente le caratteristiche oggettive delle zone di tipo B.
- “ Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione art. 146, co. 6, D. Lgs. n. 42/2004; violazione del principio di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, arbitrarietà e perplessità dell’azione amministrativa; violazione art. 20 D.P.R. n. 380/2001; sviamento ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della violazione dell’art. 146, co. 6, d.lgs. 42/2004, avendo il Comune disposto il diniego all’istanza di rilascio del permesso di costruire non per ragioni di carattere edilizio, ma a causa della ritenuta incompatibilità paesaggistica del progetto e senza, tuttavia, aver attivato il procedimento di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004.
2.1. Il Comune di Gallipoli e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi e Lecce si sono costituiti in giudizio, rispettivamente in data 13 ottobre 2022 e 3 novembre 2022, per resistere al ricorso.
2.2. In data 4 novembre 2022, il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’omessa notifica nei confronti della Regione Puglia e per l’omessa impugnazione dei provvedimenti adottati da tale amministrazione e presupposti al diniego edilizio e, nel merito, ha replicato alle censure spiegate dalla ricorrente, evidenziando la sussistenza del vincolo di inedificabilità nell’area oggetto di intervento e, altresì, la competenza e il rispetto delle scansioni procedimentali in ordine alle valutazioni operate nel procedimento di rigetto dell’istanza edilizia.
2.3. In data 5 novembre 2022 la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dedotto l’infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dal Comune e, nel merito, ha ulteriormente ribadito le proprie posizioni.
2.4. In data 5 novembre 2022, il Comune ha depositato un’ulteriore memoria, con la quale ha rinunciata all’eccezione di inammissibilità del ricorso (in quanto erroneamente proposta) e, nel merito, ha ribadito le precedenti difese.
2.5. In data 7 novembre 2022 la ricorrente ha provveduto al depositato di ulteriore documentazione.
2.6. Alla camera di consiglio del 9 novembre 2022, è stato disposto il rinvio della discussione dell’istanza cautelare su richiesta del difensore del Comune di Gallipoli, stante la necessità di garantire il rispetto dei termini a difesa rispetto al deposito di parte ricorrente.
2.7. Il Comune di Gallipoli e la ricorrente, rispettivamente in data 16 e 19 novembre 2022, hanno depositato memorie difensive, con le quali hanno ulteriormente insistito nelle proprie posizioni.
2.8. Ad esito della camera di consiglio del 23 novembre 2022, con ordinanza n. 570 del 24 novembre 2022, è stata accolta l’istanza cautelare presentata da parte della ricorrente mediante la fissazione ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm. dell’udienza pubblica di discussione del ricorso.
2.9. In data 31 maggio 2023, la ricorrente ha provveduto al depositato di documentazione. Il Comune di Gallipoli, in data 1 giugno 2023, ha depositato una consulenza tecnica resa in un precedente procedimento innanzi al giudice tributario e, in pari data, la ricorrente ha provveduto al deposito di una perizia di replica a detta consulenza.
2.10. In data 6 giugno 2023 il Comune di Gallipoli ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha evidenziato l’opportunità del rinvio dell’udienza di discussione già fissata in ragione dell’intervenuto avvio da parte del Comune, della procedura di delimitazione delle aree escluse dal vincolo ex lege con proposta di inclusione, nelle planimetrie interessate, anche del terreno oggetto dell’istanza edilizia presentata dalla ricorrente.
2.11. In data 10 giugno 2023 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha insistito nelle precedenti richieste. Inoltre, in data 11 giugno 2023, la ricorrente ha depositato copia dell’ulteriore istanza, presentata al Comune di Gallipoli in data 19 gennaio 2023, con la quale ha richiesto di accertare la formazione del silenzio-assenso ex art. 17 bis l. 241/1990 in relazione agli atti di co-decisione richiesti dal Comune di Gallipoli alla Regione Puglia ed al Ministero competente nell’ambito del procedimento di delimitazione delle aree escluse dal vincolo e, per l’effetto, ha richiesto anche il riconoscimento della non necessarietà dell’autorizzazione paesaggistica ai fini della realizzazione dell’intervento proposto e, quindi, il rilascio del permesso di costruire.
2.12. All’udienza pubblica del 12 luglio 2023, su istanza congiunta delle parti, la discussione della causa è stata rinviata al 20 marzo 2024.
2.13. Il Comune di Gallipoli, in data 14 febbraio 2024, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti difese.
2.14. In data 17 febbraio 2024 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale, oltre a ribadire quanto precedentemente dedotto, ha dato atto degli sviluppi in ordine al procedimento di delimitazione delle aree escluse e, altresì, ha dedotto il mancato riscontro da parte del Comune all’istanza presentata in data 19 gennaio 2024. Inoltre, con deposito del 15 marzo 2024, la ricorrente ha richiesto il rinvio dell’udienza di discussione in ragione della rappresentata necessità di proporre motivi aggiunti.
2.15. All’udienza pubblica del 20 marzo 2024 il Collegio, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, ha disposto il rinvio della discussione.
3. Con atto notificato in data 25 settembre 2024 e depositato in data 26 settembre 2024, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con i quali ha formulato le seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione artt. 2 e 3 L. n. 241/1990; violazione comb. disp. artt. 38, co. 5, e 97 NTA del PPTR Puglia; violazione art. 20, commi 3 e 6, d.P.R. n. 380/2001; violazione dell’obbligo di provvedere con atto motivato; eccesso di potere per omesso esercizio di funzione amministrativa; violazione art. 97 Cost.; violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa ”.
Con il primo motivo aggiunto la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità, per intervenuto decorso dei termini procedimentali, del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza del 19 gennaio 2024 e, altresì, la condanna del Comune a rispondere alla suddetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
- “ Violazione dell’art. 142, co. 2, D. Lgs. n. 42/2004; violazione degli artt. 38, co. 5, e 97 NTA del PPTR; mancata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990 in tema di silenzio assenso tra Amministrazioni pubbliche; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ”.
Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17 bis l. 241/1990 in relazione agli atti di co-decisione di competenza della Regione Puglia e del Ministero della Cultura nell’ambito del procedimento avviato dall’amministrazione comunale per la delimitazione delle aree escluse.
3.1. In data 6 novembre 2024 il Comune di Gallipoli ha depositato una memoria difensiva con la quale ha dato atto dello svolgimento, in data 30 ottobre 2024, di un’ulteriore riunione del tavolo tecnico finalizzato alla conclusione del procedimento di delimitazione delle aree escluse, chiedendo, quindi, di procedere all’acquisizione del verbale della riunione. In data 2 dicembre 2024 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale si è rimessa alla valutazione del Collegio in ordine alla richiesta istruttoria dell’amministrazione comunale.
3.2. Ad esito dell’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024, il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 1349 del 12 dicembre 2024, ha onerato l’amministrazione comunale di procedere al deposito di “ una relazione, con annessa documentazione, in ordine ai lavori e allo stato del Tavolo Tecnico ex art. 38, co. 5, delle NTA al PPTR in corso di svolgimento tra Comune di Gallipoli, Ministero della Cultura e Regione Puglia ai fini della delimitazione delle aree escluse ex art. 142, co. 2, d. lgs. 42/2004 ”, disponendo, conseguentemente, il rinvio dell’udienza di discussione.
3.3. In data 30 settembre 2025 la ricorrente ha provveduto al deposito della delibera del Consiglio comunale di Gallipoli n. 18 del 4 agosto 2025, con cui l’amministrazione ha preso atto del termine dei lavori del tavolo tecnico per la delimitazione delle aree escluse e delle relative conclusioni.
3.4. In data 1 ottobre 2025 il Comune di Gallipoli ha prodotto copia del verbale del tavolo tecnico dell’11 marzo 2025, della delibera del Consiglio comunale n. 18/2025 e di una nota, a firma del dirigente del Settore 3 del Comune, ove è dato che il lotto di proprietà della ricorrente risulta incluso nella perimetrazione delle aree escluse dal vincolo ex lege .
3.5. In data 10 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dato atto delle vicende sopravvenute, evidenziando come dalle stesse risulterebbe ulteriormente confermata la fondatezza delle domande formulate.
3.6. In data 15 ottobre 2025 il Comune di Gallipoli ha depositato una memoria difensiva, con la quale, oltre ad insistere nelle precedenti difese, ha evidenziato che il sopravvenuto completamento del procedimento di perimetrazione delle aree escluse dal vincolo ex lege non potrebbe invalidare gli atti precedentemente emessi dall’amministrazione, consentendo al più alla ricorrente di procedere alla presentazione di una nuova istanza edilizia.
3.7. In data 20 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse rispetto alle censure formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e, per il resto, ha ribadito ed insistito per l’accoglimento delle difese e delle domande spiegate.
3.8. Ad esito dell’udienza pubblica del 12 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Quanto al ricorso introduttivo del giudizio, deve in primo luogo prendersi atto della dichiarazione, resa da parte della ricorrente con la memoria del 20 ottobre 2025, di sopravvenuto difetto di interesse all’esame del primo motivo di censura formulato con il ricorso introduttivo di giudizio, del quale, pertanto, non deve provvedersi all’esame.
5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento prot. 0040105 del 4 luglio 2022, in quanto l’amministrazione avrebbe disposto il diniego dell’istanza edilizia sulla scorta di ragioni di carattere esclusivamente paesaggistico e, tuttavia, avendo omesso lo svolgimento del procedimento ex art. 146 d.lgs. 42/2004.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Come risulta dalla documentazione depositata, il Comune di Gallipoli ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di costruire a mezzo del provvedimento prot. 0040105 del 4 luglio 2022 solo sulla base di ragioni di carattere paesaggistico, avendo l’amministrazione concluso per l’operatività, nell’area oggetto del proposto intervento, del vincolo ex lege previsto per i cd. “territori costieri” ai sensi dell’art. 142, co. 1, d.lgs. 42/2004, con conseguentemente operatività delle prescrizioni di inedificabilità di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR.
5.3. Deve, tuttavia, rilevarsi che tali conclusioni sono state disposte direttamente nell’ambito del procedimento avviato da parte della ricorrente per il rilascio del permesso di costruire e senza, tuttavia, la preventiva conclusione del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004 e che la ricorrente aveva, peraltro, avviato su espressa indicazione dell’amministrazione comunale (come da nota prot. 0012020 del 31 marzo 2016).
5.4. Conseguentemente, il provvedimento del 4 luglio 2022 deve ritenersi illegittimo, avendo l’amministrazione disposto il diretto rigetto dell’istanza edilizia sulla base della valutazione della portata del vincolo paesaggistico gravante nell’area (peraltro oggetto di contestazione da parte della ricorrente) e senza, invece, dare corso al procedimento, regolamento avviato, di cui all’art. 146 d.lgs. 42/2004 e il cui svolgimento era dovuto secondo quanto chiaramente stabilito dai commi 4 ( “ L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ”) e 6 della richiamata disposizione ( “ Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5 ”).
5.5. Da quanto detto discende, pertanto la fondatezza del secondo motivo di censura proposto e, conseguentemente, l’accoglimento, nei sensi e nei termini di cui sopra, del ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente annullamento del provvedimento prot. 0040105 del 4 luglio 2022 e fatto salva la riedizione del potere (nell’ambito della quale l’amministrazione potrà anche tenere conto dell’eventuale incidenza delle vicende sopravvenute in corso di causa rispetto ai profili paesaggistici).
6. Per quanto riguarda, invece, i motivi aggiunti del 26 settembre 2024, come da avviso reso alle parti all’udienza del 12 novembre 2025, deve, in primo luogo, dichiararsene la parziale improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. con riferimento alla domanda di “ accertamento e declaratoria giudiziale della intervenuta formazione del silenzio-assenso “orizzontale” in relazione agli atti di co-decisione richiesti dal Comune di Gallipoli alla Regione Puglia ed al Ministero competente nell’ambito del procedimento ricognitivo di delimitazione e rappresentazione in scala idonea ex art. art. 38, co. 5, delle NTA del PPTR delle “aree escluse” dal vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 2, D. Lgs. n. 42/2004, avviato con deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 53 del 29 novembre 2022 ”.
6.1. Come risulta, infatti, dalla delibera del Consiglio comunale n. 18 del 4 agosto 2025, intervenuta successivamente alla proposizione dei motivi aggiunti, il procedimento di delimitazione delle aree escluse è stato effettivamente completato nel corso dello svolgimento del giudizio e, come attestato dalla documentazione depositata dalla difesa dell’amministrazione comunale in data 1 ottobre 2025, ad esito di detto procedimento il terreno oggetto dell’istanza della ricorrente è stato ricompreso nel perimetro delle aree escluse dall’operatività del vincolo ex lege .
6.2. Ne discende, quindi, il difetto di interesse all’esame della domanda volta all’accertamento del silenzio-assenso, essendo sopravvenuta l’espressa conclusione del procedimento in senso favorevole alla ricorrente.
7. Deve, invece, essere accolta l’ulteriore domanda, formulata sempre a mezzo dei motivi aggiunti del 26 settembre 2024, con la quale la ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza del 19 gennaio 2024 e, conseguentemente, la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento mediante adozione di un atto espresso.
7.1. A mezzo della suddetta istanza, la ricorrente, alla luce dello sviluppo del procedimento di delimitazione delle aree escluse, aveva chiesto all’amministrazione comunale, di prendere atto della ritenuta formazione del silenzio-assenso nell’ambito del suddetto provvedimento e, per l’effetto, di accertare la non necessarietà dell’autorizzazione paesaggistica e, quindi, procedere al rilascio del titolo edilizio.
7.2. Non risulta, tuttavia, che l’amministrazione abbia provveduto a riscontrare la suddetta istanza, pur a fronte dell’evidente scadenza dei termini procedimentali (trattandosi di istanza presentata in data 19 gennaio 2024), costituendo, pertanto, tale condotta violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 l. 241/1990 per come applicato dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “ In presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, e ciò anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private, sancendo l'esistenza di un dovere che rileva ex sé quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo altresì alle parti, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi (cfr. Cons. Stato. Sez. III, 19.04.2018, n. 2370; Cons. Stato, Sez. III, 18.05.2020, n. 3118) ”. (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 5284 del 13 luglio 2024).
7.3. Deve, peraltro, evidenziarsi che il rilievo in ordine al sopravvenuto difetto di interesse sulla domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso ex art. 17 bis l. 241/1990 non può estendersi anche alla domanda di accertamento del silenzio inadempimento sull’istanza del 19 gennaio 2024, in quanto, a mezzo dell’istanza, come poc’anzi evidenziato, la ricorrente aveva formulato anche delle richieste ulteriori rispetto a quella di accertamento del silenzio-assenso e per le quali permane, pertanto, l’interesse all’adozione di un provvedimento espresso. Né il fatto che l’istanza fosse volta a chiedere la rimeditazione di un provvedimento già negato (implicando, nella sostanza, una richiesta di esercizio di poteri di autotutela, a fronte dei quali l’amministrazione conserva ampia discrezionalità) può costituire valida ragione del mancato riscontro alla richiesta, anche solo al fine di negarla o di consentire l’attivazione di un separato procedimento edilizio, con decorrenza ex novo dei relativi termini (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez, II, sent. n. 19895 dell’11 novembre 2024: “ la giurisprudenza è, viceversa, consolidata nel ritenere che anche dinanzi ad un'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata "l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento ..., non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici" (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 18 maggio 2020, n. 3118) ”).
7.4. Per quanto detto, pertanto, deve dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gallipoli in ordine all’istanza presentata da parte della ricorrente in data 19 gennaio 2024 e, conseguentemente, il Comune deve essere condannato a concludere il relativo procedimento mediante l’adozione di un atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro il termine di giorni sessanta (fissati in considerazione della necessità di consentire all’amministrazione di valutare l’incidenza delle vicende sopravvenute), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
8. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, avendo inciso sulla decisione le vicende sopravvenute successivamente all’introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Gallipoli prot. 0040105 del 4 luglio 2022;
- dichiara i motivi aggiunti in parte improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse e in parte gli accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di Gallipoli a pronunciarsi mediante l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza presentata da parte della ricorrente in data 19 gennaio 2024 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RA | ON AS |
IL SEGRETARIO