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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2405/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OT SE, Presidente
SA EN, AT
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15392/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TARI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1082/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Richiesta accoglimento ricorso. Condanna alle spese.
Resistente: Richiesta di rigetto ricorso ritenuto infondato in fatto e diritto. Condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.10.2024 la sig.ra Ricorrente_1, (CF_Ricorrente_1), residente a [...] alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) presso il di cui studio eleggeva domicilio, in virtù di procura depositata agli atti, sito in Reggio Calabria (RC) alla Indirizzo_2. Priv. II n. 29, presso il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo p.e.c.: Email_1 e n. fax Telefono_1, presentava ricorso
contro
Agenzia Entrate- Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale, sita in Roma alla Indirizzo_3, avverso l'atto di iscrizione di ipoteca numero repertorio n. 19865/9722 del 04/07/2022, di Euro 58.503,90, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale per chiederne il suo annullamento.
Parte ricorrente asseriva che era venuta a conoscenza dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile ereditato dal defunto genitore allorquando si era recata in Agenzia delle Entrate per richiedere una visura catastale.
Si dogliava di mancata notifica dell'atto prodromico di preavviso di iscrizione di ipoteca nonché non dovute le pretese tributarie perché in parte le sanzioni non sono trasferibili agli eredi, in parte perché la pretesa del pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni 2008-2011-2013—2014-2015 era intervenuta la prescrizione degli stessi.
Concludeva chiedendo a codesta On.le Corte adita di:
- dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria n. 19865/9722 del 04/07/2022, con ogni provvedimento consequenziale;
- dichiarare non dovuta dalla ricorrente la pretesa tributaria sottesa all'ipoteca impugnata;
- ordinare all'Agenzia Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cancellare a cura e spese della stessa, presso l'Agenzia del Territorio di Roma 1, Servizi di Pubblicità Immobiliare,
l'iscrizione ipotecaria oggetto del presente ricorso, disposta dalla stessa, sul bene immobile di proprietà della ricorrente
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 CPC al sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Successivamente a seguito di costituzione in giudizio dell'Agenzia Entrate-Riscossione presentava ulteriori memorie con le quali asseriva di aver avuto necessità di estinguere preventivamente il debito e quindi di aver pagato le somme richieste delle quali depositava le quietanze.
Confermando ogni eccezione e doglianza dell'atto introduttivo ribadiva la richiesta di accoglimento del ricorso e condanna alle spese di parte resistente. Si costituiva tardivamente in data 16.07.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Nominativo_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2 - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 rapp.to e difeso come da mandato allegato in calce all'atto depositato, dall'Avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2) con studio in Napoli al Indirizzo 4 presso cui è elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente giudizio al numero di fax Telefono_2 oppure all'indirizzo p.e.c.: Email_2, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, al Indirizzo 4.
Parte resistente rigettando ogni avversa eccezione, deduzione e domande tutte, eccependo anche difetto di giurisdizione di alcune cartelle, evidenziava che era venuto meno l'interesse all'azione con riferimento alla iscrizione ipotecaria in quanto aveva provveduto alla sua cancellazione di cui depositava copia in atti.
Nel merito respingeva ogni altra doglianza e chiedeva a questa Corte, contrariis reiectis, così giudicare:
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, da liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio, attesa l'avvenuta cancellazione dell'iscrizione di ipoteca effettuata da parte di Agenzia delle Entrate-
Riscossione giusta copia del provvedimento depositata in atti , ritenendo di essere venuta meno la dell'atto impugnato di parte ricorrente, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia.
Dichiara altresì di procedere, ravvisandone i presupposti, alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026.
Il AT Il Presidente
EN NA PE TA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OT SE, Presidente
SA EN, AT
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15392/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TARI 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 19865-9722 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1082/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Richiesta accoglimento ricorso. Condanna alle spese.
Resistente: Richiesta di rigetto ricorso ritenuto infondato in fatto e diritto. Condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.10.2024 la sig.ra Ricorrente_1, (CF_Ricorrente_1), residente a [...] alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) presso il di cui studio eleggeva domicilio, in virtù di procura depositata agli atti, sito in Reggio Calabria (RC) alla Indirizzo_2. Priv. II n. 29, presso il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo p.e.c.: Email_1 e n. fax Telefono_1, presentava ricorso
contro
Agenzia Entrate- Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale, sita in Roma alla Indirizzo_3, avverso l'atto di iscrizione di ipoteca numero repertorio n. 19865/9722 del 04/07/2022, di Euro 58.503,90, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale per chiederne il suo annullamento.
Parte ricorrente asseriva che era venuta a conoscenza dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile ereditato dal defunto genitore allorquando si era recata in Agenzia delle Entrate per richiedere una visura catastale.
Si dogliava di mancata notifica dell'atto prodromico di preavviso di iscrizione di ipoteca nonché non dovute le pretese tributarie perché in parte le sanzioni non sono trasferibili agli eredi, in parte perché la pretesa del pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni 2008-2011-2013—2014-2015 era intervenuta la prescrizione degli stessi.
Concludeva chiedendo a codesta On.le Corte adita di:
- dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria n. 19865/9722 del 04/07/2022, con ogni provvedimento consequenziale;
- dichiarare non dovuta dalla ricorrente la pretesa tributaria sottesa all'ipoteca impugnata;
- ordinare all'Agenzia Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cancellare a cura e spese della stessa, presso l'Agenzia del Territorio di Roma 1, Servizi di Pubblicità Immobiliare,
l'iscrizione ipotecaria oggetto del presente ricorso, disposta dalla stessa, sul bene immobile di proprietà della ricorrente
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 CPC al sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Successivamente a seguito di costituzione in giudizio dell'Agenzia Entrate-Riscossione presentava ulteriori memorie con le quali asseriva di aver avuto necessità di estinguere preventivamente il debito e quindi di aver pagato le somme richieste delle quali depositava le quietanze.
Confermando ogni eccezione e doglianza dell'atto introduttivo ribadiva la richiesta di accoglimento del ricorso e condanna alle spese di parte resistente. Si costituiva tardivamente in data 16.07.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Nominativo_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2 - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 rapp.to e difeso come da mandato allegato in calce all'atto depositato, dall'Avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2) con studio in Napoli al Indirizzo 4 presso cui è elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente giudizio al numero di fax Telefono_2 oppure all'indirizzo p.e.c.: Email_2, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, al Indirizzo 4.
Parte resistente rigettando ogni avversa eccezione, deduzione e domande tutte, eccependo anche difetto di giurisdizione di alcune cartelle, evidenziava che era venuto meno l'interesse all'azione con riferimento alla iscrizione ipotecaria in quanto aveva provveduto alla sua cancellazione di cui depositava copia in atti.
Nel merito respingeva ogni altra doglianza e chiedeva a questa Corte, contrariis reiectis, così giudicare:
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, da liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio, attesa l'avvenuta cancellazione dell'iscrizione di ipoteca effettuata da parte di Agenzia delle Entrate-
Riscossione giusta copia del provvedimento depositata in atti , ritenendo di essere venuta meno la dell'atto impugnato di parte ricorrente, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia.
Dichiara altresì di procedere, ravvisandone i presupposti, alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026.
Il AT Il Presidente
EN NA PE TA